Visualizzazione post con etichetta fondo comune di investimento. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta fondo comune di investimento. Mostra tutti i post

lunedì 25 maggio 2026

Alcune considerazioni sulla riforma del Testo Unico della Finanza

Il recente D. Lgs. 47/2026 che attua la “Legge Capitali”, ha introdotto importanti modifiche al Testo Unico della Finanza e che vogliamo, con il nostro intervento, analizzare sotto il profilo dei cambiamenti per coloro che investono i propri risparmi.


1. OPA: una soglia unica, più chiarezza (ma attenzione al prezzo)

La riforma fissa al 30% del capitale la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di lanciare un’OPA (offerta pubblica di acquisto), con una importante conseguenza: chi prende il controllo di una società deve offrire di comprare anche le azioni degli altri soci.

Muta anche il criterio per il prezzo minimo: si guarda ai 6 mesi precedenti, cosicchè il prezzo dell'offerta può riflettere solo l’andamento recente del titolo, non quello più “storico”.

Quale novità per il consumatore?

Più facile capire quando scatta un’OPA

Ma attenzione: il prezzo offerto potrebbe non essere sempre “conveniente” se il titolo era più alto in passato


2. Stop ai rumors: meno speculazione, meno trappole

La norma mira a limitare/bloccare le voci (rumors) che possono circolare in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto di un titolo e che possono alterare il suo valore o comunque favorire delle speculazioni: Consob può obbligare chi è coinvolto a dire chiaramente se intende procedere.

Se il soggetto interessato risponde in senso negativo (o non risponde), non potrà più lanciare l’offerta per un certo periodo. 

Diventa più pericoloso seguire le indiscrezioni da parte dell'investitore, anche se spetta all'autorità di controllo smascherare eventuali voci che alterano il mercato.

Quale novità per il consumatore?
Meno oscillazioni artificiali del prezzo
Meno rischio di comprare “sulla base di voci”


3. Downlisting: quando la società “scende di livello”

Nel caso in cui una società esce dal mercato regolamentato, operando su mercati meno trasparenti, tale spostamento può avvenire solo se:

- votato con maggioranza rafforzata;

- preavviso di due mesi al mercato;

- il nuovo mercato deve garantire tutele simili (soprattutto sulle OPA)

Il consumatore deve valutare con attenzione il capitale investito in una società che vuole abbandonare un mercato regolamentato e posizionarsi in mercati meno trasparenti, in quanto si può sottoporre a rischi collegati  questi mercati, quali minore liquidità; più difficoltà nella vendita; prezzi meno trasparenti.

Quale novità per il consumatore?
Viene concesso più tempo (due mesi dal preavviso) per decidere cosa fare
Ruolo più attento nella valutazione di questo tipo di operazioni e rischio perdita capitale


4. Governance: più responsabilità (anche per chi “non decide”)

La riforma del TUF riguarda anche gli amministratori non esecutivi, i quali non possono più limitarsi a “prendere atto”, ma possono subire gli effetti delle decisioni assunti altrui.

Questi ultimi devono, se ricevono determinate segnalazioni/informazioni, segnalare ed intervenire se emergono criticità.

In altri termini, la novità normativa rafforza il ruolo degli amministratori non esecutivi, ma rafforza anche i controlli, aumentando i poteri agli organi di vigilanza e prevedendo regole più stringenti su indipendenza e composizione.

Risulta più semplice individuare la responsabilità all'interno della società, allargandola anche a coloro che non operano in modo attivo.

Quale novità per il consumatore?
Più strumenti per contestare cattiva gestione
Maggiore responsabilità anche per chi “stava a guardare”


5. Intelligenza artificiale: più trasparenza (almeno sulla carta)

Anche questa riforma affronta il nodo cruciale dell'AI, cercando di disciplinarla/controllarla.

Le società devono dichiarare:

- se usano sistemi di intelligenza artificiale

- come li usano

- per quali rischi

Agli organi di controllo viene affidato il compito di verificare l’adeguatezza del sistema di intelligenza artificiale predisposto all'interno della società.

L'investitore viene messo a conoscenza dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma non "come viene utilizzata".

Quale novità per il consumatore?
Più informazioni sul funzionamento dell'azienda
Un nuovo elemento da valutare


6. Nuovi strumenti e più informazioni: opportunità (con cautela)

Arrivano nuovi strumenti, come la società di partenariato, pensati soprattutto per investitori esperti. Potrebbero arrivare anche ai piccoli risparmiatori tramite fondi o prodotti intermediati.

In parallelo, nasce un sistema europeo (ESAP) per accedere più facilmente a:

- bilanci

- comunicati

- informazioni finanziarie

Quale novità per il consumatore?
Più accesso alle informazioni
Più strumenti disponibili


In conclusione, la riforma introduce maggiore trasparenza e alcuni strumenti utili, ma non elimina il rischio principale: decisioni prese senza informazioni complete o sulla base di aspettative errate ed è pere questo che per il piccolo investitore, la vera tutela resta una sola: capire cosa sta succedendo prima di agire e non farsi suggestionare dalle facili promesse di guadagni elevati nel breve periodo senza alcun rischio.

Gazzetta Ufficiale - D. Lgs. n. 47/2026

domenica 15 febbraio 2026

Quando la banca promette “più sicurezza”, deve mantenerla davvero

Torniamo a parlare del Consorzio "Patti Chiari" che molti di voi ricorderanno come una delle più controverse iniziative avviate dalle banche negli ultimi decenni e che  ha fatto discutere anche su questo blog (un approfondimento qui).

La questione affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32225/2025 che commentiamo, e che trovate in calce al nostro intervento, ragioniamo di un tema molto attuale tra banche e assicurazioni, ossia la trasparenza delle promesse commerciali.

In tema di investimenti finanziari, il dovere dell'intermediario di informare il cliente in modo trasparente è diventato sempre più caldo ed attuale, stante la necessità che il nostro sistema di regole (comunitarie e nazionali) prevede un obbligo di riequilibrio della distanza tra operatore professionale e consumatore. 

E sotto questo profilo, risulta attuale un quesito che coinvolge tutti gli operatori professionali, da una parte, ed i consumatori dall'altra: se una banca promette più sicurezza o standard più elevati, è davvero obbligata a mantenerli?

La Corte di Cassazione, con il provvedimento n. 32225/2025, risponde in senso affermativo, chiarendo che le maggiori promesse introdotte dalle banche, attraverso messaggi pubblicitari, non possono essere ridotte a sole operazioni di marketing, ma introducono veri e propri obblighi giuridici di natura contrattuale che vincolano l'operatore professionale verso il cliente.


Esempio di pubblicità con maggiori obblighi verso l'intermediario (l'autovincolo)

Facciamo un esempio pratico attraverso uno slogan inventato: "Banca....garanzia zero rischio: investi solo in assets AAA", come reinventato qui di seguito, ove la banca pubblicizza un prodotto/servizio indicando una serie di vantaggi/garanzie.

Nel nostro esempio, l'ipotetica banca pubblicizza alcune caratteristiche, quali:

- il prodotto finanziario è a garanzia "zero rischio";

- il prodotto finanziario investe in "asset AAA";

- il prodotto finanziario con monitoraggio 24/7;

- assenza di costi e servizio personalizzato.

Tutti questi elementi indicati nel messaggio pubblicitario, ma diventano anche obblighi contrattuali indiretti assunti dalla banca nei confronti del cliente e che, come chiarito dalla Cassazione che vedremo di seguito, creando un vincolo ulteriore da parte della banca verso il cliente (o meglio autovincolo).

Il professionista, attraverso la pubblicità, garantisce degli standard e delle caratteristiche del prodotto finanziario o del servizio garantito che devono essere rispettate dalla banca. 


L'adesione al Consorzio come messaggio marketing per la vendita di prodotti finanziari apparentemente più sicuri

E secondo la Suprema Corte anche l'adesione al Consorzio Patti Chiari, era un mezzo per pubblicizzare dei prodotti finanziari, considerati a basso rischio, in quanto rientranti tra quelli indicati dal Consorzio in una apposita sezione del sito web.

Anche in questo caso il Consorzio è stato utilizzato come pubblicità per consentire alle banche di vendere gli strumenti finanziari, garantendo basso rischio e resa certa.

L'utilizzo del Consorzio è stato usato in modo strumentale dalle banche per attribuirsi una maggiore trasparenza e sicurezza dei prodotti venduti, in quanto selezionati all'interno di Patti Chiari.

Il Consorzio diviene, per le banche, il marchio di qualità e di sicurezza che serve a far svanire il senso di insicurezza e timore degli investitori retail che vogliono acquistare strumenti finanziari sicuri.


➜ La Cassazione: lo slogan pubblicitario della banca può diventare un obbligo contrattuale ulteriore a carico della banca verso il cliente

La Cassazione mette un punto fermo su questo aspetto, stabilendo che se la banca si propone al cliente veicolando determinate garanzie (come ad esempio, l'adesione a Patti Chiari), tali promesse incidono nel rapporto con il cliente, diventando parte del contratto.

Se la banca dice di seguire uno standard più elevato di tutela, se tu scegli quella banca fidandoti proprio di quello standard, la banca si autovincola a rispettarlo, essendo parte degli obblighi contrattualmente assunti, anche se non indicati nel contratto quadro ex art. 23 TUF.

E se la banca non rispetta tali impegni, si rende contrattualmente inadempiente nei confronti del cliente.


➜ Il caso deciso dalla Cassazione: “Patti Chiari” e bond poi rivelatisi rischiosi

La vicenda nasce da investimenti in obbligazioni Lehman Brothers proposti da una banca che aderiva al consorzio “Patti Chiari”, già oggetto di provvedimenti resi da vari tribunali italiani (approfondisci qui).

La Banca presentava il Consorzio “Patti Chiari” come un sistema di:

  1. selezione dei prodotti,
  2. semplicità e trasparenza,
  3. bassa rischiosità per il risparmiatore.

A causa del noto default dichiarato da Lehman Brothers, i clienti hanno fatto causa all'istituto di credito sostenendo che l'intermediario non aveva rispettato gli impegni di informazione e controllo che derivavano proprio da quella adesione.

La vicenda è terminata davanti alla Cassazione, la quale ha chiarito tre principi fondamentali:

(A)

L’adesione a “Patti Chiari” non è neutra: entra nel contratto con il cliente

(B)

La banca deve contrattualmente garantire un livello di caratteristiche, sicurezza e rischi più complesso 

(C)

Le garanzie, le informazioni e i doveri della banca sono ulteriori e più gravosi rispetto a quelli minimi previsti dalla legge (art. 21 TUF).

In altri termini, se la banca promette uno standard più alto al cliente, attraverso l'adesione a Patti Chiari, deve impegnarsi a rispettarlo, non perché lo stabilisce la legge (art. 21 TUF), ma la sua comunicazione pubblicitaria che induce il consumatore ad avere un livello di affidamento più elevato.

Qui si crea l'autovincolo contrattuale verso il cliente a cui la banca si impegna, in quanto quest'ultima sceglie volontariamente di:

  • aderire a uno standard (consorzio, codice, protocollo);
  • lo pubblicizza per apparire più affidabile e prudente;
  • il cliente fa affidamento su quella promessa per decidere se investire;
  • quello standard diventa contenuto del contratto.

Di conseguenza, la proposta marketing assume un nuovo e più intenso obbligo contrattuale che il giudice può usare per valutare se la banca ha davvero fatto ciò che aveva promesso.

In termini più semplici, la promessa commerciale entra nel contratto ed introduce una nuova tutela in favore del cliente.


Legge minima (art. 21 TUF) vs standard promessi: lo “scatto in avanti” di responsabilità

Come è noto l'art. 21 TUF prevede una serie di obblighi verso le banche che negoziano valori mobiliari verso i clienti, imponendo loro di:

  • essere diligenti, corrette e trasparenti,
  • informare il cliente sui rischi,
  • proporre prodotti adeguati al profilo dell’investitore.

La Cassazione sostiene che se la banca propone uno standard di servizi ed obblighi più elevato di quelli previsti dalla legge, il consumatore ha diritto ad ottenerli e la loro fonte non è la legge, ma la promessa pubblicitaria che ha indotto il consumatore ad aderire alla proposta contrattuale.

Ne consegue che il livello della responsabilità dell'intermediario deve essere superiore, in quanto la se la banca promette standard superiori, non può fermarsi al minimo di legge. 

Assume obblighi contrattuali più alti a cui segue una responsabilità maggiore verso il cliente.

Cosa vuol dire sotto il profilo pratico?

Se l’investimento è stato presentato come “a bassa rischiosità” o “selezionato”, la banca deve seguire nel tempo la situazione dell’emittente e controllare segnali di crisi, downgrade, peggioramenti.

E quindi se emergono notizie negative rilevanti, la banca deve avvisare avvisare il cliente in tempi ragionevoli; non aspettare che la situazione diventi irreversibile ed avere un rapporto più intenso con il cliente.

Nel caso di violazione di tali obblighi, non più di origine legale ma contrattuale, la responsabilità della banca è maggiore e gli oneri probatori del consumatore sono inferiori

Il giudice, infatti, non guarda solo se la banca ha rispettato le regole minime stabilite dal Testo Unico della Finanza, ma anche se ha rispettato gli impegni extra che aveva promesso (vedasi Patti Chiari) al cliente.

Se mancano le informazioni dovute, la giurisprudenza riconosce una presunzione del legame tra omissione e danno: è la banca che deve dimostrare che il cliente avrebbe comunque investito o mantenuto il titolo anche se correttamente informato.

Corte di Cassazione - sentenza n. 32225/2025

venerdì 28 marzo 2025

Polizze Fwu. Per molti un fallimento "vantaggioso": è un'occasione per porre un argine alle perdite

Fonte: Il Fatto Quotidiano
3 marzo 2025
Da due anni versava i premi per una polizza della lussemburghese Fwu e ora la compagnia è fallita. Che fortuna! Gli interessati si disperano, ma in realtà per molti il crac è un bene, non un male. Sfuggono un po’ malconci dalla trappola dove erano finiti e, a conti fatti, ci rimetteranno di meno.

Dai commenti sulla vicenda appare una generale ignoranza riguardo alle polizze vita Fwu con la formula dei piani di accumulo di capitale (pac), tanto apprezzata dal giornalismo economico italiano. Fra l’altro la sigla Fwu significa Forwardyou e ricorda i famigerati contratti ForYou della Banca del Salento. Marca male quando, fuori del mondo anglosassone, un prodotto finanziario ha un nome inglese; e marca malissimo, se c’è anche un accattivante You. “Ci concentriamo prima di tutto su di te”, scrive Fwu nel suo sito. Ma tutto il risparmio gestito si concentra sul cliente per spolparlo il più possibile.

domenica 19 luglio 2020

La consegna del prospetto informativo non esaurisce il dovere informativo della banca verso l'investitore

Anche questa domenica torniamo a trattare i doveri informativi che gravano sulla banca nella proposta/vendita di strumenti finanziari.

Il cliente che impartisce un ordine di investimento (o disinvestimento) deve essere accuratamente reso edotto dalla banca in merito ai rischi connessi all'operazione bancaria, in particolar modo laddove l'intermediario finanziario svolga un servizio di consulenza, ovvero si avvalga di un promotore finanziario, come nella vicenda affrontata dalla Corte di Cassazione.

Occorre premettere che la sentenza che potete leggere di seguito fa riferimento ad un quadro normativo leggermente mutato negli anni, tant'è che viene richiamato il Regolamento Consob n. 11522/1998, norma abrogata e sostituita prima dal Regolamento n. 16190/2007 e poi, più di recente, dal Regolamento n. 20307/2018.

Ci sembra comunque interessante segnalarvi la sentenza n. 9460/2020 pronunciata dalla Corte di Cassazione (Sez. I^ Civ.), in quanto viene data piena applicazione all'art. 21 del Testo Unico della Finanza, norma tuttora valida e secondo la quale nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, i soggetti abilitati (banche, promotori finanziari ed altri operatori) devono offrire il proprio servizio ai cliente con diligenza, correttezza e trasparenza, operando nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.

Abbiamo già ripetutamente trattato la questione in questo blog, evidenziando che la condotta dell'intermediario è finalizzata a favorire uno sviluppo dei mercati e la tutela del contraente debole (l'investitore), il quale merita ogni migliore attenzione da parte del professionista bancario.

Ed il primo dovere della banca consiste nel fornire al cliente una informativa adeguata in merito ai prodotti finanziari che propone, con indicazione di natura, tipologia e rischi sottesi all'investimento in determinati valori mobiliari.

Le informazioni fornite dall'operatore professionale devono essere precise, attuali e complete.

Tale obbligo permane, come evidenziato dal Giudice di legittimità, anche nel caso di collocamento di strumenti finanziari, ove il ruolo del collocatore è quello di piazzare prodotti propri o dove ha un significativo interesse.

Nella vicenda trattata dalla Suprema Corte, un investitore aveva acquistato fondi comuni di investimento collocati da Finanza & Futuro (società del Gruppo Deutsche) attraverso un proprio promotore finanziario. Il cliente, a causa delle scarsa informativa ottenuta dal promotore, aveva accusato una grave perdita dall'investimento.

La vicenda, dopo i due gradi di merito, è terminata avanti alla Corte di Cassazione chiamata, in buona sostanza, a verificare se l'intermediario finanziario abbia, attraverso il promotore, adeguatamente informato il cliente in merito alla natura ed i rischi nell'investimento in fondi comuni.

Mentre l'investitore aveva contestato alla banca di non avergli comunicato a quali rischi andasse incontro, quest'ultima si era difesa sostenendo di aver soddisfatto il dovere informativo disciplinato ex art. 21 TUF attraverso la consegna del prospetto informativo.

Il quesito che si è posto la Cassazione è molto semplice: la consegna del prospetto informativo soddisfa il requisito di adeguata informativa?

La soluzione al quesito da parte della Corte è chiara, laddove evidenzia che l'intermediario finanziario deve consegnare il prospetto informativo, illustrando al cliente tutti i rischi patrimoniali collegati all'acquisto di quel prodotto, considerando il periodo di riferimento e l'andamento del mercato.

Nella vicenda affrontata dalla Cassazione, quindi, "[…] la consegna del prospetto informativo emesso dall'emittente era adempimento necessario, ma non sufficiente, a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario".

Condividiamo questa soluzione, in quanto viene responsabilizzato il promotore finanziario (la banca) che sollecita all'acquisto un determinato prodotto e che deve avere cura specifica affinché il suo cliente sia adeguatamente informato. 

Potete leggere la sentenza 9460/2020 della Cassazione.

domenica 5 luglio 2020

Investimento finanziario: la banca deve fornire tutte le informazioni, altrimenti risponde del danno subito dal risparmiatore

Il provvedimento che vi segnaliamo di seguito riguarda uno dei tanti investimenti in titoli Parmalat terminato nel peggiore dei modi, ossia con la perdita del capitale da parte dei risparmiatori.

Anche nella vicenda oggetto di giudizio, la vendita dei titoli era avvenuta presso la filiale del più importante gruppo bancario italiano (l'allora Banca Intesa, oggi Intesa Sanpaolo S.p.a.), la quale aveva intermediato l'acquisto di obbligazioni della società olandese Parmalat Finance BV per conto di alcuni investitori fiorentini.

Il Tribunale di Firenze accoglieva le domande formulate dai consumatori, accertando il loro diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta inadempiente della banca, la quale non aveva in particolare informato i clienti dei rischi connessi all'acquisto di titoli obbligazioni Parmalat.

La Corte d'Appello di Firenze ribaltava la sentenza di primo grado, ritenendo che seppur Banca Intesa Sanpaolo non avesse correttamente comunicato le informazioni agli investitori, questi ultimi avrebbero comunque operato l'investimento in corporate bond, prodotto già acquistato in precedenza e quindi ben conosciuto. 

La vicenda termina avanti alla Corte di Cassazione, chiamata a valutare il ricorso proposto dai risparmiatori, ed in particolare se l'omesso adempimento degli obblighi informativi da parte della banca comporti una sua responsabilità nei confronti del contraente debole (l'investitore).

Come già evidenziato in precedenza, la Corte territoriale aveva escluso la rilevanza causale dell'inadempimento dei doveri di informazione da parte della banca, partendo dal presupposto che i clienti vantavano esperienza e propensione al rischio, così come emerso dalle scelte di investimento antecedenti all'acquisto delle obbligazioni Parmalat.

La Cassazione censura tale ragionamento, contrario ai principi giurisprudenziali consolidati, secondo i quali tra operatore professionale ed investitore esiste un naturale handicap informativo che deve essere colmato dall'intermediario.

Sul punto, il Giudice di legittimità è chiaro laddove evidenzia che è palese: "[…] lo squilibrio, di carattere prevalentemente conoscitivo - informativo, nella posizione delle parti, fondato sull'elevato grado di competenza tecnica richiesta a chi opera nell'ambito degli investimenti finanziari, che è oggetto dell'intervento correttivo del legislatore, attuato anche attraverso la previsione di un rigido sistema di obblighi informativi a carico dell'intermediario".

L'obbligo informativo da parte della banca nei confronti dell'investitore esiste e non può mai essere derogato, e la sua omissione è causalmente legata al danno sofferto dal consumatore, a meno che l'istituto di credito non dimostri di aver agito con cautela, trasparenza e correttezza o che il danno non sia conseguenza del proprio inadempimento.

Appare anche interessante richiamare la Cassazione laddove chiarisce quale sia il contenuto del citato obbligo informativo, ovvero: "[…] l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne lo specifico coefficiente di rischio".

La banca deve fornire informazioni puntuali, attuali, specifiche, complete e trasparenti, al fine di consentire all'investitore di potersi orientare tra le offerte del mercato finanziario.

Nel caso in cui tali informazioni non rispettano i "paletti" appena richiamati, non potrà essere negata la condanna della banca al risarcimento del danno subito dal cliente (nei limiti ed in considerazione del principio della compensatio lucri cum damno).

Trovate, qui di seguito, il testo completo della sentenza n. 7905/2020 pronunciata dalla Corte di Cassazione (Sez. I^ Civ.).

giovedì 22 agosto 2019

Al via il fondo indennizzo dei risparmiatori

Finalmente entra in campo il nuovo fondo per l'indennizzo dei risparmiatori (FIR), voluto da più parti per aiutare i truffati dalle crisi bancarie.

Ieri, 21 agosto 2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 195) il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze con il quale sono state stabilite le regole per la presentazione delle domande di indennizzo del FIR.

E' stato previsto che da oggi, 22 agosto 2019, coloro che presentano i presupposti per l'accesso al fondo (vedi qui) e che potranno avviare il procedimento per l'indennizzo entro e non oltre 180 giorni, ossia entro il 18 febbraio 2020.


L'istanza può essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale creato da Consap e a cui potete accedere anche da questa pagina web (clicca qui).

lunedì 29 luglio 2019

Fallimenti banche - arrivano le istruzioni per il risarcimento dei risparmiatori

Notizie positive per i truffati dalle banche venete che potrebbero ottenere, grazie al "Decreto crescita", un parziale ristoro della somma perduta a causa dell'errato investimento.

Consap, la Concessionaria per i servizi assicurativi Spa, ha pubblicato le istruzioni necessarie per partecipare alla procedura di rimborso delle somme investiti in titoli di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti.

Le istruzioni comunicate attraverso il sito web di Consap (www.consap.it) ribadiscono quanto previsto attraverso la via legislativa, ovverosia che le strade per il rimborso sono due, ed in particolare:

a.- Sei hai un reddito inferiore ad euro 35.000,00 o un patrimonio di investimenti inferiore a 100.000 euro, potrai accedere all'indennizzo forfettario pari al 30% dell’investimento per gli azionisti e del 95% per gli obbligazionisti subordinate;

b,- Se non rientri tra i risparmiatori descritti nel punto a, la tua richiesta sarà sottoposta alla valutazione di una commissione che valuterà caso per caso.

Negli ultimi giorni, peraltro, è stato pubblicato via web il modulo per la domanda con tutte le istruzioni, attraverso un sito web specifico (https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/)dove potete trovare tutte le informazioni per partecipare alla procedura.

Ricordatevi, a tal proposito, che per poter avere una maggiore possibilità di esito positivo, è necessario possedere tutti i documenti giustificativi della pretesa, e quindi il contratto di investimento, l'ordine di borsa, il fissato bollato, l'estratto del conto deposito titoli e tutte le informazioni idonee a legittimare la propria richiesta.

Per maggiori informazioni ed assistenza potete scrivere sos@consumatoreinformato.it.

sabato 22 settembre 2018

Vessati dalle banche: è difficilissimo spuntarla. Ma c’è chi la fa troppo facile

Fonte: Il Fatto Quotidiano 
6 agosto 2018
Da alcune settimane appare su Panorama, sul Sole 24 Ore ecc. un’inserzione pubblicitaria con scritto in massima evidenza: “Hai perso i tuoi soldi investendo in titoli? Noi te li facciamo restituire”.

Questo è meraviglioso! Interessa anche a me. Avendo in portafoglio decine di titoli diversi, è logico che su alcuni abbia perso (sono mica onnisciente!). Ma ora è arrivata Martingale Risk Italia srl e così recupero tutte le perdite e conservo tutti i guadagni.

Peccato che non ci creda. Qualcuno però può essere abbastanza ingenuo e/o sufficientemente disperato per crederci. È vero che nel seguito la pubblicità fa riferimento a “se e quanto puoi recuperare” e che sarebbe da appurare cosa capita a chi si rivolge loro. Quanti hanno ottenuto indennizzi? Quanti sono stati condannati dal tribunale per lite temeraria? In ogni caso è ingannevole l’affermazione in tutte maiuscole “Noi te li facciamo restituire” rivolta in generale a chi “ha perso soldi in titoli”. Molti li hanno persi senza colpa della banca, sim o altro intermediario; e da loro non li recupereranno.

lunedì 26 giugno 2017

Fondi chiusi, gli iscritti a loro insaputa

Fonte: Il Fatto quotidiano - 19 aprile 2017
L’italico genio per le soluzioni pasticciate ne ha escogitata un’altra: gli iscritti-fantasma ai fondi pensione. A monte vi è una strategia applicata da qualche anno per truccare le carte della previdenza integrativa. Nei rinnovi contrattuali i sindacati sottraggono una quota di aumento salariale per i lavoratori e la dirottano d’imperio ai propri fondi pensione, pure per chi saggiamente non vi vuole aderire. Sono somme a volte minime, come 100 euro l’anno.

venerdì 2 dicembre 2016

Come allettare i risparmiatori con promesse sempre più esotiche

Fonte: Beppe Scienza
Per ottenere le stelle nelle guide dei ristoranti, un cuoco deve possedere una laurea. Ciò è vero pure per avere successo con la gestione del risparmio. La cosa può stupire, ma quella che serve è la stessa laurea, quella in scienze della comunicazione. Le competenze gastronomiche o finanziarie sono invece del tutto secondarie.

Concentriamoci sulla seconda fattispecie e partiamo da una brochure con cui Pictet, società ginevrina dotata di autostima infinita, offre agli italiani investimenti in India. Un classico del risparmio gestito è infatti sfornare sempre nuove proposte, ambiti o formule, con cui non ha ancora collezionato figure barbine.

La brochure trabocca di frasi a effetto. Vi leggiamo che la Banca Centrale Indiana non "scimmiotta le banche centrali del resto del mondo, che stanno riempiendo di steroidi l’economia". Un po' come accusare Draghi e la Yellen di doping.

lunedì 17 ottobre 2016

Polizze vita, offerte di cui è meglio non fidarsi: cosa propongono le Poste Italiane

Fonte: Beppe Scienza
La prima regola di vendita del risparmio gestito e della previdenza integrativa è raccontare frottole a voce, ma mai per iscritto. Però qualcuno più baldanzoso a volte si lascia prendere la mano. Un mio lettore ligure mi ha infatti inoltrato l'e-mail di un venditore delle Poste, che merita commentare. Ciò aiuterà anche a capire come Posta Vita sia riuscita a piazzare polizze per 10,5 miliardi nel primo semestre del 2016, fermo restando che le altre compagnie non sono meglio.


Quello che costui ha scritto, corrisponde a ciò che raccontano in giro per l'Italia moltissimi promotori, agenti, bancari ecc., da quanto mi riferiscono parecchi risparmiatori. Per questo non merita citare nome e codice del venditore né l'ufficio postale, che posso però produrre all'occorrenza. Ecco dunque il messaggio:

lunedì 4 gennaio 2016

La Consob invita le banche a rendere noto al cliente il rischio del "bail in"

Fonte: comunicato stampa 25 novembre 2015
Emanata una Comunicazione sulla prestazione dei servizi di investimento alla luce della nuova normativa in materia di salvataggi bancari

Gli intermediari dovranno esplicitare i rischi connessi con i salvataggi bancari nelle informazioni da rendere alla clientela e tenerne conto nella valutazione di adeguatezza e di appropriatezza.

lunedì 30 novembre 2015

La truffa di For You ovvero tutti i rischi che corre il risparmiatore

Fonte
Il Fatto Quotidiano
Puzzava d'imbroglio e la Cassazione l'ha confermato. Parliamo del famigerato prodotto finanziario For You (o 4 You) della Banca 121 del Salento, comprata poi dal Monte dei Paschi di Siena. Una trappola micidiale per il malcapitato cliente: firmava per farsi prestare soldi, che doveva però restituire subito, per comprare due prodotti della banca. C'era poi una particolare furbizia aggiuntiva dietro a tale formula finanziaria, vanto del banchiere Vincenzo di Bustis, non per nulla apprezzato da Massimo D'Alema. Trattandosi di un contratto atipico, la banca scansava bellamente l'obbligo del prospetto informativo.

sabato 17 gennaio 2015

Risparmio. Fondi comuni, 30 anni portati male

Fonte:
Il fatto quotidiano
17 dicembre 2014
I primi fondi comuni d'investimento italiani risalgono giusto a 30 anni fa. L'idea di partenza era pure sensata. Peccato che siano invece diventati macchine per distruggere ricchezza. Ciò è dipeso dall'assenza di trasparenza, dai controlli solo formali, dalle complicità dell'informazione ecc. Ma a parte le cause, vediamo i numeri.

Per chi non ama le medie, ragioniamo sul caso concreto di uno dei pochi fondi in attività dall'agosto 1984, gestito proprio dalla società iscritta al n. 1 dell'albo delle società di gestione presso la Banca d'Italia. Cioè l'Ersel, della famiglia torinese Giubergia, che decanta i risultati di Fondersel perché, a suo dire, essi "possono essere sintetizzati in pochi numeri: un rendimento medio annuo composto dell'8,09% che ha consentito di moltiplicare per 10 il capitale in 30 anni".

lunedì 6 ottobre 2014

Debito. Quel terrore (infondato) da default

Beppe Scienza
17/09/2014
Per piazzare fondi comuni e simili, impiegati di banche, di sim e promotori finanziari non esitano a raccontarne di tutti i colori. Ad esempio che i titoli di Stato italiani non sono più sicuri, perché il Tesoro potrebbe ridurre gli interessi, sospendere i rimborsi ecc. Il motivo sarebbero le clausole di azione collettiva (cac), introdotte a partire dall'anno scorso nei regolamenti delle emissioni di durata superiore all'anno.

domenica 5 ottobre 2014

Polizza unit linked ed obbligo di informativa precontrattuale: banca condannata a risarcire il cliente

La banca è tenuta ad informare il cliente in merito alla tipologia del prodotto finanziario che sta proponendo, specificando la natura, le caratteristiche ed i rischi collegati a tale investimento.

Tale obbligo deve essere assolto dall'intermediario finanziario in modo più completo, laddove la proposta di acquisto abbia ad oggetto una polizza assicurativa indicizzata, ossia un prodotto che all'apparenza potrebbe rientrare nella generica definizione di "polizza assicurativa", ma che in realtà consiste in un vero e proprio strumento finanziario.

E secondo il Tribunale di Gela, nella sentenza che vi proponiamo di seguito, tale rischio di confusione nella quale può cadere il cliente, deve essere evitato dall'intermediario finanziario, il quale operando in buona fede deve rendere noto che una polizza unit linked consiste in uno strumento finanziario, e non in una normale polizza assicurativa.

Tale dovere informativo deve essere adempiuto dalla banca nella fase precontrattuale, ossia al momento della vendita della polizza unit linked, proprio con il fine di comunicare al cliente tutte le informazioni necessarie che consentano a questi ultimi di essere "sempre adeguatamente informati" (art. 21 TUF).

Ed il giudice pare proprio non aver riscontrato che tale informazioni siano state fornite dall'intermediario al cliente secondo i criteri previsti dalla legge, ed anzi, dopo aver qualificato il prodotto oggetto di proposta come uno strumento finanziario, ha ritenuto violate le norme in materia previste dal citato TUF e dal Regolamento Consob attuativo ratione temporis applicabile.

Quale conseguenza all'inadempimento da parte della banca? il risarcimento del danno in favore del cliente, quantificato nella differenza tra quanto versato al momento dell'acquisto ed il valore residuo attuale.

Di seguito, la sentenza n. 8629/2013 del Tribunale di Gela. 

lunedì 25 agosto 2014

Fondi comuni, 30 anni di flop: viva i Bot-people!

Fonte
Il Fatto quotidiano
30 luglio 2014
Anche quest'anno è uscita, in piena estate, l'Indagine sui fondi e sicav italiani (1984-2013). Una ponderosa pubblicazione dell'ufficio studi di Mediobanca che dal 1992 sviscera l'universo dei fondi comuni aperti e chiusi, fondi pensione ecc. e delle poche sicav (simili ai fondi) di diritto italiano. E pure quest'anno ne ha certificato il generale fallimento. La ricerca è frutto dell'iniziativa e dell'impegno di Fulvio Coltorti. 

Un economista indipendente? Nient'affatto, perché al contrario era dipendente del gruppo Mediobanca, per decenni responsabile dell'area studi. Ma era ed è onesto e competente, che è ciò che conta. Viceversa l'etichetta di indipendenza in Italia vale nell'ambito economico-finanziario meno che la denominazione di origine controllata (doc) per i vini, cioè nulla (ci furono vini doc avvelenati dal metanolo e ci sono grandi vini da 100 e passa euro la bottiglia senza la doc).

sabato 9 agosto 2014

COVIP Che belli i fondi pensione per l'authority

Fatto quotidiano
5 luglio 2014
La prima stortura della previdenza integrata italiana è nella stessa legge istitutiva, che la dà in appannaggio al risparmio gestito. Ma anche l'organo di vigilanza, la Covip, ci mette del suo, contribuendo a ridurne la trasparenza e aumentarne i costi, dilettandosi anche a travalicare il proprio ruolo. Cominciamo da quest'ultimo punto: a essa non compete spingere le vendite. Invece recentemente ha diffuso una pubblicità di otto pagine, ridondante di affermazioni tendenziose, se non false: "Previdenza complementare: 8 passi verso il futuro"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...