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Fonte: newsletter 19 maggio 2022 |
Come segnalato dall’Autorità, l’interessato, pur avendo nel corso di una prima chiamata promozionale, espresso all’operatore la propria opposizione a ricevere ulteriori telefonate, era stato nuovamente contattato dalla stessa azienda a fini di marketing. L’interessato aveva dunque deciso di esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa privacy, e aveva chiesto all’azienda di conoscere l’origine dei dati e di cancellarli, richiesta a cui non era mai stato dato riscontro.
Inoltre, dopo l’apertura dell’istruttoria da parte dell’Autorità, l’azienda (la cui casella PEC era perfettamente funzionante) non aveva mai risposto neanche alla richiesta di informazioni e di esibizione di documenti formulata dal Garante, determinando quindi un appesantimento degli adempimenti istruttori e un rallentamento dell’azione amministrativa.
Ritenuto dunque illecito il comportamento dell’azienda, il Garante ha applicato la sanzione e ha ordinato al titolare di dare comunque riscontro alle richieste del reclamante.
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