venerdì 21 agosto 2026
L'algoritmo di Tik Tok è una trappola?
sabato 1 novembre 2025
A proposito di privacy: "Foto di minori online: consigli pratici per genitori troppo social"
sabato 8 febbraio 2025
La sua privacy vale molto più di un like - le raccomandazioni per i genitori
venerdì 9 agosto 2024
Malati di social
lunedì 17 giugno 2024
Instagram e Facebook - pratiche commerciali scorrette - sanzione Antitrust
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| Fonte: comunicato stampa 5 giugno 2024 |
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 3,5 milioni di euro Meta Platforms Ireland Ltd. e la capogruppo Meta Platforms Inc. per due pratiche commerciali ingannevoli riguardo alla creazione e alla gestione degli account dei social network Facebook e Instagram.
L’Autorità ha accertato che Meta, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, non ha informato con immediatezza gli utenti iscritti ad Instagram via web dell’utilizzo dei loro dati personali per finalità commerciali.
Inoltre, l’Autorità ha appurato che, in violazione dell’articolo 20 del Codice del consumo, Meta non ha gestito con precisione la sospensione degli account Facebook e Instagram dei propri utenti. In particolare, Meta non ha indicato come decida di sospendere gli account Facebook (se a seguito di un controllo automatizzato o “umano”) e non ha fornito agli utenti di Facebook e Instagram informazioni sulla possibilità di contestare la sospensione dei loro account (si possono rivolgere a un organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie o a un giudice). Infine, ha previsto un termine breve (30 giorni) per la contestazione della sospensione da parte del consumatore.
Queste due pratiche sono state cessate da Meta nel corso del procedimento.
sabato 23 marzo 2024
Antitrust sanziona Tik Tok
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| Fonte: comunicato stampa 14 marzo 2024 |
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 10 milioni di euro in solido a tre società del gruppo Bytedance Ltd, ovvero l’irlandese TikTok Technology Limited, la britannica TikTok Information Technologies UK Limited e l’italiana TikTok Italy Srl.
lunedì 4 dicembre 2023
Facebook: pubblicando un post possiamo diffamare una persona?
Attraverso comportamenti superficiali e non responsabili si corre il rischio di incorrere nella condotta punita all'art. 595 c.p., cioè il reato di diffamazione, diventato oramai costante oggetto di accertamento all’interno delle aule di giustizia.
Cosa si intende per diffamazione?
Tale fattispecie criminosa è disciplinata dall’art. 595 c.p., il quale statuisce che “chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032”.
Tale disposizione di legge è volta a tutelare la reputazione della persona intesa, quale bene costituzionalmente protetto, come la considerazione che il mondo esterno ha del soggetto che si ritiene offeso.
La condotta penalmente rilevante si sostanzia nell’offendere la reputazione altrui davanti ad una molteplicità di persone ed in assenza della persona offesa nei confronti dei quali viene pronunciata l’espressione diffamatoria.
Ai fini della configurazione della fattispecie in esame, devono sussistere determinati requisiti:
1. offesa dell’altrui reputazione, consistendo nell’utilizzo di parole volte a ledere la reputazione altrui;
2. assenza della persona offesa, intendendosi come l’impossibilità che la persona offesa possa percepire l’offesa;
3. presenza di almeno due persone, diverse dal soggetto agente e dalla persona offesa, che siano in grado di percepire l’addebito diffamatorio a danno della vittima.
Per la configurabilità del delitto di diffamazione è sufficiente il c.d. dolo generico, cioè la volontà dell’autore del reato di adoperare espressioni offensive con la consapevolezza che, nello screditare la persona diffamata, ne possa derivare un danno all’altrui reputazione.
venerdì 24 febbraio 2023
Garante privacy "stoppa" Replika
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| Fonte: comunicato stampa 3 febbraio 2023 |
Alla luce delle recenti notizie stampa e delle prove condotte dall’Autorità su “Replika", l’applicazione presenta infatti concreti rischi per i minori d’età, a partire dalla proposizione ad essi di risposte assolutamente inidonee al loro grado di sviluppo.
L’“amico virtuale” - presentato come in grado di migliorare il benessere emotivo dell’utente, aiuterebbe l’utente a comprendere i propri pensieri e calmare l'ansia, attraverso la gestione dello stress, la socializzazione e la ricerca dell'amore - ha caratteristiche che, intervenendo sull’umore della persona, possono accrescere i rischi per i soggetti ancora in una fase di sviluppo o in stato di fragilità emotiva.
lunedì 25 aprile 2022
Fotografie e filmati - i suggerimenti per tutelare la vostra privacy
domenica 9 maggio 2021
Il Consiglio di Stato conferma che il consumatore paga il servizio di Facebook con i suoi dati personali
Questa domenica potete trovare, qui di seguito, la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Lazio, confermando le sanzioni irrogate da AGCM al colosso dei social networks.
Ripercorriamo, qui di seguito, i passaggi che hanno caratterizzato la vicenda in oggetto e la recente sentenza n. 2631/2021 del 29 marzo 2021.
- Antitrust: utilizzo illegittimo dei dati personali dei consumatori
La vicenda prende le mosse dall'indagine avviata da AGCM nei confronti di Facebook Inc. e Facebook Ireland Limited e conclusa con con le contestazioni pratiche commerciali scorrette riconosciute a carico della multinazionale.
L'Autorità garante ha contestato alcune pratiche scorrette poste in essere da Facebook ed in primo luogo l'omessa informativa sull'utilizzo dei dati raccolti rivolta a coloro che si iscrivevano sulla piattaforma social.
Facebook non ha reso noto ai clienti le finalità commerciali della raccolta dei dati e lo sfruttamento commerciali delle informazioni ottenute durante l'utilizzo della nota piattaforma.
La seconda condotta contestata a Facebook è il trasferimento di tali dati a terzi, con conseguente sfruttamento commerciale delle informazioni ottenute dagli utenti.
Sotto altro profilo, il cliente che si rifiutava di concedere i propri dati personali, vedeva (e vede) limitato il proprio accesso a Facebook.
- TAR Lazio: sfruttamento commerciale dei dati - il giudice amministrativo conferma
Il Provvedimento dell'Antitrust è stato oggetto di impugnazione da parte di Facebook, la quale si è conclusa con la conferma delle sanzioni previste da AGCM, come da sentenza n. 260/2020 del TAR Lazio che ha solo ritenuto non sussistere la seconda pratica commerciale scorretta (vedi qui).
La multinazionale si è rivolta al Consiglio di Stato, impugnando la sentenza del TAR.
- Consiglio di Stato: Il consumatore paga Facebook con i propri dati personali
Il Consiglio di Stato ha confermato il carattere scorretto della prima condotta commerciale posta in essere da Facebook, osservando che già dall'accesso alla sua homepage, il consumatore veniva falsamente informato che il servizio social sarebbe stato gratuito.
L'utente, invece, non veniva reso edotto che sarebbe stato oggetto di profilatura dei suoi dati con finalità commerciali e, più in generale, che i suoi dati sarebbero stati oggetto di sfruttamento economico da parte di Facebook.
Il carattere commerciale dei dati personali dei singoli utenti attesta, come evidenziato dal Consiglio di Stato, dimostra che Facebook offre un servizio (l'accesso alla piattaforma social) ottenendo una controprestazione dai singoli utenti che vi partecipano (lo sfruttamento dei dati personali).
Qui la sentenza del Consiglio di Stato - sentenza n. 2631/2021.
lunedì 28 settembre 2020
Agenzia Entrate avverte: in arrivo nuovi tentativi di furti di dati personali!
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| Fonte: comunicato stampa 20 settembre 2020 |
domenica 8 marzo 2020
Facebook non è gratis! la conferma arriva dal TAR
L'Antitrust, all'esito dell'istruttoria conclusa nei confronti di Facebook, ha accertato che gli utenti non venivano resi edotti sul fine commerciale dell'utilizzo dei propri dati, lasciando intendere che il servizio di social network sarebbe stato gratuito, quando invece il profitto di Facebook consiste nella profilazione dei clienti e la successiva pubblicità: “i ricavi provenienti dalla pubblicità on line, basata sulla profilazione degli utenti a partire dai loro dati, costituiscono l’intero fatturato di Facebook Ireland Ltd. e il 98% del fatturato di Facebook Inc.”.
Il giudice amministrativo puntualizza che: "Le tesi di parte ricorrente presuppongono che l’unica tutela del dato personale sia quella rinvenibile nella sua accezione di diritto fondamentale dell’individuo, e per tale motivo Facebook era tenuta esclusivamente al corretto trattamento dei dati dell’utente ai fini dell’iscrizione e dell’utilizzo del “social network”.
domenica 8 febbraio 2015
Il furto della password non esclude la responsabilità del titolare dell'account
Anche questa pronuncia, come quelle delle ultime settimane, ci da l'occasione di trattare un argomento molto attuale, ossia quali sono le conseguenze penali per il titolare di un account, nel caso in cui, sottratta la password, un terzo utilizzi il suo profilo per diffamare altri utenti di un social network.





