
Utile ricordare che la già citata disciplina entrerà in vigore, ai sensi dell’art 32 della stessa, sei mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. (Ad oggi non ancora avvenuta in attesa della Promulgazione ad opera del Capo dello Stato).
Presumibilmente quindi la nuova disciplina non troverà applicazione prima della fine del mese di maggio.
Prima della sua entrata in vigore, ma dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con il testo definitivo, saranno presentate alcune puntate in merito.
Altri modi di acquisto della proprietà.
Successione, legato, donazione.
Come sappiamo alla morte di una persona fisica le proprietà, i beni, i diritti di godimento. si trasmettono ai successori principalmente in due modalità. Tali modalità sono strettamente connesse alla presenza o meno di un testamento.
Nella prima ipotesi si avrà la successione testamentaria come disciplinata dagli articoli 587 e ss del cc, mentre nella seconda vi sarà successione legittima come disciplinata dagli articoli 565 e ss del codice civile.
Altra ipotesi di successione, questa volta a titolo particolare la troviamo nell’istituto del Legato (art. 649 c.c.) con il quale un soggetto subentra nei beni del defunto con l'attribuzione di uno o più beni specificatamente individuati.
Tale soggetto, non essendo erede, non risponde della presenza di eventuali debiti del defunto (Cosa invece che può verificarsi nel caso dell'erede).
Altre modalità di acquisizione della proprietà la troviamo nella Donazione come disciplinata dall'articolo 769 e seguenti del codice civile.
La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.
Potete ascoltare una parte dell'incontro radiofonico di Trentino inBlu radio.
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