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venerdì 21 agosto 2026

L'algoritmo di Tik Tok è una trappola?

 

Fonte: Patti Chiari - RSI

venerdì 9 agosto 2024

Malati di social


Fonte: RSI - Patti chiari

lunedì 17 giugno 2024

Instagram e Facebook - pratiche commerciali scorrette - sanzione Antitrust

Fonte: comunicato stampa
5 giugno 2024
Nel processo di registrazione ad Instagram gli utenti non hanno ricevuto informazioni chiare sulla raccolta e sull’uso dei propri dati per fini commerciali. Inoltre, in caso di sospensione degli account Facebook e Instagram, non sono state fornite comunicazioni utili per eventuali contestazioni. 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 3,5 milioni di euro Meta Platforms Ireland Ltd. e la capogruppo Meta Platforms Inc. per due pratiche commerciali ingannevoli riguardo alla creazione e alla gestione degli account dei social network Facebook e Instagram.

L’Autorità ha accertato che Meta, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, non ha informato con immediatezza gli utenti iscritti ad Instagram via web dell’utilizzo dei loro dati personali per finalità commerciali.

Inoltre, l’Autorità ha appurato che, in violazione dell’articolo 20 del Codice del consumo, Meta non ha gestito con precisione la sospensione degli account Facebook e Instagram dei propri utenti. In particolare, Meta non ha indicato come decida di sospendere gli account Facebook (se a seguito di un controllo automatizzato o “umano”) e non ha fornito agli utenti di Facebook e Instagram informazioni sulla possibilità di contestare la sospensione dei loro account (si possono rivolgere a un organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie o a un giudice). Infine, ha previsto un termine breve (30 giorni) per la contestazione della sospensione da parte del consumatore.

Queste due pratiche sono state cessate da Meta nel corso del procedimento.

sabato 23 marzo 2024

Antitrust sanziona Tik Tok

Fonte: comunicato stampa
14 marzo 2024
Risultano inadeguati i controlli della società sui contenuti che circolano sulla piattaforma, in particolare quelli che possono minacciare la sicurezza di soggetti minori e vulnerabili. Inoltre questi contenuti vengono sistematicamente riproposti agli utenti a seguito della loro profilazione algoritmica, stimolando un uso sempre crescente del social network.

 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 10 milioni di euro in solido a tre società del gruppo Bytedance Ltd, ovvero l’irlandese TikTok Technology Limited, la britannica TikTok Information Technologies UK Limited e l’italiana TikTok Italy Srl.

lunedì 4 dicembre 2023

Facebook: pubblicando un post possiamo diffamare una persona?

Con questo contributo si intende informare il lettore delle conseguenze di un utilizzo improprio dei social network, ormai diventati strumenti di utilizzo quotidiano che consentono all’utente di poter interagire con terzi postando pensieri, immagini o video. 

Attraverso comportamenti superficiali e non responsabili si corre il rischio di incorrere nella condotta punita all'art. 595 c.p., cioè il reato di diffamazione, diventato oramai costante oggetto di accertamento all’interno delle aule di giustizia. 

Cosa si intende per diffamazione?

Tale fattispecie criminosa è disciplinata dall’art. 595 c.p., il quale statuisce che “chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032”.

Tale disposizione di legge è volta a tutelare la reputazione della persona intesa, quale bene costituzionalmente protetto, come la considerazione che il mondo esterno ha del soggetto che si ritiene offeso.

La condotta penalmente rilevante si sostanzia nell’offendere la reputazione altrui davanti ad una molteplicità di persone ed in assenza della persona offesa nei confronti dei quali viene pronunciata l’espressione diffamatoria.

Ai fini della configurazione della fattispecie in esame, devono sussistere determinati requisiti:

1. offesa dell’altrui reputazione, consistendo nell’utilizzo di parole volte a ledere la reputazione altrui;

2. assenza della persona offesa, intendendosi come l’impossibilità che la persona offesa possa percepire l’offesa;

3. presenza di almeno due persone, diverse dal soggetto agente e dalla persona offesa, che siano in grado di percepire l’addebito diffamatorio a danno della vittima.

Per la configurabilità del delitto di diffamazione è sufficiente il c.d. dolo generico, cioè la volontà dell’autore del reato di adoperare espressioni offensive con la consapevolezza che, nello screditare la persona diffamata, ne possa derivare un danno all’altrui reputazione.

venerdì 24 febbraio 2023

Garante privacy "stoppa" Replika

Fonte: comunicato stampa
3 febbraio 2023
Il Garante della privacy ferma “Replika”. Il chatbot, dotato di una interfaccia scritta e vocale che basandosi sull’intelligenza artificiale genera un “amico virtuale”, per il momento non potrà usare i dati personali degli utenti italiani. Il Garante della privacy ha infatti disposto con effetto immediato, nei confronti della società statunitense che sviluppa e gestisce l’applicazione, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati.

Alla luce delle recenti notizie stampa e delle prove condotte dall’Autorità su “Replika", l’applicazione presenta infatti concreti rischi per i minori d’età, a partire dalla proposizione ad essi di risposte assolutamente inidonee al loro grado di sviluppo.

L’“amico virtuale” - presentato come in grado di migliorare il benessere emotivo dell’utente, aiuterebbe l’utente a comprendere i propri pensieri e calmare l'ansia, attraverso la gestione dello stress, la socializzazione e la ricerca dell'amore - ha caratteristiche che, intervenendo sull’umore della persona, possono accrescere i rischi per i soggetti ancora in una fase di sviluppo o in stato di fragilità emotiva.

domenica 9 maggio 2021

Il Consiglio di Stato conferma che il consumatore paga il servizio di Facebook con i suoi dati personali

Questa domenica potete trovare, qui di seguito, la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Lazio, confermando le sanzioni irrogate da AGCM al colosso dei social  networks.

Ripercorriamo, qui di seguito, i passaggi che hanno caratterizzato la vicenda in oggetto e la recente sentenza n. 2631/2021 del 29 marzo 2021.

- Antitrust: utilizzo illegittimo dei dati personali dei consumatori 

La vicenda prende le mosse dall'indagine avviata da AGCM nei confronti di  Facebook Inc. e Facebook Ireland Limited e conclusa con con le contestazioni pratiche commerciali scorrette riconosciute a carico della multinazionale.

L'Autorità garante ha contestato alcune pratiche scorrette poste in essere da Facebook ed in primo luogo l'omessa informativa sull'utilizzo dei dati raccolti rivolta a coloro che si iscrivevano sulla piattaforma social.

Facebook non ha reso noto ai clienti le finalità commerciali della raccolta dei dati e lo sfruttamento commerciali delle informazioni ottenute durante l'utilizzo della nota piattaforma. 

La seconda condotta contestata a Facebook è il trasferimento di tali dati a terzi, con conseguente sfruttamento commerciale delle informazioni ottenute dagli utenti.

Sotto altro profilo, il cliente che si rifiutava di concedere i propri dati personali, vedeva (e vede) limitato il proprio accesso a Facebook.

- TAR Lazio: sfruttamento commerciale dei dati - il giudice amministrativo conferma

Il Provvedimento dell'Antitrust è stato oggetto di impugnazione da parte di Facebook, la quale si è conclusa con la conferma delle sanzioni previste da AGCM, come da sentenza n. 260/2020 del TAR Lazio che ha solo ritenuto non sussistere la seconda pratica commerciale scorretta (vedi qui).  

La multinazionale si è rivolta al Consiglio di Stato, impugnando la sentenza del TAR.

- Consiglio di Stato: Il consumatore paga Facebook con i propri dati personali

Il Consiglio di Stato ha confermato il carattere scorretto della prima condotta commerciale posta in essere da Facebook, osservando che già dall'accesso alla sua homepage, il consumatore veniva falsamente informato che il servizio social sarebbe stato gratuito.

L'utente, invece, non veniva reso edotto che sarebbe stato oggetto di profilatura dei suoi dati con finalità commerciali e, più in generale, che i suoi dati sarebbero stati oggetto di sfruttamento economico da parte di Facebook.

Il carattere commerciale dei dati personali dei singoli utenti attesta, come evidenziato dal Consiglio di Stato, dimostra che Facebook offre un servizio (l'accesso alla piattaforma social) ottenendo una controprestazione dai singoli utenti che vi partecipano (lo sfruttamento dei dati personali).

Qui la sentenza del Consiglio di Stato - sentenza n. 2631/2021.

lunedì 28 settembre 2020

Agenzia Entrate avverte: in arrivo nuovi tentativi di furti di dati personali!

Fonte: comunicato stampa
20 settembre 2020


Sono in corso nuovi tentativi di phishing a danno degli utenti attraverso email che sembrano essere riconducibili all’Agenzia. L’Agenzia è estranea a tali messaggi ed invita gli utenti a cestinare immediatamente messaggi di posta elettronica che riportano nell’intestazione la dicitura “IL DIRETTORE DELL’AGENZIA” o “GLI ORGANI DELL’AGENZIA” e che, nel testo, invitano a prendere visione di documenti contenuti in un archivio allegato per verificare “alcune incoerenze” emerse “dall’esame dei dati e dei saldi relativi alla Divulgazione delle eliminazioni periodiche Iva”. Le email, infatti, non provengono dall’Agenzia, ma costituiscono il tentativo di installare un malware sui dispositivi dei destinatari anche allo scopo di acquisire successivamente informazioni riservate. Di seguito due esempi di questi messaggi:



L’Agenzia raccomanda ai contribuenti di verificare sempre attentamente i messaggi ricevuti e, se questi appaiono sospetti, soprattutto se i mittenti sono sconosciuti, di non aprire gli allegati o seguire i collegamenti presenti nelle mail (anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone) e cestinarli. Inoltre, precisa che non vengono mai inviate per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti. Le informazioni personali sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

domenica 8 marzo 2020

Facebook non è gratis! la conferma arriva dal TAR

Questa domenica usciamo dal tradizionale terreno dei consumatori, e vi proponiamo un recente provvedimento pubblicato dal TAR del Lazio, sentenza del 10 gennaio 2020 n. 261, con il quale è stata parzialmente confermata la sanzione irrogata dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) a Facebook per pratiche commerciali ingannevoli (vedi qui).

L'Autorità garante aveva sanzionato Facebook per i seguenti motivi:

1. pratica commerciale scorretta ex artt. 20 - 21 del Codice del Consumo per aver fornito informazioni parziali e non trasparenti al consumatore che si iscrive al social network.

In particolare, con la prima registrazione del consumatore, la società americana non era solita fornire all'utente dati ed informazioni chiare e trasparenti in merito alla raccolta ed utilizzo dei dati personali, non escludendo la finalità commerciale.

L'Antitrust, all'esito dell'istruttoria conclusa nei confronti di Facebook, ha accertato che gli utenti non venivano resi edotti sul fine commerciale dell'utilizzo dei propri dati, lasciando intendere che il servizio di social network sarebbe stato gratuito, quando invece il profitto di Facebook consiste nella profilazione dei clienti e la successiva pubblicità: “i ricavi provenienti dalla pubblicità on line, basata sulla profilazione degli utenti a partire dai loro dati, costituiscono l’intero fatturato di Facebook Ireland Ltd. e il 98% del fatturato di Facebook Inc.”.

2. Il provvedimento sanzionatorio di AGCM aveva riguardato anche le pratiche commerciali aggressive ed abusive nei confronti dei consumatori registrati alla piattaforma, con trasferimento dei propri dati a società e siti web specializzati di terzi, in assenza di comunicazione agli utenti e senza un loro consenso.

La sentenza del TAR - Facebook non è gratuito
La vicenda è terminata davanti al TAR Lazio, il quale è stato chiamato a valutare l'attività svolta dal social network e le sue conseguenze verso i consumatori, chiarendo in particolare che Facebook offre il suo servizio ottenendo, in cambio, la possibilità di poter sfruttare i dati personali degli utenti per fini commerciali.

Il giudice amministrativo puntualizza che: "Le tesi di parte ricorrente presuppongono che l’unica tutela del dato personale sia quella rinvenibile nella sua accezione di diritto fondamentale dell’individuo, e per tale motivo Facebook era tenuta esclusivamente al corretto trattamento dei dati dell’utente ai fini dell’iscrizione e dell’utilizzo del “social network”.

Il dato personale diviene, quindi, elemento centrale dell'attività svolta dal social network, contropartita offerta dal consumatore per poter utilizzare i servizi della piattaforma, attivando un rapporto negoziale tra le parti, ove però una delle due (il consumatore) ne è ignaro.

In termini più semplici, tra le righe del provvedimento del TAR Lazio si evince che la creazione di un profilo su Facebook può essere quasi equiparato ad una stipula di un contratto commerciale a prestazioni corrispettive, ove Facebook offre al cliente una serie di servizi di chat ed ottiene, quale controprestazione dal consumatore, il consenso non informato di quest'ultimo all'utilizzo commerciale dei suoi dati personali (preferenze, interessi, esperienze etc.….).

Occorre osservare, a tal proposito, che lo sfruttamento patrimoniale del dato personale non è una novità, né tantomeno al tempo della "vita sociale digitale", ma è del tutto certo che il consumatore digitale ha diritto di essere ragguagliato in merito allo sfruttamento da parte del soggetto fornitore dei servizi sulla piattaforma.

Sul punto, il TAR è chiaro: "A fronte della tutela del dato personale quale espressione di un diritto della personalità dell’individuo, e come tale soggetto a specifiche e non rinunciabili forme di protezione, quali il diritto di revoca del consenso, di accesso, rettifica, oblio, sussiste pure un diverso campo di protezione del dato stesso, inteso quale possibile oggetto di una compravendita, posta in essere sia tra gli operatori del mercato che tra questi e i soggetti interessati.

Il fenomeno della “patrimonializzazione” del dato personale, tipico delle nuove economie dei mercati digitali, impone agli operatori di rispettare, nelle relative transazioni commerciali, quegli obblighi di chiarezza, completezza e non ingannevolezza delle informazioni previsti dalla legislazione a protezione del consumatore, che deve essere reso edotto dello scambio di prestazioni che è sotteso alla adesione ad un contratto per la fruizione di un servizio, quale è quello di utilizzo di un “social network”.

Sorge, quindi, un obbligo informativo da parte del fornitore dei servizi di social network, Facebook, verso i consumatori che ha un fondamento di tipo negoziale e non solo sotto il profilo della tutela della riservatezza dei dati espressi in rete.

Qui il provvedimento n. 261/2020 del TAR Lazio.

domenica 8 febbraio 2015

Il furto della password non esclude la responsabilità del titolare dell'account

Questa domenica vi proponiamo una nuova sentenza in materia di condotte illegali in internet e possibili conseguenze penali.

Anche questa pronuncia, come quelle delle ultime settimane, ci da l'occasione di trattare un argomento molto attuale, ossia quali sono le conseguenze penali per il titolare di un account, nel caso in cui, sottratta la password, un terzo utilizzi il suo profilo per diffamare altri utenti di un social network.

Nel caso di specie, un titolare di un profilo Facebook si vedeva sottrarre la password da parte di altra persona, la quale cominciava a lasciare messaggi ingiuriosi sulla pagina del noto social network.

Il titolare del profilo provvedeva, in seguito, a denunciare il furto della password, rendendo noto di non aver mai scritto alcuno dei messaggi incriminati.

La Cassazione, intervenuta nella vicenda, ha ritenuto comunque ritenuto responsabile penalmente il titolare del profilo Facebook per gli insulti postati in rete, considerando del tutto irrilevante la circostanza che vi sia stata una denuncia di furto della password.

Di seguito, la sentenza della Cassazione.

domenica 25 gennaio 2015

Viola l’art. 494 c.p. chi crea un falso profilo nel social network

Creare un falso profilo in rete può comportare gravi conseguenze verso chi la pone in essere, in quanto integra il reato di reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), così come ha stabilito di recente la Corte di Cassazione con la sentenza che potete leggere di seguito.
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