domenica 1 maggio 2022

Le clausole abusive nel contratto autonomo di garanzia - interessante intervento della Cassazione

Torniamo a trattare, questa domenica, il contratto autonomo di garanzia, una delle forme di concessione del credito che più si è diffusa negli ultimi decenni.

Di recente, abbiamo tratteggiato la differenza tra questo modello contrattuale e la fideiussione (vedi qui), evidenziandone la natura e le caratteristiche fondamentali.

Il contratto autonomo di garanzia è, come già esposto, una particolare forma di garanzia bancaria che consente al creditore di poter esercitare il proprio credito verso la banca, con una semplice richiesta, nel caso di inadempimento del creditore principale.

Anche per tale contratto, però, è dovuta intervenire la Cassazione per individuare eventuali clausole abusive, limitative dei diritti del consumatore e la loro applicabilità anche a questo particolare contratto atipico.

In particolare, la questione oggetto dell'intervento della Corte di legittimità ha riguardato il carattere abusivo delle clausole di questo contratto, ed in particolare la loro contestabilità nel caso in cui il garante sia un consumatore.

Secondo la Cassazione, se viene accertato che il garante sia un consumatore, devono trovare applicazione tutte le difese previste dal Codice del Consumo e, con riferimento al contratto autonomo di garanzia, sicché è abusiva la clausola contrattuale che limita il diritto del garante di opporre alla banca tutte le eccezioni sia con riferimento al rapporto di garanzia, sia con riguardo al rapporto principale e all'inadempimento da parte del debitore principale. 

In altri termini, la sentenza sembra annacquare la distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione, aprendo la possibilità per il garante di poter opporre alla banca tutte le eccezioni che il debitore principale non ha sollevato.

La Cassazione conclude enunciando in modo chiaro il principio fin qui sintetizzato, ossia che: "La disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo trova applicazione anche ai contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell’art. 36, comma 1, anche là dove la clausola accertata come abusiva esprima il profilo di atipicità del contratto. In relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l’accertamento dell’eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito e nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo ed in particolare la previsione dell’art. 33, lett. t) e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all’esclusione della proponibilità di eccezioni relative all’inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest’ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del comma 1 del citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni.".

E quindi, se viene accertata la nullità di talune clausole abusive del contratto che vede coinvolto come garante un consumatore, la nullità delle stesse non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma solo delle specifiche clausole colpite dal provvedimento del giudice, con conseguente possibilità, nel caso di specie, per il garante di poter sollevare le eccezioni verso la banca.

Cassazione Sez. III^ Civ. Ordinanza n. 5423/2022.

Contratto autonomo di garanzia e clausole abusive by Consumatore Informato on Scribd

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