domenica 13 settembre 2020

Auto con difetto. L'uso del veicolo riduce la somma da restituire al consumatore

Cosa succede quando acquisto un veicolo (anche usato) e dopo qualche mese si presenta un difetto che ne rende difficile la guida, o una perdita di prestazione.

E' noto che a fronte di un vizio del bene venduto che lo rende non idoneo all'uso (artt. 1490 - 1492 c.c.), l'acquirente può denunciare al venditore la scoperta e chiedere la restituzione della somma versata, salvo diverso accordo.

Occorre premettere che questa possibilità è del tutto distinta da quella concessa dal Codice del Consumo, artt. 128 e seguenti, ove la normativa prevede la possibilità per il consumatore di ottenere una serie di rimedi laddove quest'ultimo ravvisi un malfunzionamento idoneo ad ottenere i rimedi di cui al successivo art. 130 comma 2.

La vicenda oggetto dell'intervento del giudice di legittimità riguarda, invece, l'ipotesi in cui l'acquirente scopra l'esistenza del vizio ed intenda chiedere la restituzione dei soldi pagati per l'acquisto, previa risoluzione del contratto. 

Nel caso di specie, l'acquisto ha avuto ad oggetto un veicolo presso una concessionaria, e l'acquirente aveva riscontrato, successivamente, dei vizi che non la rendevano idonea all'uso, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Il vizio contestato dal consumatore è quello disciplinato ex art. 1490 c.c., secondo il quale:"il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore".

Il successivo art. 1492 c.c. illustra gli effetti nel caso di vizi riscontrati dall'acquirente:"Nei casi indicati dall'art. 1490 c.c., il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.) ovvero la riduzione del prezzo [...]".

Nella vicenda oggetto della sentenza di questa domenica, il compratore aveva richiesto la risoluzione del contratto, con la restituzione della somma versata.

Accertato il vizio, attraverso apposito accertamento tecnico (ATP), il consumatore si era rivolto al tribunale per chiedere la restituzione della somma versata per il veicolo "viziato", ma non totalmente non idoneo all'uso, tant'è che per anni l'acquirente lo aveva anche se parzialmente utilizzato.

Il Tribunale di Messina, e la successiva Corte d'Appello, avevano riconosciuto il vizio del bene, idoneo alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., condannando la concessionaria alle restituzione della somma versata dal consumatore a suo tempo, in applicazione dell'art. 1458 c.c. (effetto retroattivo della risoluzione). 

La concessionaria ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra le altre, che il compratore aveva comunque utilizzato il veicolo, nonostante la presenza del vizio, sicché vi era stata una consistente riduzione del valore del mezzo che non era stata riconosciuta dal giudice del merito.

In termini più semplici, per la concessionaria la sentenza di merito era stata squilibrata, riconoscendo il solo diritto alla risoluzione del contratto in favore dell'acquirente, con rimborso della somma versata, ignorando che quest'ultimo aveva comunque "consumato" il "bene viziato" e quindi aveva trattato giovamento dal veicolo con riduzione del valore dello stesso.

La Cassazione accoglie la contestazione sollevata dal venditore, enucleando il seguente principio di diritto: "In virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458 c.c., comma 1, in correlazione con l'art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura che abbia agito vittoriosamente in redibitoria si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorchè accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore".

Il giudice ha operato un bilanciamento degli interessi delle parti: il consumatore può ottenere la restituzione del prezzo per il veicolo che presenti un difetto, ma il venditore ha diritto ad ottenere una sorta di indennizzo del valore perso, nel caso di utilizzo dell'auto da parte del compratore. 

Di seguito, la sentenza n. 16077/2020 della Cassazione.

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