domenica 8 settembre 2013

Elettrodomestico difettoso & risarcimento: il consumatore deve dimostrare di aver subito il danno

La sentenza di questa domenica ci consente di riproporre un principio fondamentale del nostro sistema giuridico, previsto dall'art. 2967 c.c., e cioè che "chi vuol far valere  un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento".

Nel caso di elettrodomestico difettoso, ossia quello affrontato dalla Cassazione con la sentenza che vi proponiamo di seguito, il consumatore può ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale (ossia ex art. 2043 c.c.) solo laddove dimostri di essere stato danneggiato dal malfunzionamento del prodotto acquistato.

La vicenda affrontata dalla Corte di Cassazione riguardava un consumatore che aveva acquistato un forno ad incasso, ed era rimasto ferito dalla improvvisa fuoriuscita di fiamme dall'elettrodomestico.

Quest'ultimo aveva citato in giudizio venditore e produttore del forno, al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno subito a causa del difetto del prodotto.

La Corte di Cassazione ha negato tale pretesa, sostenendo che il consumatore aveva provato l'esistenza del danno e il difetto di fabbricazione, ma non il collegamento tra il malfunzionamento del forno e il pregiudizio sofferto.

Tale onere della prova, previsto anche per l'azione speciale applicabile ratione temporis (il Dpr n. 224/1998, art. 8 del cit. Dpr che «il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno»”) non è stato soddisfatto dal consumatore, il quale si è limitato ad allegare la circostanza che il danno subito sarebbe consequenziale al difetto del prodotto.

La Suprema Corte ha ritenuto insufficiente tale argomentazione, così motivando “È ben vero che il concetto di difetto assunto dal Dpr n. 224/1988 è riconducibile non solo al difetto di fabbricazione, ma anche alle ipotesi dell’assenza o carenza di istruzioni, risultando strettamente connesso al concetto di sicurezza, piuttosto che a quella di ‘vizio’ del prodotto; senonchè, nel caso all’esame - esclusa la carenza informativa, in quanto neppure allegata dall’odierna ricorrente nel giudizio di merito - la diversa qualificazione della domanda non gioverebbe, comunque, a parte ricorrente, una volta che risulta esclusa anche l’esistenza di un difetto di fabbricazione eziologicamente riconducibile all’evento dedotto in giudizio”.

E quindi, se il consumatore non prova che i danni lamentati siano conseguenza del difetto del prodotto, egli non ha diritto ad alcun risarcimento né ex art. 2043 c.c., né ex Dpr n. 224/1998.


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