La vicenda oggetto della sentenza che proponiamo questa domenica appare tutt'altro che atipica, ed anzi riguarda un normale evento che si può verificare ogni giorno: viaggiare privi di biglietto.
Nel caso di specie, un cittadino siciliano si reca alla stazione per prendere il treno che lo deve portare verso altra località.
Arrivato alla stazione dei treni, non riesce a trovare un negozio per la vendita dei biglietti e la macchina che emette i titoli di viaggio risulta non funzionante.
All'arrivo del treno in stazione, egli decide di salire sul mezzo seppur sprovvisto di titolo di viaggio.
Il controllore di Trenitalia contesta al viaggiatore l'assenza del titolo e, nonostante le spiegazioni fornite dal consumatore, decide di applicare le sanzioni previste.
La condotta del viaggiatore può essere oggetto di sanzioni?
Non è di questo parere il Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo, il quale ha pronunciato una sentenza ove ha riconosciuto che l'impossibilità per il viaggiatore di poter acquistare un biglietto del treno, a causa della carenza di strutture di vendita predisposte dal vettore, esclude l'applicazione nei propri confronti di sanzioni.
Trenitalia, come si evince dalla lettura della sentenza, non può applicare alcuna sanzione nei confronti di chi viaggia sui propri treni sprovvisto di biglietto per assenza di struttura per l'emissione di biglietti presenti nella stazione di partenza.
Di seguito la sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo.
Trib Messina Trenitalia
Nessun commento:
Posta un commento