domenica 28 maggio 2023

Carta revolving comunque valida anche se l'intermediario non è autorizzato

Quest'oggi potete trovare una sentenza particolare e, a parere nostro, non corretta, laddove ritiene valida e legittima la conclusione di un contratto bancario contratto da una società bancaria non abilitata.

Questa è la sorprendente motivazione contenuta nella sentenza n. 358/2023 del 16 maggio 2023, con la quale il Tribunale di Trapani ha respinto una opposizione ad un decreto ingiuntivo proposta da un consumatore.

La vicenda ha inizio con un decreto ingiuntivo con il quale una società finanziaria chiede il pagamento dei somme a credito maturate verso il cliente a seguito dell'emissione, tra le altre, di una carta revolving.

Il cliente aveva promosso un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo eccependo, tra le altre, la carenza da parte della società dei requisiti per la proposta della revolving ex art.106 TUB e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999.

Quest'ultima norma dispone specifici limiti per lo svolgimento dell'attività finanziaria, prevedendo obblighi precisi in capo all'operatore professionale che intende vendere prodotti finanziari, tra i quali la carta revolving.

Nella vicenda sottoposta all'attenzione del Tribunale di Trapani, è stato accertato il mancato rispetto di tali limiti di legge, ma ciò nonostante, il giudice non ha ritenuto tali carenze sufficienti a configurare una ipotesi di nullità del contratto relativo alla carta revolving: "Non può, infine, neanche accedersi alla tesi secondo cui il contratto non sarebbe valido per assenza di un intermediario finanziario abilitato, in palese violazione dell’art. 3 D.lgs. n. 374/1999 non essendo qualificabili come tali il titolare dell’attività commerciale, ovvero un suo dipendente, dovendosi ritenere privi di abilitazione a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi da quelli per il finanziamento dei propri beni".

La motivazione addotta dal Tribunale di Trapani è la classica, e da noi contestata, dell'inesistenza di una norma che preveda, a seguito della carenza dei requisiti previsti, la invalidità del contratto concluso con il consumatore.

Precisa, sul punto, il giudice che: "mancando un’esplicita previsione normativa, va escluso che la violazione del summenzionato obbligo possa determinare, a norma dell’art. 1418, comma I c.c. la nullità del contratto eccepita dall’opponente (cfr. Cass. SSUU 2674/2007); inoltre, la dichiarazione riferita al contraente in forza della sottoscrizione (“Prendo atto che potrà essermi concessa da […] l’apertura di una linea di credito…”) denota come lo stesso contraente abbia individuato correttamente la […] come mutuante del contratto di finanziamento sottoscritto".

Così sentenziando, il Tribunale di Trapani sembra sancire che anche un operatore privo dei requisiti di legge, ovvero soggetto non qualificabile come intermediario finanziario abilitato, sia comunque legittimato a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi dal finanziamento, tra cui le carte di pagamento e, più nello specifico, quelle revolving.

Tribunale di Trapani - Sezione civile - sentenza del 15 maggio 2023.

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