domenica 16 gennaio 2022

Fideiussione: la violazione delle norme antitrust - nullità parziale del contratto

Arriva dalla Cassazione la parola fine sull'annosa questione relativa alla validità delle fideiussioni fatte sottoscrivere dalle banche in violazione della normativa antitrust.

Abbiamo già trattato l'argomento (vedasi, in particolare, la nota al provvedimento adottato dal Tribunale di Pesaro) affrontando il contrasto tra i modelli contrattuali fatti sottoscrivere ai consumatori che hanno prestato la fideiussione bancaria e la legge n. 287/1990 ("Legge antitrust") e che presentavano clausole contrarie alla citata normativa.

Il contrasto creatosi in materia è stato risolto dalle Sezioni Unite, con sentenza del 30 dicembre 2021 n. 41994, sentenza con la quale il giudice di legittimità ha dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni che riproducevano le clausole del contratto tipo contrarie alle regole della concorrenza antitrust.

Occorre rammentare che l'art. 2 della legge n. 287/1990 statuisce che: 

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.

La Suprema Corte ha dichiarato nulle tutte le clausole contenute nei contratti di fideiussione che contrastino la norma appena richiamata. La nullità della singola clausola, però, non travolge tutto il contratto, il quale rimane valido, ma semplicemente comporta la sua non applicazione e sostituzione con la norma di legge prevista

Riteniamo utile, a tal proposito, richiamare il principio enucleato con la citata sentenza.

"i contratti di fideiussione a  valle  di  intese  dichiarate  parzialmente  nulle dall'Autorità Garante,  in relazione  alle sole clausole  contrastanti  con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.  287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono  parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma  3 della  legge succitata  e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una  diversa volontà delle parti» (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust).".

Di seguito, la Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 41994/2021.

Fideiussione - violazione normativa antitrust - nullità parziale by Consumatore Informato on Scribd

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