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domenica 24 novembre 2024

Preliminare: il mancato pagamento di una rata non è inadempimento

Questa domenica affrontiamo una vicenda abbastanza ricorrente, ossia quando viene firmato un contratto preliminare di acquisto della casa, senza subordinare il definitivo all'ottenimento del mutuo e, in seguito, non si riesce ad onorare l'accordo perché la banca ha rifiutato di concedere il finanziamento o, come accaduto nella vicenda, ritardato il versamento della somma.

Il suggerimento che vi vogliamo dare, partendo dalla vicenda sottoposta alla decisione della Cassazione, è di inserire nel preliminare sempre una clausola risolutiva ove si subordina la conclusione del definitivo (rogito davanti al notaio) all'ottenimento del mutuo con la banca: "Le parti sottopongono il contratto preliminare alla condizione risolutiva, subordinando la firma del rogito notarile all'ottenimento, da parte del promissario acquirente, di un mutuo ipotecario entro il termine per il definitivo. Nel caso di rifiuto da parte dell'istituto di credito alla concessione del mutuo al promissario acquirente, il presente accordo viene mutualmente considerato privo di efficacia e risolto con restituzione di ogni eventuale somma anticipata a titolo di acconto o caparra.".

Nella vicenda affrontata dagli Ermellini, la promittente acquirente conveniva in giudizio la proprietaria dell'immobile al fine di ottenere la legittimità del recesso al contratto preliminare sottoscritto con restituzione del doppio della caparra.

Il preliminare prevedeva l'obbligo di pagamenti rateali della somma prevista prima della conclusione del rogito, con importi da versarsi a date prestabilite.

La promittente acquirente effettuava quasi tutti i versamenti, ma non avendo ricevuto in tempo utile un finanziamento, aveva richiesto alla controparte il rinvio della data per il rogito notarile, confermando la propria intenzione di pagamento di quanto previsto tra le parti.

Quest'ultima, costituitasi in giudizio, osservava che non era mai stato raggiunto alcun accordo sul rinvio della data, con conseguente inadempimento da parte dell'acquirente degli obblighi assunti con il preliminare.

I giudici di merito davano ragione alla promittente venditrice, ma la Cassazione ha ribaltato la questione, osservando che nella valutazione dell'eventuale inadempimento della promittente acquirente, si debba fare riferimento alla complessiva condotta tenuta dalle parti nella vicenda.

Il giudice di legittimità richiama, sul punto, l'orientamento sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità, ossia: "il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale e unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente, ma esige un apprezzamento complessivo".

E il giudice di merito non ha operato, secondo la valutazione operata dalla Cassazione, un giudizio complessivo delle condotte al fine di verificare la sussistenza del presunto inadempimento lamentato dal promittente venditore.

"La Corte d’appello avrebbe dunque dovuto considerare che la ricorrente aveva unicamente chiesto un rinvio del pagamento di una parte del prezzo, profilo che attiene all’esecuzione del contratto (cfr. Cass. n. 525/2020) e si era detta disponibile a versare tale somma entro la data fissata per la conclusione del contratto definitivo.".

Corte di Cassazione Sez. II^ Civ. - sentenza n. 26313/2024  (visibile con browser Opera vpn attivo)

domenica 17 dicembre 2023

Automobile che non funziona. Il tentativo di riparazione interrompe la prescrizione ex art. 1495 c.c.

Oggi torniamo a parlare dei diritti spettanti al consumatore che acquista un veicolo e che si trova a dover fronteggiare il difetto non riparato della sua macchina.

Nel caso sottoposto alla decisione della Cassazione, il consumatore acquistava l'automobile presso una concessionaria, ma sin da subito il mezzo presentava ripetuti problemi, qualificati come difetti dell'auto.

La macchina veniva portata all'officina della concessionaria, ove veniva riconosciuto il problema e predisposte le riparazioni previste, quale conseguenza dei vari malfunzionamenti accertati. 

Il servizio di assistenza della concessionaria non riusciva a riparare il veicolo, risolvendo i problemi, tant'è che l'acquirente decideva di chiedere la risoluzione del contratto con la restituzione del prezzo pagato.

Il venditore ha contestato la richiesta avanzata dalla controparte, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto di risoluzione, per omessa denuncia entro il termine annuale, così come previsto ex art. 1495 comma 3 c.c..

La Corte di Cassazione ha ritenuto di non seguire la contestazione sollevata dalla concessionaria, richiamando il principio consolidato in materia secondo il quale il termine di prescrizione annuale viene interrotto quando il venditore tiene comportamenti con i quali riconosce i vizi, come ad esempio laddove tenti di riparare il veicolo difettato (vedi qui).

Dice la Cassazione:“il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, che ai sensi dell’art. 1495 c.c., comma 2 rende la denunzia non necessaria, oltre che in forma espressa può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia” (cfr. Cass. n. 16766/2019; n. 23970/2013; Cass. n. 10288/2002; Cass. n. 4219/1998). Così, “Lo stesso ragionamento può svolgersi di fronte al compimento di interventi di riparazione sul bene da parte del venditore (che può rivelare l’ intento di evitare in questo modo la proposizione dell’azione redibitoria del compratore): anche in questo caso si verifica un’ interruzione della prescrizione, dalla quale ricomincia a decorrere il termine annuale originario entro il quale il compratore che ha confidato nella eliminazione del vizio può proporre l’azione, avendo a disposizione un congruo spatium deliberandi qualora l’ intervento conformativo non sia riuscito a porre rimedio allo stato della res acquistata”.

Ne consegue che se il venditore ospita l'auto difettata nella propria officina, cercando di ripararla, riconosce il vizio ed interrompe il termine di prescrizione annuale consentito al consumatore per chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione della somma versata.

Cassazione civile - Sez. II^ sentenza n. 33380/2023

sabato 15 ottobre 2022

No alle arbitrarie variazioni del contratto di energia elettrica e gas

Sono sempre più numerose le segnalazioni di consumatori che si sono visti "minacciare" il mutamento delle condizioni contrattuali del proprio contratto di fornitura di energia elettrica o gas, od ancora la minaccia di risoluzione del contratto, con la proposizione di un nuovo rapporto contrattuale.

Occorre, sul punto, fare un netto chiarimento in merito ai diritti spettanti al venditore e la sua legittimità a concludere il contratto, o chiederne la variazione delle condizioni.

Ci aiuta, a tal proposito, la recente comunicazione di ARERA che facciamo nostra al fine di tracciare le condotte legittime e non dei fornitori in questo periodo, anche alla luce del Decreto Legge "aiuti bis".

  • D.L. "aiuti bis" - art. 3 "sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale"

    La vicenda gas ed energia elettrica è entrata di forza negli ultimi provvedimenti d'urgenza, ed in particolare l'art. 3 del D.L. "aiuti bis" ha introdotto un limite di intervento ai professionisti, la cui intenzione sarebbe stata quella di mutare le clausole contrattuale, addebitando sui consumatori gli aumenti della materia prima.

    La citata norma impedisce, fino al 30 aprile 2023, ogni modifica unilaterale:

    "1. Fino al 30 aprile 2023 e' sospesa l'efficacia di ogni  eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di  energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le  condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo  ancorche' sia  contrattualmente  riconosciuto  il  diritto  di   recesso   alla controparte. 

     2. Fino alla medesima data di cui al  comma  1  sono  inefficaci  i preavvisi comunicati per le suddette finalita' prima  della  data  di entrata in vigore  del  presente  decreto,  salvo  che  le  modifiche contrattuali si siano gia' perfezionate.". 

    domenica 13 settembre 2020

    Auto con difetto. L'uso del veicolo riduce la somma da restituire al consumatore

    Cosa succede quando acquisto un veicolo (anche usato) e dopo qualche mese si presenta un difetto che ne rende difficile la guida, o una perdita di prestazione.

    E' noto che a fronte di un vizio del bene venduto che lo rende non idoneo all'uso (artt. 1490 - 1492 c.c.), l'acquirente può denunciare al venditore la scoperta e chiedere la restituzione della somma versata, salvo diverso accordo.

    Occorre premettere che questa possibilità è del tutto distinta da quella concessa dal Codice del Consumo, artt. 128 e seguenti, ove la normativa prevede la possibilità per il consumatore di ottenere una serie di rimedi laddove quest'ultimo ravvisi un malfunzionamento idoneo ad ottenere i rimedi di cui al successivo art. 130 comma 2.

    La vicenda oggetto dell'intervento del giudice di legittimità riguarda, invece, l'ipotesi in cui l'acquirente scopra l'esistenza del vizio ed intenda chiedere la restituzione dei soldi pagati per l'acquisto, previa risoluzione del contratto. 

    Nel caso di specie, l'acquisto ha avuto ad oggetto un veicolo presso una concessionaria, e l'acquirente aveva riscontrato, successivamente, dei vizi che non la rendevano idonea all'uso, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

    Il vizio contestato dal consumatore è quello disciplinato ex art. 1490 c.c., secondo il quale:"il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore".

    Il successivo art. 1492 c.c. illustra gli effetti nel caso di vizi riscontrati dall'acquirente:"Nei casi indicati dall'art. 1490 c.c., il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.) ovvero la riduzione del prezzo [...]".

    Nella vicenda oggetto della sentenza di questa domenica, il compratore aveva richiesto la risoluzione del contratto, con la restituzione della somma versata.

    Accertato il vizio, attraverso apposito accertamento tecnico (ATP), il consumatore si era rivolto al tribunale per chiedere la restituzione della somma versata per il veicolo "viziato", ma non totalmente non idoneo all'uso, tant'è che per anni l'acquirente lo aveva anche se parzialmente utilizzato.

    Il Tribunale di Messina, e la successiva Corte d'Appello, avevano riconosciuto il vizio del bene, idoneo alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., condannando la concessionaria alle restituzione della somma versata dal consumatore a suo tempo, in applicazione dell'art. 1458 c.c. (effetto retroattivo della risoluzione). 

    La concessionaria ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra le altre, che il compratore aveva comunque utilizzato il veicolo, nonostante la presenza del vizio, sicché vi era stata una consistente riduzione del valore del mezzo che non era stata riconosciuta dal giudice del merito.

    In termini più semplici, per la concessionaria la sentenza di merito era stata squilibrata, riconoscendo il solo diritto alla risoluzione del contratto in favore dell'acquirente, con rimborso della somma versata, ignorando che quest'ultimo aveva comunque "consumato" il "bene viziato" e quindi aveva trattato giovamento dal veicolo con riduzione del valore dello stesso.

    La Cassazione accoglie la contestazione sollevata dal venditore, enucleando il seguente principio di diritto: "In virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458 c.c., comma 1, in correlazione con l'art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura che abbia agito vittoriosamente in redibitoria si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorchè accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore".

    Il giudice ha operato un bilanciamento degli interessi delle parti: il consumatore può ottenere la restituzione del prezzo per il veicolo che presenti un difetto, ma il venditore ha diritto ad ottenere una sorta di indennizzo del valore perso, nel caso di utilizzo dell'auto da parte del compratore. 

    Di seguito, la sentenza n. 16077/2020 della Cassazione.

    domenica 3 gennaio 2016

    Se non ti riparano l'impianto solare, puoi chiedere la risoluzione del contratto e farti restituire quanto pagato

    Il Tribunale di Padova, con la recente sentenza che trovate qui di seguito, si è di recente pronunciato in merito alla domanda di risoluzione del contratto di acquisto di un impianto solare.

    Il giudice padovano, affrontando il caso di un consumatore che dopo aver acquistato un impianto solare non aveva ottenuto la corretta installazione, ha dichiarato il difetto conformità del prodotto oggetto di acquisto, accertando la risoluzione del contratto.

    La società venditrice, per non aver ultimato l'opera di installazione dell'impianto solare, è stata condannata alla restituzione della somma oggetto di acquisto in favore del consumatore.

    domenica 12 aprile 2015

    Si alla restituzione delle rate del finanziamento se non viene consegnato il veicolo finanziato

    Di recente abbiamo ricevuto molte richieste da persone che si avvicinano all'Associazione con il seguente quesito "Ho fatto un finanziamento per acquistare un veicolo [o ristrutturare casa - installare un impianto fotovoltaico - pagare spese odontoiatriche - acquistare un diritto vacanza etc.], ma alla fine non ho ottenuto il bene/servizio per il quale ho firmato il contratto con la banca. Devo continuare a pagare le rate del finanziamento?".

    Il problema sollevato da molti consumatori presenta due aspetti:

    a) il contratto principale oggetto di finanziamento non è stato eseguito e, quindi, il consumatore non ha ottenuto quanto promesso;

    b) il consumatore continua, in ogni caso, a versare le rate del contratto di finanziamento.

    Il tema è stato oggetto della recente sentenza del Tribunale di Taranto (sentenza n. 392/2015), al quale si è rivolto un consumatore per chiedere, in parole semplici, di non dover più pagare le rate del finanziamento ed ottenere la restituzione di quelle già versate.

    Cosa era successo nella vicenda affrontata dal giudice pugliese?

    Un consumatore pugliese si reca presso un rivenditore di motocicli usati e chiede di poter acquistare una Suzuki, modello X 600/R3, impegnandosi a versare una parte dell'importo pattuito in contanti, e il residuo con un contratto di finanziamento.

    Il contratto di finanziamento veniva sottoscritto dall'acquirente con Fiditalia, finanziaria con la quale il venditore aveva un accordo di esclusiva, e prevedeva al restituzione della somma stabilita, maggiorata di interessi, mediante dodici rate periodiche.

    L'acquirente non otteneva, però, il motociclo usato ed anzi veniva a scoprire, a seguito di formale denunzia presentata alla locale Compagnia dei Carabinieri, che il motoveicolo era stato radiato, ossia non esisteva più.

    Il consumatore, quindi, si rivolgeva alla finanziaria chiedendo di non pagare più le restanti rate del finanziamento, ed ottenere la restituzione di quelle già versate sino ad allora.

    A seguito di rifiuto di Fiditalia, il consumatore conveniva la società avanti al Tribunale di Taranto chiedendo la risoluzione del contratto di finanziamento, con restituzione della somma versata sino ad allora.

    Il Tribunale ha accolto la domanda proposta dal consumatore, richiamando il recente orientamento sviluppatosi in materia di contratto di finanziamento e clausola di esclusiva in seno alla Corte di Giustizia Europea (Causa C-509/2007 con sentenza del 23 aprile 2009), la quale ha chiarito che esiste un diritto per l'acquirente di far dichiarare risolto il contratto di finanziamento collegato a quello principale rimasto inadempiuto, anche laddove non sussista alcuna clausola di esclusiva tra venditore e finanziatore.

    Nel caso di specie, infatti, Fiditalia si era costituita in giudizio contestando l'assenza di qualsiasi accordo di esclusiva tra la stessa e il rivenditore di motocicli e, quindi, impossibilità da parte della società che aveva erogato il credito all'acquirente di restituirgli la somma finanziata, essendo estranea all'esito sfortunato della vendita.

    Ed anzi esisteva una apposita clausola del contratto di finanziamento che limitava la responsabilità della finanziaria per eventuali inadempimenti del venditore principale.

    Il Tribunale smentisce le conclusioni di Fiditalia, richiamando il passaggio della sentenza comunitaria ove viene specificato che "l'art. 11, n. 2 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella in esame, l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni principali che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore".

    Il Giudice arriva ad estendere questo principio al caso oggetto della sua decisione, sostenendo che la clausola che limita la responsabilità di Fiditalia, finanziatore nell'acquisto del motociclo usato, non è efficace e quindi, non può essere esclusa quest'ultima dall'obbligo di restituzione delle somme versate, a titolo di rate, dal consumatore per l'acquisto di un bene, la Suzuki, mai avvenuto.

    Il consumatore può, nel caso in cui il bene/servizio finanziato non sia stato consegnato, agire verso la finanziaria per chiedere l'interruzione del pagamento delle rate e la restituzione di quelle versate in precedenza, come risulta dalla sentenza che potete leggere di seguito.
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