La chiusura dello spazio aereo può essere considerata circostanza eccezionale che giustifica l'eventuale cancellazione del volo da parte della compagnia aerea, ma non il dovere di assistenza in favore del passeggero che rimane bloccato nell'aeroporto.
Questa la conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la recente sentenza del 31 gennaio 2013, ove il giudice comunitario è stato chiamato ad esprimersi nella famosa vicenda dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull, avvenuta nell'aprile 2010.
L'evento eccezionale bloccò lo spazio aereo continentale e costrinse tutte le compagnie aeree a cancellare i voli aerei, con evidenti disagi per i viaggiatori.
Secondo la Corte di Giustizia, tale evento costituisce
«circostanza eccezionale» ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004, che
però non esime il vettore aereo dal suo obbligo di offrire assistenza al passeggero, così come previsto ex artt.5, par. 1, lett. b), e 9 del Regolamento n. 261/2004.
L'omessa assistenza da parte del vettore legittima il passeggero ad ottenere il rimborso degli importi sostenuti a causa della negligenza del professionista, sempreché siano adeguatamente documentati e motivati, così come si evince dalla sentenza che vi proponiamo di seguito.
Questo orientamento è stato, tra l'altro, seguito di recente in una sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino e proposta in questo blog.
Questo orientamento è stato, tra l'altro, seguito di recente in una sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino e proposta in questo blog.
Nessun commento:
Posta un commento