domenica 10 aprile 2022

Mutuo di scopo ≠ mutuo fondiario. Il chiarimento della Cassazione

Nel riprendere le fondamentali distinzioni tra il mutuo di scopo e il mutuo fondiario, che costituiscono il tema predominante nella sentenza oggi in commento (Cassazione, sez. III, n. 9838 del 14 aprile 2021), dobbiamo chiarire – per gli effetti pratici derivanti dal chiarimento - , fino a che punto si estende l’interesse del mutuante a che si realizzi lo scopo dedotto nel contratto di mutuo. 

Detto in altri termini, è sempre vero che la puntuale regolamentazione dei tempi di esecuzione del programma contrattuale (e si pensi ad una banca che “imponga” al mutuatario di erogare delle somme equivale all’individuazione di uno scopo al quale il mutuante è interessato? 

Evidentemente, la risposta a tale interrogativo non può che emergere, come di consueto in una sede giurisdizionale, sia dall’interpretazione sistematica del contratto di mutuo, clausola per clausola (art. 1363 cod. civ.), che dall’esame dei comportamenti tenuti dalle parti prima e dopo la stipulazione del contratto. 

Nel caso di specie, una società ponte, nell’alveo di un’operazione di investimento immobiliare, si è vista erogare due finanziamenti diretti ad affrontare, segnatamente, l’acquisto e l’edificazione di una determinata area, prestando la garanzia di un’ipoteca di primo grado. Sebbene l’importo del mutuo sia stato erogato a stati di avanzamento lavori, le somme sono state utilizzate dalla predetta società per liberare alcuni vecchi soci dalle fideiussioni prestate. Di tale destinazione degli importi era a conoscenza la finanziaria, come risultava da diversi scambi di missive avvenuti tra il cliente e quest’ultima prima della stipulazione del mutuo. In definitiva, le somme sono state impiegate per estinguere pregresse passività, e non per la finalità esplicitata nel contratto, vale a dire il finanziamento di opere edilizie. 

Dirimente, nell’inquadramento di questa fattispecie, è la presenza di una garanzia ipotecaria, la quale impone alla banca di monitorare che si conservi un adeguato scarto tra il valore del cespite sottoposto ad ipoteca, da un lato, e quello delle somme prestate alla mutuataria. L’erogazione delle somme a stati di avanzamento lavori, tipica in questa tipologia di operazioni, risponde alla finalità indiretta di mantenere questo scarto. 

Di conseguenza, l’interesse della finanziaria a che non si svaluti la garanzia ipotecaria sussiste indipendentemente dalla destinazione del mutuo, sia essa specificata o meno nel contratto. 

Dall’esposizione di queste circostanze abbiamo ricavato degli elementi sintomatici per valutare se, in concreto, ci troviamo di fronte ad mutuo fondiario convenzionale (una tipologia di mutuo differente da quello previsto dall’art. 1813 cod. civ.) oppure a quello di scopo. 

Distinguiamo, ora, queste due tipologie contrattuali sul piano della causa concreta, ossia degli interessi che informano le parti nella stipulazione 

Nella seconda tipologia di mutuo, lo scopo, il quale è sempre permeato da un programma contrattuale più o meno dettagliato rivolto alla sua attuazione, è oggetto di precipuo interesse sia da parte del mutuatario che da parte del mutuante. 

Anzi, il destinatario della somma non si limita soltanto a restituire la somma e gli interessi, accompagnando tale prestazione con la corresponsione di garanzie ed accessori, ma è tenuto a realizzare lo scopo, attuando concretamente l’attività programmata nell’interesse del mutuatario. Di talché, nel contratto sono previste clausole che vincolano l’erogazione delle somme all’esecuzione di uno specifico programma. In questo modo, anche lo scopo entra a far parte del sinallagma. 

Diversa, invece, è la funzione dello scopo nella prima tipologia di mutuo, dal momento che coincide con l’esplicitazione di motivi che, di per sé, rientrano nella sfera di interesse del mutuatario, ma non anche in quella del mutuante. Può essere che il contratto contenga un programma dettagliato di destinazione delle somme (come spesso avviene quando l’erogazione delle somme è condizionata dallo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione, per esempio), ma tale puntuazione è estrinseca, e non incide sugli interessi della finanziaria, a meno che – come abbiamo visto poc’anzi – quest’ultima non debba preservare lo scarto tra il finanziato e la garanzia ipotecaria. Ma, in ogni caso, la garanzia è un elemento accessorio rispetto al rapporto principale che, benché esplicitato nel contratto, non entra a far parte del sinallagma del contratto, poiché corrisponde a scopi generali ed istituzionali della finanziaria. 

In altri termini, per quanto nel contratto si scandiscano le scadenze degli impegni della mutuataria, si conferisce alla banca il diritto di interloquire con il mutuatario in ordine alla destinazione degli importi, queste circostanze non influiscono se sono strumentali alla finalità della banca ad ottenere la restituzione della somma mutuata e a conservare l’ipoteca fino all’occorrenza (e alla sua estinzione). 

Cassazione - sentenza n. 9338/2021.

Mutuo di scopo: il programma del mutuatario by Consumatore Informato on Scribd

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