domenica 1 luglio 2018

Insidia stradale e caso fortuito: come rileva la negligenza del pedone

Questo weekend usciamo dai temi usualmente affrontati in questo blog, e concentriamo la nostra attenzione ad un problema assai diffuso, ossia la responsabilità del pedone (o della pubblica amministrazione) nel caso di danno conseguente alla caduta in un tratto stradale dissestato.

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che nel caso in cui il pedone sia vittima di una caduta in un tratto stradale pubblico, dopo aver attraversato con imprudenza il selciato della strada destinato allo scolo delle acque, non può essere addossata alcuna responsabilità all'amministrazione pubblica, rientrando nella fattispecie discriminante del c.d. caso fortuito.

In apertura del capitolo sulle insidie stradali (v. qui), la Suprema Corte oggi in commento (Cassazione, ordinanza n. 2483 del 1° febbraio 2018, puoi leggerla sotto) offre il destro per esaminare in che modo la condotta del pedone può essere determinante nei sinistri stradali.  

     Il fatto: nel centro di Vicenza, una signora, al di fuori delle apposite strisce bianche, ha attraversato una strada lastricata in separazione di due marciapiedi.

A causa di uno dei ciotoli situati nel canale di scolo della strada, la donna è caduta a terra riportando gravi lesioni.  

L'intera controversia che ne è scaturita si è fondata su questa circostanza, giacché sia il comune citato in giudizio che i giudici di prime cure hanno sostenuto che:" [...] il selciato su cui era caduta l'attrice costituiva un canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione, il cui passaggio era "intuitivamente pericoloso" perché era ben percepibile l'anzidetta conformazione e "il pericolo che i sassi si muovono se ci transita sopra". 

      la questione: sulla base dell'assunto sopra indicato, i giudici di merito hanno concluso che il ciotolo posto sulla strada è stato mera "occasione" della caduta rovinosa della signora, ma non anche la causa immediata. 

Al contrario, la signora ha resistito, affermando che se il comune avesse fatto la manutenzione il suolo pubblico, ella non sarebbe caduta, giacché non è anomalo "transitare in un tratto di strada a ciò dedicato".

Si è posta, dunque, la seguente questione: il comune deve davvero rispondere per la caduta della signora sulla strada pubblica sconnessa, per di più non avendo effettuato la manutenzione dei ciotoli? 

   la posizione della Cassazione: la questione, di per sé lineare, ha dato modo agli Ermellini di ricostruire con ampio dettaglio la tematica della responsabilità del custode (art. 2051 cod. civ.).

Non è il caso di ripercorrere il tema, essendo sufficiente concentrarsi sul concetto di caso fortuito, ove è riferito al comportamento tenuto dalla persona

Per sommi capi, giova ricordare che il concetto di caso fortuito si riferisce a quella circostanza che non dipende dalla volontà (e dalla colpa, dunque) del proprietario della strada, non essendo da questi prevedibile ed evitabile. 

A tale riguardo, la Cassazione ha affermato che "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso".

La Suprema Corte ha inquadrato la vicenda nel caso fortuito proprio perché non tutte le condotte tenute dalle persone sulla strada sono prevedibili da parte del proprietario della strada. In particolare, non si può onerare la pubblica amministrazione della prevenzione da comportamenti auto-lesionistici o palesemente pericolosi. 

In altre parole, se è vero che il comune è oggettivamente responsabile dei danni causati dalla strada, e dalla sua conformazione, è altresì vero che quando questa è visibilmente dissestata e, giorno per giorno, il suo stato di degrado e dissesto aumenta, allora è l'utente a dover adottare cautela, prudenza e misure di prevenzione. 

     riferimenti pratici: la pronuncia in oggetto ha affrontato un "classico" sul tema. Tuttavia, riflettere sui casi aiuta il lettore. 

Abbiamo già visto che l'avvertenza sulla prudenza e la diligenza non è mai troppa: non sempre i giudici accordano il risarcimento per quei sinistri nei quali la condotta anomala ed imprudente del danneggiato è determinante (v. qui).

Nel caso, emerge che il normale utilizzo del marciapiede (e non della strada, fuori dalle strisce e le delimitazioni) avrebbe consentito di prevenire l'occasione della caduta. 

Avremo modo di vedere ancora diverse pronunce delle corti di merito italiane, fino ad approntare una casistica nutrita sul tema. 

Di seguito, trovi la pronuncia della Cassazione. 

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