La recente decisione assunta da JP Morgan, la quale ha versato circa due miliardi di dollari per chiudere la vicenda Madoff (vedi), ha evidenziato come, per l'ennesima volta, le grandi banche d'affari hanno piena conoscenza di queste attività truffaldine.
La tutela dell'investitore passa, quindi, da una conoscenza dei prodotti da parte dell'intermediario finanziario, il quale deve sconsigliare - o addirittura vietare - l'investimento al proprio cliente laddove vi siano dei dubbi sulla bontà e serietà dell'operazione.
E' esclusa, allo stesso tempo, la responsabilità per l'intermediario bancario nel caso in cui lo stesso non sia a conoscenza dell'esistenza di circostanze gravi e dannose per l'investitore, come ad esempio l'esistenza di un tentativo di truffa, o comunque non gli sia possibile accertare tale grave rischio di investimento.
Tale conclusione pare essere stata raggiunta dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 2285/2013, con la quale il giudice piemontese è stato a chiamato a decidere in merito alla responsabilità di una banca per aver venduto polizze vita unit linked ad un proprio cliente.
Il prodotto finanziario conteneva al suo interno titoli Madoff, i quali hanno azzerato il proprio valore nel momento in cui è stata accertata la truffa portata avanti dall'uomo d'affari americano.
Il cliente si era rivolto al Tribunale di Torino chiedendo che venisse accertata la nullità del contratto di vendità delle polizze assicurative o, in subordine, la responsabilità della banca e della compagnia assicurativa, per non aver vigilato sul prodotto contenuto all'interno della polizza assicurativa (hedge fund Madoff) ed avvisato il cliente dell'elevato rischio di poter perdere il proprio capitale.
In merito alla prima questione, il giudice ha respinto la domanda avanzata dall'investitore, il quale chiedeva di accertarsi la nullità della polizza per assenza della causa tipica del contratto di assicurazione.
Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, ha accertato che la polizza vita unit linked, pur non rientrando nello schema del contratto di assicurazione, non sia carente di causa.
Questa polizza vita viene qualificata dal giudice come contratto a causa mista atipica con prevalente contenuto finanziario, e quindi meritevole di tutela in favore del risparmiatore, con applicazione delle norme di settore.
In merito alla domanda di risarcimento del danno avanzata dall'investitore, il Tribunale di Torino ha escluso la responsabilità della banca per il pregiudizio sofferto dallo stesso, affermando che nella vicenda Madoff, le stesse banche non avevano avuto conoscenza dell'esistenza dello schema di truffa sino al momento in cui era scoppiato lo scandalo.
Ne consegue che, come si legge nella sentenza che trovate qui di seguito, alla banca non può essere sollevata alcuna contestazione per la violazione di norme di condotta previste dal d. lgs. n. 58/1998 e dai regolamenti Consob da parte del cliente.
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