domenica 10 maggio 2020

Cartella di pagamento notificata in ritardo? prescrizione si azzera se non impugnata

Lo Stato notifica la cartella di pagamento per dei tributi prescritti? beh, caro contribuente se non impugni l'atto tempestivamente, corri il rischio di azzerare il termine di prescrizione.

Qual conseguenza? che il contribuente può vedersi costretto a pagare, nel 2020, tasse ed altri oneri statali relativi a periodi d'imposta della fine anni '80.

Sembra assurdo, ma il provvedimento si limita ad aderire ad un consolidato principio statuito negli anni Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ribadito con la recente Ordinanza n. 3743/2020, secondo il quale la cartella di pagamento, anche se riferita a crediti tributari prescritti, se non tempestivamente impugnata, con specifica eccezione della prescrizione, rimette in termini i crediti fiscali, azzerando la prescrizione ex art. 2943 c.c. e seguenti.

1. La vicenda
Il caso sottoposto ai giudici di legittimità, prende le mosse da una intimazione di pagamento notificata ad un contribuente nel 2015, e relativa all'omesso versamento di imposte per l'anno d'imposta 1986.

La cartella di pagamento, però, era stata notificata al contribuente oltre il termine prescrizionale (nel 2010), anche se l'atto impositivo non era stato oggetto di specifica impugnazione da parte del contribuente.

Quest'ultimo decideva, invece, di impugnare il successivo atto di intimazione, contestando l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento.

I giudici tributari di merito si esprimevano in favore del contribuente, annullando l'atto di intimazione per intervenuta prescrizione della cartella di pagamento sottostante.

La vicenda finiva avanti alla Corte di Cassazione.

2. Cassazione - Ordinanza n. 3743/2020 - impugnazione dell'atto tributario solo per vizi propri - azzeramento della prescrizione 
La Corte di Cassazione ha riformato la pronuncia del giudice tributario, partendo dal presupposto che il contribuente può impugnare un atto impositivo dell'amministrazione finanziaria solo per vizi propri, e nel caso di specie il contribuente avrebbe potuto eccepire solo vizi relativi all'atto di intimazione di pagamento, mentre erano precluse eventuali eccezioni relativi all'atto pregresso, ossia la cartella di pagamento.

La Corte ha considerato, in altri termini, inammissibile il motivo di impugnazione dell'atto di intimazione, nel quale il contribuente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento, notificata nel 2010 per tasse relative all'anno 1986, ma non ritualmente impugnata nel termine di legge (art. 21 d. lgs. 546/1992): "un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella notificata e non impugnata [ ndr. dal contribuente] può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla o annullabile la cartella presupposta".

Viene preclusa al contribuente la possibilità, quindi, di contestare ex post un difetto relativo all'atto notificato in precedenza, di fatto sanando una carenza dell'amministrazione finanziaria che abbia in ritardo notificato la cartella.

Ci viene da pensare, probabilmente sbagliando, che il contribuente risulta soggetto a vita alla possibile contestazione da parte dello Stato, il quale può in ogni momento venire a contestare l'omesso pagamento di tasse nel passato. 

3. Conseguenza - impugnazione tempestiva della cartella di pagamento.
Il contribuente deve avere ben chiaro che se non impugna immediatamente al cartella di pagamento nella quale viene chiesto il pagamento di debiti tributari prescritti, la conseguenza diretta è l'azzeramento del termine di prescrizione decennale che riparte da "0".

Come e quando si impugna la cartella di pagamento, eccependo la prescrizione?

- la cartella di pagamento deve essere tempestivamente impugnata entro sessanta giorni dalla notifica (art. 21 d. lgs. n. 546/1992);

- nel ricorso deve essere eccepito in modo specifico l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi dallo Stato.

Qui di seguito, l'Ordinanza n. 3743/2020 della Corte di Cassazione.

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