Accade molto spesso che i contribuenti italiani ricevano, a distanza di anni, richieste/intimazioni di pagamento da parte di Equitalia per cartelle di pagamento mai notificate.
Altre volte, invece, sono gli stessi contribuenti che si attivano per verificare di non essere debitori verso l'amministrazione finanziaria, scoprendo che vi sono importi iscritti a ruolo, dopo aver fatto richiesta di rilascio dell'estratto alla concessionaria della riscossione.
E quando scopri che risultano iscritte a ruolo delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate o altri enti, ti vorresti attivare per far dichiarare la nullità della pretesa dell'erario, magari perché non ti è stata mai notificata la cartella esattoriale.
In tali casi, è frequente l'opposizione sollevata da Equitalia, secondo la quale sarebbe prescritta l'azione del contribuente con la quale impugna la cartella di pagamento, per decorrenza del termine per proporre il ricorso ex art. 21 D. Lgs. 546/1992.
A ciò si aggiunga che, secondo l'Agenzia delle Entrate e Equitalia, il ruolo sarebbe un atto interno e quindi, non autonomamente impugnabile da parte del contribuente.
Sul punto, sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno dichiarato ammissibile l’impugnazione davanti al giudice tributario della cartella di pagamento ove il contribuente, venuto a conoscenza della sua esistenza attraverso l'estratto di ruolo, ne contesti la nullità per difetto di notifica.
La Corte premette che il ruolo è un atto ammnistrativo impositivo attraverso il quale l'ufficio competente determina le somme dovute e consiste in elemento che forma la cartella di pagamento effettivamente notificata al contribuente.
Il giudice di legittimità osserva che l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede tra gli atti impugnabili ancheil ruolo e la cartella di pagamento, e che il successivo art. 21 include espressamente che la notificazione della cartella vale come notificazione del ruolo.
E quindi, evidenzia che "da tali disposizioni si evince pertanto che: il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è atto impugnabile; il termine iniziale per calcolare i "sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato" (fissati a espressa "pena di inammissibilità" dalla prima parte del medesimo art. 21 per l'impugnazione di qualisasi "atto impugnabile") coincide con quello della "notificazione della cartella di pagamento"; entro il suddetto termine pertanto il debitore, giusta i principi generali, a seconda del suo interesse, può impugnare entrambe gli atti".
Il contribuente, sotto tale profilo, non può impugnare l'estratto di ruolo che rappresenta una mera elencazione rappresentativa di eventuali debiti di natura tributaria ed è atto interno all'agente della riscossione, ma il ruolo e la cartella di pagamento laddove ne contesti l'omessa notificazione da parte dell'ufficio entro il termine di prescrizione.
Gli atti tributari, rientrando a pieno titolo nei c.d. atti recettizi, producono gli effetti giuridici voluti dal soggetto emittente (Agenzia delle Entrate e Equitalia) solo nel momento in cui siano regolarmente ricevuti dal destinatario, e quindi il contribuente che sia venuto a conoscenza dell'esistenza di somme iscritte a ruolo può legittimamente impugnare la cartella di pagamento e lo stesso ruolo, contestandone l'omessa notifica dell'atto.
Altre volte, invece, sono gli stessi contribuenti che si attivano per verificare di non essere debitori verso l'amministrazione finanziaria, scoprendo che vi sono importi iscritti a ruolo, dopo aver fatto richiesta di rilascio dell'estratto alla concessionaria della riscossione.
E quando scopri che risultano iscritte a ruolo delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate o altri enti, ti vorresti attivare per far dichiarare la nullità della pretesa dell'erario, magari perché non ti è stata mai notificata la cartella esattoriale.
In tali casi, è frequente l'opposizione sollevata da Equitalia, secondo la quale sarebbe prescritta l'azione del contribuente con la quale impugna la cartella di pagamento, per decorrenza del termine per proporre il ricorso ex art. 21 D. Lgs. 546/1992.
A ciò si aggiunga che, secondo l'Agenzia delle Entrate e Equitalia, il ruolo sarebbe un atto interno e quindi, non autonomamente impugnabile da parte del contribuente.
Sul punto, sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno dichiarato ammissibile l’impugnazione davanti al giudice tributario della cartella di pagamento ove il contribuente, venuto a conoscenza della sua esistenza attraverso l'estratto di ruolo, ne contesti la nullità per difetto di notifica.
La Corte premette che il ruolo è un atto ammnistrativo impositivo attraverso il quale l'ufficio competente determina le somme dovute e consiste in elemento che forma la cartella di pagamento effettivamente notificata al contribuente.
Il giudice di legittimità osserva che l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede tra gli atti impugnabili ancheil ruolo e la cartella di pagamento, e che il successivo art. 21 include espressamente che la notificazione della cartella vale come notificazione del ruolo.
E quindi, evidenzia che "da tali disposizioni si evince pertanto che: il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è atto impugnabile; il termine iniziale per calcolare i "sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato" (fissati a espressa "pena di inammissibilità" dalla prima parte del medesimo art. 21 per l'impugnazione di qualisasi "atto impugnabile") coincide con quello della "notificazione della cartella di pagamento"; entro il suddetto termine pertanto il debitore, giusta i principi generali, a seconda del suo interesse, può impugnare entrambe gli atti".
Il contribuente, sotto tale profilo, non può impugnare l'estratto di ruolo che rappresenta una mera elencazione rappresentativa di eventuali debiti di natura tributaria ed è atto interno all'agente della riscossione, ma il ruolo e la cartella di pagamento laddove ne contesti l'omessa notificazione da parte dell'ufficio entro il termine di prescrizione.
Gli atti tributari, rientrando a pieno titolo nei c.d. atti recettizi, producono gli effetti giuridici voluti dal soggetto emittente (Agenzia delle Entrate e Equitalia) solo nel momento in cui siano regolarmente ricevuti dal destinatario, e quindi il contribuente che sia venuto a conoscenza dell'esistenza di somme iscritte a ruolo può legittimamente impugnare la cartella di pagamento e lo stesso ruolo, contestandone l'omessa notifica dell'atto.
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