Questa domenica proponiamo un recente intervento del Garante per la tutela della riservatezza, il quale è stato chiamato a chiarire se la richiesta dei documenti bancari (contratti, estratti conto corrente, ed altro) rivolta dal cliente al proprio istituto di credito possa configurarsi come "accesso ai dati personali".
Nella concreta fattispecie, un cliente aveva rivolto la richiesta di invio della documentazione bancaria alla filiale del proprio istituto di credito, al fine di verificare la regolarità della condotta tenuta da quest'ultimo.
La banca si era rifiutata di consegnare i documenti inerenti il rapporto bancario, affermando, tra l'altro, che non si trattava di una richiesta di dati personali (ex art. 7 del Codice privacy), ma di una mera istanza ex art. 119 TUB, ovverosia avente ad oggetto documenti bancari generici, e per la quale il cliente avrebbe dovuto pagare le relative spese di reperimento e riproduzione sostenute dalla banca.
Il cliente, per contro, affermava che la richiesta era stata avanzata a mente degli artt. 7 - 8 del Codice privacy ed era, quindi, finalizzata ad ottenere propri dati personali, o almeno così venivano qualificati gli estratti di conto corrente.
L'Autorità Garante è intervenuta, chiarendo che la richiesta di accesso ex art. 119 TUB ha ad oggetto documenti diversi da quelli personali, ossia documenti che possono riguardare soggetti diversi dall'interessato.
La richiesta di accesso ai propri documenti bancari consiste, invece, in istanza volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei propri dati personali, ed è quindi giustificata ex artt. 7 e 8 del Codice privacy.
Per tali ragioni, afferma il Garante, la banca non può negare, o rendere più gravosa, l'istanza di accesso ai dati personali da parte del proprio cliente.
(aggiornamento)
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Di seguito, il Provvedimento del Garante.
La richiesta di documenti inerenti il proprio rapporto bancario è tutelata ex artt. 7 e 8 Codice Privacy
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