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domenica 14 gennaio 2024

Tasse: l'intimazione di pagamento valida solo se prima ti notificano la cartella di pagamento

L'Agenzia delle Entrate o l'ente locale può avanzare una pretesa di pagamento nei vostri confronti attraverso l'intimazione di pagamento?

L'argomento è stato trattato dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 5546 del 2023 che trovate in calce, provvedimento che ci consente di svolgere alcune considerazioni n merito a questo particolare atto notificato al contribuente.

a.- Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)

L'intimazione di pagamento è un atto di impulso che viene notificato dall'ente impositore al contribuente con due specifiche finalità:

1. avvisarlo che sta avviando l'azione esecutiva nei suoi confronti;

2. invitarlo a pagare per ridurre le spese a suo carico con il processo esecutivo.

L'intimazione di pagamento è disciplinata all'art. 50 del DPR 602/1973

"1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.".

b.- Cassazione ordinanza n. 5546/2023 - il ruolo dell'intimazione di pagamento

La Suprema Corte, richiamando il citato art. 50 DPR 602/1973, ha specificato che questo atto non può costituire il titolo esecutivo che giustifichi la pretesa dell'Agenzia delle Entrate, ma ha un mero fine di dare impulso all'azione esecutiva. 

Ne consegue che non è valida l'intimazione di pagamento che non sia stata preceduta dalla notifica della cartella esattoriale o di altro atto impositivo.

Occorre ricordare, infatti, che molto spesso l'intimazione di pagamento viene notificata per interrompere la prescrizione (vedi qui) e la sua efficacia si esaurisce superato l'anno dalla notifica.

Cassazione - Ordinanza n. 5546/2022.

lunedì 11 marzo 2019

Pace fiscale - definizione della lite fiscale anche on line

Con comunicato delle scorso 6 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti inerenti la definizione delle controversie tributarie tra contribuente ed Amministrazione finanziaria.

In particolare, il contribuente può avviare la procedura per la definizione della sua pendenza fiscale anche attraverso il servizio telematico offerto dall'Agenzia delle Entrate.

Tale modalità, introdotta solo dal mese di marzo, consente alla parte di dialogare direttamente con l'ufficio preposto, consentendo una più rapida definizione della vicenda.

Il servizio telematico permette al contribuente di avviare la procedura, inviando la domanda  di definizione agevolata delle controversie tributarie, e successivamente seguire tutti i passaggi successivi sino alla definizione della controversia.

Vi ricordiamo che le domande on line devono essere trasmesse il entro il 31 maggio 2019, termine ultimo  per chiudere le liti fiscali pendenti.

Tra le liti interessate rientrano, in particolare, le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio - compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio - nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. 

Non rientrano nella pace fiscale, invece, le liti aventi ad oggetto atti di mera liquidazione e riscossione, quelle di valore indeterminabile, nonché quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.

Sul sito web dell'Agenzia delle Entrate potete trovare tutte le istruzioni per inviare la domanda in via telematica, accedendo alla funzione
Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti - art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, Dl n. 119/2018”.

Per chi, invece, preferisce seguire la via tradizionale, può prenotare via internet l'appuntamento con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, come da filmato che vi proponiamo qui di seguito.


venerdì 31 marzo 2017

Rottamazione Equitalia 2017 - la scadenza per la domanda viene prorogata al 21 aprile

Novità per chi intende aderire al programma di rottamazione delle cartelle di Equitalia 2017 che, in origine, sarebbe dovuta scadere oggi.

Con il recente provvedimento del Governo, è stato disposto il prolungamento della data per la presentazione dell'istanza  di rottamazione delle cartelle esattoriale, prolungata al prossimo 21 aprile 2017.

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo per la richiesta di definizione agevolata,  potete cliccare qui

domenica 14 febbraio 2016

220 giorni senza la risposta di Equitalia? cartella di pagamento annullata!

La cartella di Equitalia può essere annullata con una mera istanza inviata dal contribuente all'ente che pretende il pagamento del debito tributario, sempreché quest'ultimo non dia alcun segno di riscontro alla richiesta di annullamento entro 220 giorni.

Questa la conclusione raggiunta dalla Commissione Tributaria di Milano con un recente intervento che vi proponiamo di seguito e che rappresenta una particolare novità che potrebbe tornare utile per molti contribuenti italiani.

Il giudice tributario milanese ha affermato l'esistenza del silenzio assenso da parte dell'Agente che di fronte ad una richiesta di annullamento trasmessa dal contribuente non dia alcuna risposta all'istanza della parte.

Invero, la decisione assunta dal giudice lombardo parte da un presupposto normativo preciso, la legge finanziaria del 2013, la quale ha previsto che il contribuente che sia stato oggetto di notifica di un atto da parte del concessionario per la riscossione può inviare una istanza con cui contesta la pretesa dell'agente e ne chiede l'annullamento.
  
Quest'ultimo, ricevuta la contestazione da parte del contribuente, deve rivolgersi all'ente impositore da cui ha ricevuto il mandato (Agenzia entrate - INPS - enti locali etc...) per chiedere un chiarimento e per invitarli a rispondere al contribuente.

Nel caso in cui la risposta non pervenga al contribuente nei successivi 220 giorni, né da Equitalia né dall'enteil comma 540 della Finanziaria dispone che "trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite ..... sono annullate di diritto".

E nel caso affrontato dai giudici milanesi, avendo rilevato l'omessa risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, la CTP ha annullato le cartelle di pagamento.

Qui la sentenza.

domenica 7 febbraio 2016

Non ti notificano la cartella di pagamento? puoi impugnare il ruolo

Accade molto spesso che i contribuenti italiani ricevano, a distanza di anni, richieste/intimazioni di pagamento da parte di Equitalia per cartelle di pagamento mai notificate.

Altre volte, invece, sono gli stessi contribuenti che si attivano per verificare di non essere debitori verso l'amministrazione finanziaria, scoprendo che vi sono importi iscritti a ruolo, dopo aver fatto richiesta di rilascio dell'estratto alla concessionaria della riscossione.

E quando scopri che risultano iscritte a ruolo delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate o altri enti, ti vorresti attivare per far dichiarare la nullità della pretesa dell'erario, magari perché non ti è stata mai notificata la cartella esattoriale.

In tali casi, è frequente l'opposizione sollevata da Equitalia, secondo la quale sarebbe prescritta l'azione del contribuente con la quale impugna la cartella di pagamento, per decorrenza del termine per proporre il ricorso ex art. 21 D. Lgs. 546/1992.

A ciò si aggiunga che, secondo l'Agenzia delle Entrate e Equitalia, il ruolo sarebbe un atto interno e quindi, non autonomamente impugnabile da parte del contribuente.

Sul punto, sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno dichiarato ammissibile l’impugnazione davanti al giudice tributario della cartella di pagamento ove il contribuente, venuto a conoscenza della sua esistenza attraverso l'estratto di ruolo, ne contesti la nullità per difetto di notifica.

La Corte premette che il ruolo è un atto ammnistrativo impositivo attraverso il quale l'ufficio competente determina le somme dovute e consiste in elemento che forma la cartella di pagamento effettivamente notificata al contribuente.

Il giudice di legittimità osserva che l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede tra gli atti impugnabili ancheil ruolo e la cartella di pagamento, e che il successivo art. 21 include espressamente che la notificazione della cartella vale come notificazione del ruolo.

E quindi, evidenzia che "da tali disposizioni si evince pertanto che: il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è atto impugnabile; il termine iniziale per calcolare i "sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato" (fissati a espressa "pena di inammissibilità" dalla prima parte del medesimo art. 21 per l'impugnazione di qualisasi "atto impugnabile") coincide con quello della "notificazione della cartella di pagamento"; entro il suddetto termine pertanto il debitore, giusta i principi generali, a seconda del suo interesse, può impugnare entrambe gli atti".

Il contribuente, sotto tale profilo, non può impugnare l'estratto di ruolo che rappresenta una mera elencazione rappresentativa di eventuali debiti di natura tributaria ed è atto interno all'agente della riscossione, ma il ruolo e la cartella di pagamento laddove ne contesti l'omessa notificazione da parte dell'ufficio entro il termine di prescrizione.

Gli atti tributari, rientrando a pieno titolo nei c.d. atti recettizi, producono gli effetti giuridici voluti dal soggetto emittente (Agenzia delle Entrate e Equitalia) solo nel momento in cui siano regolarmente ricevuti dal destinatario, e quindi il contribuente che sia venuto a conoscenza dell'esistenza di somme iscritte a ruolo può legittimamente impugnare la cartella di pagamento e lo stesso ruolo, contestandone l'omessa notifica dell'atto.

sabato 9 gennaio 2016

Il fisco lancia l'applicazione per eliminare le code allo sportello


L’Agenzia delle Entrate propone una interessante novità, lanciata lo scorso dicembre, che dovrebbe consentire un miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuente.

E' la prima applicazione per smartphone e tablet che consente un dialogo diretto tra l'Agenzia delle Entrate e il contribuente e che è disponibile sia sulla piattaforma google play, sia su quella IOS (Apple).

Scaricando l'applicazione, il contribuente potrà accedere a molti servizi disponibili direttamente sui dispositivi mobili, tali da consentire ai contribuenti di poter ottenere informazioni, documenti, risposte senza dover obbligatoriamente presentarsi agli uffici dell'Agenzia, evitando così le code.

lunedì 21 dicembre 2015

Equitalia sospende le richieste di pagamento per le festività

Buona notizia per coloro che sono oggetto di richieste di pagamento da parte di Equitalia. La società, infatti, ha annunciato di aver sospeso l'invio delle cartelle di pagamento per il periodo che intercorre tra il 24 dicembre 2015 fino al 6 gennaio 2016.La decisione assunta dall'agente per la riscossione dei tributi dell'Agenzia delle Entrate dovrebbe aiutare coloro che si trovano in momentanea difficoltà finanziaria, consentendo di posticipare i termini per trovare una soluzione.

Ricordiamo che non sono oggetto di sospensione dell'invio delle cartelle tutte quelle relativea posizioni urgenti o per le quali Equitalia non può sospendere l'invio dell'atto, causa possibile prescrizione della pretesa da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Maggiori informazioni sul sito web di Equitalia (vedi qui).

giovedì 13 agosto 2015

La mediazione tributaria viene estesa a tutti gli atti impositivi dal 1° gennaio 2016

Le recenti novità introdotte in ambito di controversie tra Stato e contribuente riguardano anche il procedimento di mediazione tributaria ex art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, poiché dal 1° gennaio 2016 la procedura per la soluzione stragiudiziale delle controversie viene estesa a tutti gli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando le peculiarità di questo istituto (vedi), e ci limitiamo a ricordare che il contribuente che voglia agire in giudizio per contestare un provvedimento notificato dal fisco è tenuto, nel caso in cui il valore della contestazione non superi i 20.000,00 euro, ad avviare un procedimento di mediazione obbligatorio, attraverso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Orbene, a partire dal 2016 la procedura di mediazione, che prima riguardava i soli atti impositivi notificati dall'Agenzia delle Entrate (anche per le contestazioni relative all'ex Agenzia del Territorio), viene estesa a tutti gli atti emessi dagli enti di controllo territoriale.

In parole più semplici, il contribuente dovrà avviare il procedimento di mediazione tributaria anche nel caso in cui voglia contestare un atto notificato dall'Agenzia delle Dogane, dall'Agente per la riscossione (Equitalia), e dagli enti locali (comune o regione).

Altra novità riguarda gli atti oggetto di reclamo, rientrando anche quelli relativi al classamento e all'attribuzione di rendita catastale, e quelli relativi al pagamento di ICI, IMU e TASI.

lunedì 8 giugno 2015

Ora le visure catastali possono essere fatte solo on line

Novità per coloro che intendono operare un controllo catastale e, fino a ieri, si rivolgevano all'Agenzia del Territorio.

Dallo scorso 1° giugno 205, infatti, è scomparsa la modalità di controllo ed aggiornamento dei dati catastali mediante la tradizionale comunicazione cartacea, sicché d'ora in avanti, la comunicazione dei dati catastali aggiornati sarà possibile solo on line.

Il controllo dei dati catastali, inoltre, sarà consentito solo attraverso il sito web dell'Agenzia delle Entrate, limitatamente agli immobili in proprietà.

Per i professionisti, invece, il controllo potrà essere effettuato su tutti gli immobili del Territorio dello Stato, attraverso una particolare procedura di accesso, mediante la quale potranno verificare la banca dati e provvedere, se del caso, all'aggiornamento.

Per accedere alla pagina web dell'Agenzia, clicca qui

Di seguito, il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate.

lunedì 27 aprile 2015

Bolzano: servizi eGov disponibili con il conto digitale

Fonte
Provincia di Bolzano
Comunicato 17/04/2015
"280mila proprietari, 580mila particelle: ecco i numeri del Catasto in Provincia di Bolzano, un servizio che da tempo si è "aperto" al digitale. Ogni mese, infatti, tramite il programma OpenKat, vengono elaborate circa 78mila richieste, mentre ogni anno vengono prodotti 44mila estratti catastali. Nel 2014, per quanto riguarda il catasto fabbricati, 4.500 estratti sono stati ottenuti tramite la Carta Servizi, ma da oggi le procedure saranno ancora più semplici e veloci, oltre ad essere gratuite. Per accedere ai servizi eGov del catasto, infatti, basterà utilizzare lo username e la password del conto digitale del cittadino

lunedì 20 aprile 2015

Agenzia Entrate - attenti agli atti firmati da queste persone....non sono validi!

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 (vedi) ha determinato la seguente conseguenza: gli avvisi di accertamento, le iscrizione a ruolo, gli avvisi di liquidazione e gli altri atti dell'Agenzia delle Entrate firmati dai funzionari riconosciuti privi di potere dirigenziale devono essere considerati nulli e privi di effetti giuridici nei confronti del contribuente.

Se avete ricevuto un provvedimento dall'Agenzia delle Entrate, o avete in corso un contenzioso come potete verificare se chi vi chiede di pagare un tributo dello stato sia legittimato?

1. come controllare se il funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento è legittimato

Per poter accertare se l'atto sia stato sottoscritto da funzionario munito di potere di firma, potete controllare il nominativo, e la relativa qualifica, attraverso l'albo dell'Agenzia delle Entrate (vedi).

Ad ogni buon conto, in questo post potrete trovare l'elenco di coloro che, in base alla sentenza della Corte Costituzionale, non avevano il potere di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, o degli altri atti impositivi notificati dall'Agenzia delle Entrate.

Verificate se nella lista compare anche il nominativo della persona responsabile dell'atto amministrativo, o che lo ha sottoscritto.

Potete, infine, recarvi presso l'Agenzia delle Entrate che ha emesso l'avviso di accertamento, o comunque l'atto impositivo, e chiedere se il dirigente che lo ha sottoscritto è legittimato e, quindi, verificare la regolarità della pretesa.

Novità: validi gli avvisi di accertamento firmati dai funzionari privi di potere (vedi).

domenica 19 aprile 2015

Nulli gli avvisi di accertamento firmati dai funzionari privi di potere!

Ed ora la domanda nasce spontanea: "quale può essere la sorte di tutti gli atti di accertamento sottoscritti da dirigenti privi di qualifica?".

Gli atti sottoscritti da persone prive di potere dirigenziale devono essere considerati radicalmente nulli o comunque, inefficaci nei confronti del contribuente.

Questo è l'effetto incontrovertibile che deriva dalla sentenza n. 37 del 2015 pronunciata dalla Corte Costituzionale lo scorso mese di febbraio, la quale ha definitivamente demansionato 767 dirigenti a personale dell'Agenzia privo di potere di firma degli atti di accertamento e dei ruoli.

a. La vicenda
L'incredibile vicenda ha inizio nel 2009, allorché vengono attribuiti poteri di firma dirigenziale ad una serie di funzionari privi di qualifica, attraverso dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, con il consenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La posizione di questi funzionari "senza potere di firma" viene, all'apparenza, sanata dal Ministero nel 2010, ma immediatamente viene proposto ricorso al TAR Lazio, attraverso il quale viene contestato il provvedimento ministeriale, per violazione del D. Lgs. n. 165/2001, norma che dispone la nullità del provvedimento di assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore.

Il TAR Lazio accoglie l'eccezione sollevata contro la nomina dei dirigenti, e l'Agenzia delle Entrate ricorre al Consiglio di Stato, contestando la decisione assunta dal giudice amministrativo di primo grado.

Nel frattempo, il Governo ha pensato di risolvere la questione con il Decreto Legge n. 16/2012 (convertito con la Legge n. 44/2012) con il quale ha, in parole povere, sanato tutte le posizioni sino alla pronuncia definitiva da parte del Consiglio di Stato, con attribuzione di incarico dirigenziale a persone prive di qualifica. 

Il Consiglio di Stato, nel 2013, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della Legge n. 44/2012, chiedendo se tale "sanatoria" possa essere conforme al principio sancito dal citato D. Lgs. n. 165/2001.

b. Corte Costituzionale - la sentenza
E la Corte Costituzionale, per taluno in modo scontato, ha dichiarato illegittima la norma con la quale si è tentato di sanare una evidente e macroscopica carenza della burocrazia nazionale, riaffermando il principio secondo il quale possono sottoscrivere gli atti dell'Agenzia delle Entrate (e dell'Agenzia del Territorio), solo coloro che abbiano ottenuto il conferimento di incarico dirigenziale nell'ambito di un'amministrazione pubblica, previo esperimento positivo di un concorso pubblico.

L'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, come ribadito dalla Corte Costituzionale, dispone un chiaro ed invalicabile limite di legge, prevedendo il divieto per il lavoratore di poter svolgere mansioni superiori a quelle previste per qualifica superiore.

Tale norma non può essere derogata nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate, laddove secondo prassi l'Amministrazione ha per anni attribuito al funzionario qualifica e poteri spettanti al dirigente. 

L'art. 8 del DL n. 16/2012 ha derogato in modo illegittimo al principio sopra richiamato, arrivando ad attribuire potere dirigenziale a funzionari con mansioni contrattuali di livello inferiore.

Il Giudice conclude dichiarando incostituzionali le norme che prevedono tale sistema di sostituzione delle cariche dirigenziali all'interno dell'Agenzia, con conseguente invalidità degli atti amministrativi sottoscritti dai funzionari privi di qualifica. 

c. Quali conseguenze?
In effetti appare inevitabile che gli atti fin qui perfezionati e notificati al contribuente mediante la firma di un funzionario privo di qualifica non devono essere considerati validi, con conseguente possibilità da parte di chiunque riceva l'avviso di accertamento di poterne contestare la nullità.

Per quel che riguarda il futuro, invece, da quel che si legge e si sente, il Ministero dell'Economia dovrebbe organizzare, non si sa come e quando, un nuovo concorso con il quale trovare i dirigenti che dovranno sostituire, in ruolo, i funzionari che hanno sino ad oggi svolto l'attività dirigenziale.

Qui di seguito, la sentenza.
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