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domenica 1 giugno 2025

I contratti di credito al consumo devono essere più trasparenti. Così la Corte di giustizia UE

Nuovo intervento della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di validità delle clausole inserite nel contratto concluso con il professionista e volta a garantire una protezione effettiva dei consumatori, con particolare riferimento alla validità delle clausole contrattuali, la trasparenza nelle pratiche commerciali e la corretta applicazione delle normative europee sui contratti di credito al consumo.

La vicenda prende le mosse da una controversia sorta tra una banca con un suo cliente e relativa alla legittimità delle clausole inserite in un contratto di credito e contestate dal consumatore per violazione delle norme in materia di trasparenza.

Il consumatore ha contestato alla banca che le disposizioni contrattuali  sarebbero abusive e contrarie alle norme europee, violando i principi di protezione e informazione previsti dalle direttive europee.

Il giudice comunitario, investito della vicenda, ha voluto affrontare la questione richiamando le direttive europee più rilevanti in materia:

- Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, che mira a prevenire l'introduzione di clausole che possano pregiudicare la posizione dei consumatori.

- Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, che obbliga le imprese a evitare comportamenti ingannevoli o coercitivi nei confronti dei consumatori.

- Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori, che impone specifici obblighi informativi sulle condizioni dei contratti di credito.

Dopo aver operato un ambia descrizione delle norme comunitarie, il giudice comunitario ha voluto verificare se le norme del contratto di cui trattasi siano, nella sua applicazione, coerenti e rispettose dei principi comunitari, valutando se le clausole in discussione rispettassero gli standard di trasparenza e non ledessero i diritti dei consumatori.

La sentenza oggetto della nostra segnalazione ha analizzato tre profili relativi alle clausole contrattuali.


a) Trasparenza e chiarezza delle clausole contrattuali

Uno degli aspetti cruciali trattati dalla Corte riguarda la necessità che le clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile, con particolare attenzione alla valutazione della buona fede delle parti e alla possibilità per il consumatore di comprendere appieno le implicazioni delle condizioni sottoscritte. 

Se una clausola non è chiara o se non consente al consumatore di comprendere l’effettivo impegno finanziario che sta assumendo, essa può essere considerata abusiva.


b) Interpretazione favorevole al consumatore

Un altro punto rilevante emerso dalla sentenza è il principio secondo cui, in caso di ambiguità interpretativa di una clausola, questa deve essere interpretata nel modo più favorevole al consumatore. La Corte ha ribadito che, nel caso di contrasti tra le parti, il consumatore, come parte più debole, deve essere tutelato in via prioritaria.

Ricordiamo che tale principio ha una sua rappresentazione anche nel codice civile, all'art. 1371 c.c.: "Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.".


c) Obblighi di informazione delle istituzioni finanziarie

La Corte ha sottolineato che le istituzioni finanziarie hanno l'obbligo di fornire ai consumatori informazioni chiare, complete e trasparenti riguardo ai costi, alle condizioni di rimborso e agli oneri associati ai contratti di credito

Questa trasparenza è fondamentale per garantire che il consumatore possa prendere decisioni consapevoli, evitando che venga indotto a sottoscrivere contratti che non rispecchiano pienamente le sue esigenze o capacità economiche.

Di fatto, l'intervento del giudice comunitario mira a ribadire principi già enucleati dai giudici continentali e che dovrebbero avere un impatto significativo sui contratti di credito al consumo, poiché obbligano le istituzioni finanziarie a rivedere le loro pratiche e a garantire che tutte le clausole siano conformi ai requisiti di protezione dei consumatori. Le banche e gli enti finanziari dovranno porre maggiore attenzione nel redigere contratti di credito, evitando di inserire clausole che possano risultare inique o poco trasparenti.

La sentenza rafforza anche l'obbligo di fornire una corretta informativa pre-contrattuale, non solo per evitare pratiche ingannevoli ma anche per facilitare una scelta consapevole da parte del consumatore, che deve essere posto nelle condizioni di comprendere pienamente le implicazioni delle proprie scelte finanziarie.

Per maggiori informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it.

domenica 23 giugno 2024

Bene la Corte di giustizia che tutela il consumatore contro le clausole abusive

La Corte di giustizia ha, di recente, ritenuto di dover ribadire alcuni principi che riguardano le clausole abusive (vessatorie) inserite nei contratti bancari di credito al consumo, consentendoci di ricordare i diritti spettanti ai consumatori contro le banche.

Tali diritti, come osservato da giudice comunitario, devono essere estesi anche ai contratti accessori, ma collegati, a quello principale, con conseguente invalidità delle clausole inserite che limitano, come accaduto nel caso affrontato, la facoltà del consumatore di ottenere del credito dalla banca.

Ricordiamo che è abusiva la clausola che limiti i diritti del consumatore in ipotesi di acquisizione di servizi accessori, od anche laddove l'istituto bancario subordini la concessione del credito all'attivazione di ulteriori contratti.

Nella concreta fattispecie, i consumatori bulgari avevano stipulato un contratto di credito al consumo con il quale era stata avanzata la richiesta di una modesta somma di denaro (circa EUR 2 500), per un periodo di 36 mesi, soggetto ad un tasso d’interesse annuo del 41% e a un TAEG del 49,02%, con rimborso dell'importo di euro 4 400. 

Il contratto prevedeva la possibilità, in favore del cliente, di attivare una serie di servizi accessori al contratto principale, tra i quali:

- servizio "fast" con il quale il cliente poteva disporre della "priorità nell’esame della sua domanda di credito e nella messa a disposizione dei fondi, la quale doveva avvenire entro 24 ore dal ricevimento, da parte del creditore, del contratto di credito firmato.". 

- servizio "flexi", il quale "consentiva, a determinate condizioni, la modifica del piano di rimborso iniziale.", al verificarsi di determinate condizioni, come ad esempio in ipotesi di inabilità al lavoro, di risoluzione del contratto di lavoro, di ferie non retribuite, di licenziamento, o decesso di un componente del nucleo che contribuisce  al reddito familiare. 

Il servizi accessori, però, non sono gratuiti, ma prevedono un costo che, secondo quanto accertato dal giudice bulgaro, comporta per i consumatori l'incremento dell'importo totale da rimborsare all'istituto di credito alla conclusione del contratto (circa EUR 6.257,00).

Peraltro, tale maggior importo era previsto solo nel caso di effettivo utilizzo del servizio accessorio, tant'è che per il professionista non esisteva alcun carattere vessatorio del contratto.

Orbene, il giudice comunitario ha accertato il carattere abusivo delle clausole previste nei contratti accessori, nel caso in cui prevedano dei costi supplementari a carico del consumatore, anche nell'ipotesi in cui non siano effettivamente esercitati dal cliente, prevedendo comunque dei costi spropositati a carico di quest'ultimo per il servizio ottenuto.

Corte di giustizia UE - Sez. IX - sentenza C - 714/22 .

domenica 17 marzo 2024

Euribor truccato: si al rimborso degli interessi dei mutui per il periodo 2005/2008

La recente ordinanza n. 34889/2023 della Cassazione civile ha riaperto le discussioni sorte  in ambito bancario in merito alla validità delle clausole previste nei mutui a tasso variabile concluse tra il 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 (per maggiori informazioni e tutela, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando che quei contratti prevedevano (e prevedono) un tasso di interesse (Euribor) oggetto di manipolazione, così come riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea (clicca qui per un approfondimento).

Alla base della vicenda oggetto di trattazione c'è la decisione assunta dalla Commissione assunta nel  2013, la quale ha sanzionato alcune banche per aver manipolato le quotazioni dell'Euribor, tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile, negli anni 2005 - 2008.

La vicenda è stata oggetto di molteplici interventi giurisprudenziali, non sempre in linea con quanto stabilito a livello comunitario, tant'è che la vicenda è arrivata avanti alla Corte di Cassazione.

L'Ordinanza n. 34889/2024 ha consentito ai giudici di legittimità di chiarire due aspetti:

(1) se manca il TAEG, l'indice sintetico di costo (ISC) svolge funzione suppletiva

Ribadendo un principio generale che vige in ambito bancario, l'omessa indicazione del TAEG nel contratto bancario non comporta la nullità parziale del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo e può soddisfare il requisito di validità previsto ex lege.

La Corte chiarisce, infatti, che il TAEG non è un elemento decisivo del contratto la cui mancanza comporta la nullità parziale con conseguente sostituzione automatica ex art. 117 TUB.

(2) Euribor manipolato tra il 2005 e il 2008 - si alla restituzione degli interessi

La Suprema Corte ha deciso di entrare a gamba tesa nei confronti delle banche, stabilendo la nullità parziale delle clausole che prevedono il tasso Euribor e conclusi tra il 2005 e il 2008: "l'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato".

La Cassazione ha smentito una delle principali tesi proposte dalle banche ai propri clienti, secondo la quale gli effetti dell'intervento della Commissione non poteva riguardare gli istituti di credito diversi da quelli sanzionati.

Invece, ai fini del diritto del consumatore ad ottenere la restituzione degli interessi versati sulla base di un contratto in Euribor manipolato, è irrilevante la partecipazione della banca al cartello restrittivo della concorrenza sanzionato nel 2013.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 34889/2024.

domenica 7 gennaio 2024

Informazione non completa - il diritto di recesso può essere esercitato oltre i 14 giorni

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha voluto, con la sentenza di questa domenica, il principio che l'omessa o carente informativa fornita al consumatore in merito ai suoi diritti può comportare delle conseguenze negative nei confronti dello stesso professionista.

Se il contratto non indica in modo chiaro e completo il diritto di recesso, il consumatore ha il diritto di esercitarlo anche oltre il termine di quattordici giorni, anche se si tratta di un contratto di credito per l'acquisto di un'autovettura.

Il consumatore che non abbia ricevuto informazioni complete sui propri diritti e obblighi può recedere in qualsiasi momento fino a quando non sia avvenuta la totale esecuzione del contratto.

Nel caso di specie, alcuni consumatori si erano rivolti ad un tribunale tedesco, contestando di non aver ricevuto valide informazioni in merito al loro diritto di recesso dal contratto di credito al consumo da parte di alcune banche delle case automobilistiche (BMW Bank, Volkswagen Bank e Audi Bank). 

Si trattava di contratti di leasing o credito al consumo per l'acquisto di un veicolo e i modelli contrattuali non specificavano in modo completo il diritto di recesso.

I consumatori hanno eccepito tale circostanza, sostenendo che il diritto di recesso non sarebbe mai sorto a causa dell'omessa completa informativa, invocando l'esercizio di tale diritto.

La Corte ha operato una necessaria distinzione, premettendo che nel caso di un contratto di leasing, il consumatore ottiene in locazione un veicolo che può utilizzare per un determinato frangente predeterminato nel contratto senza alcun obbligo successivo di acquisto dell'acqua al termine del periodo.

Per tali contratti, non essendovi la vendita dell'automobile (se non alla fine), non esiste alcun diritto di recesso.

Tale diritto esiste, invece, per coloro che concludono un contratto di credito al consumo collegato all'acquisto di un bene, un veicolo, sicché in questo ultimo caso il consumatore può avvalersi del diritto di recesso nel caso in cui non abbia ricevuto informazioni complete ed esatte sui suoi diritti e obblighi e il contratto sia in fase di esecuzione, ossia prima del pagamento dell'ultima rata.

Di seguito, il provvedimento del giudice comunitario.

domenica 17 settembre 2023

Lexitor - nuovo intervento della Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione è tornata ad affrontare gli effetti della sentenza Lexitor C 383/18 (per maggiori informazioni, clicca qui), in relazione al diritto spettante al consumatore nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Gli Ermellini hanno voluto ribadire che la portata della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea riguarda i finanziamenti rientranti nel c.d. "credito al consumo" e disciplinati dal Testo Unico Bancario.

L'art. 125 TUB, nella versione antecedente alle novità introdotte con il D. Lgs. 141/2010, si limitava a riconoscere al consumatore un equo indennizzo nel caso di estinzione anticipata del rapporto bancario.

La determinazione dell'equa riduzione era lasciata alle direttive di CICR che, come noto, non sono mai state emanate, così permettendo alle banche di non riconoscere alcun rimborso al contraente debole.

Né, secondo il giudizio di merito oggetto di impugnazione, il consumatore poteva avvalersi delle nuove norme, in quanto il rapporto contrattuale era stato introdotto prima dell'entrata in vigore delle norme comunitarie.

La Suprema Corte ha censurato il ragionamento seguito dal giudice di merito, ricordando che la sentenza Lexitor ben prevede la possibilità di applicare le nuove norme europee anche per rapporti bancari accesi prima dell'entrata in vigore delle stesse.

Occorre ricordare che l'art. 125 sexies TUB statuisce che :“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito” e questa norma può essere invocata anche da chi ha acceso un finanziamento prima del 2010.

In che senso? la norma che prevede un equo indennizzo può essere interpretata nel senso stabilito dalla richiamata norma del 2010, anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna determinazione da parte del CICR.

Tale interpretazione prevale anche sulla clausola contrattuale che preveda l'esclusione del rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata, la quale deve essere considerata abusiva/vessatoria e disapplicata dal giudice.

Qui Corte di Cassazione - sentenza n. 25977/2023.

domenica 28 maggio 2023

Carta revolving comunque valida anche se l'intermediario non è autorizzato

Quest'oggi potete trovare una sentenza particolare e, a parere nostro, non corretta, laddove ritiene valida e legittima la conclusione di un contratto bancario contratto da una società bancaria non abilitata.

Questa è la sorprendente motivazione contenuta nella sentenza n. 358/2023 del 16 maggio 2023, con la quale il Tribunale di Trapani ha respinto una opposizione ad un decreto ingiuntivo proposta da un consumatore.

La vicenda ha inizio con un decreto ingiuntivo con il quale una società finanziaria chiede il pagamento dei somme a credito maturate verso il cliente a seguito dell'emissione, tra le altre, di una carta revolving.

Il cliente aveva promosso un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo eccependo, tra le altre, la carenza da parte della società dei requisiti per la proposta della revolving ex art.106 TUB e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999.

Quest'ultima norma dispone specifici limiti per lo svolgimento dell'attività finanziaria, prevedendo obblighi precisi in capo all'operatore professionale che intende vendere prodotti finanziari, tra i quali la carta revolving.

Nella vicenda sottoposta all'attenzione del Tribunale di Trapani, è stato accertato il mancato rispetto di tali limiti di legge, ma ciò nonostante, il giudice non ha ritenuto tali carenze sufficienti a configurare una ipotesi di nullità del contratto relativo alla carta revolving: "Non può, infine, neanche accedersi alla tesi secondo cui il contratto non sarebbe valido per assenza di un intermediario finanziario abilitato, in palese violazione dell’art. 3 D.lgs. n. 374/1999 non essendo qualificabili come tali il titolare dell’attività commerciale, ovvero un suo dipendente, dovendosi ritenere privi di abilitazione a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi da quelli per il finanziamento dei propri beni".

La motivazione addotta dal Tribunale di Trapani è la classica, e da noi contestata, dell'inesistenza di una norma che preveda, a seguito della carenza dei requisiti previsti, la invalidità del contratto concluso con il consumatore.

Precisa, sul punto, il giudice che: "mancando un’esplicita previsione normativa, va escluso che la violazione del summenzionato obbligo possa determinare, a norma dell’art. 1418, comma I c.c. la nullità del contratto eccepita dall’opponente (cfr. Cass. SSUU 2674/2007); inoltre, la dichiarazione riferita al contraente in forza della sottoscrizione (“Prendo atto che potrà essermi concessa da […] l’apertura di una linea di credito…”) denota come lo stesso contraente abbia individuato correttamente la […] come mutuante del contratto di finanziamento sottoscritto".

Così sentenziando, il Tribunale di Trapani sembra sancire che anche un operatore privo dei requisiti di legge, ovvero soggetto non qualificabile come intermediario finanziario abilitato, sia comunque legittimato a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi dal finanziamento, tra cui le carte di pagamento e, più nello specifico, quelle revolving.

Tribunale di Trapani - Sezione civile - sentenza del 15 maggio 2023.

venerdì 3 febbraio 2023

Finanziamento chiuso prima del previsto? fatevi restituire interessi e commissioni dalla banca!

Finalmente i consumatori potranno ottenere una completa tutela nei confronti delle banche, ottenendo la restituzione di tutte le somme versate, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento (per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Tale principio è stato ribadito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, la quale ha voluto tendere una mano in favore dei consumatori, evitando le condotte scorrette delle finanziarie nel caso di chiusura anticipata dei vari rapporti di credito al consumo.

Occorre premettere che dal 2008 esistono nuove regole che disciplinano l’obbligo di rimborso in favore del consumatore dei costi sostenuti alla banca per la concessione del credito, nel caso di estinzione anticipata del rapporto bancario.

Nonostante le norme comunitarie e il provvedimento che maggiormente ha evidenziato detto obbligo di rimborso, la sentenza C – 383/2008 o sentenza Lexitor, ancora oggi alcuni istituti di credito o finanziarie non danno applicazione alla legge e non rimborsano i clienti di tutte le somme dovute.


- Le novità introdotte con la direttiva 2008/48/UE – credito al consumo

Come anticipato, dal 1° giugno 2013, il legislatore italiano ha dato applicazione alla direttiva comunitaria del 2008, prevedendo nuove regole nel caso di estinzione anticipata del credito al consumo.

Nel caso in cui il consumatore richieda di concludere il finanziamento prima della naturale scadenza, è tenuto a versare al professionista un indennizzo pari:

- all’1% dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore a un anno;

- allo 0,5 % dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.

Per contro, la banca dovrà restituire tutte le somme versate dal consumatore e collegate al finanziamento ottenuto, sia i costi sostenuti alla conclusione del contratto (costi upfront), come ad esempio le spese per l’istruttoria, sia quelli che il cliente sostiene durante la vita del contratto (costi recurring), tra i quali rientrano gli interessi.

L’art. 125 sexies TUB statuisce che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito”.

La norma è chiara nel disporre il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione dei maggiori costi sostenuti per ottenere il credito, laddove decida di estinguere il debito prima della sua naturale scadenza e tra questi costi rientrano anche quelli versati all'atto della conclusione del contratto (upfront).

Detti costi, negli ultimi anni, non sono mai stati rimborsati dalle banche, le quali hanno sempre ritenuto tali oneri come maturati e dovuti dal consumatore, il quale non può ottenere alcun rimborso.


- La sentenza Lexitor

Tale questione è stata affrontata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza Lexitor, avente ad oggetto i costi upfront, ossia gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore è tenuto a versare in relazione al contratto di credito consumo concluso (vedi qui).

La Corte ha affermato l'obbligo da parte dell'istituto di credito di rendere al consumatore tutti i costi sostenuti per ottenere il credito, e quindi non solo quelli recurring, ma anche le somme versate all'atto dell'avvio del rapporto bancario.

Il giudice europeo ha richiamato, sul punto, i principi introdotti con la Direttiva 2008/48, il cui fine è quello di riconoscere la massima garanzia in favore del consumatore, permettendogli di non dover sostenere un costo troppo elevato per il credito bancario, in particolar modo laddove egli restituisca il capitale prima della scadenza.

La restituzione di questi importi deve avvenire in modo automatico, in assenza di una qualsivoglia valutazione sulla natura e la tipologia dei costi collegati finanziamento o alla durata del contratto: in ultima istanza, secondo la Corte risulta corretto che qualsiasi somma versata dal cliente durante la vita del contratto, sia rimborsata dall'istituto di credito nel caso di estinzione anticipata.

Le banche e le finanziarie italiane hanno ritenuto di dover ignorare la novità normativa, nonostante i principi di applicazione siano stati esposti in modo chiaro dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.


- la legge n. 106/2021 cerca di aiutare le banche mitigando gli effetti della Lexitor

In aiuto delle banche è anche intervento il Governo, il quale ha cercato di limitare gli effetti della pronuncia della Corte di giustizia, e più in generale della direttiva 2008/48, impedendo ai consumatori di poter chiedere la restituzione di somme anticipate alle banche e da queste trattenute in modo illegittimo nel momento in cui il finanziamento è stato estinto in modo anticipato.

La legge n. 106/2021, in conversione dell'art. 11 octies decreto legge n. 73/2021 (aiuti bis), ha disciplinato il diritto di rimborso spettante ai consumatori, negandolo per coloro che avevano sottoscritto un contratto di finanziamento, con rimborso anticipato, in epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa norma, ossia il luglio 2021, e quindi di fatto a tutti i rapporti di credito al consumo.

Appare di tutta evidenza che tale norma ha legalizzato il diritto delle banche a trattenere ogni costo collegato al credito, anche nell’ipotesi di estinzione anticipata del credito, così negando ogni diritto del consumatore alla restituzione dei costi cosiddetti recurring (interessi corrispettivi, assicurazione del credito ecc.) e up front (commissioni di istruttoria, commissione all'agente finanziario, spese gestione pratica).


- Incostituzionale la norma salva banche. Così deciso dalla Corte costituzionale 

Con sentenza n. 263/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limita il diritto del consumatore alla restituzione delle somme anticipate ai soli costi recurring. 

La Corte ha stabilito che la direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) deve trovare applicazione per tutti i contratti e non solo per quelli conclusi dopo l’entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021. 

La Corte conclude affermando che: "Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.".

A tutti i consumatori, quindi, spetta il diritto alla restituzione delle somme anticipate, nel caso in cui abbiano estinto il loro finanziamento prima della conclusione naturale del contratto.

Rivolgetevi alla vostra banca, o finanziaria, con la quale avete concluso il rapporto contrattuale in anticipo, e fatevi restituire i maggiori interessi e costi illegittimamente trattenuti.

domenica 6 novembre 2022

Centrale rischi: la segnalazione deve essere preceduta dalla comunicazione al consumatore

La segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia (o alle varie banche dati private) è circostanza tutt'altro che rara per il consumatore, ed anzi sono molti i casi di persone che segnalano all'associazione questo tipo di vicenda.

Abbiamo  già trattato la questione nel blog, chiarendo anche in cosa consiste l'iscrizione alla banca dati (clicca qui), e quando può essere importante che la banca rispetti i presupposti per la segnalazione del cliente.

Stiamo trattando la fattispecie, tutt'altro che rara, ove il cliente della banca non abbia pagato più rate del proprio debito  con la banca, e quest'ultima sia costretta a segnalarlo nelle varie banche dati previste per legge.

La banca segnalante deve, a tal proposito, avvertire il consumatore della sua prossima segnalazione alla Centrale rischi, informandolo delle rate pagate in ritardo e dandogli la possibilità di poter di saldare il debito.

E' uno dei requisiti che rendono la segnalazione legittima e rispettosa della legge, ed in particolare l'art. 125 del Testo Unico Bancario e delle successive comunicazioni di Banca d'Italia.

L'art. 125 comma 3 del TUB prevede, infatti, che la banca sia tenuta, prima di segnalare il cliente ad informarlo della sua prossima segnalazione presso la Centrale rischi della Banca d'Italia, così come ribadito con la Circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 della Banca d’Italia, Capitolo I Sezione 1 paragrafo 4.

La banca deve inviare, quindi, una lettera con l'avvertimento rivolto al cliente della sua prossima segnalazione alla Banca d'Italia.

Ma cosa succede se non procede alla comunicazione preventiva verso il cliente? e questo tipo di comunicazione riguarda il solo caso di "segnalazione a sofferenza" od ogni tipo di segnalazione in Centrale rischi?

Il Tribunale di Napoli risponde a questi quesiti, premettendo che la segnalazione è regolare se rispettosa dei presupposti previsti dalla legge, i quali valgono non solo per le segnalazioni “a sofferenza”, ma devono trovare applicazione in tutte le procedure di segnalazione alla centrale rischi.

Ciò premesso, ogni tipo di segnalazione deve essere preceduta dalla comunicazione al cliente, proprio per consentirgli di poter saldare le rate arretrate e mettersi in regola.

E se non viene inviata tale comunicazione? il Tribunale di Napoli (in contrasto con alcune sentenze di altri giudici vedi qui) afferma che la mancata comunicazione comporta la invalidità della segnalazione alla Centrale rischi con obbligo di cancellazione in capo alla banca.

Tribunale di Napoli.

domenica 18 ottobre 2020

Multiproprietà e credito al consumo: vecchia e nuova disciplina a confronto

A distanza di quasi vent’anni dai fatti, la pronuncia di oggi, la Cassazione n. 19778 del 2018, ci fa tornare indietro ad un caso, l’ennesimo, di multiproprietà risalente addirittura al 2001 e acquistata con un finanziamento che la banca aveva versato direttamente nelle casse dell’intermediario turistico. 

La multiproprietà, prodotto turistico che fino agli anni duemila rappresentava uno status symbol per coloro che si vantavano di avere una “seconda casa” ai tropici o nel Mar Rosso, oggi è più un impiccio per i loro figli o nipoti, che non vogliono spese di gestione sul groppone e, se proprio devono andare in vacanza, optano per il “mordi e fuggi” o restano in Italia. 

Lo sappiamo, disfarsi dei certificati di multiproprietà è un’impresa. Venderli è quasi impossibile perché ci si imbatte in delle permute, cessioni o soluzioni farlocche (qui un esempio): la soluzione preferibile, dunque, è andare per le vie legali. E, finché si tratta di trovare un difetto di contenuto nel contratto di multiproprietà, la strada è in pianura. Per intenderci, tutti i contratti turistici (e la multiproprietà rientra tra quelli) devono indicare in modo chiaro e comprensibile in cosa consistono, altrimenti sono nulli: rare volte il sistema time sharing, oscuro persino nell’espressione, è stato ritenuto chiaro dai giudici. 

Il problema maggiore si presenta quando si tratta di recuperare i soldi spesi per acquistare questi vetusti certificati, perché ci si scontra contro le ambiguità che gli intermediari di allora ponevano in essere: quella di tenere riservati i rapporti con le banche che erano disposte a finanziare le multiproprietà oppure, se proprio questi rapporti erano palesi, quella di vietare al consumatore di opporre alle banche eccezioni relative al rapporto col venditore.

Per capire il perché di questi comportamenti, dobbiamo parlare brevemente di collegamento funzionale tra contratti. L’espressione è abbastanza semplice da afferrare, perché indica una pratica molto diffusa nella pratica commerciale: le parti si prefiggono un obiettivo e, per raggiungerlo, usano una “catena” di contratti, tutti diversi tra loro, ma saldamente uniti verso il fine. Nel nostro caso, si parla appunto di “mutuo di scopo”: al posto di dare i soldi al cliente, la banca finanzia direttamente il venditore del servizio. 

Vista così, sembrerebbe che i destini dei contratti appartenenti alla catena (quello di multiproprietà e il finanziamento) sia strettamente legato, dipendendo gli uni dagli altri. Riversando questo ragionamento nel nostro caso, si potrebbe dire che, se l’intermediario turistico non mi mettesse a disposizione la casa in multiproprietà, allora potrei chiedere direttamente alla banca di essere rimborsato. 

In realtà, questo ragionamento non è stato così immediato, come testimonia la rigogliosissima dottrina e giurisprudenza in materia. 

Vi è stato un “prima” e un “dopo”, la cui linea di spartiacque è stata segnata dalla normativa in materia di credito al consumo introdotta dal d.lgs.13 agosto 2010, n. 141. 

Per farla semplice, prima del 2010, ed in presenza del vecchio art. 125, comma 4, Testo Unico Bancario si riteneva che, per esserci un vero e proprio collegamento funzionale, ci dovesse essere un vincolo di esclusiva tra banca e venditore del prodotto. Soltanto in quel caso il cliente avrebbe potuto formulare alla banca le eccezioni d’inadempimento da indirizzare al venditore.

Due erano i problemi che si ponevano, uno di ordine pratico e l’altro sul piano dei principi. 

Anzitutto, come avrebbe fatto il consumatore, in un eventuale giudizio contro la banca, a provare il “vincolo di esclusiva”, dal momento che bastava nasconderlo o escluderlo?  

E, poi, perché il consumatore avrebbe dovuto sopportare un prodotto difettoso e, allo stesso tempo, restituire alla finanziaria le rate per l’acquisto? 

Per far fronte a questi problemi e venire incontro al consumatore, una parte della giurisprudenza è andata oltre alla lettera del Testo Unico Bancario e ha elaborato alcuni “indici rivelatori”, indici in presenza dei quali si può dire che esiste un collegamento negoziale. 

Li conosciamo già (qui puoi approfondire), ma val la pena di riprenderli, perché sono all’ordine del giorno nelle sentenze in cui i giudici si sono occupati delle multiproprietà stipulate prima del 2010:

  1) il modulo prestampato della banca nelle mani del venditore; 

  2) l’annotazione del contratto di compravendita nel modulo prestampato; 

  3) la circostanza, assai importante, che la finanziaria eroga il finanziamento direttamente nel conto del venditore. 

Veniamo, ora, al decreto legislativo n. 141 del 2010 che abbiamo citato, e più precisamente all’articolo 121, comma 1, lett. d). 

Esso ha rappresentato un tentativo da parte del nostro legislatore di recepire alcuni indirizzi dell’Unione Europea, per la quale, in presenza di un’operazione commerciale oggettivamente unica, vi deve essere collegamento negoziale.

In realtà, la formula usata nel decreto legislativo si scosta un poco dagli indirizzi ricevuti, ma non è questa la sede per parlarne: basti, per noi, sapere che oggi il “credito collegato” è definito come “quel contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifico se ricorre almeno una delle due condizioni ivi previste: 

1) che il finanziatore si sia avvalso, per promuovere o concludere il contratto di credito, della cooperazione professionale del fornitore;

2) che il contratto di credito individui esplicitamente il bene o il servizio che si intende acquistare con il finanziamento.”

Almeno a nostro avviso, la disposizione poteva essere scritta meglio. Le norme comunitarie, ma anche la giurisprudenza interna, si riferiscono ad operazioni commerciali unitarie e complesse per stabilire una connessione giuridica tra contratto di finanziamento e vendita, con tutti gli effetti che ne conseguono.

Non si vede, dunque, perché scrivere una norma che stabilisce ulteriori criteri - utili, ma non risolutivi – e tralasciare l’operazione economica nel suo complesso, che apre lo spazio ad altri criteri, che la giurisprudenza senz’altro individua e individuerà per tutelare il consumatore.

Qui potete leggere l'Ordinanza n. 19778/2018.

domenica 27 settembre 2020

Il diritto di recesso deve essere chiaro e completo anche per i contratti conclusi con la banca

Questa domenica vi segnaliamo la sentenza della Corte di Giustizia UE chiamata ad affrontare una questione delicata per i consumatori, ossia l'esercizio del diritto di recesso per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali.

Tale diritto spetta al consumatore anche per i contratti conclusi con la banca, si pensi solo al credito al consumo on line, ove non sempre le norme contrattuali sono presentate in modo specifico e trasparente ed imperversa il point and click.

E' noto che in tale materia, la direttiva 2008/48/CE ha abrogato la precedente direttiva 87/102/CEE, disciplinando anche le informazioni che devono essere inserite nel contratto concluso tra professionista e consumatore.

L'art. 10, paragrafo 2, lettera p, in particolare, disciplina il diritto di recesso, chiarendo che:"l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e il periodo durante il quale esso può essere esercitato e le altre condizioni per il suo esercizio, comprese le informazioni sull'obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi […]".

Il successivo art. 14 indica il termine di recesso, chiarendo l'applicazione di detta norma:

"Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione. 

Tale periodo di recesso ha inizio:

a) il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure

b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma".

Tale norma, come noto, riguarda i prestiti bancari sino ad euro 75.000,00, aventi ad oggetto il credito al consumo e non assistiti da garanzia immobiliare.

La Corte di Giustizia ha affrontato e risolto due questioni relative al diritto di recesso nei contratti di credito al consumo.

1.- il contratto deve indicare con chiarezza il calcolo dei giorni del diritto di recesso

Una delle questioni che riguardano usualmente il consumatore è: come si calcola il periodo del diritto di recesso?

La Corte chiarisce che il contratto deve indicare in modo chiaro la modalità di calcolo dei giorni e tale informazione deve essere chiara e precisa.

Si tratta, in altri termini, di una informazione che deve essere esposta nel contratto in modo tale da consentire una facile comprensione al consumatore, chiarendo a quest'ultimo come esercitare il proprio diritto.

2.- divieto di rinvio alla norma nazionale

Sotto altro profilo, il contratto deve indicare tutte le caratteristiche del diritto di recesso, e quindi anche la modalità di calcolo, senza rinviare ad altro documento o norma nazionale.

E' fatto divieto di indicare nel contratto una generica disciplina del diritto di recesso, rinviando alla norma nazionale al fine di colmare la carenza del documento firmato tra le parti.

Qui di seguito, la Corte di Giustizia - sentenza C-66/2019.

domenica 2 agosto 2020

Credito al consumo: la banca deve indicare il diritto di recesso in modo chiaro

La recente sentenza della Corte di Giustizia ci consente di tornare ad affrontare la questione diritto di recesso, ossia uno dei più importanti diritti che spettano al consumatori nel caso di contratto concluso fuori dai locali della banca.

Questo tipo di contratti si concludono, ad esempio, via internet o nel caso di vendita presso l'abitazione del consumatore o in occasione di eventi pubblici, ove la banca offre il proprio servizio di finanziamento per l'acquisto di un bene o un servizio (si pensi all'acquisto di una macchina o di un pacchetto vacanze).

La Corte di Giustizia ha voluto rimarcare che anche le banche, nella concessione del credito al consumo devono rispettare i principi stabiliti dalla Direttiva 2008/48/CE, norma che disciplina i contratti di credito al consumo e che così disciplina il diritto di recesso: «l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e il periodo durante il quale esso può essere esercitato e le altre condizioni per il suo esercizio, comprese le informazioni sull'obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi […]» (art. 10, paragrafo 2, lettera p).

L'art. 14 prevede che il diritto di recesso è di quattordici giorni che cominciano a decorrere dal:
a) il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure
b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma».
La Corte di Giustiza ha ben chiarito che tale norma deve essere rispettata dagli istiutiti di credito che nei contratti tale diritto deve essere:

  • essere indicato in modo chiaro ed esplicito anche con riferimento alla modalità di calcolo;
  • ai fini del calcolo dei giorni per l'esercizio del diritto di recesso, il contratto non deve operare alcun rinvio ad una norma nazionale che rinvii ad altre norme nazionali.
Questi limiti normativi hanno lo specifico fine di evitare l'elusione della norma, garantendo al contraente debole (il consumatore) di conoscere il proprio diritto, ma anche calcolare semplicemente entro quanto può esercitarlo.

Di seguito, trovate la sentenza del 20 marzo 2020 causa C - 66/2019.

domenica 7 giugno 2020

Estinzione anticipata del prestito? fatti restituire i soldi dalla banca!

Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto molte segnalazioni di consumatori interessati a valutare la correttezza della banca nei loro confronti all'atto della conclusione anticipata del finanziamento, con restituzione della somma ottenuta a prestito.

Siamo stati contattati da consumatori (info@consumatoreinformato.it o sos@consumatoreinformato.it) che ci chiedono di verificare se la banca si è comportata bene quando il consumatore ha saldato in anticipo il proprio rapporto con la banca.

La recente sentenza Lexitor della Corte di Giustizia (vedi qui) ha smascherato, infatti, delle condotte illegittime tenute dalle banche, le quali vi concedono il prestito facendovi pagare costi ed oneri (spese di istruttoria - oneri vari - spese di valutazione del debitore - spese di assicurazione etc.....) spesso dubbi e che, al momento della conclusione del prestito, si dimenticano di restituirvi, così come previsto dalla legge.

In termini più semplici, è stato accertato che alla conclusione del contratto di finanziamento (in ipotesi di estinzione anticipata), l'istituto concedente il credito si era "scordato" di restiutire al consumatore, i soldi che quest'ultimo aveva anticipato e che avrebbe dovuto ottenere di ritorno.

- ABF: non dovuti i costi di up front - il consumatore ha diritto alla riduzione del debito al momento dell'estinzione
L'orientamento della Corte di Giustizia è stato seguito anche dall'Arbitro Bancario Finanziario che con la pronuncia del collegio di coordinamento ha affrontato la questione appena esposta.

L'Arbitro bancario, valutando varie vicende sottoposte alla sua attenzione, ha statuito il principio secondo il quale la banca ha l'obbligo di restituire al consumatore tutti i costi che non dipendono dalla durata del contratto e versati da quest'ultimo all'atto dell'avvio del rapporto bancario.

Anche l'Arbitro bancario, seguendo l'orientamento comunitario, ha ritenuto che tale soluzione segue i principi della Direttiva 2008/48, norma introdotta tra i paesi europei per contrastare tutte le clausole abusive contrarie alla giusta retribuzione della banca nel credito al consumo.

Seguendo i principi comunitari, il consumatore che conclude il rapporto contrattuale deve ottenere il rimborso di tutti gli oneri e costi collegati alla natura del finanziamento e alla durata del contratto, e che egli ha anticipato alla banca, seguendo quanto è previsto dall'art. 125 sexies TUB: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E proprio seguendo tali principi che il Collegio  di Coordinamento dell’ABF con il provvedimento 11 dicembre 2019, n. 2625 che potete leggere di seguito ha statuito quanto segue, anche in ordine ai costi up front:
A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

E quindi, i costi up front (ossia quelli versati al momento della conclusione del contratto, devono essere comunque restituiti dalla banca al consumatore nel caso di estinzione anticipata.

Qui la pronuncia dell'ABF.

domenica 17 maggio 2020

TAEG deve essere espresso in modo chiaro. Così la Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia ha affrontato in più circostanze la tematica dei contratti di finanziamento e dell'obbligo di indicazione in modo chiaro e trasparente delle condizioni economiche.

Il giudice europeo è intervento in questo ambito richiamando la Direttiva 2008/48/CE avente ad oggetto i contratti di credito ai consumatori, norma che ha disciplinato la materia, introducendo maggiori tutele per i consumatori.


Ed anche quest'ultima sentenza ha ad oggetto un contratto di credito ai consumatori, ove la Corte ha chiarito quali informazioni devono essere inserite nel contratto e, con particolare riferimento al TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), come deve essere indicato e comunicato al consumatore.


Nel caso di specie, un istituto di credito aveva espresso il TAEG era stato indicato nel contratto in modo non univoco, ossia compreso in un intervallo tra due valori (21,5% e 22,4%), subordinando la determinazione del tasso ad alcuni presupposti.


La Corte di Giustizia ha dichiarato tale modalità contraria a quanto stablito dalle norme comunitarie, affermando la invalidità della condotta della  banca che non prevede il tasso annuo effettivo globale espresso in un unico valore, ma mediante un intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo.

Di seguito, la sentenza relativa alla causa C- 290/2019.

domenica 3 novembre 2019

Finanziamento: si alla restituzione di parte dei costi in caso di estinzione anticipata

La recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (C- 383/2018) apre nuovi scenari in materia di estinzione anticipata del finanziamento, imponendo determinati obblighi restitori in capo alla banca che concede il credito.

- estinzione anticipata del finanziamento
L’estinzione anticipata della somma ricevuta dal consumatore dalla banca si perfeziona attraverso una richiesta formulata alla filiale ove viene richiesto un calcolo della posizione e le modalità per la chiusura del contratto bancario.

E' del tutto evidente che prima di operare tale scelta, il consumatore è tenuto a comprendere quanto sia il capitale da restituire ed i costi collegati all'estinzione anticipata, tenendo in debita considerazione anche degli interessi maturati.

Ciò è possibile attraverso la visione del piano di finanziamento aggiornato con tutte le rate versate sino alla data oggetto di richiesta, al fine di verificare la convenienza di tale scelta.

Occorre tenere in considerazione che se con il finanziamento avete versato parte rilevante degli interessi dovuti alla banca, e quindi l'estinzione dovesse riguardare il solo capitale, forse la convenienza dell'operazione è scarsa, in quanto potreste essere assoggettati al versamento della penale prevista per il credito del consumo.

Dal 1° giugno 2013 sono state introdotte nuove regole nel caso di estinzione anticipata del credito al consimo, prevedendo che nel caso in cui il consumatore richieda di concludere il finanziamento prima della naturale scadenza, è tenuto a versare un indennizzo alla banca pari:
  • all’1 % dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore a un anno;

  • allo 0,5 % dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.
Peraltro, la previsione normativa appena richiamata trova un limite, in quanto l'indennizzo non è dovuto laddove 

(a) l’importo rimborsato in via anticipata dal consumatore è il corrisponde al debito residuo;

(b) l'importo oggetto di rimborso è inferiore ad euro 10.000,00 euro;

(c) il rimborso della somma avviene a mezzo di un contratto di assicurazione a garanzia del credito.

- Rimborso anticipato: si alla restituzione dei costi che "non dipendono dalla durata del contratto"
La questione oggetto dell'intervento della Corte riguarda i costi sostenuti dal consumatore al momento della conclusione del finanziamento, ossia gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore è tenuto a versare in relazione al contratto di credito consumo concluso.

La Corte stabilisce, in particolare, l'obbligo da parte dell'istituto di credito di rendere al consumatore tutti i costi che non dipendono dalla durata del contratto e versati da quest'ultimo all'atto dell'avvio del rapporto bancario.

la Corte europea ha giustificato tale soluzione basandosi su distinti argomenti posti a fondamento, premettendo che la Direttiva 2008/48 ha come fine quello di porre una garanzia elevata in favore del consumatore, e tale risultato viene raggiunto anche attraverso il contrasto delle clausole elusive di tale tutela, garantendo che non vi sia una riduzione del diritto del consumatore alla riduzione dei costi nel caso di conclusione anticipata.

Peraltro, come osservato dalla Corte, risulta alquanto difficile per il consumatore valutare e comprendere la natura e la tipologia dei costi a cui è assoggettato e quali siano effettivamente collegati alla natura del finanziamento e alla durata del contratto e, quindi, risulta corretto che tali costi, sostenuti anticipatamente dal consumatore, siano resi dall'istituto di credito nel caso di estinzione anticipata. 

Qui il provvedimento dello scorso settembre (C 383/2018).

domenica 12 novembre 2017

Nel TAEG deve essere inclusa anche la polizza assicurativa facoltativa

Questa domenica torniamo a  trattare un argomento caro a questo blog, ossia il rapporto tra banca e consumatore, in particolare laddove quest'ultimo si rechi alla sua filiale per chiedere un finanziamento.

Non di rado, il costo del finanziamento comprende molte voci (spese di istruttoria, analisi, assicurazione etc...) che vengono tutte sintetizzate nel tasso annuo effettivo globale: TAEG.

Il quesito che molto spesso ci viene posto dai consumatori è: "sono dovute tutte queste spese? - non è troppo caro il finanziamento? il TAEG è giusto?".

In effetti, l'ultimo quesito è corretto e, sia chiaro, di non facile risposta, in quanto ci costringe a chiederci quali costi del finanziamento devono essere incluse nel TAEG?

La questione è stata affrontata in più circostanze, sia a livello di dottrina che dai giudici, i quali hanno in più circostanze ristretto/allargato il numero delle voci dei costi che devono essere considerati nel TAEG.

Vi ricordiamo che se il TAEG (che altro non è che un tasso) non include alcuna delle voci, il vostro costo del finanziamento non è determinato in modo corretto dalla banca e, come conseguenza, potete chiedere una riduzione sostanziale degli interessi da pagare con la vostra rata periodica.

Ad esempio, è dibattuto se nel calcolo del tasso annuo effettivo globale debba essere inclusa anche la polizza assicurativa facoltativa proposta dalla banca al consumatore e collegata al finanziamento (credito al consumo) concesso.

E' intervenuto, sul punto, l'Arbitro Bancario Finanziario che ha delineato i presupposti per l'inclusione della polizza assicurativa tra i costi che devono essere oggetto di calcolo per il TAEG, richiamando l'art. 121 TUB, norma che prevede tra l'altro che "nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi  assicurativi, se la conclusione del contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, od ottenerlo alle condizioni offerte".

L'Arbitro ha chiarito che, a prescindere dalla qualificazione del contratto di assicurazione come facoltativo, la polizza deve essere inclusa nel contratto di finanziamento se rispetta i presupposti di cui all'art. 121 TUB, cosicché possa essere considerata connessa al  finanziamento concesso a un consumatore.

La polizza è collegata se incide in modo diretto nel rischio solvibilità, consentendo al consumatore di conservare la propria situazione patrimoniale e finanziaria al verificarsi dell'evento previsto e, inoltre, se i due contratti presentano una chiara connessione genetica e funzionale, tale da considerare che l'una (la polizza) trova giustificazione nel contrato principale (finanziamento).

In termini più semplici, se la copertura assicurativa interviene solo per insolvenza nel pagamento delle rate da parte del consumatore in favore della banca, è evidente che tale costo è connesso al contratto di finanziamento e deve essere incluso nella determinazione del TAEG del contratto principale.

Di seguito la decisione 10621/2017 dell'Arbitro Bancario Finanziario.

domenica 2 luglio 2017

Ti hanno proposto il finanziamento per pagarti la multiproprietà? la Cassazione interviene in tuo favore

Nuovo ed interessante intervento della Suprema Corte di Cassazione in materia di vendita di multiproprietà (o altri certificati vacanza).

Non di rado, infatti, la vendita di questi particolari prodotti vacanza viene accompagnata dalla sollecitazione alla sottoscrizione di un contratto di credito al consumo (finanziamento personale), con il quale il consumatore può pagare la  sua multiproprietà in "comode" rate.

Cosa succede, in particolare?

Si presenta alla porta il promotore della società che ti vuole vendere la multiproprietà, e dopo averti "assediato" per alcune ore sull'opportunità di sottoscrivere il contratto, ti sottopone il  modulo per  la firma.

E qui il consumatore si rivolge al promotore con la famigerata "uscita": "non abbiamo i soldi per comprare questa multiproprietà", convinto che tale ultima affermazione possa fare desistere il venditore.

E  invece no!.....qui scatta la proposta finanziamento (a meno che non ti siano proposte le cambiali....insomma, "barba e capelli" ti viene proposto in qualsiasi  modo) attraverso una finanziaria.

Il promotore ti dice: tranquillo che abbiamo una finanziaria che ti può concedere la somma nello spazio di qualche giorno/settimana......e quindi, oltre a firmare il contratto di acquisto del certificato vacanza, ti trovi a firmare anche il contratto di finanziamento.

A volte, questa firma interviene qualche giorno dopo in una filiale della banca dove venite invitati per la firma del contratto di finanziamento (con tanto di assicurazione).

Come abbiamo sostenuto in più circostanze su questo blog, questo contratto di finanziamento è necessariamente collegato a quello di acquisto del diritto vacanza, in quanto il consumatore "si vede costretto" ad accendere il credito al consumo per permettersi il prezioso "certificato" di iscrizione al club.

Va da sé che se è possibile dimostrare che il contratto di acquisto del certificato vacanza (multiproprietà o diritto turnario) non è valido, diviene non valido anche il collegato contratto di finanziamento.

La Cassazione, con un importante e recente intervento, ha riaffermato questo principio, chiarendo che i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di un bene o servizio devono essere dichiarati nulli/risolti nel caso di nullità o risoluzione di quello principale. Tale soluzione può  (deve) essere adottata dal giudice, a prescindere dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore nella concessione del credito ai clienti dei fornitori.

Quindi, se acquistate un certificato di iscrizione ad un club, o una multiproprietà, e la pagate con un finanziamento, se il contratto principale non è stato adempiuto totalmente (ad esempio vi dicono che potete prenotare in qualsiasi parte dell'anno ed invece non è vero), è possibile ottenere anche la restituzione dei soldi versati con il finanziamento.

Qui di seguito la sentenza.

domenica 22 gennaio 2017

La banca non indica il TAEG nel contratto? Non si pagano gli interessi

La Corte di giustizia dell'unione europea è intervenuta, ancora di recente, in materia di contratti bancari riaffermando un interessante principio secondo il quale l'intermediario bancario  che conclude un contratto di credito al consumo (finanziamento) con il cliente deve indicare in modo preciso tutte le principali condizioni contrattuali, a pena di nullità.

L'intervento della corte si è reso necessario a seguito di rinvio pregiudiziale operato dal giudice slovacco in una controversia tra una banca e una cliente, la quale lamentava la carenza di informazioni nel suo contratto bancario ed in particolare l'omessa indicazione del TAEG.

Il giudice nazionale ha investito la questione la Corte di giustizia chiedendo se:
1. ai fini  della validità del contratto sia necessario che le condizioni generali applicate dalla banca siano specificamente sottoscritte dal cliente;
2. l'omessa indicazione del TAEG nel contratto, ammessa dalla normativa nazionale, sia compatibile con le norme europee (in particolare la Direttiva 2008/48/CE).

Sul primo quesito, la Corte ha negato l'obbligatorietà di inserire le condizioni contrattuali nel modello contrattuale messo a disposizione della firma del cliente, salvo però garantire a quest'ultimo la possibilità di poter visionare tutte le clausole applicabili  al rapporto su supporto cartaceo o comunque altro supporto durevole, da consegnare prima della firma del contratto.

In merito alla seconda questione, ossia la necessità che il consumatore sia messo nella condizione di poter conoscere le più rilevanti norme contrattuali del credito al consumo, e la conseguente validità del contratto privo di queste informazioni.

La Corte, affrontando la questione sotto il profilo della compatibilità della normativa slovacca rispetto alle norme comunitarie, ha affermato il principio secondo il quale il modello contrattuale deve contenere tutte le informazioni necessarie al cliente per poter comprendere e valutare gli effetti derivanti dalla firma del contratto, come ad esempio le spese per l'istruttoria, il numero delle rate e l'importo della singola  rata, il TAEG, le spese notarili, le garanzie etc.

La carenza di queste informazioni, od anche la loro genericità, comportano la carenza di informazioni, con conseguente nullità parziale del contratto, ed in particolare se questa carenza riguarda il tasso d'interesse, il cliente potrà non pagare gli interessi.

Qui la sentenza.

domenica 27 novembre 2016

L'auto non viene consegnata? le rate del finanziamento non devono essere pagate!

Nuovo ed interessante intervento di un giudice chiamato a decidere in merito all'obbligo da parte del consumatore di versare alla finanziaria le rate periodiche per l'acquisto di un  veicolo.

Dobbiamo subito evidenziare che di recente si sono moltiplicati i casi di consumatori che, dopo aver deciso di finanziare l'acquisto del veicolo, sono state costrette dalle finanziarie a pagare le rate del contratto anche nel caso in cui la macchina non sia stata regolarmente consegnata.

Il Tribunale di Benevento, con la recente sentenza che potete leggere di seguito, ha dato applicazione  al più recente orientamento della Cassazione (e della Corte di Giustizia dell'unione europea), ritenendo che il consumatore possa giovarsi delle norme volte a tutelarlo in queste ipotesi.

Il Giudice, richiamando l'art. 125 del Testo Unico Bancario, ha affermato che il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito al consumo (finanziamento) nel caso in cui non abbia ricevuto il veicolo a causa del venditore, considerando questa ipotesi come un caso di inadempimento di non scarsa importanza (ex articolo 1445 Cc) del fornitore del bene o servizio sempreché tale circostanza sia provata dal consumatore.

Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto provato, attraverso i testi, l'avvenuta consegna dell'autovettura oggetto del finanziamento da parte del venditore.

Qui la sentenza.

domenica 3 luglio 2016

Credito al consumo e clausola abusiva - Corte di Giustizia in favore dei consumatori

La Corte di Giustizia, con la recente sentenza che trovate di seguito, ha risolto il contrasto in merito al giudice competente a decidere nel procedimento dell'esecuzione l'eventuale clausola contrattuale abusiva,  dichiarandone la nullità.

La Corte di Giustizia ha chiarito che nel procedimento di esecuzione forzata, il giudice può rilevare d'ufficio la clausola abusiva e dichiararne la nullità, applicando in modo immediato la Direttiva comunitaria "Tale tutela effettiva dei diritti derivanti da tale direttiva, infatti, può essere garantita solo a condizione che il sistema processuale nazionale consenta, nell’ambito del procedimento d’ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione dell’ingiunzione di pagamento, un controllo d’ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi".

Qui la sentenza.

sabato 30 gennaio 2016

Salvataggio interno della banca (bail in) - arriva la guida dell'ABI

L'Associazione Bancaria Italiana, in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori nazionali, ha predisposto una breve brochure che, nell'intenzione degli ideatori, dovrebbe favorire una migliore comprensione delle novità introdotte, a far data dallo scorso 1° di gennaio, in materia di crisi finanziaria di una banca.

Il procedimento di bail in viene spiegato ai consumatori attraverso dieci domande (e relative risposte), con le quali vengono spiegati i principali aspetti che caratterizzano le nuove norme comunitarie, ed in particolare:

  1. Perché sono state introdotte le nuove regole europee?
  2. Cosa prevedeono le nuove regole?
  3. E se la prevenzione non fosse sufficiente?
  4. Incosa consiste la procedura di risoluzione?
  5. Come funziona il bail in (salvataggio interno)?
  6. A quali strumenti bancari si applica il bail in?
  7. E cosa succede ai conti e depositi fino a 100.000 euro?
  8. Cosa succede ai conti cointestati?
  9. Quali altri strumenti sono esclusi dal bail in?
  10. Il bail in si può applicare a strumenti finanziari sottoscritti prima del 1 gennaio 2016? 
Qui di seguito, le risposte ai quesiti riguardanti il procedimento di bail in.
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