Anche questa domenica torniamo ad affrontare l'argomento sanzioni amministrative notificate all'automobilista a seguito di rilevamento della violazione attraverso l'autovelox, e l'occasione ci viene offerta dal recente giudizio espresso dal Giudice di Pace di Lecce.
Il Giudice è stato chiamato ad esprimersi in merito alla validità di una sanzione comminata ad un automobilista salentino, vittima da un controllo a distanza dal sistema autovelox.
Il Ricorrente si è opposto alla sanzione, evidenziando che non vi era chiara prova che l'Amministrazione locale avesse segnalato in modo corretto l'esistenza di un sistema di rilevazione elettronico della velocità.
I Giudice di Pace, accogliendo la domanda del Ricorrente, ha evidenziato che la prova della segnalazione dell'autovelox grava sull'organo accertatore, il quale deve dimostrare di aver predisposto ogni mezzo idoneo ad informare gli automobilisti dell'esistenza di un controllo elettronico.
A tal proposito, il Giudice ha richiamato l'art. 142 del Codice della Strada, così come modificato nel 2007, il quale prevede che nel caso di postazione di controllo a distanza, l'Amministrazione locale deve predisporre sistemi di segnalazione ben visibili e a distanza sufficiente per l'automobilista.
Non avendo l'Amministrazione convenuta dimostrato il rispetto del Codice della Strada, la multa è stata annullata dal Giudice di Pace di Lecce.
Di seguito, la sentenza.
Il Giudice è stato chiamato ad esprimersi in merito alla validità di una sanzione comminata ad un automobilista salentino, vittima da un controllo a distanza dal sistema autovelox.
Il Ricorrente si è opposto alla sanzione, evidenziando che non vi era chiara prova che l'Amministrazione locale avesse segnalato in modo corretto l'esistenza di un sistema di rilevazione elettronico della velocità.
I Giudice di Pace, accogliendo la domanda del Ricorrente, ha evidenziato che la prova della segnalazione dell'autovelox grava sull'organo accertatore, il quale deve dimostrare di aver predisposto ogni mezzo idoneo ad informare gli automobilisti dell'esistenza di un controllo elettronico.
A tal proposito, il Giudice ha richiamato l'art. 142 del Codice della Strada, così come modificato nel 2007, il quale prevede che nel caso di postazione di controllo a distanza, l'Amministrazione locale deve predisporre sistemi di segnalazione ben visibili e a distanza sufficiente per l'automobilista.
Non avendo l'Amministrazione convenuta dimostrato il rispetto del Codice della Strada, la multa è stata annullata dal Giudice di Pace di Lecce.
Di seguito, la sentenza.
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