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domenica 25 ottobre 2020

Volo cancellato: escluso il risarcimento del danno non patrimoniale

Venire a sapere che il tuo volo è stato annullato è un'esperienza frustrante, soprattutto quando si inserisce all'interno di un pacchetto turistico con il quale sono previste varie prestazioni da parte del tour operator.

La vicenda affrontata dal Tribunale di Catania è molto peculiare e non deve essere confusa con quanto sta accadendo in questi ultimi mesi, ove il COVID 19 viene classificata come circostanza eccezionale che obbliga le compagnie aeree a rimborsare, al più, il costo del biglietto inutilizzato. 

Occorre osservare, peraltro, che  in questo periodo, le compagnie propongono i voucher, pratica per nulla vista di buon occhio dall'Unione Europea non veda di buon occhio questa politica commerciale (vedi qui). 

Almeno di questi tempi, conviene individuare soggetti diversi a cui inoltrare le proprie richieste di rimborso: e, se si fa mente locale, quando il volo è inserito dentro un pacchetto turistico, sicuramente l'operatore turistico può essere chiamato in causa: tuttavia, se a livello di principio questo è chiaro, non sempre il risarcimento è così sostanzioso. 

La sentenza oggi in esame, sebbene scritta in un periodo nel quale una pandemia era impensabile, ci aiuta a mettere in ordine le idee: di questo, oggi, abbiamo bisogno. 

Anzitutto, dobbiamo ricordare che quando un operatore turistico prepara il nostro viaggio, tappa dopo tappa, è responsabile della sua buona riuscita. 

Ciò significa che se, ad esempio, qualcosa va storto con la compagnia aerea, ne risponde anche il tour operator nei confronti dei partecipanti, riconoscendo rimborsando le spese e riconoscendo i danni subiti da questi ultimi durante il periodo  (un approfondimento sulla responsabilità del tour operator).       

Attenzione, però! 

Nel caso di oggi, l'operatore turistico fece il possibile per assicurare che i malcapitati turisti si imbarcassero nel volo successivo rispetto a quello cancellato. 

Tuttavia, gli aerei erano pieni e le coincidenze andavano a rilento, col risultato che i turisti hanno trascorso i primi due giorni in un anonimo albergo a Fiumicino, e non nelle visite  organizzate in Thailandia. 

Queste circostanze hanno inciso sulla natura dei danni riconosciuti: alla luce dell'art. 93 Cod. Cons. (oggi, Codice del Turismo) il Giudice ha riconosciuto l'esistenza del danno da “vacanza rovinata”. 

D'altronde, è innegabile che i turisti abbiano dovuto attendere che un volo partisse per Bangkok, soggiornando nel frattempo a Fiumicino a proprie spese. 

Tuttavia, quando si è trattato di stabilire che cosa risarcire, ci si è soffermati sulle spese di taxi, vitto e albergo, e poco più: il dieci per cento delle quote di viaggio.

Il prezzo del pacchetto turistico per i due giorni non goduti è stato escluso dal risarcimento poiché si tratta di un danno patrimoniale: e, comunque, il tour operator si è attivato per fare raggiungere la meta turistica “nel più breve tempo possibile e senza costi aggiuntivi”. 

Qui la sentenza del Tribunale di Catania.

lunedì 31 dicembre 2018

Problemi con il volo aereo? ricorda i tuoi diritti

Questo intervento ha una finalità pratica, ovverosia ricordare i diritti che spettano ai viaggiatori nel caso di cancellazione o ritardo nel volo, ma anche in ipotesi di overbooking o di problemi con il tour operator.

E quindi, visto che siamo nel periodo vacanze, ci sembra opportuno richiamare alcuni punti, già peraltro trattati nel blog.

E quindi, quali sono i diritti del consumatore?
Innanzitutto, vi ricordiamo che i diritti spettanti al consumatore riguardano i casi di ritardo nel volo, cancellazione, negato imbarco e overbooking, così come delineati a livello comunitario (vedi qui).

ln questi casi, al consumatore spettano alcuni diritti, quali:

-  compensazione pecuniaria che varia da 250 euro per voli comunitari e internazionali (distanze pari o inferiori a 1.500 Km) sino a 600 euro per voli internazionali con distanze superiori a 3.500 Km;
- ricerca di un volo alternativo, o rimborso del biglietto;
- assistenza del passeggero per tutto il periodo di attesa, garantendo pasti e bevande per la durata dell'attesa, nonché una adeguata sistemazione in albergo in ipotesi di attesa notturna.

Cosa fare?
Nel caso di disagio, vi conviene inviare subito una mail alla società, lamentando il disagio e chiedendo subito un congruo intervento pecuniario da parte di quest'ultimo, o quantomeno l'assistenza prevista ex lege.

Maggiori informazioni a sos@consumatoreinformato.it. 

lunedì 23 luglio 2018

Ryanair cancella i voli? si alla sanzione dall'Antitrust

Fonte: comunicato stampa 7 giugno 2018 
L’Autorità Antitrust ha chiuso il procedimento istruttorio avviato nei confronti del vettore aereo irlandese Ryanair nel settembre 2017 accertando, quale pratica commerciale scorretta, l’avere operato numerose cancellazioni di voli in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali già note alla compagnia - non dipendenti da cause occasionali ed esogene al di fuori del suo controllo -, comportando notevoli disagi ai consumatori che avevano da tempo programmato i propri spostamenti e già prenotato e pagato il relativo biglietto aereo.

domenica 25 marzo 2018

Ritardo aereo, a chi spetta la prova dell'inadempimento?

E' noto che quando l'aereo atterra in ritardo, sulla base delle norme comunitarie (o della Convenzione di Montreal) il passeggero ha diritto all'indennizzo monetario dal vettore secondo i parametri stabiliti dai regolamenti comunitari.

Ma cosa accade nel caso di richiesta di risarcimento del danno, ed in particolare chi deve provare il ritardo del volo aereo e, quindi, l'inadempimento contrattuale?

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 1584/2018, è stata investita della questione da un consumatore che si era visto respingere la domanda di risarcimento del danno dal giudice del merito, non avendo offerto la prova dell'inadempimento del vettore, ossia l'effettivo ritardo del volo aereo, presupposto per l'accoglimento della sua domanda.

Il ricorrente si era rivolto alla Cassazione, impugnando la decisione del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'appello, ed aveva contestato, tra l'altro, l'errore in cui era caduto il giudice nell'applicazione dei principi in materia di prova.

Il Tribunale di Roma, in modo errato a parere del consumatore, aveva posto  a carico del passeggero l'onere della prova dell'inadempimento contrattuale della controparte (compagnia aerea), e nello specifico la prova dell'effettivo ritardo di arrivo del velivolo all'aeroporto di destinazione.

Il Giudice di legittimità ha deciso la questione richiamando le norme previste in materia (Convenzione di Montreal e successivo Regolamento CE n. 261/2004), le quali individuano le regole in merito alle conseguenze poste in favore del consumatore nel caso di inadempimento del professionista in questa materia.

Occorre ricordare che nel caso di ritardi o cancellazioni dei tragitti aerei, esistono specifici indennizzi introdotti nel nostro ordinamento attraverso la citata norma comunitaria (qui per gli indennizzi nel caso di ritardo/cancellazione).

Le norme appena richiamate prevedono anche la possibilità che la compagnia aerea sia chiamata a dover rispondere per l'inadempimento dei propri obblighi, introducendo il principio di presunzione della responsabilità del vettore per l'omissione dei doveri di diligenza verso il passeggero.

La Corte, attraverso un condivisibile ragionamento, afferma che tale principio di presunzione se assume rilievo in merito all'imputabilità della condotta negligente, non può essere esteso sotto il profilo della prova del fatto contestato: non può essere presunto il ritardo dell'aereo o la circostanza che sia stato cancellato il volo.

E quindi: a chi spetta la prova del ritardo del volo aereo?

La Corte di Cassazione, dando applicazione ai consolidati principi in materia dell'onere della prova ex art. 2697c.c., opera la classica ripartizione tra le parti:

  • colui che reclama l'inadempimento (il consumatore/passeggero) deve dimostrare solo il titolo che giustifica la propria pretesa (il pagamento del biglietto) e può solo allegare (affermare) il ritardo del volo, ossia l'inadempimento della compagnia aerea (A);
  • la compagnia aerea deve offrire valida prova volta a negare il fatto, ossia che vi sia stato un ritardo nel volo aereo (sostenendo e provando di aver adempiuto al proprio obbligo contrattuale) (B).
E la Corte è chiara sul punto: "Costituisce, infatti, oramai vero e proprio ius receptum il principio di diritto secondo cui,

A. in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte,

B. mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento". 

Nella fattispecie, la compagnia aerea (Easyjet) non ha offerto alcun valido elemento volto a dimostrare di aver dato esatto adempimento al proprio obbligo, ossia che il volo aereo sia atterrato in orario all'aeroporto di destinazione 

Accertato l'inadempimento della società, il passeggero ha diritto al risarcimento del danno.

Di seguito, l'Ordinanza n. 1584/2018 della Corte di Cassazione - Sezione III^ Civile.

domenica 12 maggio 2013

Il vulcano islandese non giustifica l'omesso soccorso del vettore in favore del passeggero rimasto bloccato

La chiusura dello spazio aereo può essere considerata circostanza eccezionale che giustifica l'eventuale cancellazione del volo da parte della compagnia aerea, ma non il dovere di assistenza in favore del passeggero che rimane bloccato nell'aeroporto.

Questa la conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la recente sentenza del 31 gennaio 2013, ove il giudice comunitario è stato chiamato ad esprimersi nella famosa vicenda dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull, avvenuta nell'aprile 2010.

L'evento eccezionale bloccò lo spazio aereo continentale e costrinse tutte le compagnie aeree a cancellare i voli aerei, con evidenti disagi per i viaggiatori.

Secondo la Corte di Giustizia, tale evento costituisce «circostanza eccezionale» ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004, che però non esime il vettore aereo dal suo obbligo di offrire assistenza al passeggero, così come previsto ex artt.5, par. 1, lett. b), e 9 del Regolamento n. 261/2004.

L'omessa assistenza da parte del vettore legittima il passeggero ad ottenere il rimborso degli importi sostenuti a causa della negligenza del professionista, sempreché siano adeguatamente documentati e motivati, così come si evince dalla sentenza che vi proponiamo di seguito.

Questo orientamento è stato, tra l'altro, seguito di recente in una sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino e proposta in questo blog.

domenica 24 febbraio 2013

Il vulcano Eyjafjallajökull non esclude l'obbligo della compagnia aerea di fornire assistenza ai passeggeri

Questa settimana sottoponiamo alla vostra attenzione la recente sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha condannato una compagnia aerea per non aver previsto alcuna assistenza in favore di propri passeggeri rimasti bloccati all'aeroporto di Hong Kong a causa del vulcano islandese Eyjafjallajokull

Nell'aprile 2010, un gruppo di turisti piemontesi parte per un viaggio di piacere verso Hong Kong ed acquista dei biglietti aerei con il vettore Cathay.

Al momento del rientro, il gruppo rimane bloccato ad Hong Kong a causa dell'eruzione del vulcano islandese, il quale comporta la chiusura dello spazio aereo per alcuni giorni.

I turisti chiedono assistenza al vettore che si limita a rinviare il loro viaggio di ritorno oltre un mese dopo, ossia nel maggio 2010 e non fornisce alcuna assistenza nel periodo di "soggiorno forzato" ad Hong Kong.

I viaggiatori, in assenza di collaborazione da parte della società, trovano un alloggio provvisorio presso una struttura alberghiera di Hong Kong e provvedono, a proprie spese, al rientro in Italia.

Il giudice torinese, richiamando l'art. 9 del Regolamento n. 261/2004, ha osservato che la compagnia aerea avrebbe dovuto offrire soccorso ai passeggeri durante il loro soggiorno nel periodo in cui erano rimasti ad Hong Kong.

La società avrebbe dovuto, inoltre, assistere i propri clienti in modo più efficace anche dal punto di vista dell'organizzazione del viaggio di rientro in Italia, in quanto questi ultimi erano riusciti a trovare, in modo autonomo, un volo aereo nei giorni successivi, mentre Cathay aveva previsto il volo di ritorno 3/4 settimane dopo.

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto l'obbligo da parte del vettore di rimborsare il passeggero per i costi sostenuti per il soggiorno ad Hong Kong e il viaggio di rientro, accertando la negligenza nella condotta di Cathay per aver omesso qualsiasi attività di soccorso verso i propri clienti.  

giovedì 7 febbraio 2013

Alitalia–Carpatair: indagine dell’Antitrust sulle informazioni fornite ai passeggeri

L’Autorità Garante Concorrenza Mercato ha deciso di avviare una indagine volta a verificare se i passeggeri del volo aereo Alitalia – Carpatair sono stati correttamente resi edotti in merito al vettore che ha li ha trasportati sino a destinazione.

Risulta, infatti, che in alcuni biglietti aerei non sia stato indicato in modo chiaro ed evidente che il vettore incaricato a trasportare i passeggeri era la società Carpatair in luogo di Alitalia.

L’AGCM vuole accertare la correttezza della pratica commerciale posta in essere da Alitalia.

Consumatore Informato si rallegra per l'intervento dell'Autorità e spera che tale iniziativa non sia isolata, ma anzi sia da stimolo ad un controllo più serrato nei confronti delle compagnie aeree volto a garantire il settore ed in particolare i consumatori.

Potrebbe, in tal senso, risultare estremamente utile l'avvio di una inchiesta anche da parte dell'Ente preposto al controllo, ossia l'Enac.

Di seguito, il comunicato stampa dell’Antitrust.

venerdì 19 ottobre 2012

Wind Jet: chiedete alla vostra banca di rimborsarvi il biglietto

La compagnia aerea Wind Jet non ha ancora risolto i propri gravi problemi finanziari e non ha ancora provveduto a rimborsare le migliaia di consumatori che la scorsa estate hanno acquistato suoi biglietti per dirigersi verso le località turistiche, in particolar modo la Sicilia.

Larga parte degli acquirenti dei biglietti aerei non hanno potuto usufruire del servizio aereo di Wind Jet e sono stati costretti a comprare altri ticket per poter comunque completare la tratta aerea.

Quale è la situazione attuale di Wind Jet? cosa fare per poter ottenere almeno il rimborso delle somme spese per l'acquisto del proprio biglietto?

Abbiamo già avuto modo di trattare l'argomento (vedi), ed abbiamo invitato coloro che avevano acquistato un biglietto con Wind Jet ad inviare una lettera di diffida alla società.

quali novità nel frattempo?


- Wind Jet: torneranno a volare?


Se andate sul sito web di Wind Jet potete trovare l'immagine che vi proponiamo qui a fianco con questa frase "Torneremo a volare".


Al momento non vi sono particolari certezze sul punto anche se lo scorso mese di settembre è stata avviata al Tribunale di Catania la procedura di concordato con continuità aziendale, mediante presentazione di richiesta da parte della stessa società.

I passeggeri che intendono aderire al concordato potranno inviare la documentazione attestante l'acquisto del biglietto ed insinuarsi nella procedura giudiziaria.  

Aggiornamento 23 dicembre 2012: Il Tribunale di Catania sta verificando la possibilità di vendere la società a qualche nuovo acquirente, come risulta dalla "Sollecitazione di manifestazione di interesse per l'acquisto di vettore aereo" pubblicata sul Corriere della Sera lo scorso novembre (vedi).

- Acquisto con carta di credito? blocca il trasferimento a Wind Jet

Una strada più immediata e proficua per poter ottenere la restituzione del denaro versato a Wind Jet può essere intrapresa da coloro che hanno acquistato il biglietto on line.

Questi passeggeri possono chiedere alla propria banca di non effettuare alcun pagamento alla compagnia aerea per il servizio non ricevuto e chiedere la restituzione dei denari versati.


In tal caso, riteniamo opportuno non solo telefonare il proprio istituto di credito ed impartire le relative istruzioni, ma può risultare necessario inviare formale lettera di richiesta di rimborso.

 
Per maggiori informazioni e per poter essere seguiti dalla nostra Associazione, vi invitiamo a scrivere a info@consumatoreinformato.it o al numero di telefono 0110438066.


giovedì 17 febbraio 2011

Da Trentino inBlu al blog. I pacchetti turistici

I pacchetti turistici.

Il codice del consumo Dlgs 206/2005 negli articoli dall’82 al 100 regola l’ambito di applicazione dei pacchetti turistici o circuiti tutto compreso dando alcune chiare indicazioni


Cosa si intende quando si parla di pacchetto turistico ?

Ai sensi dell’art. 84 del codice, si intende per pacchetto turistico il viaggio, vacanza, e circuito tutto compreso, che prevedano la combinazione di almeno due elementi comprensivi di:

1. trasporto
2. alloggio
3. servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico

Tali servizi devono essere venuti od offerti in vendita a prezzo forfettario, essere di durata superiore alle 24 ore, ovvero comprendere almeno una notte.

Cosa deve sapere il consumatore ?
Nelle fasi di trattativa e comunque prima della conclusione del contratto vi è un obbligo di informazione da parte del venditore o dell’organizzatore del viaggio. Tali obblighi di informazione sono disciplinati in maniera chiara nell’art. 87 del codice del consumo e prevedono:

1. informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione Europea in materia di:

• passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio
• obblighi sanitari e relative formalità per effettuazione del viaggio o del soggiorno

2. prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore devono inoltre informare il consumatore anche riguardo a:

• orario, località soste intermedie o coincidenze
• generalità e recapito telefonico del rappresentante locale dell’organizzazione o uffici da contar rare in caso di necessità recapito telefonico del tour operetor o dell’agenzia viaggi (agenzia dettagliante)
• se soggiorno minorenne all'estero, numero di telefono e di contatto del responsabile locale da contattare in caso di necessità.
• Informazioni riguarda la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto e per rimpatri in caso di incidente.

Riguardo a quanto esposto sopra, noi suggeriamo di memorizzare tutti questi numeri con il prefisso del posto già impostato,e con il numero dell’agenzia con il prefisso italiano.

E’ opportuno inoltre ed iscriversi nell’apposito spazio del sito del ministero degli esteri all’indirizzo https://www.dovesiamonelmondo.it/ , oppure informare sempre il ministero degli esteri con un messaggio con scritto "?" o "AIUTO" al numero 320 2043424 e seguire la procedura indicata oppure tramite telefono fisso al numero 011-2219018
Bene ricordare che dati sono automaticamente cancellati 2 giorni dopo la data di fine viaggio indicata.

Suggeriamo inoltre di pretendere dal venditore del pacchetto, ai sensi dell’art. 88 del codice l’opuscolo informativo che deve indicare in modo chiaro e preciso:

• a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
• b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
• c) i pasti forniti;
• d) l'itinerario;
• e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
• f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
• g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
• h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.

• 2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

Cosa deve contenere il contratto di vendita di pacchetto turistico?

Ai sensi dell’art. 86 che qui riportiamo integralmente il contratto deve contenere:

• a)destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
• b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
• c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
• d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
• e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
• f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 100;
• g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
• h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
• i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
• l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
• m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
• n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
• o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;
• p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’articolo 91, ( modifiche delle condizioni contrattuali).

Quanto devo pagare per la prenotazione?

La legge prevede che la caparra non può essere superiore al 25% del pacchetto viaggi.

Se in seguito mi viene comunicato un aumento?

Ai sensi dell’art. 90 del codice la revisione del prezzo è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, e deve riguardare un aumento:

• del costo del trasporto
• del carburante
• dei diritti e delle tasse per atterraggio, sbarco o imbarco nei porti e aeroporti
• del tasso di cambio applicato

Tali aumenti devono essere adeguatamente documentati dal venditore.

L’aumento non può in nessun caso superare il 10% rispetto a prezzo pattuito, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto e di farsi restituire tutte le somme versate salvo rimborso delle spese già versate da controparte.

L'aumento non può comunque avvenire nei 20 giorni che precedono la partenza

giovedì 10 febbraio 2011

Da Trentino inBlu al blog. Il volo aereo

Questa settimana e la prossima prestiamo attenzione nel campo del trasporto aereo con la sottoscrizione del contratto di trasporto, evidenziando alcune attenzioni necessarie per non incappare in poco piacevoli sorprese, ed evidenziando i nostri diritti nel caso dei più comuni imprevisti.

Giova principalmente ricordare che al momento della sottoscrizione del contratto di trasporto aereo il passeggero ha diritto di conoscere:

• Il nome della compagnia aerea che effettuerà il volo

• L’orario esatto del volo, l’indicazione di tempi e modalità per le operazioni di check-in.

• Il tipo di aeromobile che verrà usato per il volo

• Il codice di prenotazione

• Limiti e responsabilità della compagnia aerea in caso di lesione e decesso dei passeggeri

• Limiti e responsabilità in caso di danno o smarrimento del bagaglio.

Ulteriore diritti ai passeggeri derivano dalle situazioni anomale del viaggio dovute principalmente a:

Negato imbarco:

Il negato imbarco si configura qualora sia impedito al passeggero, munito di prenotazione confermata, in possesso di regolare biglietto aereo, e che abbia espletato correttamente le operazioni di ceck in di salire sull’aeromobile (es: nel caso di sovraprenotazione)

In questa ipotesi il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta ed alla distanza percorsa. La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% qualora sia offerta al passeggero la possibilità di un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi di due, tre, quattro ore l’orario previsto di arrivo del volo originariamente prenotato.

Naturalmente vi è il diritto al rimborso totale del biglietto.

Nel caso di mancato imbarco e accettazione di un volo successivo (riprotezione) il passeggero ha diritto all’assistenza ed in particolare a:

• Due chiamate telefoniche o messaggi

• Pasti caldi e bevande in relazione al tempo di attesa

• Adeguata sistemazione in albergo qualora si rendano necessari dei pernottamenti

• Trasferimenti da e per l’aeroporto

Ritardo prolungato.

Il ritardo prolungato si verifica qualora la partenza dell’aeromobile è ritardata rispetto a quella prevista e si protragga rispettivamente di:

• due ore per voli intracomunitari inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per i voli intracomunitari superiori ai 1500 km

• due ore per voli internazionali inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per voli internazionali tra 1500 e 3500 km

• quattro ore per voli internazionali superiori ai 3500 km

In questi casi il passeggero ha diritto all’assistenza come nel caso di mancato imbarco.

Se il ritardo del volo supera le cinque ore il passeggero può rinunciare al volo e ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

Recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha stabilito che, qualora il passeggero giunga a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore, abbia diritto alla compensazione pecuniaria prevista per alcuni casi di cancellazione del volo.

Cancellazione del volo:

Nel caso in cui l’aeromobile non parta, si prevedono le stesse modalità di intervento del negato imbarco dalla compensazione pecuniaria sino al rimborso del biglietto, la riprotezione e l’assistenza, ma con alcune importanti eccezioni.

• Nessuna compensazione pecuniaria è dovuta se la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata dovuta a cause di forza maggiore (cattive o proibitive condizioni climatiche, scioperi, motivi di sicurezza o provvedimenti delle pubbliche autorità).

• Nessuna compensazione è dovuta inoltre qualora il passeggero sia stato informato della cancellazione almeno due settimane prima.

• Altre ipotesi di compensazione non dovuta vi sono qualora: tra due settimane e sette giorni prima della partenza il passeggero sia informato della cancellazione e rifiuti un posto su un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originario e con arrivo non oltre quattro ore dopo l’orario iniziale previsto, oppure meno di sette giorni prima della partenza rifiuti un volo con partenza un’ora prima e arrivo due ore dopo.

Da precisare infine, al termine di questa prima breve parte, che le norme di tutela sovra esposte si applicano solamente ai voli in partenza da un aeroporto comunitario ed ai voli in partenza da un aeroporto non comunitario con destinazione un aeroporto comunitario e qualora la compagnia aerea sia comunitaria.
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