Questa domenica potete trovare, qui di seguito, la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Lazio, confermando le sanzioni irrogate da AGCM al colosso dei social networks.
Ripercorriamo, qui di seguito, i passaggi che hanno caratterizzato la vicenda in oggetto e la recente sentenza n. 2631/2021 del 29 marzo 2021.
- Antitrust: utilizzo illegittimo dei dati personali dei consumatori
La vicenda prende le mosse dall'indagine avviata da AGCM nei confronti di Facebook Inc. e Facebook Ireland Limited e conclusa con con le contestazioni pratiche commerciali scorrette riconosciute a carico della multinazionale.
L'Autorità garante ha contestato alcune pratiche scorrette poste in essere da Facebook ed in primo luogo l'omessa informativa sull'utilizzo dei dati raccolti rivolta a coloro che si iscrivevano sulla piattaforma social.
Facebook non ha reso noto ai clienti le finalità commerciali della raccolta dei dati e lo sfruttamento commerciali delle informazioni ottenute durante l'utilizzo della nota piattaforma.
La seconda condotta contestata a Facebook è il trasferimento di tali dati a terzi, con conseguente sfruttamento commerciale delle informazioni ottenute dagli utenti.
Sotto altro profilo, il cliente che si rifiutava di concedere i propri dati personali, vedeva (e vede) limitato il proprio accesso a Facebook.
- TAR Lazio: sfruttamento commerciale dei dati - il giudice amministrativo conferma
Il Provvedimento dell'Antitrust è stato oggetto di impugnazione da parte di Facebook, la quale si è conclusa con la conferma delle sanzioni previste da AGCM, come da sentenza n. 260/2020 del TAR Lazio che ha solo ritenuto non sussistere la seconda pratica commerciale scorretta (vedi qui).
La multinazionale si è rivolta al Consiglio di Stato, impugnando la sentenza del TAR.
- Consiglio di Stato: Il consumatore paga Facebook con i propri dati personali
Il Consiglio di Stato ha confermato il carattere scorretto della prima condotta commerciale posta in essere da Facebook, osservando che già dall'accesso alla sua homepage, il consumatore veniva falsamente informato che il servizio social sarebbe stato gratuito.
L'utente, invece, non veniva reso edotto che sarebbe stato oggetto di profilatura dei suoi dati con finalità commerciali e, più in generale, che i suoi dati sarebbero stati oggetto di sfruttamento economico da parte di Facebook.
Il carattere commerciale dei dati personali dei singoli utenti attesta, come evidenziato dal Consiglio di Stato, dimostra che Facebook offre un servizio (l'accesso alla piattaforma social) ottenendo una controprestazione dai singoli utenti che vi partecipano (lo sfruttamento dei dati personali).
Qui la sentenza del Consiglio di Stato - sentenza n. 2631/2021.
Facebook offre un servizio a pagamento by Consumatore Informato on Scribd
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