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domenica 30 gennaio 2022

Fideiussione: la nullità parziale ribadita dal Tribunale di Reggio Emilia

Questa domenica torniamo a trattare la questione fideiussioni bancarie contrarie alla legge antitrust e la loro parziale invalidità.

Occorre ricordare che la Suprema Corte di Cassazione ha di recente, con la sentenza n. 41994/2021, risolto la questione in modo definitivo, dichiarando la nullità parziale di tutte le clausole contenute nei modelli contrattuali delle fideiussioni in contrasto con la legge nazionale (vedi qui).

Il Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento reso prima della sentenza della Cassazione, ha sostanzialmente anticipato il principio poi stabilito dal giudice id legittimità, affermando che se il contratto contiene clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e contrarie alla normativa antitrust per violazione dell’art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, tali norme contrattuali dovranno essere dichiarate nulle ai sensi dell’articolo 1419 c.c..

Ciò comporta la validità del contratto, il quale deve essere semplicemente epurato delle clausole nulle, con la sostituzione della norma dichiarata dal giudice con la disposizione di legge.

Nel caso di specie, la norma contrattuale prevedeva un termine per l'avvio delle azioni verso il debitore principale superiore ai sei mesi previsto ex art. 1957 c.c.: la nullità parziale del contratto ha riportato il termine ex lege ai fini dell'estinzione dell'obbligazione fideiussoria.

Di seguito, il Tribunale di Reggio Emilia - sentenza n. 1336/2021.

venerdì 14 febbraio 2020

Time e Service vi ha venduto un upgrade? nulla l'iscrizione a New Club Elite

Nuovo ed importante risultato ottenuto in favore dei consumatori rimasti coinvolti nella vicenda New Club Elite. 

Il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato la nullità di un nuovo contratto di upgrade venduto a dei consumatori emiliani da parte dell'agenzia Time & Service S.r.l. di Davoli (CZ), ordinando alla società di procedere alla cancellazione dei ricorrenti dall'iscrizione a New Club Elite, in modo tale che non debbano più pagare le spese di gestione.

La vicenda, comune a molti consumatori rimasti intrappolati nell'iscrizione al club inglese, prende avvio da uno dei famosi buoni vacanza regalati durante gli appuntamenti ad invito presso una struttura alberghiera e conclusa con la firma di contratti o promesse di vendita.

Nel caso di specie, due consumatori reggiani avevano aderito al sistema vacanze, dietro la promessa che se dopo dodici mesi dalla conclusione del contratto, sarebbero potuti uscire dal rapporto bancario con semplice invio di una mail alla società venditrice.

Purtroppo, come appurato in seguito, la promessa orale non veniva mantenuta anche perchè non trovava alcuna conferma nel contratto sottoscritto dai consumatori (verba volant, scripta manent).

Invitati a provare uno dei resort del circuito Club Elite, i nostri sfortunati acquirenti divenivano oggetto di una ulteriore proposta di miglioramento della propria iscrizione al club, il famoso upgrade, attraverso l'iscrizione a "club platinum".

Cosa vuol dire club platinum per l'acquirente? maggiori strutture, più persone che possono aderire alla settimana vacanza, più servizi secondo i proponenti, mentre di fatto i nostri consumatori non hanno trovato alcun vantaggio, risultando invece disorientati rispetto a tutti i denari spesi per entrare nel circuito Club Elite.

Appare opportuno evidenziare, infatti, che oltre alle spese di iscrizione, la coppia di Reggio Emilia è oggetto di richiesta di pagamento delle spese di gestione annuali, proveniente dalla Spagna, sede amministrativa N.C.E., con richiesta di pagamento di alcune centinaia di euro.

La domanda che i consumatori ci hanno rivolto è stata: "si può uscire da questo sistema?". La nostra risposta è: "SI".....ecco come.

domenica 11 novembre 2018

Clausole vessatorie - non valide se firmate tutte assieme

Questa domenica vi proponiamo il recente provvedimento reso dal Tribunale di Reggio Emilia in una vicenda bancaria, ove l'istituto di credito aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di un saldo passivo maturato dal cliente, una società (e quindi non un consumatore).

La vicenda ha riscontrato il nostro interesse, tanto da decidere di proporre la lettura della sentenza che potete trovare di seguito, non tanto per il merito della vicenda, ma per la questione preliminare oggetto di trattazione da parte del giudice emiliano.

Nel caso di specie, la società debitrice si era opposta al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, eccependo il carattere vessatorio della clausola relativa al giudice territorialmente competente. La banca, costituendosi in giudizio, ha contestato l'affermazione della società, affermando che tale clausola era stata firmata due volte dal legale rappresentante della società.

Il giudice, dopo aver verificato l'effettiva doppia sottoscrizione da parte della società debitrice, ha comunque ritenuto vessatoria (e priva di inefficacia) la clausola di deroga del foro competente, con un ragionamento ineccepibile.

Il Tribunale premette che il professionista (la banca nel caso di specie) può legittimamente far sottoscrivere le clausole vessatorie in modo unitario (la famosa seconda firma) "Infatti, è ben vero che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, non occorre sottoscrivere ciascuna clausola vessatoria, bastando un’apposita dichiarazione che raggruppi tutte le clausole singolarmente richiamate.".

Subito dopo, aggiunge che:"[…]  la Suprema Corte ha chiarito che non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall’art. 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate".

In altri termini, il giudice afferma che la seconda firma indistinta di clausole vessatorie e non vessatorie non raggiunge l'effetto voluto dall'art. 1341, comma 2 del codice civile e rende del tutto inefficace la sottoscrizione.

Qui la sentenza oggetto del nostro intervento.

lunedì 5 marzo 2018

Reggio Emilia: il giudice ordina la cancellazione da New Club Elite

Altra buona notizia per coloro che vogliono chiudere la propria esperienza con New Club Elite, o sono comunque proprietari di un certificato vacanza e vogliono ottenere giustizia. 

L'esigenza di uscire da questo tipo di contratti si manifesta in modo più pressante in questo periodo, ossia quando i gestori dei resort e dei circuiti vacanza ai quali sono stati iscritti i consumatori, avanzano la richiesta di pagamento dele spese di gestione.

E quindi, la volontà di non dover più pagare l'annuale pedaggio per un servizio di cui non si riesce ad usufruire, rende più fastidioso questo "spreco di denaro".

La domanda che di solito viene rivolta dai titolari dei certificati è sempre la stessa: "ci sono concrete possibilità di ottenere dal tribunale l'ordine di cancellazione dal club?".

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