Questa domenica vi proponiamo la recente ordinanza della Corte di Cassazione (497/2021) che ha ad oggetto l'applicabilità delle tutele previste in favore del consumatore anche nel contratto di acquisto di un immobile.
I giudici di legittimità sono stati chiamati a decidere una controversa sorta tra un consumatore (acquirente immobile) e un professionista (società costruttrice dell'immobile), valutando la compatibilità delle tutele previste dal Codice del Consumo nel caso di compravendita immobiliare.
Nel caso di specie, l'attenzione della Cassazione si è concentrata sulla validità della clausola compromissoria, norma contrattuale con la quale le parti avevano deciso di devolvere ogni controversia sorta dalla vendita alla decisione di un collegio arbitrale.
Tale clausola era stata inserita nel contratto preliminare, predisposto con un formulario della società venditrice, ed in assenza di una specifica trattativa tra le parti conclusa con specifica firma ed adesione dell’acquirente.
La Corte di Cassazione, smentendo il giudice di merito che aveva ritenuto inapplicabile la tutela del consumatore a questo tipo di contratti, ha statuito il principio secondo il quale la disciplina del Codice del Consumo debba trovare applicazione anche nella compravendita immobiliare, ed anche all'appalto per la costruzione e manutenzione di un immobile.
Assume rilievo centrale, e prevalente, la circostanza che la conclusione del contratto sia tra il professionista e il consumatore, al fine dell'introduzione delle norme dei consumatori, e non può essere esclusa, a tale fine, la norma consumeristica dalla circostanza che la tutela del consumatore sia riconosciuta nel contratto attraverso la d.lgs. n. 122 del 2005 (tutela nel caso di immobili in costruzione).
Corte di Cassazione - Ordinanza n. 497/2021.
Acquisto immobile - tutela consumatore - fondatezza by Consumatore Informato on Scribd
Nessun commento:
Posta un commento