Torniamo a trattare un argomento caldo degli ultimi mesi, ovvero il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso del biglietto aereo (o della vacanza prenotata) e non goduto a causa della recente pandemia.
L'occasione ci viene fornita dalla segnalazione che l'Antitrust ha trasmesso ai presidenti dei due rami del parlamento, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri, per evidenziare la palese distorsione normativa venutasi a creare con l'introduzione delle norme emergenziali dello scorso marzo.
Ci siamo già espressi sul punto, evidenziando la contrarietà della disciplina introdotta con l'art. 88 bis del decreto "cura italia", ove di fatto sono stati scaricati sui consumatori/viaggiatori gli effetti della pandemia (vedi la nostra posizione), come peraltro autorevolmente confermato dalla Commissione europea (vedi qui).
La questione è stata oggetto del recente intervento dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, la quale ha voluto puntualizzare alcuni aspetti problematici (e di contrasto con la norma europea) emersi a seguito delle numerose segnalazioni ricevute da consumatori e associazion di categoria.
Ed anche l'Antitrust non ha esitato ad evidenziare che la norma introdotta nel periodo coronavirus ha consentito agli operatori del settore turistico di poter autonomamente decidere se emettere il voucher o rimborsare il cliente, senza lasciare a quest'ultimo alcuna possibilità di accettazione della proposta.
Ecco perchè, a nostro parere, con questa scelta legislativa si è voluto scaricare sui consumatori ogni effetto sofferto dal settore turistico a causa del Covid - 19, pur comprendendo che il fine era quello di salvaguardare gli operatori turistici e il ramo trasporti.
Tutto ciò non può privare, come correttamente evidenziato dall'autorità di settore, il consumatore dal suo diritto al rimborso della somma versata al professionista, salvo prevedere un buono come alternativa.
AGCM evidenzia, sempre richiamando la Commissione europea, che i voucher possono essere una valida alternativa al rimborso, solo laddove presentino alcune caratteristiche, quali la copertura assicurativa nel caso di fallimento del tour operator/vettore, e la possibilità di ottenere il rimborso nel caso in cui il consumatore non abbia usufruito del diritto entro il periodo del voucher.
L'occasione ci viene fornita dalla segnalazione che l'Antitrust ha trasmesso ai presidenti dei due rami del parlamento, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri, per evidenziare la palese distorsione normativa venutasi a creare con l'introduzione delle norme emergenziali dello scorso marzo.
Ci siamo già espressi sul punto, evidenziando la contrarietà della disciplina introdotta con l'art. 88 bis del decreto "cura italia", ove di fatto sono stati scaricati sui consumatori/viaggiatori gli effetti della pandemia (vedi la nostra posizione), come peraltro autorevolmente confermato dalla Commissione europea (vedi qui).
La questione è stata oggetto del recente intervento dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, la quale ha voluto puntualizzare alcuni aspetti problematici (e di contrasto con la norma europea) emersi a seguito delle numerose segnalazioni ricevute da consumatori e associazion di categoria.
Ed anche l'Antitrust non ha esitato ad evidenziare che la norma introdotta nel periodo coronavirus ha consentito agli operatori del settore turistico di poter autonomamente decidere se emettere il voucher o rimborsare il cliente, senza lasciare a quest'ultimo alcuna possibilità di accettazione della proposta.
Ecco perchè, a nostro parere, con questa scelta legislativa si è voluto scaricare sui consumatori ogni effetto sofferto dal settore turistico a causa del Covid - 19, pur comprendendo che il fine era quello di salvaguardare gli operatori turistici e il ramo trasporti.
Tutto ciò non può privare, come correttamente evidenziato dall'autorità di settore, il consumatore dal suo diritto al rimborso della somma versata al professionista, salvo prevedere un buono come alternativa.
AGCM evidenzia, sempre richiamando la Commissione europea, che i voucher possono essere una valida alternativa al rimborso, solo laddove presentino alcune caratteristiche, quali la copertura assicurativa nel caso di fallimento del tour operator/vettore, e la possibilità di ottenere il rimborso nel caso in cui il consumatore non abbia usufruito del diritto entro il periodo del voucher.
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