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domenica 28 giugno 2026

Hotel o ristorante, non esiste alcun diritto ad ottenere l'acqua del sindaco

Molti pensano che quando soggiornano in albergo abbiano il diritto di pretendere di bere acqua del rubinetto durante i pasti.

Insomma, il turista è convinto di poter applicare il diritto all'acqua del sindaco in modo indiscriminato anche durante un pranzo a ristorante.

Esiste questo diritto?

La domanda può sembrare curiosa, ma è arrivata fino alla Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 11827 del 29 aprile 2026 ha affrontato una controversia nata da un soggiorno in un hotel di lusso dell'Alta Badia.

Nel caso affrontato dal Giudice di legittimità, una cliente aveva trascorso una vacanza in mezza pensione e aveva contestato la scelta dell'albergo di non servire acqua del rubinetto durante i pasti, costringendo gli ospiti ad acquistare acqua minerale in bottiglia. 

Secondo la turista, tale comportamento aveva leso il suo diritto a consumare acqua potabile e aveva determinato un danno risarcibile, rivolgendosi al giudice per chiedere un un risarcimento di 2.700,00 euro.

La causa è stata però respinta sia dal Giudice di Pace sia dal Tribunale di Roma, fino ad arrivare in Cassazione.


- Non basta invocare il diritto all'acqua

La Cassazione non ha ritenuto di accogliere il diritto della cliente, la quale  ha sostenuto l'esistenza di  un diritto umano fondamentale all'acqua e che le sarebbe stato negato dal titolare dell'albergo.

Secondo la cliente, infatti, una struttura alberghiera dovrebbe consentire ai propri ospiti di bere acqua del rubinetto durante i pasti, in applicazione dei principi costituzionali e internazionali sulla tutela dell'accesso all'acqua potabile.

I giudici della Cassazione, tuttavia, hanno deciso di non entrare nella questione teorica relativa al diritto all'acqua, limitandosi a risolvere la questione sotto un altro profilo: la turista non aveva dimostrato che il contratto stipulato con l'albergo prevedesse la somministrazione di acqua del rubinetto né aveva provato un concreto danno patrimoniale o non patrimoniale derivante dal comportamento dell'hotel.

In altre parole, non è sufficiente affermare che un comportamento del professionista (hotel o albergo) sia sgradito o ritenuto ingiusto: occorre dimostrare quale obbligo contrattuale sia stato violato e quali conseguenze concrete ne siano derivate.


- Il danno va provato

Uno degli aspetti più importanti della decisione riguarda proprio il tema della prova che, come ripetutamente osservato in questo blog, è decisivo ai fini dell'accoglimento di una domanda di risarcimento del danno.

Richiamiamo, a tal proposito, l'art. 2697 c.c., secondo il quale "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento." ed in particolare il danno.

La Corte, infatti, ricorda che il danno non patrimoniale non può essere presunto, anche laddove si invocano diritti fondamentali della persona, è necessario allegare e dimostrare in modo concreto quale pregiudizio sia stato subito.

Non basta quindi sentirsi contrariati, infastiditi o delusi da una scelta commerciale.

Per ottenere un risarcimento occorre dimostrare che vi sia stata una reale lesione di un diritto tutelato e che da tale lesione sia derivato un danno effettivo.

Più in generale, questa sentenza ribadisce alcuni principi giuridici, ed in primo luogo colui che contesta un servizio turistico o alberghiero non può limitarsi a richiamare regole generali o diritti astratti. Occorre verificare innanzitutto che cosa prevedeva il contratto acquistato e raccogliere prove concrete del danno subito.

Nel settore turistico, infatti, i giudici valutano l'esperienza complessiva del pacchetto acquistato e non il singolo episodio isolatamente considerato.

Questo non significa che gli alberghi possano fare qualsiasi cosa. Significa però che una richiesta di risarcimento deve essere costruita su elementi concreti, documentati e giuridicamente rilevanti.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 11827/2026

domenica 15 settembre 2024

Il condominio può essere condannato a riparare il danno causato al singolo condomino

La recente sentenza della Corte di Appello di Genova ha ribadito il principio per il quale se il condominio danneggia la proprietà privata del singolo può (e deve) essere condannato al risarcimento del danno.

La sentenza che trovate di seguito, peraltro caratterizzata anche da alcune questioni squisitamente processuali che non sono oggetto di trattazione nel presente contributo, ha ad oggetto dei lavori condominiali deliberati dall'assemblea condominiali ed eseguiti negli anni.

Le opere avevano causato dei danni alla proprietà privata di uno dei condomini, ed in particolare delle infiltrazioni con conseguenti danni ai suoi locali. 

Il condomino ha proposto la domanda di risarcimento in forma specifica, chiedendo ed ottenendo dalla Corte di Appello la condanna del condominio ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici e l'esecuzione delle opere necessarie volte ad eliminare i danni causati dai lavori eseguiti dal condominio e consentire il ripristino della situazione antecedente (status quo ante).

La Corte di Appello ha voluto riconoscere, quindi, l'obbligo di fare specifico in capo al condominio, costretto a riparare la proprietà privata, applicando l'antico adagio "chi rompe, paga".

Corte di Appello di Genova - Sez. II^ Civ. - sentenza n. 601/2024.

domenica 28 marzo 2021

Venezia: ancora un risarcimento per la vendita di diamanti da investimento

Questa domenica torniamo a segnalarvi una sentenza in materia di vendita di diamanti da investimento, con la quale la banca è stata condannata per la violazione dei doveri informativi verso i clienti al momento della sollecitazione all'acquisto.

Anche il Tribunale di Venezia, allineandosi agli altri giudici di merito intervenuti in materia, ha individuano la fonte della responsabilità nel "contatto sociale qualificato" e nella violazione dei doveri informativi da parte dell'intermediario.

Vi rimandiamo, per una disamina della materia, ai nostri precedenti interventi (vedi qui e qui).

Di seguito, la sentenza Tribunale di Venezia.

domenica 1 luglio 2018

Insidia stradale e caso fortuito: come rileva la negligenza del pedone

Questo weekend usciamo dai temi usualmente affrontati in questo blog, e concentriamo la nostra attenzione ad un problema assai diffuso, ossia la responsabilità del pedone (o della pubblica amministrazione) nel caso di danno conseguente alla caduta in un tratto stradale dissestato.

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che nel caso in cui il pedone sia vittima di una caduta in un tratto stradale pubblico, dopo aver attraversato con imprudenza il selciato della strada destinato allo scolo delle acque, non può essere addossata alcuna responsabilità all'amministrazione pubblica, rientrando nella fattispecie discriminante del c.d. caso fortuito.

In apertura del capitolo sulle insidie stradali (v. qui), la Suprema Corte oggi in commento (Cassazione, ordinanza n. 2483 del 1° febbraio 2018, puoi leggerla sotto) offre il destro per esaminare in che modo la condotta del pedone può essere determinante nei sinistri stradali.  

     Il fatto: nel centro di Vicenza, una signora, al di fuori delle apposite strisce bianche, ha attraversato una strada lastricata in separazione di due marciapiedi.

A causa di uno dei ciotoli situati nel canale di scolo della strada, la donna è caduta a terra riportando gravi lesioni.  

L'intera controversia che ne è scaturita si è fondata su questa circostanza, giacché sia il comune citato in giudizio che i giudici di prime cure hanno sostenuto che:" [...] il selciato su cui era caduta l'attrice costituiva un canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione, il cui passaggio era "intuitivamente pericoloso" perché era ben percepibile l'anzidetta conformazione e "il pericolo che i sassi si muovono se ci transita sopra". 

      la questione: sulla base dell'assunto sopra indicato, i giudici di merito hanno concluso che il ciotolo posto sulla strada è stato mera "occasione" della caduta rovinosa della signora, ma non anche la causa immediata. 

Al contrario, la signora ha resistito, affermando che se il comune avesse fatto la manutenzione il suolo pubblico, ella non sarebbe caduta, giacché non è anomalo "transitare in un tratto di strada a ciò dedicato".

Si è posta, dunque, la seguente questione: il comune deve davvero rispondere per la caduta della signora sulla strada pubblica sconnessa, per di più non avendo effettuato la manutenzione dei ciotoli? 

   la posizione della Cassazione: la questione, di per sé lineare, ha dato modo agli Ermellini di ricostruire con ampio dettaglio la tematica della responsabilità del custode (art. 2051 cod. civ.).

Non è il caso di ripercorrere il tema, essendo sufficiente concentrarsi sul concetto di caso fortuito, ove è riferito al comportamento tenuto dalla persona

Per sommi capi, giova ricordare che il concetto di caso fortuito si riferisce a quella circostanza che non dipende dalla volontà (e dalla colpa, dunque) del proprietario della strada, non essendo da questi prevedibile ed evitabile. 

A tale riguardo, la Cassazione ha affermato che "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso".

La Suprema Corte ha inquadrato la vicenda nel caso fortuito proprio perché non tutte le condotte tenute dalle persone sulla strada sono prevedibili da parte del proprietario della strada. In particolare, non si può onerare la pubblica amministrazione della prevenzione da comportamenti auto-lesionistici o palesemente pericolosi. 

In altre parole, se è vero che il comune è oggettivamente responsabile dei danni causati dalla strada, e dalla sua conformazione, è altresì vero che quando questa è visibilmente dissestata e, giorno per giorno, il suo stato di degrado e dissesto aumenta, allora è l'utente a dover adottare cautela, prudenza e misure di prevenzione. 

     riferimenti pratici: la pronuncia in oggetto ha affrontato un "classico" sul tema. Tuttavia, riflettere sui casi aiuta il lettore. 

Abbiamo già visto che l'avvertenza sulla prudenza e la diligenza non è mai troppa: non sempre i giudici accordano il risarcimento per quei sinistri nei quali la condotta anomala ed imprudente del danneggiato è determinante (v. qui).

Nel caso, emerge che il normale utilizzo del marciapiede (e non della strada, fuori dalle strisce e le delimitazioni) avrebbe consentito di prevenire l'occasione della caduta. 

Avremo modo di vedere ancora diverse pronunce delle corti di merito italiane, fino ad approntare una casistica nutrita sul tema. 

Di seguito, trovi la pronuncia della Cassazione. 

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