
- Definizione e contenuto
In questa puntata abbiamo affrontato brevemente l’istituto della Comunione come disciplinato dal nostro codice civile, visto il suo stretto rapporto con l’istituto del condominio.
Tale istituto è disciplinato dal settimo titolo del libro III del c.c. e precisamente dagli articoli dal 1100 al 1116 del c.c.
Con la comunione si indica il fenomeno in cui più persone sono titolari di un unico diritto su un determinato bene.
Ai sensi dell’art. 1101 c.c. “Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali”, ciò ne consegue che naturalmente, “Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote”, ed inoltre ai sensi dell’art. 1103 “Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere al altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota”.
Per quanto riguarda l’utilizzo della cosa comune ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Può inoltre apportare a proprie spese le modifiche necessarie per il migliore godimento della cosa comune.
- Amministrazione della cosa comune:
Premesso che tutti i partecipanti hanno diritto a concorrere all’amministrazione della cosa comune, per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, vincola anche i dissenzienti; mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è invece necessaria, la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa.
Per compiere atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune, e per le locazioni di durata superiore ai nove anni è necessario il consenso di tutti i partecipanti.
Ai sensi dell’art. 1106 c.c., per una migliore amministrazione della cosa comune può essere formato un regolamento ed eventualmente nominato un amministratore. In questo caso è necessaria la maggioranza dei partecipanti calcolata secondo le loro quote.
Da precisare che detto regolamento può disciplinare solamente l’ordinaria amministrazione per un utilizzo della cosa comune.
Con le stesse maggioranze l’amministrazione può essere delegata a uno o più partecipanti, o ad una persona esterna, determinandone i poteri e gli obblighi.
- Scioglimento della cosa comune.
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della cosa comune, naturalmente tale divisione non può essere richiesta quanto si tratta di cose che se divise, cesserebbero di servire allo scopo cui sono destinate.
- Rinvio.
Come per l’istituto del condominio anche per la comunione di cosa comune il codice prevede una norma di rinvio, all’art. 1116 c.c. secondo il quale “Alla divisone delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite” (art. 1100-1116 c.c.).
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