Questa settimana proponiamo una sentenza della Cassazione di qualche tempo addietro, ma ci permette di affrontare un argomento sempre attuale: è valida la cartella di pagamento notificata al contribuente attraverso il postino?
Il quesito è stato posto da alcuni nostri associati e da lettori del blog, erroneamente convinti che la cartella di pagamento è valida solo se notificata attraverso l'ufficiale giudiziario.
Occorre premettere che la cartella di pagamento, come tutti gli atti dell'Amministrazione
finanziaria, deve essere notificata secondo quanto stabilito
dall'art. 26 del dpr 602/73 e seguenti, nonchè dell'art. 60 del dpr
600/1973.
L'art.
26 dpr 602/73 stabilisce, in particolare, che “La
cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da
altri
soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e
concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e'
notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella
data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove
e'
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.”.
L'art.
60 del dpr 600/1973 prevede che "La
notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono
essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme
stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
civile (…)".
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n.
15948/10 che potete leggere di seguito, ha affermato il principio secondo il quale Equitalia può notificare la cartella a mezzo posta raccomandata, senza "l'intermediazione"
di alcun messo notificatore (in primo luogo, l'ufficiale giudiziario).
Secondo la Cassazione, quindi, la notifica da parte del postino è sufficiente a ritenere valida la trasmissione dell'atto al contribuente.
Di seguito, la sentenza n. 15948/2010.
Di seguito, la sentenza n. 15948/2010.
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