domenica 30 gennaio 2022

Fideiussione: la nullità parziale ribadita dal Tribunale di Reggio Emilia

Questa domenica torniamo a trattare la questione fideiussioni bancarie contrarie alla legge antitrust e la loro parziale invalidità.

Occorre ricordare che la Suprema Corte di Cassazione ha di recente, con la sentenza n. 41994/2021, risolto la questione in modo definitivo, dichiarando la nullità parziale di tutte le clausole contenute nei modelli contrattuali delle fideiussioni in contrasto con la legge nazionale (vedi qui).

Il Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento reso prima della sentenza della Cassazione, ha sostanzialmente anticipato il principio poi stabilito dal giudice id legittimità, affermando che se il contratto contiene clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e contrarie alla normativa antitrust per violazione dell’art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, tali norme contrattuali dovranno essere dichiarate nulle ai sensi dell’articolo 1419 c.c..

Ciò comporta la validità del contratto, il quale deve essere semplicemente epurato delle clausole nulle, con la sostituzione della norma dichiarata dal giudice con la disposizione di legge.

Nel caso di specie, la norma contrattuale prevedeva un termine per l'avvio delle azioni verso il debitore principale superiore ai sei mesi previsto ex art. 1957 c.c.: la nullità parziale del contratto ha riportato il termine ex lege ai fini dell'estinzione dell'obbligazione fideiussoria.

Di seguito, il Tribunale di Reggio Emilia - sentenza n. 1336/2021.

Fideiussione - nullità parziale - estinzione by Consumatore Informato on Scribd

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