venerdì 7 ottobre 2016

La polizza vita si prescrive in dieci anni........a partire dal 2012

Quando si prescrive il diritto al pagamento della polizza vita in favore del beneficiario? e come devo attivarmi per evitare di non ottenere nulla dalla compagnia assicurativa?

Questi quesiti sono stati posti da una lettrice del blog, la quale si è rivolta a Consumatore Informato per comprendere come comportarsi di fronte ad un rifiuto ricevuto dall'assicurazione alla sua richiesta di pagamento dell'importo previsto in suo favore.

Ecco il testo della mail che riportiamo, omettendo i dati personali.

"Buongiorno, vi scrivo per aiutarmi a capire se l'assicurazione mi sta truffando e come posso difendermi.

Sono beneficiaria di una polizza vita intestata a mio fratello che è deceduto in data 17 dicembre 2009. Per miei problemi, ho potuto chiedere alla compagnia assicurativa il pagamento della polizza assicurativa solo nel dicembre 2014.

L'assicurazione mi ha risposto che la somma a me destinata era stata destinata al fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Il mio diritto, sostengono loro, si sarebbe prescritto per decorso di due anni (art. 2952 c.c.). Ho trovato in internet, e poi ribattuto all'assicurazione, che mi risulta che il diritto si prescrive in dieci anni (come stabilito da decreto legge n. 179/2012).


Dopo molti mesi mi hanno risposto che per loro non ho diritto a nulla. Dopo uno scambio di lettere (e mail) mi sto rassegnando. Hanno ragione loro? Cosa posso fare?
".


Qual è la situazione della nostra amica consumatrice?

In questo caso, la società assicuratrice ha ragione nel sostenere che il suo diritto ad ottenere il pagamento della somma prevista dalla polizza assicurativa si è prescritto e nulla, a parere di chi scrive, può essere fatto per ricevere il pagamento del pur legittimo diritto.


Occorre premettere che l'art. 2952 c.c. dispone che, in materia di assicurazione, "I diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui  si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda,................".

E', peraltro, vero quanto sostenuto dalla consumatrice, ossia che il decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, 221) ha esteso la prescrizione del diritto al pagamento in favore del beneficiario a dieci anni, tant'è che lo stesso art. 2952  così prosegue "..........ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni".

La normativa del 2012, però, ha chiaramente disposto per il futuro, e quindi non può trovare applicazione al caso proposto dalla consumatrice, in quanto l'evento si era verificato alla data dell'introduzione della novella, e la prescrizione era altresì già intervenuta.

Il fratello, infatti, risulta essere deceduto nel dicembre 2009, e quindi la beneficiaria avrebbe dovuto attivarsi per chiedere il pagamento della somma prevista dalla polizza vita entro la fine del 2011.

In generale, ricordiamo che per chiedere il pagamento della polizza vita, nel caso di decesso del parente, dovete presentare all'assicurazione il certificato di morte e pochi altri documenti, mentre è illegittima la pretesa della compagnia assicurativa di ulteriori documenti irrilevanti rispetto all'esercizio del diritto di pagamento.

Tale richiesta, supportata dalla documentazione necessaria, deve essere presentata prima che decorra il termine di legge, in quanto successivamente la compagnia assicurativa sarà obbligata a devolvere la somma prevista in favore del beneficiario (erede) al Fondo di garanzia istituito in favore degli investitori.

La Cassazione ha, di recente, che tale richiesta di documentazione eccessiva ed inutile è solo finalizzata a ritardare (impedire) al beneficiario di poter esercitare i diritti derivanti dall'assicurazione: tali clausole contrattuali sono inique e, quindi, nulle (vedi).

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