Visualizzazione post con etichetta tribunale di torino. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta tribunale di torino. Mostra tutti i post

domenica 14 dicembre 2025

Rapporto amministratore condominio e condomini - interessante intervento del Tribunale di Torino

Di recente abbiamo ricevuto molte richieste di chiarimento in merito ai doveri che gravano sull'amministratore di condominio.

Alcune mail ricevute in associazione (potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it) ci hanno convinto ad utilizzare questo commento di un provvedimento di un giudice per ricordare alcuni aspetti che riguardano il rapporto tra amministratore e condomini.

La decisione del Tribunale di Torino, infatti, offre diversi spunti da offrire ai lettori, sia sul piano della tutela dei diritti informativi, sia sul corretto riparto delle spese, sia – punto oggi sempre più decisivo – sull’obbligatorietà e funzione della mediazione civile nelle liti condominiali.


1. Mediazione civile: la tutela dei condòmini contro eccezioni pretestuose del condominio

Nel caso affrontato dal giudice torinese, il condominio aveva cercato di far dichiarare improcedibile l’impugnazione sostenendo un presunto difetto di “simmetria” tra la domanda presentata in mediazione e quella poi introdotta in giudizio.

Il Tribunale respinge l’eccezione, richiamando due principi che devono sempre essere tenuti in considerazione dai condòmini:

a) La mediazione è un procedimento informale e quindi gli atti non devono essere identici a quelli della causa; è sufficiente che l’oggetto della lite e i fatti costitutivi siano sostanzialmente gli stessi in entrambe le sedi.

b) È improcedibile solo la domanda che “amplia” il petitum

La domanda giudiziale sarebbe improcedibile solo se introducesse pretese nuove, fondate su fatti ulteriori rispetto a quelli indicati in mediazione.

Nel caso concreto ciò non era accaduto: oggetto della mediazione civile e della successiva causa era l’impugnazione delle delibere assembleari.

Il Tribunale evita che il Condominio utilizzi la mediazione come trappola procedurale, confermando un orientamento garantista: all’utente-condomino basta aver descritto in mediazione la stessa vicenda, senza necessità di formule tecniche o richieste identiche parola per parola.


2. Documentazione contabile: il giudice difende il diritto di accesso dei condòmini

La vicenda sottoposta alla decisione del Tribunale di Torino riguarda anche il diritto dei condomini di poter prendere visione dei documenti e la richiesta di integrazione documentale con la convocazione.

Gli attori avevano lamentato l’assenza, in convocazione, della nota esplicativa e del registro di contabilità (art. 1130-bis c.c.).

Il giudice, richiamando Cassazione, precisa che non esiste l’obbligo di allegare tutti i documenti alla convocazione. 

Allo stesso tempo, afferma un principio chiave:

  • Il condòmino deve poter ottenere i documenti che richiede, senza ostacoli.

È quindi essenziale che l’amministratore:

a.- metta a disposizione la documentazione,

b.- risponda alle richieste dei condòmini,

c.- garantisca trasparenza e consultabilità.

Il Giudice non accoglie la lamentela sollevata dai condomini, ma ribadisce una tutela fondamentale: l’amministratore non può sottrarsi all’obbligo di fornire i documenti richiesti anche attraverso il silenzio.


3. Sulle spese condominiali

La sentenza oggetto di commento affronta vari argomenti che riguardano i rapporti condominiali ed in particolare, il Tribunale esamina il tema delle spese condominiali, ribadisce un principio fondamentale, ovvero che l’amministratore può inserire nel rendiconto solo spese giustificate, documentate e correttamente imputate ai condòmini interessati.

In questa causa, i giudici hanno rilevato che alcune spese erano state:

- addebitate ai singoli condòmini senza una prova reale che fossero personali,

- calcolate o riportate in modo poco trasparente,

- attribuite come costi individuali quando, invece, erano spese comuni,

- oppure incluse nel consuntivo senza la necessaria documentazione.

Di fronte a contestazioni precise, spetta all’amministratore dimostrare che ogni voce è corretta e che la ripartizione segue le regole del condominio e se non viene provata dal professionista, il Tribunale può annullare la delibera di approvazione del consuntivo, come accaduto nel caso di specie.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Torino.

domenica 25 maggio 2025

Anche il Tribunale di Torino in favore dei consumatori - nulla la fideiussione bancaria

Ancora un intervento di un giudice ribadisce il carattere abusivo delle clausole inserite nelle fideiussioni che limitino il diritto previsto in favore dei consumatori dall'art. 1957 c.c., riaffermando il principio esposto di recente dalla Cassazione (vedi qui).

Per maggiori informazioni, puoi scrivere a sos@consumatoreinformato.it.

Il caso affrontato dal giudice piemontese è il medesimo affrontato da migliaia di consumatori che devono fornire la garanzia per una persona e, all'atto della firma della fideiussione, sottoscrivono la classica clausola standard imposta dalla banca con la quale viene permesso all'istituto di credito di agire nei confronti del garante anche oltre i sei mesi di tempo previsti dall'art. 1957 c.c..

Così facendo, molte banche hanno disattivato tutte le difese del garante, potendo rivolgersi a quest'ultimo anche a distanza di anni, con aggravio di costi ed interessi verso il terzo rimasto estraneo al rapporto bancario principale.

Il Tribunale di Torino ha dichiarato la clausola contrattuale che prevede la rinuncia al limite di cui all'art. 1957 c.c. è abusiva, in quanto squilibrata e svantaggiosa per il consumatore, con conseguente sua nullità.

Nel caso di specie, alla dichiarazione di nullità della clausola è seguita la cancellazione del risparmiatore dalla Centrale Rischi quale  "cattivo pagatore" ed è stato imposta all'istituto di credito  una penale di 50 € al giorno per ogni giorno di ritardo nella cancellazione.

Qui di seguito, il Tribunale Torino, Sez. I^ Civ., Sent., 04/02/2025, n. 555

domenica 16 marzo 2025

Interessi & usura - banca condannata a restituire al cliente € 12.000,00

Quando la banca esagera può essere condannata a restituire i soldi al consumatore e questo principio, tutt'altro che chiaro, è stato ribadito dal Tribunale di Torino di recente.

Per questa ragione, vi invitiamo a controllare i vostri contratti e verificare se vi sono i presupposti per chiedere la restituzione delle somme versate in eccesso alla banca (potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it).

Il provvedimento oggetto del nostro intervento riguarda un contratto di finanziamento stipulato tra un consumatore ed un istituto di credito, ove l'attore ha contestato gli eccessivi costi sostenuti e la relativa usura degli interessi applicati, chiedendo la restituzione delle somme pagate in eccesso.

Il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta formulata dal consumatore, accertando il carattere usurario degli interessi applicati dalla banca, contrari all'art. 1815, comma 2, c.c., e stabilendo che in questi casi, il finanziamento diventa gratuito. Di conseguenza, la banca viene condannata a restituire tutte le somme superiori al capitale ricevute dal consumatore e pari ad euro 12.000,00 circa.

Ma come è possibile che la banca applichi condizioni economiche così elevate per il prestito concesso al consumatore?

La risposta la troviamo nel Tasso Effettivo Globale (TEG), ossia il tasso effettivo che include, al suo interno, tutti gli oneri passivi che il consumatore deve pagare alla banca, tra i quali le spese di istruttoria e quelli di assicurazione collegata al finanziamento.

Il giudice torinese ha ritenuto, ai fini del calcolo del costo effettivo sostenuto dal consumatore per il finanziamento, di includere anche quelli della polizza assicurativa, in applicazione dell’art. 644, comma 4, c.p., così come da giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 3460/2024, n. 29501/2023).

Accertato il superamento della soglia usura, il Tribunale di Torino ha ritento di dover applicare l'art. 1815, comma 2 del c.c., con azzeramento degli interessi e delle commissioni, e restituzione di tutte le somme pagate in eccesso dal consumatore.

Tribunale di Torino (visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 1 dicembre 2024

Airbag difettosi: Stellantis sanzionata se ritarda nella sostituzione

Nuovi problemi per Stellantis a causa degli airbag difettosi Takata, il cui pericolo è ormai riconosciuto a livello mondiale. 

Il recente provvedimento del Tribunale di Torino (presidente Silvia Vitrò, relatore Stefano Demontis) ha accertato il ritardo in cui è incorsa Stellantis nel provvedere alla sostituzione degli airbag difettosi installati nei modelli Citroën C3 e la Ds3. 

Nel caso di specie, alcune associazioni consumatori avevano proposto una aione inibitoria verso Stellantis individuando una grave responsabilità di quest'ultima nel non avere rimosso un pezzo pericoloso dalle macchine per la salute delle persone.

Il Tribunale di Torino ha intimato Stellantis di "cessare le condotte omissive poste in essere in pregiudizio dei clienti, e ordina alla stessa di adottare le seguenti misure idonee ad eliminarne gli effetti: individuare i proprietari nei cui confronti la raccomandata già inviata non abbia avuto esito positivo (...)".

I giudici hanno invitato la società ad inviare comunicazione verso i proprietari, inviandoli alla modifica dell'airbag per tutti i veicoli interessati, con una campagna di richiamo che consenta la più larga ed immediata sostituzione degli airbag.

 I giudici hanno anche previsto una serie di penali nel caso di inadempimento o adempimento ritardato delle prescrizioni previste per la tutela degli automobilisti.

Tribunale di Torino - provvedimento del 4 ottobre 2024 (visibile con browser Opera vpn attivo)

lunedì 6 maggio 2024

Certificato Getaway: basta spese di gestione. Così ha deciso il Tribunale di Torino

Un nuovo intervento giudiziario ha accertato, senza ombra di dubbio, che i contratti di adesione a determinati club inglesi, commercializzati in Italia negli ultimi decenni, sono contrari al Codice del consumo e non sono validi (per maggiori informazioni e per una valutazione della posizione, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Il Tribunale di Torino ha stabilito, con il provvedimento di cui potete leggere uno stralcio in calce al nostro intervento, che il consumatore che è stato iscritto a Club Getaway sulla base di un contratto non valido, non può essere vincolato agli obblighi che nascono dal contratto, ossia il pagamento delle spese di gestione annuali.

Nel caso di specie, una coppia di consumatori torinesi veniva attratta ad un incontro presso un hotel dalla promessa di consegna di un coupon vacanza.

In quella sede, dopo una serie di presentazioni di un presunto diritto vacanza vantaggiosissimo (addirittura presentato come una forma di investimento), i promotori dell'allora Atlantis S.r.l. (successivamente mutata in Happiness S.r.l.) hanno convinto i consumatori a far firmare un modello contrattuale, come quello che potete visionare qui a lato, con la promessa di poter rivendere con facilità il certificato"State tranquilli, se non vi piace, ve lo rivendiamo noi".

La verità è risulta ben diversa, in quanto solo dopo aver ricevuto il certificato (clicca qui un esempio di certificato Getaway) sono venuti a conoscenza della reale finalità del contratto concluso con Atalantis, e quando hanno provato a contattare la società per ottenere la restituzione della somma pagata, nessuno ha dato seguito alla promessa formulata al momento della vendita del diritto vacanza.

Tribunale di Torino: contratto generico - si alla cancellazione dal club

Il giudice piemontese, chiamato a giudicare la validità del contratto, ha ritenuto il modello firmato dai consumatori come non valida, in quanto estremamente generico e privo di tutti i dati necessari per far comprendere la natura dell'operazione e le conseguenze connesse all'adesione al club.

Non dobbiamo scordarci che in molte circostanze, come segnalato dai consumatori che ci hanno scritto, quando taluno degli aderenti a questi contratti si reca presso un resort, scopre che in realtà questo certificato vale solo per due persone, e che è necessario aderire ad una nuova iniziativa denominata platinum attraverso il c.d. upgrade (clicca qui per un approfondimento).

Nella specifica vicenda, il Tribunale di Torino ha accertato l'invalidità del contratto concluso con l'allora Atlantis (poi Happiness) ed altresì stabilito: "..........l’obbligo della società resistente Happiness s.r.l. (già Atlantis s.r.l.) di provvedere a proprie spese all’immediata cancellazione dei ricorrenti      dal registro degli associati del Club Getaway.".

Di seguito una sintesi della vicenda che ha riguardato i consumatori piemontesi. 

domenica 7 aprile 2024

Euribor alterato. Torino si allontana dalla Cassazione

Come era facile immaginare, la sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stata dichiarata la nullità parziale dei contratti di finanziamento (mutuo o leasing) a tasso variabile per il periodo 2005/2008 (vedi qui), ha avuto immediato riscontro contrario dai giudici di merito.

Ed è stato il Tribunale di Torino ad aprire il fronte contrario all'orientamento espresso dal Giudice di legittimità, ribadendo una posizione già assunta (e mantenuta) tempo fa (vedi qui).

Nei prossimi mesi si formeranno gli schieramenti tra i giudici dei vari tribunali, e non ci resterà che attendere un ulteriore intervento risolutivo da parte degli Ermellini.

- Cosa ne pensa il Tribunale di Torino

Come anticipato, il Tribunale di Torino non ha mai aderito alla tesi della invalidità tout court di ogni contratto di finanziamento coinvolto nella vicenda Euribor, ritenendo che la nullità della clausola relativa agli interessi debba essere subordinata alla prova della partecipazione della banca al cartello censurato dalla Commissione europea.

In termini più semplici, il giudice piemontese ritiene che gli effetti dell'intesa illecita, con manipolazione dell'Euribor per il periodo 2005/2008, non possano riguardare le banche che non hanno fatto parte dell'accordo, con conseguente validità delle clausole inserite nei contratti di finanziamenti, anche se tecnicamente nulle.

Secondo il giudice, infatti, "Non è possibile qualificare come contratto “a valle”, agli effetti della repressione dell’intesa anti-concorrenziale, qualsiasi contratto di credito in corso di esecuzione negli anni tra il 2005 e il 2008 e parametrato all’Euribor, a prescindere dall’accertamento — decisivo — dell’adesione dell’impresa bancaria all’intesa per la manipolazione del prezzo".

In questi casi, afferma il Tribunale di Torino, il cliente rimasto danneggiato dall'utilizzo dell'Euribor manipolato può, al più, agire nei confronti dell'istituto di credito, avanzando una azione di risarcimento extracontrattuale, sempreché sia attivata entro i termini prescrittivi.

Tribunale di Torino Sez. I^ Civ. G.U. dott. Astuni - sentenza del 29 gennaio 2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 28 agosto 2022

Clausole vessatorie - non è sempre valida la doppia sottoscrizione

Ogni tanto vogliamo tornare a trattare l'argomento clausole vessatorie ex artt. 1341 - 1342 c.c., in quanto la materia non è così chiara, e quindi riteniamo ricordare alcuni principi già esposti in precedenza (vedasi qui).

Ecco perché la sentenza oggi in commento, pubblicata dal Tribunale di Torino il 21 maggio 2018 a conferma di un decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca, è concisa nel puntualizzare come le clausole, se reputate onerose e vessatorie, vanno richiamate in calce ad un contratto, nel caso la prestazione di una fideiussione

Ben sappiamo che il Codice Civile, all’articolo 1341, considera come valide ed efficaci soltanto quelle clausole che siano state specificamente approvate per iscritto da parte del consumatore, la consueta parte debole del rapporto contrattuale. 

Altrettanto noto è che, a tali riguardi, non bastano alcuni formalistici rinvii al corpo del contratto: il consumatore si limiterebbe ad apporre acriticamente la propria firma sotto a clausole che, prese singolarmente, si rivelerebbero enigmatiche e confusive. 

Esauriti i cenni teorici, entriamo nell’argomento che interessa direttamente i nostri lettori. Il significato dell’avverbio “specificamente” di cui all’articolo 1341 codice civile – “specificamente approvate per iscritto” -, all’apparenza tanto lapalissiano, va spiegato. 

Anzitutto, l’avverbio si riferisce alla parola “approvato”: s’intende, cioè, che l’approvazione da parte del consumatore deve essere prestata soltanto, ed esclusivamente, dopo che il professionista ha richiamato la sua particolare attenzione sul contenuto della clausola. 

La Cassazione (sentenza 22984/2015, a cui fa riferimento il giudice ordinario) ha chiarito quali sono le modalità di richiamo che si reputano idonee a ottenere l’attenzione del consumatore. 

In particolare, il richiamo della clausola:  

- deve essere messo in calce, cioè in fondo, al formulario contrattuale (e, fin qui, nulla di nuovo); 

- deve riportare il contenuto della clausola già presente nel corpo del contratto. È sufficiente un breve riassunto del contenuto, ma è da escludere la mera indicazione del numero della clausola (ad esempio, formule così redatte “la parte contrattuale approva specificamente e per iscritto, agli effetti di legge, la clausola n. X (…) e n. Y (…) oppure il richiamo cumulativo delle clausole (un esempio: “il contraente approva, avendole lette e specificamente approvate, le clausole qui elencate: N. 1, 2, 3, n”); 

- se la legge, per quello specifico tipo contrattuale, prevede una forma scritta particolare (ad esempio, l’atto pubblico), allora si seguirà quello specifico onere formale. 

In definitiva, il consumatore può (e dovrebbe) diffidare di quelle modalità di richiamo che non gli consentono di intendere direttamente il contenuto del contratto e, qualora non comprenda il significato delle clausole, farsi esplicitare dal professionista il loro valore. 

Qui il provvedimento del Tribunale di Torino

domenica 7 agosto 2022

Conguaglio tariffario dell'acqua: illegittimo se stabilito da un atto amministrativo

Questa domenica affrontiamo un argomento particolare, ma assai attuale, ossia il diritto al conguaglio preteso dal fornitore del servizio e previsto non ex lege, ma attraverso un atto amministrativo.

Il provvedimento che ci consente di avviare una disamina della materia, è una non recente pronuncia del Tribunale di Torino, sentenza che rientra nel novero di quelle pronunce con cui diversi giudici ordinari, i quali ammettevano i c.d. “conguagli tariffari” dell’acqua e, di conseguenza, i rincari in bolletta per partite già scadute, prima dell’arresto della Cassazione (ordinanza n. 17959/2021),

Per comprendere cosa sono i conguagli tariffari, dobbiamo precisare che la tariffa di un servizio pubblico regolato da un’Autorità di settore è determinata da due componenti. 

Il primo è quello correlato alla mera fruizione del servizio, come per qualunque corrispettivo. 

Il secondo è collegato a ulteriori criteri enunciati dalla normativa di settore, e segnatamente: 

- la qualità della risorsa idrica e del servizio fornito; 

- delle spese di adeguamento (del servizio); 

- dei costi di gestione delle opere e delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee; 

- della remunerazione degli investimenti effettuati.

La predisposizione delle tariffe è attribuita all’Autorità di settore sulla base del metodo prescritto dalla ARERA (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas); a cascata, essa viene imposta agli enti che somministrano l’acqua alle varie utenze. 

Tuttavia, il punto dolente della sentenza in commento è un altro. 

I giudici hanno spesso sostenuto che le Autorità potessero inserire nei conguagli delle bollette anche le partite pregresse.  Il percorso logico seguito nella sentenza oggi in commento, e del quale riportiamo tre passaggi, corrisponde a quello seguito da molti altri giudici ordinari: 

“Tali esigenze [n.d.r. pubblicistiche] giustificano dunque che la predisposizione della predetta tariffa sia attribuita non già, come accadrebbe in un ordinario rapporto contrattuale, alla parte somministratrice del servizio, ma all’Autorità d’Ambito, secondo la metodologia indicata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (art. 154, D.lgs n. 152/2006 e art. 6, Deliberazione del 28 dicembre 2012, sopra citata).

Nel caso di specie, pertanto, la somma versata a titolo “di regolazione ante 2012 – conguaglio” e contestata dall’attore originario non si pone, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, come un aumento tariffario ex post illegittimo in quanto non giustificato da maggiori consumi, bensì come un vero e proprio conguaglio c.d. “tariffario” fondato su investimenti pregressi (anteriori al 2008) ma non ancora ripartiti. (…) 

Tale circostanza è stata infatti ampiamente dimostrata da parte appellante che, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, ha illustrato come il predetto aumento tariffario sia stato disposto in virtù di una delibera [n.d.r. dell’Autorità di settore] adottata alla luce delle direttive impartite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas nella sua Deliberazione del 27 dicembre 2013.

Con riferimento a tali passaggi, desta perplessità che il giudice abbia del tutto disatteso un principio generale del nostro sistema delle fonti: quello di irretroattività della legge, sancito dall’articolo 11 delle Preleggi e, in quanto tale, derogabile espressamente soltanto da un’altra legge ordinaria. 

Nella normativa di settore, tuttavia, non è dato di individuare una norma di legge che abbia devoluto all’Arera il potere di determinare, con i propri atti, dei conguagli con effetti retroattivi. 

E, d’altro canto, se il contratto (sia pure un contratto eterointegrato da un atto amministrativo come quello del caso) ha forza di legge tra le parti, è implicito che le fonti alle quali esso rimanda regolano la vicenda contrattuale per l’avvenire. 

Nel caso, invece, si giunti ad avallare la prassi discutibilissima per cui le partite pregresse, ossia dei conguagli per gli investimenti effettuati dagli enti gestori, potevano essere richieste retroattivamente: e questo sulla base della labilissima (anzi, inesistente) copertura offerta dalla Deliberazione dell’ARERA, che è un atto amministrativo e, quindi, una fonte secondaria. 

Di conseguenza, è possibile ritenere che qualsiasi richiesta di “partite pregresse” nelle more sia una pratica illegittima.

Tribunale di Torino Sez. III^ Civ - sentenza del 21 marzo 2019

domenica 21 febbraio 2021

Il giudice ancora in aiuto del consumatore: si alla riduzione dei costi di finanziamento

In tema di estinzione anticipata del finanziamento e di riduzione del costo del credito, il Tribunale di Torino, insieme a quello di Napoli (vedi) è stato uno degli apripista dell’applicazione dei principi contenuti nella sentenza Lexitor: la sentenza di appello del 21 marzo 2020, a firma del Dr. Enrico Astuni, è un esempio. 

La pronuncia in esame oggi dimostra che, nel contenzioso bancario del nostro paese, le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la Lexitor, appunto) hanno un peso determinante, soprattutto per i giudici nazionali, i quali sanno che:

la Corte di Giustizia della UE interpreta le direttive e regolamenti della UE;

le norme nazionali devono essere allineate agli atti normativi della UE, e non il contrario

Eppure, questi principi sembrano sfuggire agli intermediari bancari, i quali ancora sostengono che la sentenza Lexitor, alla fin fine, verte su una direttiva che non si applica direttamente ai rapporti tra i privati. 

Teniamo anche conto del fatto che durante la pandemia il nostro legislatore nulla ha detto sulla questione, né nel Decreto “Cura Italia” né nel Decreto “Rilanci”: di conseguenza, due sono gli attori che hanno voce in capitolo, e sono l’ABF (nostro intervento qui) e i tribunali. 

Tornando, allora, alla sentenza oggetto del nostro intervento è emerso ancora una volta che, secondo i giudici torinesi, per interpretare l’articolo 125-sexies del T.U.B. non fanno più fede le circolari della Banca d’Italia, bensì direttamente la sentenza Lexitor, che ha sancito che la riduzione deve includere tutti i costi a carico del consumatore, superando la distinzione tra oneri up front e oneri recurring. 

Infatti, la diretta applicabilità di Lexitor è dovuta al fatto che l’articolo 125-sexies altro non è che la trasposizione di una regola sancita da una direttiva (art. 16 direttiva 2008/48), quest'ultima interpretata, appunto, dalla Corte di Giustizia. Tra l’altro, il Tribunale di Torino rincara la dose, specificando che quanto dice la Corte di Giustizia è vincolante anche per i  contratti già in essere al momento in cui è stata pubblicata la sentenza Lexitor. 

Ciò posto, viene chiarito che il cliente ha diritto alla riduzione di tutti i costi del credito in sede di estinzione anticipata. 

In sede processuale, questo si traduce nelle seguenti allegazioni, da produrre in giudizio: 

(1) il finanziamento rientra nel credito ai consumatori; 

(2) il finanziamento è stato estinto; 

(3) la banca ha trattenuto costi, quale che sia la loro qualifica, spesso resa difficile da contratti opachi e fumosi. 

Tale "semplificazione" processuale esplica i suoi effetti anche nei processi già pendenti.

E qui veniamo, agli ulteriori aspetti importanti di questa pronuncia, che ha toccato anche il tema dei costi assicurativi connessi alla durata del finanziamento. 

Anzitutto, la banca, e non l’assicuratore, viene ritenuto il corretto legittimato passivo di una domanda di riduzione del costo del credito, salvo il suo diritto di regresso verso l’impresa assicuratrice. Benché vi siano norme interne che prevedono il contrario, è ancora una volta l’articolo 125-sexies T.U.B. a fare fede. Questa determinazione, diciamo così, “smonta” gli accordi tra banche e assicurazioni e semplifica le mosse che può compiere il consumatore, che non viene costretto a chiamare in causa anche l’assicurazione per un costo che, alla fin fine, è collegato ad un finanziamento concluso con la banca. 

Quanto al merito della questione, e più precisamente a come si riducono i costi assicurativi, due sono i criteri citati dal Tribunale di Torino, che si applicano in questo preciso ordine: 

(1) anzitutto, il criterio pro rata temporis (vale a dire “in proporzione al tempo”): vi deve, cioè, essere proporzionalità tra la durata residua del finanziamento estinto in anticipo e i costi (tutti) riferiti a quella porzione di durata; 

(2) il criterio definito dal contratto, anche se meno favorevole per il cliente, purché sia conforme sia alle norme di settore (in particolare, agli articoli 22, comma 15-quater e 15-quinquies, del d.l. 179/2012 e dell'art. 49 reg. Isvap n. 35/2020), oltre che chiaro e comprensibile per il cliente. La chiarezza non è una mera questione di correttezza lessicale e grammaticale, infatti: il cliente deve poter applicare le indicazioni matematiche e finanziarie contenute nel contratto, senza condurre disamine proprie di un analista finanziario o di un magistrato. 

Qui trovate il provvedimento del Tribunale di Torino.

domenica 24 maggio 2020

"auto presto & bene": un pò di chiarezza dal Tribunale di Torino

Questa domenica vi proponiamo una interessante pronuncia del Tribunale di Torino, chiamato a valutare la legittimità delle condizioni contrattuali contenute in una polizza RC auto offerta con largo successo nel mercato automobilistico: "auto presto e bene". La società auto presto & bene fa parte del gruppo UnipolSai ed offre il servizio di riparazione attraverso un network di carrozzieri e meccanici convenzionati a cui l'assicurato può rivolgersi per la riparazione del veicolo incidentato.

Il servizio attraverso carrozzieri di fiducia, scelti dalla società, sono indicati nel contratto, ove è prevista una specifica clausola che prevede che l'assicurato, nel caso di sinistro stradale, debba obbligatoriamente recarsi presso uno dei professionisti indicati da auto presto & bene. 

Il Tribunale di Torino ha affrontato questo tipo di contratto, valutando la legittimità e carattere vincolante della clausola, con le relative conseguenze per il consumatore nel caso in cui si rivolga ad un suo carrozziere di fiducia.

- Le difficoltà provocate dal servizio
Queste clausole, però, non sono così chiare, perché non si capisce se rivolgono un suggerimento oppure un obbligo al consumatore che aderisce al servizio: se ho la macchina incidentata, devo recarmi presso quel carrozziere, od è solo un suggerimento

E, grazie a questo equivoco, diverse compagnie hanno rifiutato in tutto o in parte di indennizzare quei sinistrati che si sono rivolti a carrozzieri fuori dal circuito indicato nella polizza.

- Contenziosi e pronunce
Due sono gli interrogativi che le polizze 'auto presto & bene' hanno sollevato davanti ai giudici.

Il primo è stato quello sulla loro validità ed efficacia: il servizio penalizzerebbe il consumatore, creandogli problemi nella libera scelta del riparatore e stringendo la prestazione dell'assicuratore.

Tuttavia la Suprema Corte, con la sentenza n. 11757 del 15 maggio 2018 (vedi qui),  ha negato il carattere vessatorio, perché il servizio non limiterebbe gli obblighi a cui è tenuta la compagnia assicurativa. 

In fin dei conti, prevedere riparazioni in luogo degli indennizzi in denaro non è illegittimo, proprio perché lo prevede l'articolo 2058 del codice civile.

- Alcune precisazioni
La sentenza della Corte di Cassazione, di per sé abbastanza chiara, è stata tuttavia strumentalizzata da diverse compagnie di assicurazione che, sfruttandone alcuni non detti, hanno colto il pretesto per continuare a fare come prima: sulla base di polizze molto equivoche, si riducono gli indennizzi quando ci si rivolge ad un carrozziere di propria fiducia.

E qui sorge il secondo interrogativo, circa la legittimità di questo specifico comportamento.

La pronuncia emanata dal Tribunale di Torino la scorsa primavera dà la risposta, in quanto conferma la validità delle clausole “auto presto & bene”, purché dicano tutto prima.

Il punto è questo: l'assicuratore può prevedere nella polizza le riparazioni in alternativa alla trafila delle perizie e dei pagamenti. Deve tuttavia escludere – e fin da subito – ogni erogazione di denaro dalla polizza, specificando dove, in che modo e con quali standard di qualità verrà riparato il veicolo.

Nel caso in cui la polizza assicurativa non sia chiara nell'escludere la possibilità da parte dell'assicurato di rivolgersi ad altri carrozzieri "fuori circuito", quest'ultimo potrà rivolgersi anche a professionisti non indicati da Auto presto & bene.

Ed infatti, il Tribunale precisa che "La presenza delle predette previsioni contrattuali si pone invero come incompatibile con l'asserita esistenza di un obbligo per il quale l'assicurato debba ritenersi vincolato a rivolgersi per le riparazioni a "Centri convenzionati".

Il giudice giunge a tale conclusione valutando le clausole contrattuali e la loro chiarezza, attraverso una interpretazione complessiva delle previsioni previste nel modello predisposto da Auto presto & bene.

- Cosa fare
Allo stato dell'arte, il consumatore che si imbatte in questo tipo di polizze deve leggere con attenzione tutto il testo, clausola per clausola, e verificare se l'assicuratore impone, senza prevedere alcuna alternativa, la riparazione presso il circuito convenzionato.

In caso contrario, resta aperta la possibilità di rivolgersi ad altri carrozzieri.

Di seguito la sentenza del Tribunale di Torino.

domenica 5 gennaio 2020

Eni Gas & Luce: bloccata la richiesta di pagamento di fatture per consumi inesistenti

Questa domenica segnaliamo un recente provvedimento con il quale un consumatore è riuscito, attraverso il legale di riferimento di Consumatore Informato (avv.to Marco Bertè) a bloccare la richiesta di pagamento avanzata da Eni Gas & Luce per inesistenti consumi di gas.

La vicenda merita di essere segnalata perché dimostra che solo attraverso una efficace opposizione alle richieste di pagamento avanzate dalla società fornitrice del gas (o dell'energia elettrica, è possibile veder tutelati i propri diritti.

La vicenda
Nel 2017, Eni Gas & Luce aveva notificato al consumatore un decreto ingiuntivo con il quale chiedeva il pagamento di 7.000,00 euro per consumi e conguagli sui consumi registrati tra il 2011 e il 2015. 

Il consumatore si era rivolto, grazie all'associazione Consumatore Informato, al Tribunale di Torino, contestando la richiesta di Eni Gas & Luce ed aveva evidenziato, in particolare, di non aver mai consumato i metri cubi di gas e quindi di non dover alcuna somma alla società.

Durante il procedimento davanti al giudice torinese, è stato richiesto un controllo dei consumi ed una dichiarazione di conferma dell'esistenza dei metri cubi consumati da Eni Gas & Luce.

Quest'ultima, facendo seguito ad un controllo più corretto della posizione, ha dichiarato che in effetti, il consumo da parte del consumatore non c'era stato e che quindi nulla era dovuto dal consumatore.

La vicenda si è quindi, conclusa positivamente con la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione che nulla deve il consumatore ad Eni Gas & Luce.

Difendersi per ottenere la piena tutela
La vicenda ci porta alla conclusione più logica, ossia che occorre difendersi per vedere riconoscere i propri diritti, ed evitare di dover pagare più di 7.000,00 euro per consumi di gas inesistenti.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Torino.

lunedì 19 novembre 2018

Certificato New Club Elite - il Tribunale di Torino in favore dei consumatori

Molti lettori del blog ci hanno scritto di recente chiedendoci quale sia la posizione assunta dal Tribunale di Torino rispetto alla validità del contratto di acquisto del certificato Club Elite. Dobbiamo premettere che non possiamo darvi un quadro completo, in quanto i giudici intervenuti in questa materia sono molti, e la definizione dei giudizi può essere diversa.

Sicuramente possiamo evidenziare alcuni aspetti che hanno caratterizzato i recenti interventi dei giudici torinesi chiamati a decidere in merito a questi particolari contratti.

domenica 7 maggio 2017

Euribor - illegittimo solo se viene provato che la banca ha partecipato alla manipolazione

Uno degli argomenti che hanno attirato l'attenzione delle associazioni dei consumatori negli ultimi tempi ha riguardato il tasso Euribor che altro non è che il tasso di interesse medio che viene rilevato periodicamente dalla  European Banking Federation sulla base delle segnalazioni ricevute dalle principali banche europee (in Italia Intesa Sanpaolo, Unicredit e Monte dei Paschi di Siena).

Il tasso Euribor viene utilizzato, come è noto, per la determinazione del tasso variabile applicato ai mutui concessi a privati ed imprese, ed è stato oggetto di critiche di recente quando si è venuti a conoscenza di una manipolazione delle rilevazioni tra il 2005 e il 2008 (vedi qui). 

La conseguente assenza di attendibilità e certezza della rilevazione Euribor ha portato esperti e associazioni dei consumatori a ritenere errata la determinazione degli interessi applicati dalle banche ai clienti nella concessione del credito, con conseguente diritto da parte dei consumatori ad ottenere una rideterminazione degli interessi dovuti.

Questa conclusione è valida e viene seguita dai tribunali? a quanto pare, l'idea dei giudici è ben diversa da quella che via abbiamo appena proposto, in quanto l'orientamento è quello di ritenere non applicabile il tasso Euribor solo nel caso in cui sia data prova della effettiva partecipazione della banca che ha concesso il credito al pool che ha alterato/manipolato il tasso Euribor anche violando le norme europee.

Questa soluzione è stata proposta di recente dal Tribunale di Torino, nonostante la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio della Commissione europea, ha ritenuto di non accogliere la contestazione sollevata da un cliente che aveva eccepito la manipolazione del tasso Euribor, con conseguente illegittima determinazione del tasso di interesse del mutuo.

Il giudice torinese ha osservato, sul punto, che "Nonostante queste cautele, la manipolazione del tasso è possibile, come hanno dimostrato in questi anni le indagini compiute dalle Autorità di vigilanza e dalla Commissione europea (fatto notorio). Può essere cioè che la banca segnalante comunichi deliberatamente dati alterati. O che più banche s’accordino per concertare le segnalazioni al fine di influenzare il risultato finale, per ridurre il costo della raccolta (ad es. obbligazioni bancarie) o aumentare la remunerazione degli strumenti indicizzati al parametro (ad es. mutui a tasso variabile, derivati IRS ecc.).

Lo scrivente conviene che un’intesa siffatta può determinare violazione dell’art. 101 del trattato UE. L’intesa è nondimeno indimostrata, indimostrato ne è l’effetto sui tassi e, soprattutto, che                   ne sia stata parte. Tanto appare sufficiente a refutare l’eccezione del cliente.
".


Ne consegue che se volete contestare la manipolazione del tasso Euribor, dovete dimostrare che il vostro istituto di credito ha partecipato attivamente all'alterazione delle rilevazioni periodiche.

Qui la sentenza.

domenica 18 dicembre 2016

Mutuo ed usura - la posizione del Tribunale di Torino

La sentenza che vi proponiamo di seguito sintetizza in modo efficace la posizione del Tribunale di Torino in materia di usura e mutuo.

Il Giudice Astuni, con una complessa ma chiara decisione, ha respinto la domanda di restituzione degli interessi avanzata da due consumatori verso Banca Intesa Sanpaolo, negando la violazione  delle norme in materia di usura nel contratto di finanziamento.

I Consumatori si sono rivolti al Giudice al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di mutuo per la ritenuta usurarietà originaria del contratto
.

Precisamente, i Consumatori -tramite anche delle Consulenze Tecniche di parte- hanno sostenuto:


• che gli interessi di mora, così come predisposti dalla Banca nel piano di ammortamento, risultavano usurari;

• che la sommatoria del tasso di mora al TAEG (tasso annuo effettivo globale), previsti nel contratto di mutuo, comportava un ampio superamento della soglia d'usura.


Prima di addentrarsi nella pronuncia in commento risulta necessario fornire alcune precisazioni sui termini generalmente utilizzati nei contratti di mutuo bancari e sul concetto di usura, anche al fine di meglio comprendere la decisione ivi analizzata.


Nel contratto di mutuo bancario il mutuante (la Banca) concede al mutuatario (Consumatore, impresa, ecc) una somma di denaro con lo scopo di ottenere la restituzione del capitale maggiorata di interessi c.d. corrispettivi. 


La funzione degli interessi corrispettivi è quella, dal punto di vista della Banca mutuante privatasi del proprio denaro, di remunerazione e, dal punto di vista del Cliente mutuatario, di corrispettivo per il godimento del denaro erogatogli dalla Banca.

Col termine TEGM viene solitamente indicato il tasso effettivo globale medio, tale tasso viene individuato con cadenza trimestrale attraverso la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati da banche ed intermediari finanziari.


Dal TEGM si ricava il c.d. tasso soglia che costituisce ai sensi dell'art. 644 C.p. (c.d. usura) il limite oltre il quale gli interessi si presumono usurari.

Diverse sono le norme rinvenibili nell'ordinamento italiano in materia di usura:


• la Legge 7 marzo 1996 n. 108 sulla c.d. usura bancaria nei rapporti tra Cliente e Banca (Il legislatore ha chiarito che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 C.p. e dell'art. 1815 C.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promossi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.);

• l'art. 644 C.p. disciplina il reato di usura;

• l'art. 1815, comma II°, C.c. prevede la nullità della clausola in cui vengono convenuti interessi usurari (Cfr. “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”).

Bisogna necessariamente partire dal concetto di usura, così come individuato all'art. 644, comma I°, C.p., il quale prevede l'applicazione della reclusione da due a dieci anni e della multa da € 5.000 ad € 30.000 per “chiunque si fa dare o promettere (…) in corrispettivo di una prestazione di denaro (…) interessi o altri vantaggi usurari (...)”.


Nei successivi commi del predetto articolo vengono individuati due tipi di usura, l'usura c.d. oggettiva e l'usura c.d. residuale-soggettiva.


Il terzo comma dell'art. 644 C.p. prevede l'usura oggettiva stabilendo che sia la Legge a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Pertanto, ai fini della c.d. usura oggettiva rileva unicamente il superamento del limite stabilito dalla legge ed oltre il quale gli interessi si presumono usurari.

Sempre il terzo comma prevede l'usura residuale-soggettiva precisando che la stessa ricorre allorquando gli interessi, oneri e commissioni, anche se inferiori al limite della c.d. usura oggettiva fissato per legge “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.”.

Pertanto, ai fini della c.d. usura residuale-soggettiva rilevano la sussistenza di una sproporzione tra la prestazione del soggetto che eroga credito e gli interessi e compensi corrisposti dal debitore.


Infine, il quarto comma dell'art. 644 C.p. -applicabile ad entrambi i tipi di usura- stabilisce che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario si debba tener conto delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.


Fatte queste debite precisazioni è opportuno evidenziare che nella pronuncia in commento il Tribunale di Torino ha enunciato due principi interessanti:

1) “(...) non vi è mai stato nell'esecuzione del mutuo alcun ritardo del pagamento delle rate da parte dei mutuatari; (…) alcun interesse moratorio è mai stato applicabile o applicato; ergo il tasso di mora non ha avuto alcun impatto sull'onerosità del credito (...)” (Cfr. Sentenza Tribunale di Torino del 26.04.2016, pgg. 12-14);


Pertanto, il Tribunale di Torino sostiene che, qualora non vi sia stato alcun tipo di inadempimento da parte del cliente nell'adempimento del contratto di mutuo, tutti i costi eventualmente promessi (es. mora, clausole penali e di estinzione anticipata) non debbono essere computati ai fini dell'usura perchè “condizioni” non ancora verificatesi.


Ne consegue che il Giudicante ritiene non comminabile la nullità del contratto di mutuo e l'applicazione di sanzioni penali e civili anche di fronte a scenari di superamento del tasso soglia semplicemente possibili -perchè subordinati a condizioni non ancora verificatesi né certe-, come nel caso di ritardo nel pagamento che determini l'applicazione di interessi di mora in misura tale da determinare il superamento della “soglia”.


Il Tribunale con un simile ragionamento ritiene corretto, al fine dell'accertamento usurario dei costi eventuali, postergare la rilevanza penale-civile dal momento della pattuizione a quello della verificazione effettiva del costo.

2) “Per la stessa struttura del contratto di mutuo, il tasso moratorio e quello corrispettivo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale. (…) in conclusione il tasso di mora non ha concorso a determinare l'onerosità del contratto (...)” (Cfr. Sentenza Tribunale di Torino del 26.04.2016, pg. 13).


Pertanto, il Tribunale di Torino ha sostenuto che il mutuatario (il Cliente) può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) oppure il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può mai essere chiamato a pagare nello stesso frangente temporale un interesse pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.

Ne consegue che il Giudicante, ai fini del calcolo per valutare il superamento della soglia usuraria, ritiene non cumulabili i due interessi: corrispettivi e di mora (o applico quello corrispettivo, o applico quello di mora). 


La pronuncia in commento è decisamente interessante in quanto i principi nella stessa enunciati sono in netto contrasto con quelli seguiti dalla recente e prevalente giurisprudenza.


In particolare, la Corte di Cassazione, già analizzata in questo blog (vedi), ha proposto una diversa interpretazione delle norme evidenziando cheIl mutuo è usurario solo perchè contempla la pattuizione di interessi moratori usurari, che, naturalmente, al momento della pattuizione, costituiscono la fase patologica eventuale e futura del contratto di mutuo; non occorre attendere che la fase patologica si concretizzi né che la mora venga pagata: è sufficiente solo verificare, con giudizio ex ante, che, per tale fase, il mutuatario abbia promesso di pagare alla banca un costo usurario.” (Cfr. Cass. Civ., Sez. I°, del 09.01.2013 n. 350).


Alla luce di quanto ampiamente precisato, dando per buona la decisione del Tribunale di Torino, si avrebbe questa curiosa situazione: due contratti identici possono essere definiti uno lecito e l'altro pattiziamente usurario a seconda che si verifichi il pagamento del costo ab origine incerto (es. mora). Ne deriverebbe che l'accertamento dell'usura verrebbe vagliata solamente al verificarsi della condizione sospensiva del verificarsi del costo eventuale (es. mora). Pertanto, il medesimo contratto sarebbe al contempo usurario e lecito, con l'esito lasciato “in sospeso” per un riscontro futuro del concretizzarsi o meno di una determinata circostanza (es. ritardo nel pagamento).

Qui di seguito, la sentenza del Tribunale di Torino.

domenica 24 maggio 2015

Lite condominiale–mediazione civile sempre obbligatoria

Questa settimana vi proponiamo la recente ordinanza emessa dal Tribunale di Torino, il quale ha confermato l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di controversie condominiali ed obbligo di mediazione civile.

Il Dott. Di Capua, Giudice Unico, ha ribadito che le liti in materia di condominio sono sottoposte a mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010, anche nel caso di procedimento di accertamento sommario ex art. 702 c.p.c..

Di seguito il provvedimento del Tribunale di Torino.

domenica 31 agosto 2014

Titoli Parmalat - senza contratto, l'investimento è nullo

Torniamo ad affrontare un argomento caldo di questo blog, ossia il rapporto tra intermediario finanziario ed investitore, con particolare riferimento alla vicenda bond Parmalat.

Il Tribunale di Torino, con una recente sentenza, ha ribadito il principio secondo il quale la banca può operare in favore del cliente/risparmiatore, solo in presenza di un contratto quadro sottoscritto da quest'ultimo, con il quale viene conferito mandato all'intermediario di poter acquistare/vendere valori mobiliari.

L'art. 23 del Testo Unico della Finanza dispone che la banca può agire per conto del cliente, acquistando titoli mobiliari, solo nel caso in cui vi sia uno specifico consenso impartito dall'investitore, ossia la firma del contratto dove vengono indicate le modalità di operatività dell'intermediario, i limiti, le comunicazioni periodiche etc.

In assenza di valido contratto quadro, la banca non può agire in favore del cliente, così come ribadito dal Tribunale di Torino, il quale è stato chiamato ad accertare la regolarità degli investimenti in titoli Parmalat operati da una correntista del capoluogo piemontese.

Il giudice, dopo aver accertato che tra le parti non era stato formalizzato in alcun modo il rapporto bancario e che la banca non aveva ricevuto alcun mandato ad operare nel mercato finanziario per conto del correntista, ha dichiarato la nullità degli investimenti in titoli Parmalat, ordinando alla banca di restituire alla risparmiatrice i soldi investiti nei corporate bond agli inizi del 2000.

Di seguito, potete leggere la sentenza

domenica 2 marzo 2014

Ripartizione spese e nuovo ascensore condominiale - ogni condomino partecipa in misura proporzionale

Le nuove norme in materia di condominio non trovano sempre applicazione, e quindi può ben accadere che il voto richiesto all'assemblea non sia quello previsto dalla nuova legge 11 dicembre 2012 n. 220.

In questo senso si è espresso di recente il Tribunale di Torino, con ordinanza del 28 agosto 2013, in una controversia avente ad oggetto l'installazione di un nuovo ascensore condominiale.

Nella concreta fattispecie, l'assemblea condominiale aveva approvato, a maggioranza, che i costi per la realizzazione del nuovo ascensore dovessero essere ripartiti tra i condomini seguendo il criterio di cui all'art. 1124 c.c., ossia metà del costo doveva essere suddiviso in ragione delle singole unità immobiliari; la restate metà dei costi doveva essere posta a carico dei singoli condomini in proporzione all'altezza di ciascun piano dal suolo. 

Un condomino decide di impugnare la delibera assembleare chiedendo, previa sospensione degli effetti del provvedimento, l'annullamento della stessa in quanto contraria alla legge.

Il Tribunale di Torino, operando un primo controllo di natura cautelare, ha rilevato che il criterio utilizzato dall'assemblea per la ripartizione delle spese è contrario al principio di cui all'art. 1123 c.c., il quale dispone che la suddivisione dei costi per le innovazioni deve avvenire in misura proporzionale alla proprietà di ciascuno dei condomini.

In altri termini, il criterio di ripartizione ex 1124 c.c. opera una deroga al principio previsto all'art. 1123 c.c., la quale non può essere applicata nel caso in cui oggetto del voto sia la predisposizione di un nuovo ascensore, trattandosi di innovazione. 

Tale limite, come chiarisce il giudice, è legato alla finalità della norma, in quanto "l'art. 1124 c.c., come modificato dalla L. 11 dicembre 2012 n. 220, si riferisce unicamente alla manutenzione ed alla sostituzione (delle scale e) degli ascensori, non anche all'installazione ex novo di un nuovo ascensore".

L'ordinanza che potete leggere di seguito ha il merito di operare una distinzione dell'ambito di applicazione delle norme, anche alla luce della riforma introdotta di recente in materia, escludendo l'applicazione del criterio di voto previsto all'art. 1124 c.c. nel caso di nuova opera costruita nel condominio.

domenica 12 gennaio 2014

Polizze vita unit linked: esclusa la responsabilità della banca per la truffa Madoff

La recente decisione assunta da JP Morgan, la quale ha versato circa due miliardi di dollari per chiudere la vicenda Madoff (vedi), ha evidenziato come, per l'ennesima volta, le grandi banche d'affari hanno piena conoscenza di queste attività truffaldine.

La tutela dell'investitore passa, quindi, da una conoscenza dei prodotti da parte dell'intermediario finanziario, il quale deve sconsigliare - o addirittura vietare - l'investimento al proprio cliente laddove vi siano dei dubbi sulla bontà e serietà dell'operazione.

E' esclusa, allo stesso tempo, la responsabilità per l'intermediario bancario nel caso in cui lo stesso non sia a conoscenza dell'esistenza di circostanze gravi e dannose per l'investitore, come ad esempio l'esistenza di un tentativo di truffa, o comunque non gli sia possibile accertare tale grave rischio di investimento.

Tale conclusione pare essere stata raggiunta dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 2285/2013, con la quale il giudice piemontese è stato a chiamato a decidere in merito alla responsabilità di una banca per aver venduto polizze vita unit linked ad un proprio cliente.

Il prodotto finanziario conteneva al suo interno titoli Madoff, i quali hanno azzerato il proprio valore nel momento in cui è stata accertata la truffa portata avanti dall'uomo d'affari americano.

Il cliente si era rivolto al Tribunale di Torino chiedendo che venisse accertata la nullità del contratto di vendità delle polizze assicurative o, in subordine, la responsabilità della banca e della compagnia assicurativa, per non aver vigilato sul prodotto contenuto all'interno della polizza assicurativa (hedge fund Madoff) ed avvisato il cliente dell'elevato rischio di poter perdere il proprio capitale.

In merito alla prima questione, il giudice ha respinto la domanda avanzata dall'investitore, il quale chiedeva di accertarsi la nullità della polizza per assenza della causa tipica del contratto di assicurazione.

Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, ha accertato che la polizza vita unit linked, pur non rientrando nello schema del contratto di assicurazione, non sia carente di causa.

Questa polizza vita viene qualificata dal giudice come  contratto a causa mista atipica con prevalente contenuto finanziario, e quindi meritevole di tutela in favore del risparmiatore, con applicazione delle norme di settore.

In merito alla domanda di risarcimento del danno avanzata dall'investitore, il Tribunale di Torino ha escluso la responsabilità della banca per il pregiudizio sofferto dallo stesso, affermando che nella vicenda Madoff, le stesse banche non avevano avuto conoscenza dell'esistenza dello schema di truffa sino al momento in cui era scoppiato lo scandalo.

Ne consegue che, come si legge nella sentenza che trovate qui di seguito, alla banca non può essere sollevata alcuna contestazione per la violazione di norme di condotta previste dal d. lgs. n. 58/1998 e dai regolamenti Consob da parte del cliente.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...