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lunedì 11 maggio 2026

Bonifici tra parenti: quando un aiuto può trasformarsi in un problema

Nelle famiglie italiane l'aiuto economico è circostanza sempre frequente e avviene, di frequente, mediante un bonifico: spesso capita che un genitore possa sostenere il figlio, o il fratello interviene in un momento di difficoltà, o un nonno decide di fare un regalo in denaro.

Si tratta di gesti spontanei, spesso fatti senza pensarci troppo, nella convinzione che “tra parenti non ci siano problemi”, ma che possono generare problemi e diventare fonte di contenziosi, accertamenti fiscali e persino liti ereditarie.

Per capire perché, è utile partire da un servizio andato in onda sulla RAI e che trovate in calce a questo intervento, che ha acceso i riflettori su un tema spesso sottovalutato e ci ha convinto a proporvi il seguente intervento.

Il punto di partenza è che sono frequenti i controlli dell'Agenzia delle Entrate sui bonifici che intercorrono tra familiari, con conseguente richiesta di chiarimento/giustificazione delle ragioni che stanno alla base del trasferimento della somma di denaro.


- Un bonifico non è mai “neutro”

Il punto centrale è semplice: ogni movimento bancario lascia traccia e può essere oggetto di verifica ed è del tutto indiferente, agli occhi del Fisco, che il denaro provenga da un parente stretto: deve sempre esservi coerenza tra le somme ricevute e la situazione economica del contribuente.

Questo significa che, in caso di controlli, chi riceve denaro potrebbe essere chiamato a dimostrare che non si tratta di reddito non dichiarato, offrendo all'Agenzia delle Entrate elementi concreti a giustificare il passaggio di denaro.


- Il nodo principale: donazione o prestito?

Molti problemi nascono da una semplice omissione od errore del contribuente che esegue l'operazione bancaria: non chiarire fin dall’inizio la natura del trasferimento.

Se si tratta di una donazione, il denaro è dato senza obbligo di restituzione, rientrando nella normativa che regola questo istituto: pagamento unilaterale senza alcun obbligo di restituzione. 

Al contrario, se si tratta di un prestito, anche tra parenti, siamo di fronte ad un rapporto giuridico bilaterale, ove una parte (il debitore) assume un impegno giuridico alla restituzione.

Finché i rapporti sono sereni, questa distinzione può sembrare irrilevante, ma nel momento in cui qualcosa cambia – un litigio, una difficoltà economica, una successione – quella mancanza di chiarezza diventa un problema concreto anche nei rapporti di famiglia.

È proprio in questi casi che emergono versioni opposte: chi ha ricevuto parla di regalo, chi ha dato sostiene che fosse un prestito. Senza prove, la questione finisce facilmente davanti a un giudice.


- I controlli fiscali: cosa può succedere davvero (non basta il rapporto familiare)

Negli ultimi anni, l’attenzione dell’amministrazione finanziaria sui movimenti bancari è aumentata, e l'occhio del fisco riguarda i bonifici ripetuti, importi rilevanti o causali generiche, tutti presupposti che possono far scattare una verifica fiscale, con il rischio che la somma venga qualificata come reddito non dichiarato, con conseguente recupero fiscale e relative sanzioni.

In questo contesto, dire “sono soldi di famiglia” non è sufficiente: serve dimostrare in modo chiaro la provenienza e la natura del trasferimento.

Infatti, uno degli errori più diffusi è pensare che i rapporti di parentela mettano al riparo da qualsiasi problema, ma in realtà non è così.

Le banche tracciano i movimenti, gli obblighi antiriciclaggio restano e il fisco può sempre intervenire.

Ma un ulteriore problema può sorgere nel tempo, come anticipato in precedenza: cambiano le condizioni o i rapporti tra le persone, entrando in gioco i rapporti di eredità e successione

E' noto che un bonifico fatto oggi può essere riletto domani come una donazione anticipata, sicché in sede di eredità, altri familiari potrebbero contestarlo, chiedere una ricostruzione dei rapporti economici o persino pretendere la restituzione delle somme.

È in questi casi che anche trasferimenti fatti in buona fede diventano fonte di conflitto.

Ecco cosa bisogna fare per evitare problemi con il fisco e con i parenti (scegliete voi quali siano i più delicati da affrontare).


- La causale del bonifico aiuta, ma non risolve. L'accordo scritto chiarisce tutto!

Indicare una causale nel bonifico è sicuramente utile: specificare “donazione”, “prestito infruttifero” o “aiuto familiare” può orientare la lettura del pagamento, ma potrebbe non bastare.Se manca un accordo chiaro tra le parti, la causale può essere contestata o considerata insufficiente. In altre parole, è un indizio, non una prova definitiva.

La vera tutela passa da un principio semplice: dare forma a ciò che si fa, ovvero predisporre una scrittura privata dove si chiariscono tutti i termini dell'accordo

Quando si trasferisce denaro, è sempre opportuno chiarire per iscritto se si tratta di una donazione o di un prestito. Una scrittura privata, anche semplice, può fare la differenza perché documenta la volontà delle parti e previene interpretazioni future.

Questo vale ancora di più quando le somme sono rilevanti o quando i rapporti, per quanto oggi sereni, potrebbero evolvere nel tempo.

Bisogna tenere in considerazione che i bonifici tra parenti non sono un problema in sé, ma possono diventarlo se manca chiarezza e trasparenza. 

Problemi con il fisco, ma anche con i parenti che possono trasformare un gesto di aiuto in una contestazione legale o fiscale. Tutto dipende da come viene gestito questo trasferimento di denaro.

Formalizzare un accordo oggi significa evitare conflitti domani. Ed è una tutela che vale sempre, anche – e soprattutto – tra persone della stessa famiglia.

Di seguito, il servizio RAI.

domenica 17 agosto 2025

Cassazione: la notifica dell'atto fiscale deve rispettare la procedura della raccomandata informativa

Anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione deve rispettare i limiti previsti dalla legge e seguire la procedura di notifica prevista ex lege.

Questa è la morale che si può desumere dalla lettura dell'ordinanza n. 14089 del 2025, provvedimento oggetto del nostro intervento odierno e mediante il quale la Corte di Cassazione è tornata a dare una risposta in merito alla  la validità delle notifiche degli atti impositivi, con particolare riferimento al meccanismo della consegna a persona diversa dal destinatario e al successivo invio della raccomandata informativa, previsto dall’art. 60, comma 1, lett. b-bis, DPR n. 600/1973.

Nel caso di specie, una società aveva proposto ricorso contro una intimazione di pagamento ricevuta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando, tra le altre, la nullità delle notifiche per mancata produzione delle raccomandate informative prescritte dalla normativa tributaria.

Notifica nelle mani di "persona di famiglia": quando è valida? 
l'obbligo di invio della raccomandata informativa (art. 60 D.P.R. 600/1973)

Occorre premettere che la vicenda oggetto dell'intervento degli Ermellini vede coinvolta una società, ossia una persona giuridica, e il quadro normativo si distingue  tra normativa generale civilistica e disciplina speciale tributaria.

Sul versante civilistico, l’art. 145 c.p.c. consente la notifica presso la sede legale o effettiva della società, con consegna dell'atto al rappresentante legale, alla persona incaricata o, in subordine, ad altra persona fisica qualificata, richiamando, ove necessario, le modalità ordinarie degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.

Se, però, si tratta di notifica di atti tributari, la normativa generale cede il passo alle specifiche norme previste in tale materia, ed in particolare l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.

La norma in parola ha subito una sostanziale modifica nel 2006 (art. 60, comma 1, lett. b -bis), con la quale è stato previsto un onere aggiuntivo per il perfezionamento della notifica, ove l'atto venga consegnato a soggetti diversi dal destinatario (es. persona di famiglia, addetto alla casa): la notifica deve essere integrata dall'invio della c.d. raccomandata informativa.

Tale adempimento non ha carattere meramente formale o accessorio, ma costituisce elemento strutturale e indefettibile ai fini della validità della notificazione. Non è quindi sufficiente la sola spedizione dell’atto, ma occorre che sia documentalmente provata tanto la spedizione quanto la ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario. In assenza di tale adempimento, la notifica deve considerarsi non perfezionata.


- Cassazione - l'Agenzia delle Entrate deve inviare la raccomandata informativa

La Suprema Corte, con motivazione estremamente dettagliata, ha operato una netta distinzione:

  • per le cartelle notificate nel 2004, ha escluso l’obbligo della raccomandata informativa, trattandosi di notifiche antecedenti alla modifica normativa del 2006;
  • per gli avvisi di intimazione del 2008, ha ritenuto invece essenziale la produzione della raccomandata informativa, atteso che, in caso di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario (nel caso di specie, un addetto alla casa), la normativa tributaria vigente già prevedeva tale adempimento a pena di nullità.

La Cassazione ha così cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, rinviando al giudice di merito per verificare se vi sia agli atti valida prova dell’avvenuto invio e ricezione delle raccomandate informative per gli avvisi di intimazione notificati nel 2008.

La decisione ribadisce un principio ormai consolidato, ma spesso trascurato nella prassi: la notificazione fiscale a persona diversa dal destinatario richiede sempre l'invio della raccomandata informativa, la cui omissione determina la nullità della notifica stessa.

Qui di seguito, il provvedimento n. 14089/2025 della Cassazione (Visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 14 gennaio 2024

Tasse: l'intimazione di pagamento valida solo se prima ti notificano la cartella di pagamento

L'Agenzia delle Entrate o l'ente locale può avanzare una pretesa di pagamento nei vostri confronti attraverso l'intimazione di pagamento?

L'argomento è stato trattato dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 5546 del 2023 che trovate in calce, provvedimento che ci consente di svolgere alcune considerazioni n merito a questo particolare atto notificato al contribuente.

a.- Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)

L'intimazione di pagamento è un atto di impulso che viene notificato dall'ente impositore al contribuente con due specifiche finalità:

1. avvisarlo che sta avviando l'azione esecutiva nei suoi confronti;

2. invitarlo a pagare per ridurre le spese a suo carico con il processo esecutivo.

L'intimazione di pagamento è disciplinata all'art. 50 del DPR 602/1973

"1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.".

b.- Cassazione ordinanza n. 5546/2023 - il ruolo dell'intimazione di pagamento

La Suprema Corte, richiamando il citato art. 50 DPR 602/1973, ha specificato che questo atto non può costituire il titolo esecutivo che giustifichi la pretesa dell'Agenzia delle Entrate, ma ha un mero fine di dare impulso all'azione esecutiva. 

Ne consegue che non è valida l'intimazione di pagamento che non sia stata preceduta dalla notifica della cartella esattoriale o di altro atto impositivo.

Occorre ricordare, infatti, che molto spesso l'intimazione di pagamento viene notificata per interrompere la prescrizione (vedi qui) e la sua efficacia si esaurisce superato l'anno dalla notifica.

Cassazione - Ordinanza n. 5546/2022.

venerdì 22 dicembre 2023

Fine della mediazione tributaria

Dopo poco più di dieci anni termina l'esperienza della mediazione nelle controversie tra fisco e contribuente, con cancellazione dell'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992, tant'è che il contribuente che intenda contestare l'atto notificato dall'Agenzia delle entrate non è più obbligato ad avviare un procedimento di mediazione prima di avviare l'azione davanti al giudice tributario, così come previsto in precedenza (vedi qui).

La novità normativa entrerà in vigore a breve prevede, sotto altro profilo, novità dal punto di vista dei sistemi di conciliazione, con la possibilità di definizione stragiudiziale della controversia.

Quello che è certo e che la novella ha abrogato l’articolo 17-bis della norma sul processo tributario introdotto nel 2011, la quale prevedeva l'istituto della mediazione tributaria con un procedimento ambiguo e che non ha mai prodotto i risultati sperati.

Occorre osservare che la mediazione tributaria prevedeva qualche ambiguità che, con probabilità, ha inciso nello scarso successo dell'istituto, come ad esempio l'assenza di un vero mediatore: Il reclamo, infatti, veniva sottoposto all'attenzione di un altro ufficio dell'Agenzia dell'Entrate e seppur diverso da quello che aveva emesso il provvedimento, comunque  facente parte dell'amministrazione pubblica. 

Peraltro, la scelta del legislatore si pone in contrasto con gli ultimi interventi legislativi in materia, con i quali era stato aumentato il limite per l'obbligatorietà della mediazione tributaria ed era stata prevista una sorta di responsabilità per il funzionario che non accettava la proposta formulata all'esito del procedimento, nel caso di successiva soccombenza dell'amministrazione finanziaria.

Tutta questa esperienza viene accantonata e si procederà con altre strade nel tentativo di soluzioni pacifiche e veloci tra Agenzia e contribuente.

venerdì 8 settembre 2023

Imposta di registro: come funziona, chi la paga e quando non dovete più pagarla

L’imposta di registro consiste in un’imposta indiretta richiesta dallo Stato per la registrazione di determinati atti, colpendo determinate operazioni commerciali che comportano un movimento di ricchezza.

Quali atti sono assoggettati all’applicazione dell’imposta di registro? rientrano nell’area impositiva l’acquisto di un immobile, o il contratto di locazione o nel caso di registrazione di una sentenza o di altro atto giudiziario.

Il presupposto impositivo di questo tributo è la registrazione di un atto presso i pubblici uffici al fine di garantirne la sua conservazione ed integrità. 

1.- Atti soggetti all’imposta di registro – il particolare caso della sentenza del tribunale

Dal punto di vista legislativo, questa imposta trova il suo fondamento normativo nel DPR n. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro), il quale contempla espressamente gli atti soggetti al pagamento di essa, tra i quali:

gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato;

gli atti formati all’estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto degli stessi:

i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite);

i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).

Sentenze e gli altri atti giudiziari ex art. 37 D.P.R. n. 131/1984.

Occorre ricordare che in tema di provvedimenti pronunciati dal tribunale, vige il principio di soccombenza, ossia la parte che perde la causa (c.d. soccombente) è tenuta a rimborsare all’altra parte tutte le spese di della lite, tra le quali rientra anche l’imposta di registro, nell’aliquota del 3% del valore della causa (con importo minimo di euro 200,00), salvo la precisazione che viene fatta qui di seguito.

Se infatti vige il principio processuale della soccombenza sopra richiamato, è altresì vero che l’ente impositore può provvedere alla registrazione dell’atto giudiziario, chiedendo il pagamento della somma oggetto di imposta a ciascuna delle parti coinvolte nel contenzioso.

Sotto il profilo tributario, infatti, l’art. 57 del T.U.R. stabilisce che tutte le parti in causa sono solidalmente tra loro obbligate al pagamento dell’imposta di registro, sicché lo stato può chiedere anche alla parte vincitrice della causa di assolvere al dovere tributario, salvo il diritto di quest’ultimo di potersi rivalere nei confronti della controparte (c.d. soccombente. Per un approfondimento, vedi qui).

domenica 10 maggio 2020

Cartella di pagamento notificata in ritardo? prescrizione si azzera se non impugnata

Lo Stato notifica la cartella di pagamento per dei tributi prescritti? beh, caro contribuente se non impugni l'atto tempestivamente, corri il rischio di azzerare il termine di prescrizione.

Qual conseguenza? che il contribuente può vedersi costretto a pagare, nel 2020, tasse ed altri oneri statali relativi a periodi d'imposta della fine anni '80.

Sembra assurdo, ma il provvedimento si limita ad aderire ad un consolidato principio statuito negli anni Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ribadito con la recente Ordinanza n. 3743/2020, secondo il quale la cartella di pagamento, anche se riferita a crediti tributari prescritti, se non tempestivamente impugnata, con specifica eccezione della prescrizione, rimette in termini i crediti fiscali, azzerando la prescrizione ex art. 2943 c.c. e seguenti.

1. La vicenda
Il caso sottoposto ai giudici di legittimità, prende le mosse da una intimazione di pagamento notificata ad un contribuente nel 2015, e relativa all'omesso versamento di imposte per l'anno d'imposta 1986.

La cartella di pagamento, però, era stata notificata al contribuente oltre il termine prescrizionale (nel 2010), anche se l'atto impositivo non era stato oggetto di specifica impugnazione da parte del contribuente.

Quest'ultimo decideva, invece, di impugnare il successivo atto di intimazione, contestando l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento.

I giudici tributari di merito si esprimevano in favore del contribuente, annullando l'atto di intimazione per intervenuta prescrizione della cartella di pagamento sottostante.

La vicenda finiva avanti alla Corte di Cassazione.

2. Cassazione - Ordinanza n. 3743/2020 - impugnazione dell'atto tributario solo per vizi propri - azzeramento della prescrizione 
La Corte di Cassazione ha riformato la pronuncia del giudice tributario, partendo dal presupposto che il contribuente può impugnare un atto impositivo dell'amministrazione finanziaria solo per vizi propri, e nel caso di specie il contribuente avrebbe potuto eccepire solo vizi relativi all'atto di intimazione di pagamento, mentre erano precluse eventuali eccezioni relativi all'atto pregresso, ossia la cartella di pagamento.

La Corte ha considerato, in altri termini, inammissibile il motivo di impugnazione dell'atto di intimazione, nel quale il contribuente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento, notificata nel 2010 per tasse relative all'anno 1986, ma non ritualmente impugnata nel termine di legge (art. 21 d. lgs. 546/1992): "un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella notificata e non impugnata [ ndr. dal contribuente] può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla o annullabile la cartella presupposta".

Viene preclusa al contribuente la possibilità, quindi, di contestare ex post un difetto relativo all'atto notificato in precedenza, di fatto sanando una carenza dell'amministrazione finanziaria che abbia in ritardo notificato la cartella.

Ci viene da pensare, probabilmente sbagliando, che il contribuente risulta soggetto a vita alla possibile contestazione da parte dello Stato, il quale può in ogni momento venire a contestare l'omesso pagamento di tasse nel passato. 

3. Conseguenza - impugnazione tempestiva della cartella di pagamento.
Il contribuente deve avere ben chiaro che se non impugna immediatamente al cartella di pagamento nella quale viene chiesto il pagamento di debiti tributari prescritti, la conseguenza diretta è l'azzeramento del termine di prescrizione decennale che riparte da "0".

Come e quando si impugna la cartella di pagamento, eccependo la prescrizione?

- la cartella di pagamento deve essere tempestivamente impugnata entro sessanta giorni dalla notifica (art. 21 d. lgs. n. 546/1992);

- nel ricorso deve essere eccepito in modo specifico l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi dallo Stato.

Qui di seguito, l'Ordinanza n. 3743/2020 della Corte di Cassazione.

sabato 26 ottobre 2019

Rottamazione ter infinita: se ne può usufrire fino al 2 dicembre 2019

Nuovo piccolo rinvio per i contribuenti che non sono riusciti a versare nei termini la rata prevista per la rottamazione ter, scaduto lo scorso mese di luglio.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che il nuovo termine concesso al contribuente per ovviare al ritardo, e quindi regolarizzare la posi è fissato per lunedì 2 dicembre 2019.

Il fine di questa scelta è quello di evitare diversità di trattamento tra contribuenti, a svantaggio di chi ha ritualmente presentato l'istanza di adesione alla rottamazione ter entro il mese di aprile, ossia entro i termini di legge.

Il termine di rottamazione riguarda, quindi, anche coloro che hanno presentato la domanda a luglio e che riceveranno la conferma dell'adesione al vantaggio fiscale entro fine ottobre.

Anche per il saldo e stralcio, questo periodo è decisivo per la conclusione della posizione, in quanto entro fine ottobre, l'Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà comunicare l'importo ed i tempi per il pagamento della somma "scontata" e le singole rate che dovranno essere versate.

Si ricorda, a tal proposito, che coloro che hanno deciso di aderire alla proposta di (rottamazione) a saldo e stralcio sono tenuti a pagare:

a) Tutte le somme indicate a titolo di capitale ed interessi nella misura di:
- 16% se l'Isee del nucleo familiare non supera la soglia di 8.500,00 €;
- 20% se l'Isee è compreso tra 8.500,00 € e 12.500,00 €;
- 35% se l'Isee è compreso tra 12.500,00 € e 20.000,00 €;

b) La somma dovuta all'Agente della Riscossione a titolo di aggio e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

lunedì 15 luglio 2019

Rottamazione: si può aderire fino al prossimo 31 luglio

Una novità positiva per i contribuenti che non hanno potuto usufruire delle misure fiscali adottate nel quadro della pace fiscale: rottamazione ter e saldo stralcio.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato la riapertura dei termini per coloro che non hanno potuto usufruire delle agevolazioni fiscali, i quali potranno presentare la domanda agli sportelli competenti entro il 31 luglio pv.

Dovete, quindi, muovervi perché potete fare pace con il fisco, presentando la domanda ancora per pochi giorni.

Vi ricordiamo che tale possibilità è consentita a coloro che non hanno presentato la domanda entro i precedenti termini, oppure oltre il termine della precedente rottamazione, ricevendo la risposta negativa dall'Agenzia.

martedì 25 giugno 2019

Rottamazione - inviate le lettere di adesione con il pagamento rateale

La pace fiscale tra fisco e contribuente segna un altro punto importante, in quanto l'Agenzia delle entrate-Riscossione rende noto di aver proceduto all'invio della lettera di  "Comunicazione delle somme dovute" a tutti coloro che avevano tempestivamente aderito alla proposta entro lo scorso 30 aprile.

L'Agenzia ha inviato la lettera di risposta all'esito dei controlli effettuati per le singole posizioni oggetto di istanza, verificando la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura fiscale di favore.

Le comunicazione inviate ai contribuenti sarebbero, secondo quanto riferito dall'Agenzia, circa un milione e quattrocentomila, senza peraltro dimenticare che il termine per l'adesione alla rottamazione dovrebbe essere riaperto per i ritardatari.

sabato 4 maggio 2019

Tasse: in arrivo la rottamazione quater?

Il successo ottenuto con l'ultimo intervento di "pace fiscale" proposto in favore dei contribuenti inadempienti, c.d. rottamazione ter e “saldo e stralcio”, sta convincendo il governo a proporre una nuova sanatoria fiscale riservata a coloro che si trovano in effettiva ed acclarata difficoltà economica.

E' notizia di queste ultime ore quella di una presa di posizione all'interno del Governo per la proposizione di nuove misure di pace fiscale, o meglio una riapertura dei termini del condono sulle cartelle.

Invero, la proposta avanzata negli ultimi giorni era quella di concedere una proroga al termine della rottamazione ter, scaduto lo scorso 30 aprile, ma l'istanza portata avanti da associazioni di categoria ed esperti del settore, non ha trovato riscontro a livello legislativo.

E' innegabile, sul punto, che le lunghe code degli ultimi giorni, oltre ai problemi riscontrati per le domande on line, ha di fatto negato l'accesso alla sanatoria ad un discreto numero di contribuenti, tanto da giustificare l'idea di proporre una nuova misura di chiusura del contenzioso tra contribuente e amministrazione finanziaria.

E' ancora prematuro stabilire se e quando tale nuova misura verrà introdotta, anche se alcune ipotesi sono già state avanzate da più parti.

Mentre non dovrebbero cambiare le regole relative ai presupposti per l'accesso alla rottamazione o al "saldo e stralcio", potrebbe mutare il numero delle rate e il periodo per la definizione della posizione fiscale.

sabato 12 gennaio 2019

Cartelle esattoriali - arriva il "saldo e stralcio" per i contribuenti più svantaggiati

La Legge di Bilancio introduce una importante novità per i contribuenti che devono risolvere le proprie pendenze con il fisco, introducendo la possibilità di estinguere il debito fiscale a saldo e stralcio”, ossia versando un importo minimo rispetto al valore delle cartelle di pagamento. 

Il modello per aderire alla sanatoria, e che trovate qui di seguito, deve essere presentato all'Agenzia Entrate Riscossione di competenza entro il 30 aprile 2019, e dopo aver verificato di potersi giovare dei vantaggi fiscali previsti dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 commi 184 e seguenti).

La norma in parola consente, infatti, alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, estinguendo i propri debiti con il fisco. 

Chi può aderire al "saldo e stralcio"?

La norma è chiara, affermando che è possibile estinguere i debiti fiscali riportati nelle cartelle di pagamento, senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora, versando una percentuale del:
  • 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro;
  • 20% con ISEE da 8.500 fino a 12.500 euro;
  • 35% se il contribuente ha un ISEE compreso tra 12.500 e 20 mila euro.
Si ricorda che, in ogni caso, sono dovute le somme previste in favore dell'Agenzia delle Entrate riscossione a titolo di aggio e spese di riscossione.

Vi consigliamo di recarvi all'Agenzia più vicina voi e chiedere, con ISEE aggiornato al 2019, se rientrate nella misura fiscale e quale somma versare ed in che modo aderire al "saldo e stralcio".
 
Qui il modello dell'Agenzia Entrate Riscossione.

sabato 10 novembre 2018

Ho ricevuto una cartella esattoriale - quali conseguenze se non pago?

A volte arrivano al nostro indirizzo di posta elettronica (sos@consumatoreinformato.it) richieste di informazioni stravaganti, ma che nel caso di specie ci hanno suggerito il presente intervento.

Alcune settimane addietro, un consumatore ci ha scritto chiedendoci quali conseguenze può subire dopo aver ricevuto una cartella esattoriale di oltre 100.000,00 euro.

Nel caso di specie, il consumatore risulta(va) inadempiente nel pagamento di imposte verso diversi enti, locali e nazionali, per annualità abbastanza recenti. Dopo aver riconosciuto il debito non pagato, il consumatore ci ha chiesto: "cosa possono farmi ora?".

Partiamo da questa premessa per spiegarvi la ragione che ci ha portato a trattare l'argomento, ossia quali sono le conseguenze che si affrontano nel caso di una cartella esattoriale notificata dall'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia).

L'argomento non è nuovissimo ed è tornato di moda di recente anche a seguito della proposta elettorale di rottamazione delle cartelle esattoriali notificate a contribuenti diversi dalle società di capitali.


E quindi, cosa può pignorare il fisco ad una persona fisica? o meglio, entro quale limite l'Agenzia delle Entrate può arrivare a pignorare il contribuente rimasto inadempiente?

domenica 14 ottobre 2018

Rateizzazione del debito - il ritardo di due giorni nel pagamento di una rata non giustifica l'applicazione di sanzioni

La rottamazione del debito fiscale è stata ampiamente utilizzata negli ultimi anni dai contribuenti italiani che hanno voluto regolarizzare la propria posizione con il fisco.

E' accaduto che il pagamento di alcune delle rate oggetto di rottamazione sia avvenuta con ritardo da parte dei contribuenti, tant'è che in molte circostanze l'Agenzia delle Entrate ha applicato le relative sanzioni amministrative al ritardatario

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha, con la recente sentenza, dichiarato la illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni amministrative addebitate al contribuente che abbia eseguito il pagamento della rata con soli due giorni di ritardo

La CTR, dando pieno applicazione all'insegnamento della Suprema Corte con la sentenza n. 6905/2011, ha ribadito che nel caso di lieve ritardo nel pagamento manca l’intenzione da parte del contribuente di voler violare la norma, quindi di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute. 

La CTR ha, inoltre, richiamato il principio del “lieve inadempimento”, secondo la quale non sussiste la decadenza dalla rateizzazione, nel caso in cui il ritardo del pagamento della prima rata non sia superiore a sette giorni (d. lgs. n.159 del 24-09-2015).

Qui la sentenza della CTR.

domenica 22 luglio 2018

Non è valido il fermo amministrativo dell'automezzo se necessario per l'esercizio dell'impresa del contribuente

Non sempre il fermo amministrativo è valido e il contribuente può ben dimostrare che l'auto oggetto di provvedimento di blocco è necessaria per la propria attività, così evitando il provvedimento ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973.

La norma in parola, dopo aver introdotto il diritto da parte dell'Amministrazione di blocco del veicolo del contribuente che non ha pagato le tasse, introduce un importante limite, in quanto tale provvedimento amministrativo è pienamente efficacie "salvo che il debitore o i coobbligati […] termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attività di impresa o della professione".

Non dimentichiamoci, quindi, che nel caso in cui l'automobile sia necessaria per la nostra attività, possiamo dimostrare il carattere strumentale del bene ed evitare il suo blocco.

Questa conclusione è stata raggiunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con il provvedimento oggetto del nostro intervento di questa domenica ove possiamo suggerire una possibile soluzione contro il fermo amministrativo.

La CTR ha ricordato che  beni strumentali all’esercizio dell’attività svolta dall'impresa (ed anche dal libero professionista, ad esempio) non possono essere oggetto di fermo amministrativo, così come stabilito dall’art. 86 comma 2 del D.P.R. 602/73. 

Il Giudice tributario, richiamando la citata norma sopra menzionata, ha ritenuto meritevole di accoglimento l'appello proposto da una società avverso il fermo amministrativo, disponendone l'annullamento. 

L'aspetto rilevante, e che vi vogliamo evidenziare, è che il contribuente deve agire in modo tempestivo e dimostrare il carattere strumentale all'esercizio della propria attività professionale (impresa) del bene oggetto di fermo.

Qui il provvedimento della CTR Sicilia. 

domenica 13 maggio 2018

Perché non dovete pagare nulla ad Equitalia nel caso di omessa notifica dell'intimazione di pagamento

Ancora una volta Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) perde davanti ad un contribuente, non riuscendo a dimostrare di avergli regolarmente notificato l'atto.

Sembra incredibile, ma aumentano i casi dove l'Agente per la riscossione si vede dichiarare nulli gli atti, non riuscendo a dimostrare di aver notificato l'atto al contribuente.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando che la pretesa fiscale avanzata attraverso Equitalia può essere valida solo se accompagnata da una regolare notifica dell'atto, così come chiarito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 5033/2017 (vedi qui) e ripreso anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca (vedi).

Il principio è stato ribadito, ancora una volta, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino - Sez. V^ - la quale ha dichiarato la nullità dell'intimazione di pagamento di Equitalia, impugnata dalla contribuente.

Quest'ultima aveva, con il ricorso, eccepito l'omessa regolare notifica, evidenziando che il proprio domicilio era, nel periodo della notificazione dell'atto, mutato a causa di un trasloco. 

L'Agente, chiamato a produrre l'originale della notifica contestata, non è riuscito a depositare il documento necessario ad attestare l'effettiva notifica alla contribuente, costringendo il giudice tributario che "mancando gli originali, i documenti prodotti sono sforniti di efficacia probatoria", con conseguente accoglimento del ricorso e cancellazione dell'atto di intimazione di pagamento di Equitalia.

Qui la sentenza.

domenica 29 aprile 2018

Il contribuente non paga le tasse a causa dell'Agenzia delle Entrate? esclusa l'applicazione delle sanzioni

Questa domenica usciamo un po' dal nostro settore di riferimento e focalizziamo la nostra attenzione sul rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria, argomento mai facile, né tantomeno piacevole.

In particolare, vogliamo approfittare della recente decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria per analizzare le conseguenze che il contribuente subisce nel caso in cui non paghi le tasse, o comunque non adempia ad un obbligo fiscale, a causa della condotta poco corretta tenuta da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate.


Abbiamo già trattato la materia nel blog, individuando la responsabilità del commercialista per eventuali errori/omissioni/illeciti nell'adempimento dei propri compiti verso il cliente/contribuente (vedi).

In questo caso, stiamo rivolgendo la nostra attenzione alla diversa ipotesi ove il contribuente non da spontaneo adempimento agli obblighi fiscali a causa della specifica condotta illecita del dipendente dell’Ufficio finanziario, il quale non esegue correttamente i propri doveri.

Rientra tra le condotte non corrette del funzionario, anche tutte le violazioni degli  obblighi di vigilanza sulla correttezza dell’attività svolta da altri funzionari, e quindi laddove un dipendente dell'Agenzia, accertati gli errori commessi dal collega, preferisca non porvi rimedio, così limitandosi silenziosamente ad avvallarli. 

In tutti questi casi, opera il principio di tutela del legittimo affidamento, previsto in materia tributaria all'art. 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

La norma in parola stabilisce che:" 1.  I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2.  Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.".

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, dando piena applicazione al principio sopra richiamato, ha accolto l'eccezione sollevata da un contribuente nel giudizio contro l’Agenzia delle Entrate per l'omesso adempimento di obblighi fiscali contestati all'esito di un controllo.

Nel vicenda per cui è causa, il contribuente aveva eseguito i propri adempimenti fiscali e, ignorando la condotta scorretta del funzionario dell'Agenzia, era stato incolpevolmente indotto a ritenere di aver eseguito/adempiuto a quanto richiesto dall'ufficio.

In seguito, erano emersi inadempimenti fiscali da parte del contribuente, prontamente contestati dall'Agenzia.

I giudici tributari, accertato che tali inadempimenti erano conseguenti a condotte scorrette del dipendente dell'Agenzia, hanno escluso l'obbligo da parte del contribuente di essere gravato anche delle sanzioni tributarie, applicando il sopra citato principio ex art. 10 dello Statuto del Contribuente.

Di seguito, la sentenza n. 53/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Sez. V^.

domenica 24 dicembre 2017

Iscrizione di ipoteca per debiti con il fisco? valida solo se siete stati prima invitati a pagare

Il periodo festivo poco si addice al tema affrontato in questa sede, ma non di rado riceviamo richieste di chiarimento in merito alla possibilità da parte dell'Agente per la riscossione (fino a qualche mese addietro Equitalia) di avviare un'azione esecutiva sui beni immobili del contribuente, od anche iscrivere un'ipoteca, a seguito della notifica di una o più cartelle esattoriali.

Nel caso in cui la neonata Agenzia Entrate Riscossione abbia l'intenzione di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente per delle cartelle di pagamento notificate da oltre un anno, l'Agente è obbligato a notificare, in data antecedente all'iscrizione, un’intimazione di pagamento al contribuente, a pena di illegittimità e conseguente cancellazione della stessa ipoteca

E quindi, sappiate che non è valida ogni azione esecutiva della nuova agenzia che non sia preceduta dall'avviso/intimazione di pagamento inviato al contribuente con cui viene invitato ad assolvere il proprio debito con il fisco.

Qui di seguito, la sentenza della Cassazione.
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