Non è valido il contratto on line concluso con il consumatore ove le condizioni contrattuali non sono comunicate direttamente all'acquirente, ma vi si rinvia mediante un link.
Recentemente la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata su una questione pregiudiziale sollevata da un Tribunale austriaco in materia di compravendite concluse via Internet e di informazioni contrattuali fornite ai sensi dell'art.5 della Direttiva 97/7/CE.
La Corte ha osservato che nei rapporti commerciali on line (contratti a distanza) con un consumatore, il professionista deve informare adeguatamente la controparte delle condizioni del contratto, nonché delle eventuali clausole vessatorie.
Il giudice comunitario ritiene insufficiente, nonchè contrario alla Direttiva 97/7/CE, la trasmissione delle informazioni contrattuali al cliente attraverso un link che rinvia ad altro sito web.
La Corte di Giustizia ha voluto tutelare, ancora una volta, il consenso informato manifestato dal consumatore, stabilendo che le informazioni che il venditore - professionista deve comunicare siano fornite per iscritto o comunque su "supporto duraturo".
In questo senso, afferma la Corte di Giustizia, la prassi commerciale che consista "nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla
norma precitata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a
un sito Internet dell’impresa interessata, dal momento che tali
informazioni non sono né «fornite» da tale impresa né
«ricev[ute]» dal consumatore, come prescrive la suddetta
disposizione, e che un sito Internet come quello oggetto del
procedimento principale non può essere considerato un «supporto
duraturo» ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1.".
Il testo integrale della sentenza viene di seguito proposto.
Corte Giustizia C - 49/11
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