In questo blog abbiamo affrontato in più circostanze la definizione di consumatore, i suoi limiti e ambito di applicazione delle norme del Codice del Consumo.
Abbiamo anche potuto notare come a livello comunitario, la tutela del consumatore viene estesa anche a soggetti che non rientrano nella figura classica di colui che "agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta".
A livello nazionale, nonostante le aperture comunitarie, vi è sempre stato un atteggiamento conservativo, volto a limitare l'estensione delle tutele previste dal Codice del Consumo, in particolare da parte della giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte di Cassazione si è, di recente, espressa in materia affrontando la vicenda di un avvocato che aveva concluso un contratto di telefonia per la propria utenza professionale e, dopo aver subito dei disservizi da parte della compagnia telefonica, conveniva in giudizio la società per chiedere la condanna al risarcimento del danno, utilizzando il foro del consumatore.
La società, costituendosi in giudizio, ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale, facendo valere il foro del convenuto, non potendo trovare applicazione la normativa prevista in materia di consumatore.
La vicenda giunge davanti alla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito i motivi per i quali al professionista non possono essere previste le tutele garantite al consumatore, in primis il foro del consumatore.
La Cassazione ha chiarito, richiamando la propria giurisprudenza, che il contratto concluso dal professionista all'interno della propria attività professionale, esclude di per sé l'applicazione delle norme previste per il consumatore.
L'avvocato non può essere considerato, secondo la discutibile tesi della Cassazione, contraente debole meritevole di tutela e che il contratto per l'utenza telefonica deve essere considerato un atto professionale tale da escludere l'applicazione della normativa consumeristica.
L' avvocato non è consumatore quando, ad esempio:
- acquista riviste giuridiche in abbonamento o programmi informatici per la gestione dello studio;
- conclude un contratto di apertura di credito in nome proprio e abbia ottenuto il finanziamento non per sé, ma in favore della società di cui è amministratore;
L'avvocato non è un consumatore by Consumatore Informato on ScribdAbbiamo anche potuto notare come a livello comunitario, la tutela del consumatore viene estesa anche a soggetti che non rientrano nella figura classica di colui che "agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta".
A livello nazionale, nonostante le aperture comunitarie, vi è sempre stato un atteggiamento conservativo, volto a limitare l'estensione delle tutele previste dal Codice del Consumo, in particolare da parte della giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte di Cassazione si è, di recente, espressa in materia affrontando la vicenda di un avvocato che aveva concluso un contratto di telefonia per la propria utenza professionale e, dopo aver subito dei disservizi da parte della compagnia telefonica, conveniva in giudizio la società per chiedere la condanna al risarcimento del danno, utilizzando il foro del consumatore.
La società, costituendosi in giudizio, ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale, facendo valere il foro del convenuto, non potendo trovare applicazione la normativa prevista in materia di consumatore.
La vicenda giunge davanti alla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito i motivi per i quali al professionista non possono essere previste le tutele garantite al consumatore, in primis il foro del consumatore.
La Cassazione ha chiarito, richiamando la propria giurisprudenza, che il contratto concluso dal professionista all'interno della propria attività professionale, esclude di per sé l'applicazione delle norme previste per il consumatore.
L'avvocato non può essere considerato, secondo la discutibile tesi della Cassazione, contraente debole meritevole di tutela e che il contratto per l'utenza telefonica deve essere considerato un atto professionale tale da escludere l'applicazione della normativa consumeristica.
L' avvocato non è consumatore quando, ad esempio:
- acquista riviste giuridiche in abbonamento o programmi informatici per la gestione dello studio;
- conclude un contratto di apertura di credito in nome proprio e abbia ottenuto il finanziamento non per sé, ma in favore della società di cui è amministratore;
- avvia un contratto per la fornitura di un servizio di massa (telefonia, gas, energia elettrica etc.….) collegato all'esercizio della sua attività professionale.
In tutti questi rapporti, l'atto svolto dall'avvocato è di natura squisitamente professionale tale da non consentirgli di potersi giovare delle garanzie previste per il consumatore, con una soluzione che non condividiamo pienamente.
Qui di seguito l'Ordinanza n. 22810/2018 della Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ..
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