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domenica 4 gennaio 2026

Airbag difettoso. Il consumatore può chiedere il risarcimento anche al concessionario

Acquisto di un veicolo, trovo un difetto (ad esempio al motore), a chi mi devo rivolgere per il risarcimento del danno? usualmente si pensa che il produttore sia chiamato a rispondere per il difetto di conformità.

Invero, il consumatore può lagnarsi anche nei confronti del concessionario, così come abbiamo già segnalato in più circostanze (vedi qui). 

In questo senso assume rilievo la recente sentenza n. 32673 del 2025 con la quale la Cassazione ha rafforzato in modo significativo la tutela dei consumatori che subiscono danni da auto difettose, come nel caso del mancato funzionamento dell’airbag.


Chi risponde del danno?

Non solo il produttore materiale dell’automobile, ma anche il fornitore o distributore, quando – agli occhi del consumatore – appare come il produttore.

Questo accade, ad esempio, quando:

a.- il nome del fornitore coincide, anche solo in parte, con il marchio dell’auto;

b.- l consumatore è portato a ritenere che chi vende l’auto sia anche responsabile della sua qualità e sicurezza.

c.- Non serve dimostrare un comportamento scorretto

Un punto fondamentale chiarito dalla Cassazione (sulla base di una decisione della Corte di Giustizia UE) è che non è necessario dimostrare che il fornitore abbia volutamente ingannato il consumatore, mentre è sufficiente che la coincidenza di nomi o marchi generi oggettivamente confusione.


Cosa cambia per il consumatore

Per chi subisce un danno da prodotto difettoso:
  • non è obbligato a individuare il “vero” produttore;
  • può rivolgersi direttamente al fornitore italiano;
  • può chiedere il risarcimento integrale del danno a uno qualsiasi dei soggetti responsabili.
Questo evita al consumatore di dover affrontare:
  • ricerche complesse su gruppi societari internazionali;
  • cause contro soggetti esteri difficili da raggiungere.
Con queste premesse, la sentenza oggetto di commento assume particolare rilievo per il consumatore, in quanto secondo la Cassazione, la tutela del consumatore non sarebbe effettiva se il distributore potesse limitarsi a “rimandare” al produttore.

Chi trae vantaggio dalla forza di un marchio e dalla fiducia del pubblico deve anche assumersi la responsabilità in caso di difetti del prodotto, e quindi nel caso in cui l’auto è difettosa e il marchio o il nome del venditore coincidono (anche parzialmente) con quelli del produttore, i principi del Codice del consumo e del diritto comune tutelano maggiormente il consumatore, il quale può ottenere il risarcimento indifferentemente dal produttore e/o dal concessionario, vigendo un principio di responsabilità condivisa/solidale.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. sentenza n. 32673/2025.

domenica 9 febbraio 2025

Prodotto difettoso. Dall'Europa un nuova definizione di produttore

In materia di tutela post vendita, il prodotto difettoso e l'assistenza prestata dal venditore è una questione sempre attuale e che abbiamo già trattato in questo blog (ad esempio, vedi qui).

I punti giuridici in questa materia sono molteplici, in quanto vi sono aspetti relativi al difetto di conformità, al soggetto venditore, al termine per la denuncia, al collegamento tra il difetto e danno e al ruolo del produttore (vedi qui).

La sentenza che potete leggere di seguito riguarda uno dei punti più dibattuti, ossia, la figura del produttore e la sua responsabilità nei confronti di un consumatore che contesti il difetto riscontrato nel prodotto acquistato.

               (1) La vicenda

Nel caso di specie, un consumatore bolognese si recava presso una concessionaria per l'acquisto di un veicolo a marchio Ford, e più precisamente una macchina prodotta da Ford WAG, una società con sede in Germania e che esporta i propri prodotti in Italia, tramite Ford Italia, la quale provvede a distribuire le auto nelle varie concessionarie. Trattasi di società appartenenti al medesimo gruppo societario.

A seguito di un incidente, il consumatore viene a scoprire il malfunzionamento dell'airbag airbag in dotazione del veicolo acquistato e contesta il difetto alla concessionaria.

Non avendo ottenuto una tutela in via stragiudiziale, il consumatore si è rivolto al Tribunale di Bologna chiamando la concessionaria e Ford Italia al fine di ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni sofferti a causa del difetto dell'airbag.

Ford Italia, evocata in giudizio quale produttore, ha sostenuto di non aver fabbricato il veicolo in questione e quindi non aver alcuna responsabilità per il difetto del prodotto, da contestare nei confronti di Ford WAG. 

Il consumatore, secondo la tesi svolta da Ford Italia, era a conoscenza che il reale produttore era Ford WAG, anche perché tale informazione era ben indicata nei documenti di vendita, in primis la fattura relativa al veicolo in questione ove viene riportato come produttore Ford WAG.

In conclusione, Ford Italia afferma di non poter essere chiamata a rispondere per il difetto del prodotto, in quanto il consumatore avrebbe dovuto contestare tale responsabilità a Ford WAG, vero legittimato passivo rispetto alla lamentale sollevata.

La questione rinviata dal Tribunale di Bologna alla Corte di giustizia ha ad oggetto una più chiara definizione del produttore secondo quanto previsto dalla direttiva 85/374.

                (2) La direttiva 85/374 - art. 3 - definizione di produttore

 La direttiva 85/374 disciplina la responsabilità per danno da prodotto difettoso e all'art. 3 comma 1 viene definito il produttore: "Il termine « produttore » designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.".

A questa prima e precisa definizione del produttore, il legislatore comunitario aveva ritenuto di dover inserire una ulteriore disciplina di tutte le ipotesi, tutt'altro che rare, in cui non è possibile accertare l'identità del produttore: "Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell'importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore.". 

La normativa comunitaria è stata trasfusa nel nostro ordinamento, prima attraverso il DPR 224/1988, e successivamente nel Codice del consumo, ove il produttore viene definito come colui che: "il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo".

La norma italiana è estensiva, in tal senso, in quanto include tra il produttori anche l'importatore del bene, nonché chi vi appone un marchio o un segno distintivo.

Ma nel caso affrontato dal Tribunale di Bologna, i documenti di vendita indicavano il soggetto produttore e quindi, Ford Italia dovrebbe essere considerata estranea rispetto alla responsabilità contestata dal consumatore.

                (3) Corte di giustizia dell'Unione europea - C - 157/2023

Il giudice comunitario risolve la controversia seguendo la linea più rigorosa per il venditore/produttore, considerando come tale tutti coloro che agli occhi del consumatore vengono identificati come tali.

Afferma la Corte: "Pertanto, una persona come, nel caso di specie, la ricorrente nel procedimento principale, che non fabbrica veicoli, ma che si limita ad acquistarli dal loro fabbricante per distribuirli in un altro Stato membro, può essere considerata «produttore», ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 85/374, se, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, si è presentata come tale avendo apposto sul veicolo in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

Infatti, apponendo sul prodotto in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, la persona che si presenta come produttore dà l’impressione di essere implicata nel processo di produzione o di assumerne la responsabilità. Pertanto, l’utilizzo di tali menzioni equivale, per detta persona, ad utilizzare la sua notorietà al fine di rendere tale prodotto più attraente agli occhi dei consumatori, ciò che giustifica che, in cambio, la sua responsabilità possa sorgere a titolo di tale utilizzo (sentenza del 7 luglio 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, C-264/21, EU:C:2022:536, punto 34).".

E' evidente che l'intervento del giudice è volto a ribadire come la normativa comunitaria, nonché quella italiana, è finalizzata alla tutela del consumatore, arrivando ad estendere la definizione di produttore anche a soggetti che non hanno materialmente ideato ed assemblato il veicolo.

Peraltro, tale tutela prevale anche laddove, come accertato dal giudice, la documentazione contrattuale non è chiara ed univoca nel indicare il soggetto produttore del prodotto difettoso.

Di seguito, potete leggere la sentenza della Corte di giustizia Unione europea - Sez. V^ - C-157/2023 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 17 dicembre 2023

Automobile che non funziona. Il tentativo di riparazione interrompe la prescrizione ex art. 1495 c.c.

Oggi torniamo a parlare dei diritti spettanti al consumatore che acquista un veicolo e che si trova a dover fronteggiare il difetto non riparato della sua macchina.

Nel caso sottoposto alla decisione della Cassazione, il consumatore acquistava l'automobile presso una concessionaria, ma sin da subito il mezzo presentava ripetuti problemi, qualificati come difetti dell'auto.

La macchina veniva portata all'officina della concessionaria, ove veniva riconosciuto il problema e predisposte le riparazioni previste, quale conseguenza dei vari malfunzionamenti accertati. 

Il servizio di assistenza della concessionaria non riusciva a riparare il veicolo, risolvendo i problemi, tant'è che l'acquirente decideva di chiedere la risoluzione del contratto con la restituzione del prezzo pagato.

Il venditore ha contestato la richiesta avanzata dalla controparte, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto di risoluzione, per omessa denuncia entro il termine annuale, così come previsto ex art. 1495 comma 3 c.c..

La Corte di Cassazione ha ritenuto di non seguire la contestazione sollevata dalla concessionaria, richiamando il principio consolidato in materia secondo il quale il termine di prescrizione annuale viene interrotto quando il venditore tiene comportamenti con i quali riconosce i vizi, come ad esempio laddove tenti di riparare il veicolo difettato (vedi qui).

Dice la Cassazione:“il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, che ai sensi dell’art. 1495 c.c., comma 2 rende la denunzia non necessaria, oltre che in forma espressa può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia” (cfr. Cass. n. 16766/2019; n. 23970/2013; Cass. n. 10288/2002; Cass. n. 4219/1998). Così, “Lo stesso ragionamento può svolgersi di fronte al compimento di interventi di riparazione sul bene da parte del venditore (che può rivelare l’ intento di evitare in questo modo la proposizione dell’azione redibitoria del compratore): anche in questo caso si verifica un’ interruzione della prescrizione, dalla quale ricomincia a decorrere il termine annuale originario entro il quale il compratore che ha confidato nella eliminazione del vizio può proporre l’azione, avendo a disposizione un congruo spatium deliberandi qualora l’ intervento conformativo non sia riuscito a porre rimedio allo stato della res acquistata”.

Ne consegue che se il venditore ospita l'auto difettata nella propria officina, cercando di ripararla, riconosce il vizio ed interrompe il termine di prescrizione annuale consentito al consumatore per chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione della somma versata.

Cassazione civile - Sez. II^ sentenza n. 33380/2023

domenica 11 settembre 2022

Difetto del prodotto. Entro quando presentare la denuncia al venditore

La pronuncia della Cassazione oggi in commento, l’ordinanza n. 3695 del 7 febbraio  2022, ci permette di mettere in evidenza, senza rinunciare a rielaborare un vademecum sui termini di decadenza inerenti ai difetti di conformità nella vendita regolata dal Codice del consumo, una discrasia tra come è stata intesa, in sede comunitaria, detta materia e come, invece, trova applicazione da una parte della nostra giurisprudenza. 

In primo luogo, occorre tenere conto della applicabilità di due complessi normativi, secondo il seguente ordine: 

- il primo, derivante dagli articoli 128 e seguenti del Codice del consumo ed in attuazione della direttiva 44/1999/CEE, che regola i difetti di conformità nei  rapporti di compravendita intercorrenti tra il consumatore e il professionista e, in quanto norma speciale, deroga al codice civile, in quanto dispone che il consumatore deve denunciare il difetto entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.

- il secondo, che invece discende dagli articoli 1490 e seguenti del Codice civile, viene applicato in via del tutto sussidiaria. La norma prevede un termine di decadenza di otto giorni (dalla scoperta) per la denuncia dei vizi occulti (art. 1495 c.c.). 

Il primato del diritto comunitario in materia, espresso peraltro con alcune norme di ordine pubblico (in particolare, la modalità di denuncia del difetto di conformità, illustrata dall’articolo 5 della predetta direttiva, è norma applicabile direttamente dal giudice anche di ufficio), imporrebbe che la giurisprudenza di merito si attenesse scrupolosamente ai criteri ermeneutici sottesi a quell’impianto normativo. Invece, come ha constatato la Cassazione medesima, “la sentenza impugnata, pur dichiarando espressamente di applicare il Codice del Consumo, ha invece deciso la causa secondo le norme codicistiche, peraltro in una prospettiva formalistica, senza tenere conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia e degli approdi della giurisprudenza interna, al fine di riequilibrare l'asimmetria contrattuale tra consumatore e professionista”.

Veniamo ai fatti di causa. Un consumatore, proprietario di un’autovettura di recente acquisto, ha portato il mezzo presso una concessionaria, affinché i suoi freni poco performanti venissero sottoposti alla riparazione in garanzia. Persistendo il difetto di funzionamento dei freni, che dovevano essere dotati di migliore tecnologia, il consumatore ha formalmente denunciato la circostanza, a mezzo della consueta raccomandata e, con la stessa, ha comunicato la risoluzione del contratto

La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha tuttavia ritenuto che, il consumatore abbia denunciato il vizio intempestivamente, cioè dopo due mesi dalla sua scoperta, incorrendo per questo nella decadenza prevista dall’articolo 130 Codice del consumo. E ciò perché, ad opinione della corte, la riparazione in garanzia da parte della concessionaria non equivarrebbe ad un implicito riconoscimento del vizio, che invece andrebbe denunciato con una raccomandata o, comunque, in forma scritta da parte del consumatore. 

Prima di analizzare le considerazioni della giurisprudenza di merito che, come abbiamo già espresso, sono incappate nelle censure della Cassazione in quanto difformi agli indirizzi comunitari, dobbiamo riepilogare, sia pure in forma di vademecum, la disciplina del difetto di conformità. 

Una volta consegnato il bene di consumo, il venditore è tenuto responsabile per qualsiasi difetto di conformità del bene, allorché tale difetto si palesi entro due anni dalla consegna del bene. Il difetto di conformità permette al consumatore di attivare una serie di rimedi che l’articolo 130 Codice consumo scandisce in base ad un preciso ordine: 

  • la riparazione o la sostituzione del bene (rimedi primari); 
  • se persiste il difetto di conformità del bene rispetto al contratto oppure il venditore non effettua la riparazione o la sostituzione in un termine congruo e senza spese ulteriori, la riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto, e ciò anche in presenza di un vizio di lieve entità. 

Resta fermo che il consumatore può avvalersi di questi rimedi se ha denunciato al venditore il difetto entro il termine di due mesi dalla scoperta. Tale denuncia, che può avvenire in qualsiasi modalità dalla quale si desuma la conoscenza del vizio, è tuttavia circoscritta alla sola presenza del difetto, sia questo connaturato o meno al bene di consumo. 

Inoltre, se detto difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna, si presume, fino a prova contraria, che sia connaturato al bene e che sussistesse ab origine: il consumatore, dunque, dovrà limitarsi a dimostrare che il vizio esiste ed è collegato con il danno (e non al prodotto). 

In caso contrario, trova nuovamente applicazione il Codice civile (non disponendo diversamente quello del consumo e trovando, quindi, applicazione sussidiaria quello civile) e si impone al consumatore di provare che il vizio non è sopravvenuto, ma originario.

In altri termini, nel quadro delineato dal Codice del consumo sarà il venditore, professionista di solito ben munito di mezzi e conoscenze, a dimostrare che il difetto non esisteva quando il bene è stato consegnato oppure che non erano state inventate tecnologie adatte per riconoscerlo. Invece, nel quadro ben più “fosco” delineato dal Codice civile incomberà sull’acquirente l’onere di provare che il difetto esisteva proprio nel momento in cui il bene è stato consegnato, con ciò che ne consegue in ordine alla difficoltà di reperire la prova. 

L’esposizione di questi elementi di dettaglio nel vademecum non è fine a se stessa, poiché mette in luce due diversi paradigmi (vale a dire, due modi diversi di risolvere i problemi) nella disciplina dei vizi. 

Da un lato vi è la posizione di una parte della nostra giurisprudenza che come abbiamo visto, sebbene formalmente applichi il Codice del consumo ai rapporti consumeristici, nella sostanza adotta le categorie sui vizi desunte dal Codice civile: tuttavia, queste non si attagliano ai rapporti consumeristici. Dall’altra vi è quella del regolatore comunitario che, nei considerando della direttiva 99/144/CEE, ha esplicitato le finalità sottese alla disciplina dei difetti di conformità nei rapporti consumeristici, assecondando gli sviluppi di un’economia oggi globalizzata e fondata sulla grande distribuzione. 

La disciplina civilistica, e segnatamente gli articoli 1490 e seguenti codice civile, presupponeva un’economia ancora poco industrializzata, nella quale le cose (ossia le utilità provviste di valore economico) conservavano più a lungo la propria destinazione d’uso. L’equilibrio tra le prestazioni del compratore e quelle del venditore (il sinallagma) era statico: ragione per la quale era necessario stabilire ab origine che la cosa fosse immune da vizi, cioè che servisse esplicitamente ad un uso ordinario ed obiettivo, noto alle parti della compravendita. 

Il Codice civile, peraltro, non prevedeva (e non prevede) un sistema progressivo di ordini di rimedi, nel quale la risoluzione costituisse la extrema ratio (al più, l’articolo 1492 prevede, tra gli effetti della garanzia, l’alternatività tra la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, che costituiscono però un solo ordine di rimedi). 

Sulla base di queste considerazioni, si comprende perché, secondo una parte della giurisprudenza (il cui orientamento è stato censurato dalla Cassazione), affinché il vizio sia riconoscibile, deve essere comunicato per iscritto al venditore (espressione, questa, di un orientamento formalistico e addirittura più restrittivo degli oneri codicistici) e, in ogni caso, si impone al compratore di indicare che il difetto è connaturato al bene. 

La disciplina consumeristica (che, lo ricordiamo, ha “tolto” la scena al Codice civile per tutti i rapporti consumeristici e, come dice Natalino Irti, ha relegato il diritto comune ad un ruolo non più esclusivo nel sistema delle fonti) invece, risponde ad un diverso sistema economico, nel quale il servizio post vendita, ormai capillare, risponde alla precipua esigenza di mantenere la conformità del bene al contratto. In questi termini, l’equilibrio tra le prestazioni del professionista e del consumatore è dinamico. Il professionista, infatti, è chiamato a ripristinare detta conformità; e gli accertamenti tecnici, volti ad individuare il difetto di conformità e la sua soluzione, ricadono nella sua organizzazione, più che in quella del consumatore. 

Ragione per la quale gli oneri della denuncia sono meno gravosi per il consumatore e per la quale l’insorgenza di un vizio entro sei mesi, statisticamente prima ancora che presuntivamente, è equiparata ad un difetto originario di conformità. 

Qui potete leggere il provvedimento della Corte di Cassazione.

lunedì 17 gennaio 2022

Right to repair: arriva il Regolamento n. 341/2021

Il nuovo anno ci porta nuove regole in materia di tutela del consumatore successiva all'acquisto del bene. Le novità riguardano il diritto alla riparazione ed arrivano attraverso il Regolamento n. 341/2021, ossia un insieme di nuove regole finalizzate a tutelare, in prima battuta il consumatore, ma anche finalizzate a ridurre il consumo di bene e quindi evitare la dispersione di dispersione di prodotti obsolescenti e l'incremento dell'inquinamento con i conseguenti danni ambientali.

Con queste nuove regole, che potete trovare di seguito, si vogliono favorire nuovi criteri di costruzione, produzione e vendita dei prodotti, consentendo un risparmio energetico ed una tutela dei cittadini europei. 

E' innegabile, e la vicenda "bonus televisioni" rappresenta un buon esempio, che la continua evoluzione tecnologica favorisca il continuo (e forse inutile) cambio dei prodotti di largo consumo, con conseguenze per l'ambiente.

domenica 26 settembre 2021

Farmaco con effetti indesiderati indicati nel bugiardino. Consumatore comunque risarcito

Siamo soliti pensare che con l'acquisto del farmaco, otteniamo tutte le informazioni inerenti il prodotto attraverso il foglietto delle istruzioni (c.d. "bugiardino"), documento con il quale la casa farmaceutica si affranca da ogni responsabilità nei confronti del cliente.

Quanti di noi guardano le istruzioni d'uso del medicinale, ed in particolare gli effetti indesiderati (probabilmente i pochi Furio Zoccanò, ricordando un grande personaggio di Carlo Verdone), preferendo assumere il medicinale secondo le istruzioni di amici o parenti.

D'altronde, non è usuale avvicinare il medicinale al prodotto difettoso, e quindi ipotizzare una responsabilità dell'azienda produttrice per il danno sofferto a causa degli effetti collaterali nell'assunzione del farmaco.  

Nella vicenda affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, il consumatore ha ottenuto il risarcimento per aver sofferto dei danni a causa della somministrazione di un medicinale risultato difettoso e ritirato dal mercato.

Nel caso di specie, il consumatore aveva subito un effetto collaterale collegato all'utilizzo del farmaco, il quale aveva provocato un danno muscolare, collegato al principio attivo impiegato (cerivastatina) e che era segnalato nel bugiardino.

La questione è finita davanti al giudice di legittimità, chiamato a valutare il carattere pericoloso del prodotto difettoso, nonchè il danno subito dal consumatore a causa del farmaco.

Occorre evidenziare che il prodotto difettoso (art. 117 Cod. Consumo) considerato nella vicenda oggetto di commento è quello "non sicuro/pericoloso", secondo il canone di cui all'art. 103 del Codice del Consumo, secondo il quale: "a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;

2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;

3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;

b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);".

In presenza di un prodotto pericoloso (e quindi pericoloso), il consumatore ha l'onere della prova del danno e che tale pregiudizio sia conseguenza della somministrazione del farmaco.

La casa farmaceutica deve, invece, dimostrare di aver informato il consumatore di tutti gli effetti collaterali connessi al prodotto e di sua conoscenza alla data della messa in commercio.

In termini più semplici, il produttore dimostra di essersi comportato in modo diligente, trasparente e con perizia, laddove dimostri che il livello delle conoscenze scientifiche era tale da non consentire l'individuazione di eventuali effetti e danni per il consumatore.

Nella vicenda trattata dalla Cassazione, il produttore si era difeso sostenendo di aver informato, attraverso il bugiardino, il cliente di tutti i potenziali effetti collaterali, affermando la propria estraneità ai danni sofferti dal consumatore.

il giudice di legittimità respinge la tesi della casa farmaceutica, affermando che le informazioni contenute nel foglio informativo erano generiche e non assolvevano all'obbligo di diligenza posto a carico del professionista, chiamato a fornire precise ed accurate informazioni sul livello di pericolosità ("non sicurezza") del prodotto farmaceutico.

Tale carenza giustifica, a detta della Cassazione, la condanna al risarcimento del danno in favore del consumatore.

 Qui la Cassazione - Sez. III^ Civ.. Sentenza n. 12225/2021.

domenica 30 maggio 2021

Venduto un telefono con il colore sbagliato? non si tratta di prodotto difettoso

Questa domenica vi proponiamo la recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, ordinanza 24 maggio 2021, n. 14106, con la quale i giudici di legittimità sono tornati a trattare il difetto di conformità del prodotto e i diritti spettanti al consumatore.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando i punti principali della garanzia legale riconosciuta in favore del consumatore dal Codice del Consumo (artt. 129 e seguenti).

Nel caso di specie, il consumatore aveva acquistato un telefono cellulare di color bianco perla, ma aveva ricevuto dal venditore il medesimo modello, ma di colore grigio.

Il consumatore aveva invocato la risoluzione del contratto, chiedendo la restituzione dei soldi versati al venditore e il risarcimento dei danni patiti.

La Corte è stata chiamata a chiarire se in questo caso può trovare applicazione il sistema di norme previsto a tutela del consumatore ex artt. 132 Cod. Consumo e seguenti..

La Cassazione ha escluso l'applicazione delle norme a tutela del consumatore, in quanto si è trattato di un acquisto effettuato dall'acquirente per la propria attività professionale:"[...] il giudice di merito ha tenuto conto dell'utilizzo dell'apparecchio come strumento di lavoro e non come bene voluttuario, circostanza non contestata dal ricorrente. Tanto bastava per escludere la disciplina del Codice del Consumo trattandosi di acquisto ad uso professionale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui per assumere la qualifica di professionista, ai sensi e per i fini di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sè esercizio dell'attività di impresa o della professione, ma è sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto all'attività imprenditoriale o professionale ".

Sotto altro profilo, la Cassazione ha negato che il colore errato del prodotto (telefono cellulare), configuri prodotto difettoso legittimando il consumatore ai rimedi riconosciuti dal Codice del Consumo.

Sul punto, non possiamo che osservare la carente motivazione del punto da parte della Cassazione, limitatasi ad appiattire il proprio giudizio a quanto stabilito dal giudice di merito.

Gli Ermellini hanno altresì negato che tale prodotto, per il solo errore del colore del bene, possa essere considerato privo delle qualità promesse ai sensi dell'art. 1497 c.c..

Qui di seguito, l'Ordinanza n. 14601/2021 della Suprema Corte di Cassazione.

domenica 28 giugno 2020

Il prodotto difettoso: chi ne risponde come e quando

La sentenza oggi in commento - resa dal Tribunale di Belluno l’8 febbraio 2017 - ci consente di affrontare, a grandi linee, il tema della responsabilità per il prodotto difettoso, chiarendo bene di che cosa si tratta, anche perché l’attore, tra le altre cose, si è visto respingere la richiesta di risarcimento per avere montato un miscelatore con le pinze, senza però seguire le istruzioni della casa costruttrice.

1) Il prodotto sicuro: questione di usi e informazioni

L’Unione Europea ha inteso garantire che, all’interno dei propri confini, circolino “prodotti sicuri”: sono quelli che rispettano la salute e la sicurezza dei consumatori.


Bisogna capire che cosa si intende per sicurezza e, per spiegarlo, ricorreremo ad un esempio. Pensiamo alla candeggina nel detersivo per i pavimenti: di per sé, è un prodotto chimico che non presenta rischi, soprattutto se viene utilizzata per lavare i pavimenti: tuttavia, se venisse bevuta – e nessuno si sognerebbe di farlo - diventerebbe pericolosa per la salute.

Da questo esempio comprendiamo che un prodotto non è pericoloso di per sé, bensì se viene utilizzato in modo anomalo e contrario al fine per il quale viene messo in commercio.

Un uso è anomalo o meno in base alle informazioni preventive che si hanno sul prodotto.

2) Il prodotto difettoso e dannoso
La sicurezza, dunque, è almeno in parte garantita dalle informazioni che vengono date su come si usano i prodotti in commercio, perché queste ultime creano nel consumatore, se non delle certezze, almeno delle “aspettative”. Alla luce di tutto questo, il difetto sussiste quando, nonostante il prodotto sia impiegato nel modo indicato, esso procura un danno tangibile, cioè alla persona o al suo patrimonio. 

3) Il soggetto responsabile: il produttore o, in alternativa, il venditore
Poiché il prodotto, come suggerisce la parola stessa, è il risultato di una filiera che coinvolge più soggetti (produttore, importatore, distributore, fornitore e, ad ultimo, il venditore) e non si può certo pretendere che il consumatore individui il punto da cui è partito il difetto, allora la responsabilità, di buona norma, viene attribuita (o, per meglio dire, presunta) al produttore.


Si noti, non s’intende soltanto chi fabbrica il prodotto, ma anche chi eventualmente lo importa, lo mette in commercio col proprio marchio e, se proprio non si possono trovare questi soggetti, allora si può considerare il fornitore. 

Il danneggiato non deve provare la colpa del produttore, bensì tre elementi:

1. il difetto: come abbiamo detto sopra, la circostanza che il prodotto non sia all’altezza dello standard garantito per il suo utilizzo;
2. il danno (la Cassazione sulla prova del danno);
3. il collegamento (nesso di causa) tra il difetto e il danno (ovvero, il danno che subisce il consumatore deve essere conseguenza del difetto del prodotto) (puoi approfondire con la Cassazione).


D’altro canto, il produttore può liberarsi da ogni addebito, ma deve dimostrare:

1. di non avere messo in circolazione il prodotto;
2.se lo ha messo in circolazione, che non era prevedibile, in base alle conoscenze scientifiche e tecniche di quel momento, che avrebbe presentato dei difetti.

4) Quando “scade” la responsabilità del produttore
Bisogna prestare particolare attenzione a queste scadenze perché il consumatore, certamente, è ben tutelato contro i rischi dei prodotti difettosi ma, pur avendo un’arma molto poderosa, deve utilizzarla in tempi abbastanza contenuti.

Anzitutto, da quando il consumatore viene a conoscenza di difetto, danno e identità del produttore, egli ha tre anni di tempo per chiedere il risarcimento (termine di decadenza).

Inoltre, il produttore ha dalla sua un particolare termine di prescrizione: egli non risponde dei danni dei prodotti immessi sul mercato da dieci anni.

Questo limite temporale, oltre ad essere un normale termine di prescrizione, serve ad impedire che al produttore vengano attribuiti difetti che derivano più dalla normale usura o dalla vetustà del prodotto, che non da un difetto di fabbricazione.

5) Come si interrompe la prescrizione
Entriamo, ora, in una parte significativa – a nostro avviso quella più importante, forse più degli aspetti sostanziali - di questo argomento: dal momento che i termini di scadenza indicati sopra sono insidiosi, in che modo possono essere interrotti?

In primo luogo, occorre verificare da quando il prodotto difettoso è stato introdotto e circola nel mercato.

È importante, anzi capitale, stabilire proprio quando il prodotto è stato messo in circolazione e in vendita. Ciò si accerta, soprattutto, osservando la scheda tecnica dei prodotti in cui ci imbattiamo. Tuttavia, può essere che questa sia andata perduta, dopo diversi anni di tempo.
In tal caso, è utile individuare etichette esterne, marchi commerciali o timbrature del prodotto, dalle quali è possibile risalire al modello (specie se si osserva un pezzo meccanico). Il modello, appunto, permette di verificare quale tipo di prodotto è stato commercializzato in un determinato periodo di tempo.

Nel caso che ci riguarda, il Tribunale di Belluno ha affrontato una vicenda avente ad oggetto la rottura di un flessibile e di un miscelatore d’acqua, con conseguente allagamento dei locali.

Il flessibile, prodotto da una società spagnola, aveva lungo la sua superficie un’etichetta, sulla quale era si poteva leggere quando il prodotto è stato messo in commercio.

Il produttore spagnolo l’aveva commercializzato diversi anni prima dell’evento di danno: tuttavia, il cliente ha agito in due procedimenti (un accertamento tecnico preventivo e una causa ordinaria), senza verificare che i termini di prescrizione non fossero scaduti. E la verifica non riguardava aspetti complessi, come stiamo vedendo insieme.

Ad ogni buon conto, quando si accerta chi è il produttore e, soprattutto, quando è stato messo in commercio il prodotto, allora è possibile interrompere la prescrizione. A tale riguardo, è sufficiente un semplice “atto recettizio”, portato a conoscenza presso l’indirizzo del destinatario.

Come dice la parola stessa, un atto è recettizio quando il suo destinatario l’ha ricevuto e ne ha conosciuto il contenuto. 

Dopo aver verificato quando il prodotto è stato commercializzato, allora è opportuno attivarsi entro tre anni da quando il danno si è verificato. Ovviamente, bisogna essere sicuri che il danno sia stato provocato dal prodotto, e non da altri fattori e concause: a ciò serve, appunto, l’accertamento tecnico preventivo di cui si parla nella sentenza, o quantomeno una formale lettera di diffida, ove la controparte sia messa a conoscenza del danno e della richiesta di risarcimento entro il termine di legge (15 giorni).

E' importante osservare, a tal proposito, che il consumatore che lamenti un difetto del prodotto e non vuole incappare nella prescrizione è tenuto a comunicare al produttore il difetto del prodotto, il danno sofferto e il nesso causale attraverso un atto idoneo a metterlo a conoscenza di tale lamentale.

Evidenziamo che nel caso di specie, il produttore era una società straniera e, quindi, al fine dell’interruzione della prescrizione e per poter rivendicare ogni diritto nei suoi confronti, la lettera o l’accertamento tecnico preventivo deve essere inviato alla controparte nel rispetto delle norme europee, ossia se si tratta di un atp deve essere accompagnato da traduzione asseverata presso il tribunale (o il notaio): se infatti l’atto non è redatto nella lingua ufficiale dello stato estero o in una lingua compresa dal destinatario, si corre il rischio – se non la certezza, supportata dalla legge – che l’atto venga rifiutato e rispedito al mittente. In questo caso l’atto si dà per non ricevuto e compreso dal destinatario, per ovvie ragioni: un documento che contiene espressioni tecniche in un’altra lingua non consente alla controparte di difendersi adeguatamente e, per questo, può essere rigettato.

Qui di seguito, la sentenza del Tribunale di Belluno e commentata con questo nostro intervento (visibile con browser Opera - VPN attivo).

 

domenica 5 agosto 2018

Pagare le rate del finanziamento per un prodotto che non funziona? no, ecco perché...

Hai acquistato un prodotto difettoso con i soldi della finanziaria? ti ritrovi costretto a rimborsare la finanziaria nonostante tu non sia soddisfatto del bene acquistato?

Il commento della sentenza del Tribunale di Milano, che trovi di seguito, può esserti di aiuto e comprendere quali sono i tuoi diritti e come comportarti in questo tipo di situazione.

Ti consigliamo, vista la complessità della vicenda, di affidarti ad un professionista in questi casi, ma non rinunciare ai tuoi diritti e quindi, interrompere il pagamento delle rate del finanziamento, nonché chiedere il rimborso di quelle già versate.

1. Ho acquistato un elettrodomestico difettoso: posso chiedere il rimborso alla finanziaria?
In corrispondenza della pausa estiva, abbiamo deciso di tornare a trattare un argomento sensibile per i consumatori, e l'occasione ci viene offerta dalla sentenza della 1° sezione civile - Tribunale di Milano del 28 novembre 2014, ove è stato affrontato il tema della garanzia legale e il collegamento con il finanziamento necessario per l'acquisto

Il caso che stiamo trattando - tutt'altro che raro e tuttavia delicato - riguarda l'ipotesi in cui l'elettrodomestico (o altro prodotto) non funzioni in modo proprio o comunque presenti un difetto da non renderlo idoneo all'utilizzo.

Il consumatore, in questi casi, si rivolge al venditore (produttore) rivolgendo richieste di sostituzione o di rimborso che rimangono, parzialmente o totalmente, non soddisfatte.

Ed ecco che il consumatore paga le rate del finanziamento (credito al consumo) per un prodotto non sfruttato. E' giusto? che fare?

2. Il caso
Una famiglia ha acquistato un purificatore dell'acqua di grosse dimensioni, necessario per le esigenze del nucleo, avvalendosi della finanziaria proposta dal venditore per il pagamento.

Tuttavia, fin da subito il purificatore si è guastato e, nonostante diverse chiamate, il venditore né l'ha sostituito né ha rimborsato il prezzo. Pure la finanziaria si è tirata indietro e, appellandosi pretestuosamente al contratto, ha affermato di non avere un patto di esclusiva col il venditore.

3. La questione
A questo punto, se è pur vero che la finanziaria fornisce i propri servizi in modo indistinto e seriale a moltissimi venditori, resta il fatto che il consumatore, molto spesso, si ritrova con un elettrodomestico rotto e nessuno fa fronte al suo interesse: quello di essere rimborsato.

4. Il Tribunale di Milano - il consumatore non deve pagare le rate del finanziamento!
Investito dal caso di specie, il Tribunale di Milano ha rilevato che vi sono sia un contratto di compravendita che quello di finanziamento e, aspetto su cui concentrarsi, è "comune volontà di tutte le parti la causa della operazione creditizia". 

Questo significa che, dal momento che il venditore ha con sé i moduli di finanziamento da proporre al consumatore per acquistare, potenzialmente, tutti gli articoli e gli elettrodomestici del negozio (e non altro), allora il finanziamento nasce solo ed esclusivamente per agevolare il venditore, prima, ed il finanziatore dopo.

Gli aspetti appena evidenziati servono per sottolineare che, tra contratto di finanziamento e quello di compravendita esiste il c.d. collegamento negoziale: vale a dire che il finanziamento non viene erogato una tantum, bensì che tra finanziatore e venditore vi sono accordi preventivi affinché quest'ultimo, per concludere le vendite, raccolga quante più domande di finanziamento possibile.

Il collegamento negoziale, come dice la stessa parola, implica che i contratti tra loro connessi partecipino delle vicende che li riguardano: se, ad esempio, il contratto di compravendita è nullo oppure risolto, le conseguenze della invalidità si trasmetteranno anche al finanziamento e, per l'effetto, il consumatore otterrà la restituzione delle rate versate.

Ebbene, nel caso che ci riguarda, il Tribunale di Milano ha individuato almeno tre motivi concreti per ravvisare il collegamento negoziale.

(A) il modulo prestampato nelle mani del venditore;

(B) l'annotazione della specifica compravendita da parte del venditore sul contratto di finanziamento;


(C) la circostanza che la finanziaria eroga sempre il prestito direttamente al venditore e mai nelle mani del consumatore

5. Il patto di esclusiva 
Nelle aule di giustizia, una delle eccezioni più frequenti da parte delle finanziarie è quella di avere inserito nel contratto una clausola la quale dichiara che tra finanziaria e venditore non vi è patto di esclusiva: questo accorgimento serve in genere a scongiurare che il consumatore sospetti che vendita e finanziamento sono intimamente connessi tra loro, fino a partecipare delle rispettive vicende. 

Tuttavia, non sempre tali clausole resistono al vaglio del giudice: ed infatti, in questo caso il Tribunale di Milano ha fatto una semplice considerazione fondata sulla buona fede. In altre parole, non può essere, a detta dei giudici milanesi, che il compratore rimanga con un elettrodomestico non sostituito e che, al contempo, finanziaria e venditore continuino a beneficiare dell'affare concluso. Ragioni di opportunità, dunque, impongono di riequilibrare questo rapporto; ed infatti, tale clausola è stata disapplicata (per approfondire il punto, vi invitiamo alla lettura della recente sentenza della Cassazione). 

6. Risvolti pratici
Se vi trovate nella vicenda rappresentata in alto, non dovete disperare. 

Anzitutto, prendete i contratti che avete concluso, prestando particolare attenzione a quello di finanziamento. Se noterete che questo modulo riporta i dati del venditore, il riferimento assai preciso all'affare concluso e, soprattutto, al fatto che la finanziaria verserà la somma finanziata nelle mani del venditore, allora è molto probabile che vi sia intimo collegamento tra l'operazione della vendita e quella del finanziamento. 

Ad ultimo, non vi fate spaventare da clausole che cercano di escludere l'esistenza di esclusive o collegamenti negoziali: anzi, in questi casi vale il ragionamento opposto. Proprio perché il contratto di finanziamento esclude l'esclusiva vi è da ritenere, piuttosto, che venditore e finanziatore siano in strettissimi rapporti. 

Infatti, quale sarebbe la ragione per escludere con il contratto tale collegamento, se davvero nei fatti non vi fosse? Potrete proporre i vostri casi a "info@consumatoreinformato.it": riceverete risposta su come muovervi.

Qui di seguito il provvedimento (visibile con browser Opera - VPN attivo)

lunedì 29 dicembre 2014

Samsung sanzionata per informazioni fuorvianti

Fonte
Comunicato stampa AGCM
23 dicembre 2014
Un milione di multa a Samsung Italia, per pratica commerciale scorretta. L’ha irrogata l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, censurando le modalità con cui fino all’anno in corso è stata presentata al pubblico una delle principali caratteristiche di smartphone e tablet: in particolare, si tratta delle informazioni fornite in merito alla memoria “ROM” degli smartphone e dei tablet, in quanto la capacità in effetti disponibile per i consumatori risultava significativamente inferiore a quella indicata dall’impresa.

L’Antitrust ha giudicato questa pratica, ai sensi del Codice del Consumo, “contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di informazioni fuorvianti e l’omissione di informazioni rilevanti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio”. La stessa Autorità ne ha vietato perciò la diffusione o continuazione, stabilendo che Samsung Italia comunichi entro 60 giorni le iniziative assunte per ottemperare alla diffida.

Energia elettrica: conciliazione on line anche per i produttori/consumatori

Fonte
Comunicato stampa Autorità energia elettrica e gas
Estensione del Servizio Conciliazione on-line anche ai prosumer, i produttori/consumatori di energia elettrica, obbligo di partecipazione per tutti i distributori, i fornitori della maggior tutela nell'elettrico e per il GSE, quest'ultimo solo per le materie regolate. Sono le principali novità introdotte dall'Autorità che dal prossimo 1° luglio 2015 rafforzeranno l'operatività del Servizio Conciliazione on-line del Regolatore. Per facilitare ulteriormente il raggiungimento di un accordo vengono inoltre ottimizzate alcune regole procedurali, prevedendo l'allineamento e la riduzione di diverse tempistiche.

venerdì 5 dicembre 2014

Consumatore & garanzia legale

La garanzia legale è uno dei punti fondamentali in materia di tutela del consumatore, in quanto rappresenta la sicurezza, per l'acquirente, di poter ottenere l'assistenza, obbligatoria e gratuita, da parte del venditore o del produttore per un determinato periodo di tempo: 2 anni.

- In cosa consiste la garanzia legale - difetto di conformità
L'art. 132 del Codice del Consumo prevede che il "venditore è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene".

In termini molto semplici, dal momento dell'acquisto o della consegna del prodotto, il consumatore è tutelato per i primi due anni dall'eventuale difetto o malfunzionamento che dovesse manifestarsi.

- Verso chi può essere fatta valere la garanzia legale
Nel caso in cui il prodotto funzioni male, l'acquirente può far valere la garanzia sia verso il venditore, sia verso il produttore.

Questi ultimi non possono opporre alcun rifiuto alla richiesta di intervento avanzata dal consumatore.

- Garanzia legale & diritti del consumatore
Il contenuto della garanzia è l'aspetto più rilevante della tutela prevista dal Codice del Consumo.

Quando un prodotto acquistato presenta un vizio di conformità ex art. 130 Codice del Consumo, l'acquirente può ottenere dal venditore/produttore la:

a. riparazione del bene difettoso;

b. sostituzione del bene difettoso;

c. riduzione del prezzo o restituzione dell'importo versato;

Tale ultimo rimedio è previsto qualora la riparazione o la sostituzione del prodotto sia impossibile od eccessivamente onerosa per il venditore/produttore.

- Come funziona la garanzia legale
Il prodotto difettato viene consegnato al venditore, il quale lo ritira effettuando un controllo finalizzato ad accertare la causa del malfunzionamento ed i possibili rimedi.

Occorre ricordare che se il difetto si manifesta nei primi sei mesi dalla data della consegna, tutti i costi del controllo sono posti a carico della parte venditrice (vedi); per il periodo successivo, il venditore può chiedere all'acquirente il rimborso di parte dei costi sostenuti nella fase di controllo e verifica del malfunzionamento, se il problema è sorto a causa dell'utilizzo errato del bene da parte del consumatore.

Accertato il vizio di conformità, il venditore provvede a riparare o sostituire il bene difettoso o, nel caso di impossibilità, rimborsa parzialmente o totalmente l'acquirente.

Ricordate di trattenere lo scontrino fiscale dal quale risulta l'acquisto del prodotto in garanzia, in quanto il diritto previsto dal Codice del Consumo spetta solo a colui che dimostri di aver regolarmente acquistato il prodotto (vedi).

- Garanzia convenzionale
La garanzia convenzionale è quella che viene garantita dal venditore a qualsiasi acquirente, ed in particolare a coloro che non rientrano tra i consumatori e quindi sono esclusi dalla tutela prevista dal Codice del Consumo.

Stiamo parlando di coloro che acquistano un prodotto all'interno della propria attività professionale e che, quindi, non sono ricompresi nella tutela sopra richiamata (ad esempio l'architetto che acquista un bene necessario per la sua attività).

In favore di queste persone, il venditore può prevedere una forma di garanzia convenzionale a pagamento, con la quale viene estesa la medesima tutela riconosciuta al consumatore anche a chi non rientra in questa categoria.

Ricordiamo, infine, che esiste una estensione della garanzia legale, con la quale il venditore può proporre all'acquirente di ampliare il limite temporale di due anni di garanzia previsto a mente dell'articolo 132 del Codice del Consumo.

domenica 8 settembre 2013

Elettrodomestico difettoso & risarcimento: il consumatore deve dimostrare di aver subito il danno

La sentenza di questa domenica ci consente di riproporre un principio fondamentale del nostro sistema giuridico, previsto dall'art. 2967 c.c., e cioè che "chi vuol far valere  un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento".

Nel caso di elettrodomestico difettoso, ossia quello affrontato dalla Cassazione con la sentenza che vi proponiamo di seguito, il consumatore può ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale (ossia ex art. 2043 c.c.) solo laddove dimostri di essere stato danneggiato dal malfunzionamento del prodotto acquistato.

La vicenda affrontata dalla Corte di Cassazione riguardava un consumatore che aveva acquistato un forno ad incasso, ed era rimasto ferito dalla improvvisa fuoriuscita di fiamme dall'elettrodomestico.

Quest'ultimo aveva citato in giudizio venditore e produttore del forno, al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno subito a causa del difetto del prodotto.

La Corte di Cassazione ha negato tale pretesa, sostenendo che il consumatore aveva provato l'esistenza del danno e il difetto di fabbricazione, ma non il collegamento tra il malfunzionamento del forno e il pregiudizio sofferto.

Tale onere della prova, previsto anche per l'azione speciale applicabile ratione temporis (il Dpr n. 224/1998, art. 8 del cit. Dpr che «il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno»”) non è stato soddisfatto dal consumatore, il quale si è limitato ad allegare la circostanza che il danno subito sarebbe consequenziale al difetto del prodotto.

La Suprema Corte ha ritenuto insufficiente tale argomentazione, così motivando “È ben vero che il concetto di difetto assunto dal Dpr n. 224/1988 è riconducibile non solo al difetto di fabbricazione, ma anche alle ipotesi dell’assenza o carenza di istruzioni, risultando strettamente connesso al concetto di sicurezza, piuttosto che a quella di ‘vizio’ del prodotto; senonchè, nel caso all’esame - esclusa la carenza informativa, in quanto neppure allegata dall’odierna ricorrente nel giudizio di merito - la diversa qualificazione della domanda non gioverebbe, comunque, a parte ricorrente, una volta che risulta esclusa anche l’esistenza di un difetto di fabbricazione eziologicamente riconducibile all’evento dedotto in giudizio”.

E quindi, se il consumatore non prova che i danni lamentati siano conseguenza del difetto del prodotto, egli non ha diritto ad alcun risarcimento né ex art. 2043 c.c., né ex Dpr n. 224/1998.

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