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domenica 13 novembre 2022

Eccessiva acqua nella benzina? ricordati che hai 8 giorni per denunciare il danno (se non sei un consumatore)

A chi non è capitato di dubitare, dopo aver effettuato un rifornimento, che la qualità del carburante non sia del migliore livello.

In particolare, questo dubbio può sorgere con le c.d. pompe bianche, laddove possa sorgere l'errato pensiero di una peggiore qualità del prodotto erogato.

Il provvedimento di questa domenica affronta, seppur indirettamente, questo tipo di vicenda, focalizzandosi, però, sui termini per la denuncia del vizio, nel caso in cui il veicolo subisca dei danni dal "pieno di acqua".

La denuncia del vizio, e quindi del danno sofferto, è completamente distinta laddove il denunciante sia un consumatore o un professionista (società).

Abbiamo già trattato l'argomento (qui l'approfondimento), ma giova ricordare che il consumatore ha due anni di tempo per denunciare il vizio di conformità ex art. 130 Codice del Consumo, mentre ben diverso è il termine previsto per il professionista o una società.

L'art. 1495 c.c. dispone che il vizio deve essere denunciato entro otto giorni dalla scoperta: "Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge".

Il vizio deve essere denunciato entro otto giorni: nel caso in cui non rispetta tale limite temporale, perde il diritto di poter ottenere qualsiasi tipo di tutela.

Ciò è avvenuto nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Avellino, nel quale una società (proprietaria di un veicolo) aveva fatto rifornimento ad un distributore, imbarcando acqua, tant'è che l'automobile subiva un danno.

La scoperta del danno causato dal "carburante acquoso" avveniva in data 25 febbraio 2014, mentre la denuncia del vizio avveniva solo in data 18 marzo 2014, quindi oltre gli otto giorni previsti all'art. 1495 c.c..

Il danno, seppur accertato, non può essere risarcito, in quanto la denuncia è stata tardiva, con conseguente decadenza dai diritti previsti dal Codice Civile.

Vi ricordiamo, sul punto, che una denuncia formale e valida deve essere fatta per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata a/r (o pec), con indicazione precisa del vizio lamentato ed indicazione dell'interruzione del termine ex art. 1495 c.c..

La sentenza del Tribunale di Avellino.

domenica 9 ottobre 2022

Vizio occulto e garanzia legale. Il consumatore deve provare che il difetto esisteva sin dall'acquisto

La Corte di Cassazione è tornata a trattare, di recente, il tema della garanzia legale e la sua applicabilità al vizio occulto, ossia scoperto successivamente alla vendita del bene.

Non sempre, infatti, il consumatore può esercitare la garanzia legale, ma vi sono diversi principi che regolano questa materia e che abbiamo già esposto in questo blog.

Ricordiamo sempre che il consumatore può esercitare la garanzia legale entro due anni dall'acquisto del bene, così come ripetiamo sempre (vedi qui).

Ciò nonostante, ancora oggi, molti consumatori ignorano la durata della garanzia legale e come comportarsi quando il prodotto acquistato presenta un difetto. 

Occorre ricordare che il Codice del Consumo, agli artt. 128 e seguenti, prevede una serie di norme che, in modo chiaro, espongono gli aspetti principali relativi a questa materia.

La garanzia legale, come esposto in precedenza, ha durata biennale e decorre dal giorno dell'acquisto, e può essere esercitata dal consumatore nel momento in cui ravvisi un difetto che rende non idoneo il bene acquistato all'uso a cui è destinato.

Il consumatore deve denunciare il difetto di conformità al venditore entro due mesi dal giorno in cui lo ha scoperto, a pena di decadenza

Peraltro, occorre ricordare che il consumatore decade dal diritto di esercitare la garanzia legale nel caso in cui non provveda a denunciare il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. 

Quali sono rimedi sono previsti in caso di bene non conforme?

E' noto che l'esistenza di tale difetto consente al consumatore di poter usufruire di  distinti rimedi volti a tutelarlo, e quindi può ottenere la riparazione del bene non conforme (difettato), oppure la riduzione del prezzo, o ancora la restituzione del prezzo (e l'eventuale risarcimento del danno): ricordate che è il professionista a decidere quale rimedio prevedere per "porre riparo" al difetto di conformità (vedi qui).

La garanzia legale, quindi, introduce una serie di regole che tutelano il consumatore nel caso in cui il bene presenti un difetto di conformità che si presume esistente sin dall'acquisto. 

Tale presunzione è assoluta, e quindi insindacabile, nel caso in cui il difetto si presenti nei primi sei mesi dall'acquisto: successivamente, sarà onere del consumatore quello di dimostrare l'esistenza di un vizio occulto tale da rendere il bene non idoneo all'utilizzo per il quale è stato acquistato.

La recente Ordinanza n. 27177/2022 della Corte di Cassazione ha riassunto i principi appena esposti, concentrando la propria attenzione sul vizio occulto, ovverosia l'eventuale difetto scoperto successivamente all'acquisto del bene, quando è trascorso, ad esempio, un anno.

In tali casi, il consumatore può sempre accedere ai rimedi previsti dal Codice del Consumo?

La Suprema Corte, ribadendo principi consolidati, ha chiarito che il vizio occulto può rappresentare il presupposto per poter accedere ai rimedi di cui sopra, solo nel caso in cui il consumatore offra una prova idonea a dimostrare che esso, seppur scoperto successivamente, è esistito sin dal giorno di acquisto del prodotto: "Per poter qualificare un vizio come occulto, dunque, occorre fornire la prova che esso, pur non essendo apparente al momento della consegna, esisteva tuttavia a tale data: dimostrazione che, nella specie, è mancata, poiché la stessa Corte di appello afferma che, alla consegna, il veicolo era regolarmente funzionante.".

La logica di tale principio appare evidente, in quanto viene chiesto al consumatore di provare che il difetto che non consente il normale utilizzo del bene sia contestabile al venditore, e non magari ad un utilizzo successivo non idoneo, o quantomeno per la mera usura del prodotto.

Si pensi, infatti, all'acquisto di un veicolo usato (caso oggetto della sentenza in commento), ove l'usura successiva della macchina può originare determinate "rotture" del motore o di altri elementi del veicolo.

Al consumatore è precluso, in tali casi, l'accesso alla garanzia legale, trattandosi di difetti del prodotto sopraggiunti con la normale usura derivante dall'uso nel tempo (vedasi un esempio qui).

Cassazione - Sez. II^ Civ. - Ordinanza n. 27177/2022

domenica 13 settembre 2020

Auto con difetto. L'uso del veicolo riduce la somma da restituire al consumatore

Cosa succede quando acquisto un veicolo (anche usato) e dopo qualche mese si presenta un difetto che ne rende difficile la guida, o una perdita di prestazione.

E' noto che a fronte di un vizio del bene venduto che lo rende non idoneo all'uso (artt. 1490 - 1492 c.c.), l'acquirente può denunciare al venditore la scoperta e chiedere la restituzione della somma versata, salvo diverso accordo.

Occorre premettere che questa possibilità è del tutto distinta da quella concessa dal Codice del Consumo, artt. 128 e seguenti, ove la normativa prevede la possibilità per il consumatore di ottenere una serie di rimedi laddove quest'ultimo ravvisi un malfunzionamento idoneo ad ottenere i rimedi di cui al successivo art. 130 comma 2.

La vicenda oggetto dell'intervento del giudice di legittimità riguarda, invece, l'ipotesi in cui l'acquirente scopra l'esistenza del vizio ed intenda chiedere la restituzione dei soldi pagati per l'acquisto, previa risoluzione del contratto. 

Nel caso di specie, l'acquisto ha avuto ad oggetto un veicolo presso una concessionaria, e l'acquirente aveva riscontrato, successivamente, dei vizi che non la rendevano idonea all'uso, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Il vizio contestato dal consumatore è quello disciplinato ex art. 1490 c.c., secondo il quale:"il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore".

Il successivo art. 1492 c.c. illustra gli effetti nel caso di vizi riscontrati dall'acquirente:"Nei casi indicati dall'art. 1490 c.c., il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.) ovvero la riduzione del prezzo [...]".

Nella vicenda oggetto della sentenza di questa domenica, il compratore aveva richiesto la risoluzione del contratto, con la restituzione della somma versata.

Accertato il vizio, attraverso apposito accertamento tecnico (ATP), il consumatore si era rivolto al tribunale per chiedere la restituzione della somma versata per il veicolo "viziato", ma non totalmente non idoneo all'uso, tant'è che per anni l'acquirente lo aveva anche se parzialmente utilizzato.

Il Tribunale di Messina, e la successiva Corte d'Appello, avevano riconosciuto il vizio del bene, idoneo alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., condannando la concessionaria alle restituzione della somma versata dal consumatore a suo tempo, in applicazione dell'art. 1458 c.c. (effetto retroattivo della risoluzione). 

La concessionaria ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra le altre, che il compratore aveva comunque utilizzato il veicolo, nonostante la presenza del vizio, sicché vi era stata una consistente riduzione del valore del mezzo che non era stata riconosciuta dal giudice del merito.

In termini più semplici, per la concessionaria la sentenza di merito era stata squilibrata, riconoscendo il solo diritto alla risoluzione del contratto in favore dell'acquirente, con rimborso della somma versata, ignorando che quest'ultimo aveva comunque "consumato" il "bene viziato" e quindi aveva trattato giovamento dal veicolo con riduzione del valore dello stesso.

La Cassazione accoglie la contestazione sollevata dal venditore, enucleando il seguente principio di diritto: "In virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458 c.c., comma 1, in correlazione con l'art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura che abbia agito vittoriosamente in redibitoria si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorchè accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore".

Il giudice ha operato un bilanciamento degli interessi delle parti: il consumatore può ottenere la restituzione del prezzo per il veicolo che presenti un difetto, ma il venditore ha diritto ad ottenere una sorta di indennizzo del valore perso, nel caso di utilizzo dell'auto da parte del compratore. 

Di seguito, la sentenza n. 16077/2020 della Cassazione.

domenica 28 dicembre 2014

Vendita e garanzie del bene: si alla restituzione del prezzo se il motociclo rimane fermo dal meccanico

Questa domenica vi offriamo in visione la recente sentenza del Tribunale di Frosinone, avente ad oggetto la garanzia legale che spetta al consumatore quando acquista un bene.

Nel caso di specie, un consumatore aveva acquistato un motociclo presso un negozio ed aveva notato, in seguito, che il veicolo presentava una serie di difetti alla frizione.

Il cliente si era recato presso il rivenditore chiedendo la riparazione del mezzo e, in seguito, la restituzione del prezzo pagato, dopo non aver avuto la possibilità di utilizzare la moto a causa del difetto riscontrato.

Il giudice, dopo aver affrontato in modo efficace il concetto di vizio di difformità del bene e diritti del consumatore (per approfondire l'argomento guarda qui), ha chiarito che esiste un obbligo di prova dell'esistenza del vizio da parte del consumatore, e relativa prova contraria da parte del venditore e del produttore.

Nella vicenda affrontata dal Tribunale di Frosinone, ritiene che il consumatore abbia provato l'esistenza del vizio, con conseguente diritto alla restituzione della somma versata per l'acquisto del motociclo, dal fatto che il mezzo è rimasto in riparazione presso l'officina per periodo prolungato:  "Ebbene pare del tutto evidente che l'indisponibilità, per circa un anno, di un mezzo destinato alla circolazione è evidentemente pregiudizievole per chi abbia acquistato un bene a ciò funzionale. Ed è rimasto del tutto indimostrato che la sostituzione del telaio non fosse legato ( come assume la difesa della xxx, per non attribuire rilievo a tale intervento del tutto tardivo) ad un problema strutturale; e comunque è poco plausibile che la società xxxxi abbia provveduto alla sostituzione di un pezzo così importante, per di più senza spese a carico del cliente, per soli "motivi estetici".".

Ne consegue che, stante l'impossibilità da parte dell'acquirente di poter utilizzare il proprio motociclo, egli ha diritto ad ottenere la restituzione della somma versata per l'acquisto.

Qui la sentenza.
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