domenica 24 agosto 2014

Illegittimo l’avviso di accertamento per relationem nel caso in cui non siano inviati tutti gli atti al contribuente

Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, con la recente sentenza n. 54/2014 che potete leggere di seguito, ha puntato il dito contro l’Agenzia delle Entrate, considerando non corretta la condotta con la quale l’ufficio motiva i propri avvisi di accertamento richiamando altri atti amministrativi (c.d. accertamento per relationem), senza però mettere a disposizione del contribuente quest’ultimo gli ulteriori documenti richiamati. 

La prassi adottata negli anni da parte dell’Agenzia delle entrate è quella di inviare al contribuente un avviso di accertamento, ove vengono contestate violazioni fiscali, riprendendo a tassazione le somme non versate da parte del contribuente, e sanzionandolo per le varie omissioni/errori riscontrati. Non di rado accade, però, che l’Agenzia si limiti a motivare l’avviso di accertamento richiamando atti esterni, mai notificati al contribuente, e di cui quest’ultimo non ne può venire a conoscenza. 

La CTP di Cuneo ha chiarito che in tali casi, l’avviso di accertamento non può essere considerato legittimo, in quanto contrario all’art. 7 del Codice del Contribuente “ Tale norma dispone che se nella motivazione dell'avviso di accertamento si fa riferimento ad un altro atto questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. 

Tale norma rende obbligatorio ( "deve") la allegazione dell'atto richiamato, intendendo così garantire l'effettività e la pienezza del contraddittorio in caso di allegazione di atti richiamati nell'accertamento impugnato.”. La norma, come ricordato dal giudice tributario, ha come funzione quella di consentire al contribuente di avere una valutazione complessiva delle ragioni per quali l’Agenzia ha sanzionato la sua condotta tributaria. 

E tale possibilità rimane preclusa nel momento in cui uno o più atti richiamati nell’avviso di accertamento non risultano allegati all’atto di contestazione, o comunque riportati integralmente in motivazione. Tale carenza rende illegittimo l’avviso di accertamento, con conseguente annullamento, come si evince dalla sentenza che potete leggere qui.

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