Il recente decreto del Ministero dell'Ambiente ha
introdotto una importante novità in materia di smaltimento di rifiuti
elettronici di piccole dimensioni. E' in aumento, infatti, l'inquinamento
elettronico, dovuto all'irregolare smaltimento di rifiuti quali radio, tv ed
altri apparecchi di piccole dimensioni.
In Italia esistono, nelle varie regioni, delle isole
ove è possibile portare l'elettrodomestico ormai non più utilizzabile, ma
risulta che solo una piccola percentuale di questi apparecchi viene smaltita in
modo regolare.
L'intervento del Ministero dovrebbe rendere più
semplice l'accumulo degli elettrodomestici, consentendo una raccolta più
ordinata dei rifiuti elettrici.
Qui di seguito, il provvedimento del Ministero
dell'Ambiente.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
di
concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti ed, in particolare, il
considerando 17 e l'articolo 20 riguardante i rifiuti pericolosi prodotti da
nuclei domestici;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), che ha disposto l'abrogazione della direttiva 2002/96/CE
ed, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b) e c) riguardante
la raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici;
Visto il considerando 14 della direttiva 2012/19/UE,
ai sensi del quale i punti di raccolta per i RAEE di piccolissimo
volume predisposti nei negozi al dettaglio non dovrebbero essere subordinati ai
requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva
2008/98/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei
rifiuti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 di
attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l'articolo 11, comma 3, primo periodo
che dispone l'obbligo per i distributori con superficie di vendita di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al dettaglio di almeno 400 mq,
e la facolta' per tutti gli altri distributori, di ritirare gratuitamente,
all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimita' immediata di
essi, i RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici conferiti
dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo
equivalente;
Visto l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49, alla stregua del quale «con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita' semplificate
per l'attivita' di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3
in ragione dell'uno contro zero, nonche' requisiti tecnici per lo svolgimento
del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il
trasporto»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, che ha disciplinato le
modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei
centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo
economico con nota prot. n. 0029100 del 18 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 settembre 2015;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con nota prot. n. 0025288 GAB del 23 dicembre 2015;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 11,
comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il presente decreto
disciplina le modalita' semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei
distributori, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di
seguito RAEE) di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici
cosi' come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera l) del medesimo decreto
legislativo, e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE) di tipo equivalente
(criterio di ritiro dell'uno contro zero) e in particolare definisce:
a) le procedure per il conferimento dei RAEE di
piccolissime dimensioni, cosi' come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera
f), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 da parte degli utilizzatori
finali;
b) i requisiti tecnici per allestire il luogo di
ritiro all'interno dei locali del punto vendita del distributore o in
prossimita' immediata di essi;
c) i requisiti tecnici e le modalita' per lo
svolgimento del deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati ai sensi
della lettera a);
d) i requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di
piccolissime dimensioni dal deposito preliminare alla raccolta di cui alla
lettera c) fino ad un centro di raccolta oppure ad un impianto di trattamento.
2. Con l'accordo di programma stipulato ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono definite le
modalita' di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori ai sensi
dell'articolo 11, comma 1 e 3, del medesimo decreto legislativo ed i rispettivi
oneri.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica nei confronti dei
distributori, cosi' come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera h), nonche'
dalla lettera i) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nei seguenti
casi:
a) distributori con superficie di vendita di AEE al
dettaglio di almeno 400 mq, obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ad effettuare il ritiro dei RAEE di
piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio
dell'uno contro zero;
b) distributori con superficie di vendita di AEE al
dettaglio inferiore a 400 mq che, pur non essendo obbligati, intendano
effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei
domestici secondo il criterio dell'uno contro zero;
c) distributori che effettuano vendite mediante
tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 22,
comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 che, pur non essendo
obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni
provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero.
2. Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
diversi da quelli di piccolissime dimensioni restano disciplinati ai sensi
dell'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dal
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
marzo 2010, n. 65.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente decreto i RAEE professionali, cosi' come definiti all'articolo 4,
comma 1, lettera m) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
4. I distributori possono rifiutare il ritiro di un
RAEE di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio
per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o
qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi
componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE. In tal caso il
conferimento e' effettuato ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49.
Art. 3
Definizioni
1. Ferme restando le definizioni contenute nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel decreto legislativo 14 marzo 2014, n.
49, ai fini del presente decreto si intende per:
a) «luogo di ritiro»: area allestita ai sensi
dell'articolo 5, situata all'interno dei locali del punto vendita del
distributore, o in prossimita' immediata di essi, dedicata al conferimento
gratuito, da parte dell'utilizzatore finale, dei RAEE di piccolissime
dimensioni provenienti da nucleo domestico;
b) «punto di vendita del distributore»: il luogo
fisico, aperto al pubblico e autorizzato ai sensi della normativa applicabile,
presso il quale il distributore effettua a titolo professionale la vendita di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, a prescindere dal titolo giuridico
in ragione del quale ne dispone;
c) «utilizzatore finale»: persona fisica che
conferisce RAEE di piccolissime dimensioni provenienti da nucleo domestico al
distributore.
Art. 4
Ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni
provenienti dai nuclei domestici
1. I distributori effettuano il ritiro dei RAEE di
piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici nel rispetto delle
previsioni del presente decreto, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto
di AEE di tipo equivalente (criterio dell'uno contro zero).
2. I distributori hanno l'obbligo di informare
esplicitamente gli utilizzatori finali della gratuita' del ritiro e del fatto
che esso non comporta l'obbligo di acquistare altra o analoga merce, con
modalita' chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi facilmente
leggibili collocati nei locali commerciali.
3. Al fine di favorire il conferimento dei RAEE di
piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici da parte degli
utilizzatori finali, i distributori promuovono, anche attraverso le
associazioni di categoria, campagne informative o di sensibilizzazione, e
iniziative commerciali incentivanti o premiali.
Art. 5
Luogo di ritiro
1. Il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime
dimensioni provenienti dai nuclei domestici e' effettuato all'interno dei
locali del punto di vendita del distributore, ovvero in un luogo situato in
prossimita' immediata dello stesso, purche' di pertinenza del punto vendita.
2. Presso il luogo di ritiro di cui al comma 1, il
distributore mette a disposizione degli utilizzatori finali uno o piu'
contenitori, che rispondono alle seguenti caratteristiche:
a) essere liberamente e facilmente fruibili da parte
dell'utilizzatore finale;
b) essere adeguatamente segnalati dal distributore e
chiaramente riconducibili alla disponibilita' del distributore cui afferiscono;
c) qualora collocati all'interno del punto di vendita,
essere preferibilmente ubicati in prossimita' del punto di accesso o di uscita;
d) qualora non siano collocati all'interno del punto
di vendita essere ubicati in un'area di pertinenza dello stesso, circoscritta,
pavimentata, posta al riparo da agenti atmosferici, e comunque facilmente ricollocabili
all'interno dei punti vendita a fine giornata;
e) essere predisposti in modo da assicurare che il
conferimento e il deposito dei RAEE di piccolissime dimensioni avvenga in
condizioni di sicurezza e senza rischio per l'ambiente e la salute umana;
f) essere strutturati in modo che i RAEE,
precedentemente conferiti, non siano accessibili e asportabili anche attraverso
la dotazione di un mascherino anti intrusione, e preferibilmente realizzati in
modo che siano visibili i RAEE conferiti;
g) riportare visibilmente l'indicazione delle
tipologie di RAEE conferibili.
3. In ogni caso, i distributori garantiscono la
raccolta separata dei RAEE di piccolissime dimensioni pericolosi dagli stessi
non pericolosi raccolti in sicurezza, al fine di preservarne l'integrita' anche
in fase di trasporto.
4. I distributori sono responsabili della sicurezza
dei contenitori e dei luoghi di ritiro e adottano a tal fine tutte le
precauzioni atte a evitare il furto, il danneggiamento e il deterioramento dei
RAEE ivi depositati, nonche' la fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose
dagli stessi.
5. Il distributore effettua periodicamente lo
svuotamento dei contenitori situati nel luogo di ritiro e il successivo
raggruppamento degli stessi nel luogo di deposito preliminare allestito in
conformita' alle previsioni dell'articolo 6.
6. I distributori sono tenuti a compilare il modulo di
carico e scarico di cui all'allegato 1 al momento dell'effettuazione delle
operazioni di cui al comma 5. I moduli, compilati e sottoscritti,
contrassegnati da un numero progressivo, sono conservati a cura del
distributore per tre anni e allegati in copia al documento di trasporto di cui
all'articolo 7, comma 2 del presente decreto. I dati raccolti mediante la
compilazione del modulo di cui all'allegato 1 contribuiscono ad integrare le
informazioni obbligatorie di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Art. 6
Deposito preliminare alla raccolta effettuato presso i
distributori
1. I RAEE di piccolissime dimensioni, ritirati nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, sono raggruppati presso il
deposito allestito ai sensi del comma 2 in attesa della loro raccolta. I
distributori che gia' effettuano il ritiro dei RAEE secondo le modalita' dell'«uno
contro uno» possono utilizzare il medesimo deposito preliminare per la raccolta
dei RAEE secondo il criterio dell'«uno contro zero».
2. Il luogo di raggruppamento allestito dal
distributore presso il proprio punto di vendita o in prossimita' immediata
dello stesso presenta le seguenti caratteristiche:
a) non essere accessibile da parte di soggetti terzi
non autorizzati;
b) essere dotato di pavimentazione;
c) essere dotato di un'area di deposito dei RAEE
protetta dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi
sistemi di copertura o recinzione anche mobili;
d) essere allestito in modo tale da assicurare che
RAEE pericolosi rimangano distinti da quelli non pericolosi, nel rispetto di
quanto disposto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
e) essere allestito in modo tale da assicurare
l'integrita' delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad
evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
3. Il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE deve
essere effettuato in condizioni di sicurezza, non deve creare rischi per
l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da
rumori o odori, ne' danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
4. Il prelievo dei RAEE di piccolissime dimensioni dal
deposito preliminare istituito ai sensi del comma 2 e il trasporto degli stessi
ai luoghi di cui all'articolo 7, comma 1, e' effettuato, ogni sei mesi, o in
alternativa quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i
1.000 Kg ed, in ogni caso, la durata del deposito non puo' superare un anno.
5. Il prelievo e il trasporto dei RAEE di piccolissime
dimensioni depositati presso il deposito preliminare alla raccolta, istituito e
gestito dal distributore ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e' effettuato secondo le modalita' indicate
nel medesimo articolo 11.
Art. 7
Trasporto
1. I RAEE di piccolissime dimensioni ritirati dal
distributore ai sensi degli articoli 4 e 5 e depositati ai sensi dell'articolo
6, comma 2, del presente decreto, sono trasportati dal distributore, o da un
trasportatore terzo che agisce in suo nome, esclusivamente dal luogo di
raggruppamento fino a:
a) un centro accreditato di preparazione per il
riutilizzo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
b) un centro di raccolta di cui all'articolo 12, comma
1 lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
c) un centro di raccolta o di restituzione organizzato
e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi
di gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, a condizione che i sistemi
individuali o collettivi abbiano previamente stipulato apposita convenzione con
il distributore e che il trasporto abbia ad oggetto solo ed esclusivamente i
RAEE gestiti per il tramite di quel sistema;
d) un impianto autorizzato al trattamento dei RAEE ai
sensi della vigente disciplina.
2. Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni
dal luogo di raggruppamento di cui all'articolo 6, comma 2, ai luoghi indicati
nel comma 1 del presente articolo, e' accompagnato da un documento di trasporto
conforme al modello di cui all'allegato 2 al presente decreto, numerato e
redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto e' compilato, datato e
firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome, e reca in
allegato i moduli di cui all'articolo 5, comma 6. Il trasportatore, se diverso
dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento
di trasporto sottoscritta dall'addetto al centro o all'impianto di cui al comma
1 destinatario dei RAEE, trattenendo per se' un'altra copia, anch'essa
sottoscritta dal medesimo addetto. Il distributore o il trasportatore, se
diverso dal distributore, adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico
e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relative ai
trasporti effettuati. Il distributore conserva una copia del documento di
trasporto, comprensiva degli allegati di cui all'articolo 5, comma 7. La terza
copia del documento di trasporto rimane al centro o all'impianto di cui al
comma 1 destinatario dei RAEE.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8,
comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 3 giugno 2014, n. 120, il trasporto dei RAEE di piccolissime
dimensioni effettuate dal distributore o dai terzi che agiscono in nome dei
distributori e' subordinato alla preventiva iscrizione all'Albo nazionale
gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nella categoria 3-bis di cui al comma 1, lettera c),
dell'articolo 8, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.
4. Per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali non e' richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al
comma 10 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 8
Distributori che effettuano la vendita a distanza
1. I distributori che effettuano la vendita mediante
tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita
elettronica, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 14
marzo 2014, n. 49, qualora effettuino il ritiro dei RAEE di piccolissime
dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'«uno
contro zero», si possono avvalere, del luogo di ritiro e del luogo di deposito
preliminare alla raccolta gia' allestito da un altro distributore che non operi
mediante tecniche di comunicazione a distanza; ovvero provvedono ad organizzare
direttamente tali attivita' in conformita' alla diposizioni del presente
decreto.
2. I distributori di cui al comma 1 assicurano che
l'utilizzatore finale conosca facilmente il luogo di ritiro presso il quale
conferire gratuitamente i RAEE di piccolissime dimensioni, e che tale ritiro avvenga
senza maggiori oneri di quelli che l'utilizzatore finale sopporterebbe in caso
di vendita non a distanza. Ai distributori di cui al comma 1 ai applicano gli
obblighi previsti dall'articolo 4, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 31 maggio 2016
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Galletti
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e
del mare, reg. n. 1, foglio n. 2082
Allegato 1
(articolo 5, comma 6)
Modulo di annotazione dei RAEE di piccolissime
dimensioni trasportati dal luogo di ritiro al deposito preliminare
Allegato 2
(articolo 7, comma 2)
Documento semplificato di trasporto dei RAEE di
piccolissime dimensioni ritirati dal distributore con modalita' "uno
contro zero".
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