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domenica 8 febbraio 2026

Cessione del credito bancario: cosa deve provare davvero la banca

Può capitare a molti consumatori di ricevere una richiesta di pagamento da un soggetto diverso dalla banca con cui avevano originariamente stipulato un mutuo, un prestito o un contratto di leasing. Spesso si tratta di società con denominazioni poco note, sigle complesse o servicer che dichiarano di aver acquistato il credito.

E' chiaro il debitore/consumatore si pone una domanda più che legittima: ma chi mi chiede i soldi è davvero il creditore?

La questione non è scontata ed a volte bisogna stare molto attenti prima di pagare, e far vedere la documentazione ad esperti o ad una associazione consumatori (per maggiori informazioni o per un controllo, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

La recente sentenza della Cassazione ci aiuta a meglio comprendere questo tipo di vicende con la recente ordinanza n. 34641 del 29 dicembre 2025, mediante la quale ribadisce i principi fondamentali in tema di cessione del credito bancario, onere della prova e legittimazione del cessionario, con rilevanti ricadute pratiche per i consumatori.


1.- Come funziona la cessione del credito bancario?

La cessione del credito è il contratto con cui un creditore trasferisce a un terzo il proprio diritto di credito ed è disciplinato ex art. 1260 c.c.: "Il creditore può trasferire a titolo oneroso  o  gratuito  il  suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché' il credito non abbia carattere strettamente personale o  il  trasferimento  non  sia vietato dalla legge.

Il debitore non deve prestare consenso, ma deve essere messo in condizione di sapere a chi deve pagare.".

Ciò premesso, dobbiamo anche ricordare che il settore bancario gode di una disciplina speciale con innegabili vantaggi riconosciuti, in particolare, all'art. 58 del Testo Unico Bancario (TUB), nonché dalla legge n. 130/1999 sulle cartolarizzazioni.

Queste norme consentono la cessione in blocco di una pluralità di crediti, individuati non singolarmente ma per categorie omogenee (tipologia del rapporto, periodo di stipula, stato del credito, ecc.).

La normativa di settore stabilisce che il debitore risulta informato non con la specifica notifica individuale, ma con la mera comunicazione attraverso l'avviso in Gazzetta Ufficiale.


2.- La questione: la pubblicazione in Gazzetta e il suo effetto per il debitore

La pubblicazione in Gazzetta comporta come effetto il cambio del nuovo creditore, ossia la cessione del credito? la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta sempre, così come chiarito dalla Corte di legittimità con la sentenza che ribadisce un principio già affermato dalla giurisprudenza (vedi qui). 

La Cassazione ribadisce un principio già affermato, ma spesso disatteso nella pratica: la pubblicazione ex art. 58 TUB ha funzione meramente informativa.

In altre parole, la comunicazione in Gazzetta Ufficiale:

(a) non trasferisce il credito; 

(b) non ha efficacia costitutiva;

(c) non prova di per sé che il singolo debito del consumatore rientri tra quelli ceduti.

Ciò che si verifica di frequente è che la società che acquisisce il credito si limiti a presentarsi in tribunale per chiedere il pagamento al debitore, provando la titolarità attraverso il solo avviso di pubblicazione.


3.- Cessione pro soluto e pro solvendo: cosa cambia (e cosa no)

Consentiteci, in questo commento, una breve digressione utile per spiegare una ulteriore differenza in materia di cessione del credito che non incide sotto il profilo degli obblighi informativi che gravano sulla banca, ma che riteniamo comunque utile approfondire perché molto spesso nelle lettere di diffida si legge "cessione pro soluto".

Nella prassi bancaria le cessioni avvengono quasi sempre pro soluto, soprattutto quando si tratta di crediti deteriorati (NPL).

Ciò significa che la banca cedente non garantisce il pagamento e il rischio dell’inadempimento passa al cessionario.

Questo però non incide sui diritti del debitore, il quale può esercitarli nei confronti della banca cedente o di quella che acquisisce il credito (cessionario), tant'è che la Cassazione afferma che anche nella cessione pro soluto, chi chiede il pagamento deve dimostrare di essere titolare del credito.


4.- Il principio chiave della Cassazione n. 34641/2025

La Corte distingue in modo molto chiaro due situazioni, che nella pratica fanno tutta la differenza.

    a. Contestazione dell’inclusione del credito

Se il debitore non contesta l’esistenza della cessione, ma solo il fatto che il proprio credito specifico sia stato incluso nel pacchetto ceduto, l’avviso pubblicato in Gazzetta può costituire prova sufficiente solo se:

        a.1.- descrive le categorie di crediti in modo dettagliato;

        a.2.- consente di ricondurre con certezza il credito controverso a quelli ceduti.

In tal senso, la Cassazione continua a ribadire che se le categorie sono vaghe o generiche, la prova richiesta  non è raggiunta.

    b.- Contestazione della legittimazione del cessionario

Cosa ben diversa, invece, se il debitore contesta la stessa titolarità del credito, in quanto al creditore viene chiesto di provare in modo completo la posizione di credito.

La banca cessionaria non può provare la propria legittimazione con la sola Gazzetta Ufficiale, ma deve dimostrare in modo specifico che il credito è stato trasferito dalla banca cedente.

Il Giudice deve accertare, anche d'ufficio, la concreta legittimazione della banca, che nel caso di specie la Corte d’Appello aveva dato per scontata la cessione senza un reale accertamento: "A tale stregua, a fronte della pacifica produzione da parte delle cessionarie del solo avviso ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e di un mero elenco dei crediti ceduti singolarmente individuati con un numero, la corte di merito ha concluso che nel blocco dei crediti ceduti vi fosse anche quello oggetto di controversia, trascurando tuttavia di compiere al riguardo un accertamento complessivo delle risultanze di fatto al fine di verificare se potesse ritenersi raggiunta la prova della cessione contestata dai debitori, e se potesse ritenersi, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che l’indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti richiamate nell’avviso pubblicato risultasse sufficientemente dettagliata e precisa per poter pervenire a concludere che anche il credito in contestazione rientrasse tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione delle relative comuni caratteristiche.

Orbene, in difetto di un tale accertamento, supportato da adeguata motivazione idonea ad esplicitare il percorso argomentativo seguito, la corte di merito è effettivamente incorsa nelle violazioni contestate.".

La decisione della Cassazione è particolarmente rilevante perché, ribadendo principi già affermati, rafforza il diritto di difesa del debitore, impedendo che la cessione in blocco diventi una scorciatoia probatoria e costringe il giudice di merito ad effettuare un controllo concreto della titolarità del credito.

Per tali ragioni, vi consigliamo di far verificare se chi vi chiede il pagamento del credito, diverso dalla banca con cui avete firmato il finanziamento (o il mutuo), sia davvero titolare del credito (scrivi a sos@consumatoreinformato.it). 

Corte di Cassazione  Sez. III^ Civ. - Ordinanza n. 36461/2025

domenica 28 maggio 2023

Carta revolving comunque valida anche se l'intermediario non è autorizzato

Quest'oggi potete trovare una sentenza particolare e, a parere nostro, non corretta, laddove ritiene valida e legittima la conclusione di un contratto bancario contratto da una società bancaria non abilitata.

Questa è la sorprendente motivazione contenuta nella sentenza n. 358/2023 del 16 maggio 2023, con la quale il Tribunale di Trapani ha respinto una opposizione ad un decreto ingiuntivo proposta da un consumatore.

La vicenda ha inizio con un decreto ingiuntivo con il quale una società finanziaria chiede il pagamento dei somme a credito maturate verso il cliente a seguito dell'emissione, tra le altre, di una carta revolving.

Il cliente aveva promosso un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo eccependo, tra le altre, la carenza da parte della società dei requisiti per la proposta della revolving ex art.106 TUB e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999.

Quest'ultima norma dispone specifici limiti per lo svolgimento dell'attività finanziaria, prevedendo obblighi precisi in capo all'operatore professionale che intende vendere prodotti finanziari, tra i quali la carta revolving.

Nella vicenda sottoposta all'attenzione del Tribunale di Trapani, è stato accertato il mancato rispetto di tali limiti di legge, ma ciò nonostante, il giudice non ha ritenuto tali carenze sufficienti a configurare una ipotesi di nullità del contratto relativo alla carta revolving: "Non può, infine, neanche accedersi alla tesi secondo cui il contratto non sarebbe valido per assenza di un intermediario finanziario abilitato, in palese violazione dell’art. 3 D.lgs. n. 374/1999 non essendo qualificabili come tali il titolare dell’attività commerciale, ovvero un suo dipendente, dovendosi ritenere privi di abilitazione a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi da quelli per il finanziamento dei propri beni".

La motivazione addotta dal Tribunale di Trapani è la classica, e da noi contestata, dell'inesistenza di una norma che preveda, a seguito della carenza dei requisiti previsti, la invalidità del contratto concluso con il consumatore.

Precisa, sul punto, il giudice che: "mancando un’esplicita previsione normativa, va escluso che la violazione del summenzionato obbligo possa determinare, a norma dell’art. 1418, comma I c.c. la nullità del contratto eccepita dall’opponente (cfr. Cass. SSUU 2674/2007); inoltre, la dichiarazione riferita al contraente in forza della sottoscrizione (“Prendo atto che potrà essermi concessa da […] l’apertura di una linea di credito…”) denota come lo stesso contraente abbia individuato correttamente la […] come mutuante del contratto di finanziamento sottoscritto".

Così sentenziando, il Tribunale di Trapani sembra sancire che anche un operatore privo dei requisiti di legge, ovvero soggetto non qualificabile come intermediario finanziario abilitato, sia comunque legittimato a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi dal finanziamento, tra cui le carte di pagamento e, più nello specifico, quelle revolving.

Tribunale di Trapani - Sezione civile - sentenza del 15 maggio 2023.

domenica 8 gennaio 2023

Estinzione anticipata del finanziamento: si alla restituzione dei soldi dalla banca. Lo dice anche la Corte costituzionale

E alla fine i conti tornano, ossia la Corte costituzionale non ha potuto che ribadire alcuni principi fondamentali ed in primo luogo che il consumatore deve essere tutelato dalla legge nei confronti delle banche.

La recente sentenza n. 263/2022 della corte di legittimità, oggetto del nostro commento, riafferma un principio fondamentale: nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'istituto di credito deve restituire al consumatore i maggiori costi - interessi o costi generali pagati - collegati al credito erogato.

Occorre premettere che tale principio, fondamentale per i piccoli finanziamenti concessi ai consumatori, si pensi al credito erogato con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ove il piccolo risparmiatore si vede "spennato" fino alla fine.

Il diritto all'indennizzo è stato stabilito, come ribadito più volte in questo blog, all'art. 16 par. 1 Direttiva 2008/48/CE: “il consumatore ha il diritto di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.

La norma comunitaria è stata recepita dal Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993), all'art.  125 sexies ove si parla di rimborso anticipato: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

La restituzione dei costi sostenuti dal consumatore riguarda, secondo quanto ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza, sia quelli collegati alla vita del prestito (recurring), sia quelli sostenuti all'avvio del rapporto (upfront), seppur in maniera ridotta.

Al professionista deve essere riconosciuto, invece, un rimborso dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, nel caso di rimborso anticipato superiore all'anno antecedente all'estinzione (oppure lo 0,5% se inferiore) così come evidenziato in molti casi dai giudici (vedasi qui), i quali hanno dato piena attuazione alla oramai famosa sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione europea (vedi qui).

- la legge n. 106/2021 e il goffo tentativo di mitigare gli effetti della Lexitor
Gli effetti della pronuncia della Corte di Giustizia si sono visti in questi anni, allorché molti consumatori hanno chiesto la restituzione delle maggiori somme illegittimamente versate alle banche, costringendo il governo italiano ad emanare una norma volta a limitare le legittime richieste avanzate verso gli istituti di credito.

La legge n. 106/2021, in conversione dell'art. 11 octies decreto legge n. 73/2021 (aiuti bis), ha disciplinato il diritto di rimborso spettante ai consumatori, negandolo per coloro che avevano sottoscritto un contratto di finanziamento, con rimborso anticipato, in epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa norma, ossia il luglio 2021.

Il paradosso di tale norma era quello di negare, in caso di anticipato rimborso, il diritto del consumatore alla restituzione sia dei costi cosiddetti recurring, vale a dire quelli connessi con l'intera durata del contratto (es. interessi corrispettivi, assicurazione del credito ecc.), sia di quelli up front, ossia sostenuti una tantum dal cliente, come ad esempio commissioni di istruttoria, commissione all'agente finanziario, spese gestione pratica.

Detto diritto veniva dalla norma riconosciuto solo per i crediti al consumo più recenti, creando una ingiustificata differenza nella tutela dei creditori, alla luce della norma comunitaria del 2008.

- La Corte costituzionale - illegittima la legge n. 106/2021 
Corte costituzionale è intervenuta con la recente sentenza n. 263/2022, con la quale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del  2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limita il diritto del consumatore alla restituzione delle somme anticipate ai soli costi recurring. 

La norma riguardava i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021. 

Il Giudice delle legge ha correttamente evidenziato che la norma nazionale si è posta in contrasto con le norme comunitarie, in particolare, con l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza dell’11 settembre 2019, C-383/18, caso Lexitor. 

La Corte conclude affermando che: "Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021."

domenica 3 ottobre 2021

Omessa comunicazione al debitore? Comunque legittima la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi

Questa domenica vi segnaliamo una recente ordinanza con la quale il Tribunale di Foggia, seguendo un proprio orientamento, ha sostanzialmente neutralizzato l'efficacia della norma, l'art. 125, 3° comma TUB, legittimando la condotta omissiva della banca.

Il provvedimento, se confermato in futuro, rappresenta un ulteriore esempio di travalicamento del dato normativo, con l'evidente effetto di ridurre le difese del consumatore, e favorire le condotte omissive del professionista, il sistema bancario nel caso di specie.

L'art. 125, 3° comma del TUB stabilisce che: "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina [...]".

L'obbligo appena menzionato è stabilito anche all'art. 4, comma 7 del Codice di Deontologia privacy, ponendo a carico dell'intermediario un dovere informativo verso il contraente debole, con il fine di favorire il debitore consentendogli di azzerare il suo debito ed evitare la segnalazione.

Esiste, a tal proposito, una Circolare della Banca d'Italia (n. 139/99) che intima l'operatore professionale ad agire in tal senso, proprio con il fine di avvisare il cliente della sua prossima segnalazione e le relative conseguenze.

L'obbligo informativo ha una finalità di tutela del contraente debole (il consumatore/debitore moroso), cercando di favorire un suo adempimento del debito verso la banca.

Quale conseguenza nel caso di omessa comunicazione? la segnalazione alla banca dati (Centrale Rischi o banca dati privati) diviene illegittima (vedi qui).

Nel caso di specie, la finanziaria aveva segnalato il credito a “sofferenza”, senza comunicare il preavviso al cliente, consentendogli il rientro in bonis.

Il consumatore si era rivolto al Tribunale di Foggia, ha lamentato la illegittimità della segnalazione, stante la carenza di comunicazione inviata al debitore moroso, e chiedendo la rimozione del suo nominativo dalla Centrale Rischi.

Il Tribunale ha affrontato la questione, premettendo che ai fini della legittimità della segnalazione presso la banca dati della Centrale Rischi, il creditore deve rispettare due presupposti:

1. presupposto sostanziale: il credito vantato e segnalato deve essere veritiero;

2. presupposto formale: il debitore deve essere preavvisato della sua iscrizione presso la Centrale Rischi.

Il giudice foggiano, però, considera questo secondo adempimento come una formalità, la cui omissione non inficia la legittimità della segnalazione, o meglio la condotta omissiva del professionista può essere oggetto di contestazione da parte del debitore solo se questi dimostra che avrebbe potuto coprire il proprio debito prima della segnalazione.

Il Tribunale afferma che: "Tali garanzie procedurali non devono essere lette solo come un mero adempimento formale fine a se stesso, bensì interpretando le finalità a cui esse tendono, senz'altro da individuarsi nell'esigenza di consentire al cliente di eliminare  per tempo il presupposto di segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando la fondatezza della pretesa [...]". 

Orbene, leggendo queste poche righe si penserebbe di essere di fronte ad un giudice garantista, ed invece il senso di tale principio è quello opposto: se il debitore non dimostra che, avvisato dalla controparte, avrebbe messo in campo tutte le azioni volte ad evitare la sua segnalazione nelle banche dati, anche l'inadempimento informativo della banca non comporta alcun effetto sulla segnalazione.

Il Tribunale di Foggia reinterpreta la norma, dandone un nuovo significato, e di fatto introduce un obbligo probatorio (diabolico?) in capo del debitore, sgravando di ogni responsabilità la banca che non ha adempiuto ad un obbligo di legge.

In termini più semplici: ancora una volta se la banca non adempie ai propri obblighi (informativi), non ne risponde davanti al giudice: questa soluzione non ci convince.

Tribunale di Foggia Sez. II^ Civ. Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 18 settembre 2021.

domenica 21 febbraio 2021

Il giudice ancora in aiuto del consumatore: si alla riduzione dei costi di finanziamento

In tema di estinzione anticipata del finanziamento e di riduzione del costo del credito, il Tribunale di Torino, insieme a quello di Napoli (vedi) è stato uno degli apripista dell’applicazione dei principi contenuti nella sentenza Lexitor: la sentenza di appello del 21 marzo 2020, a firma del Dr. Enrico Astuni, è un esempio. 

La pronuncia in esame oggi dimostra che, nel contenzioso bancario del nostro paese, le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la Lexitor, appunto) hanno un peso determinante, soprattutto per i giudici nazionali, i quali sanno che:

la Corte di Giustizia della UE interpreta le direttive e regolamenti della UE;

le norme nazionali devono essere allineate agli atti normativi della UE, e non il contrario

Eppure, questi principi sembrano sfuggire agli intermediari bancari, i quali ancora sostengono che la sentenza Lexitor, alla fin fine, verte su una direttiva che non si applica direttamente ai rapporti tra i privati. 

Teniamo anche conto del fatto che durante la pandemia il nostro legislatore nulla ha detto sulla questione, né nel Decreto “Cura Italia” né nel Decreto “Rilanci”: di conseguenza, due sono gli attori che hanno voce in capitolo, e sono l’ABF (nostro intervento qui) e i tribunali. 

Tornando, allora, alla sentenza oggetto del nostro intervento è emerso ancora una volta che, secondo i giudici torinesi, per interpretare l’articolo 125-sexies del T.U.B. non fanno più fede le circolari della Banca d’Italia, bensì direttamente la sentenza Lexitor, che ha sancito che la riduzione deve includere tutti i costi a carico del consumatore, superando la distinzione tra oneri up front e oneri recurring. 

Infatti, la diretta applicabilità di Lexitor è dovuta al fatto che l’articolo 125-sexies altro non è che la trasposizione di una regola sancita da una direttiva (art. 16 direttiva 2008/48), quest'ultima interpretata, appunto, dalla Corte di Giustizia. Tra l’altro, il Tribunale di Torino rincara la dose, specificando che quanto dice la Corte di Giustizia è vincolante anche per i  contratti già in essere al momento in cui è stata pubblicata la sentenza Lexitor. 

Ciò posto, viene chiarito che il cliente ha diritto alla riduzione di tutti i costi del credito in sede di estinzione anticipata. 

In sede processuale, questo si traduce nelle seguenti allegazioni, da produrre in giudizio: 

(1) il finanziamento rientra nel credito ai consumatori; 

(2) il finanziamento è stato estinto; 

(3) la banca ha trattenuto costi, quale che sia la loro qualifica, spesso resa difficile da contratti opachi e fumosi. 

Tale "semplificazione" processuale esplica i suoi effetti anche nei processi già pendenti.

E qui veniamo, agli ulteriori aspetti importanti di questa pronuncia, che ha toccato anche il tema dei costi assicurativi connessi alla durata del finanziamento. 

Anzitutto, la banca, e non l’assicuratore, viene ritenuto il corretto legittimato passivo di una domanda di riduzione del costo del credito, salvo il suo diritto di regresso verso l’impresa assicuratrice. Benché vi siano norme interne che prevedono il contrario, è ancora una volta l’articolo 125-sexies T.U.B. a fare fede. Questa determinazione, diciamo così, “smonta” gli accordi tra banche e assicurazioni e semplifica le mosse che può compiere il consumatore, che non viene costretto a chiamare in causa anche l’assicurazione per un costo che, alla fin fine, è collegato ad un finanziamento concluso con la banca. 

Quanto al merito della questione, e più precisamente a come si riducono i costi assicurativi, due sono i criteri citati dal Tribunale di Torino, che si applicano in questo preciso ordine: 

(1) anzitutto, il criterio pro rata temporis (vale a dire “in proporzione al tempo”): vi deve, cioè, essere proporzionalità tra la durata residua del finanziamento estinto in anticipo e i costi (tutti) riferiti a quella porzione di durata; 

(2) il criterio definito dal contratto, anche se meno favorevole per il cliente, purché sia conforme sia alle norme di settore (in particolare, agli articoli 22, comma 15-quater e 15-quinquies, del d.l. 179/2012 e dell'art. 49 reg. Isvap n. 35/2020), oltre che chiaro e comprensibile per il cliente. La chiarezza non è una mera questione di correttezza lessicale e grammaticale, infatti: il cliente deve poter applicare le indicazioni matematiche e finanziarie contenute nel contratto, senza condurre disamine proprie di un analista finanziario o di un magistrato. 

Qui trovate il provvedimento del Tribunale di Torino.

domenica 15 novembre 2020

Credito al consumo: no alla distinzione tra costi frontali e ricorrenti

La pronuncia in commento oggi, questa volta un’ordinanza del Tribunale di Torino del 22 settembre 2020, uscita nel bel mezzo di una azione di classe contro un grande gruppo bancario, ci consente di inquadrare cosa sta accadendo da quando è stata pubblicata, né più né meno di un anno fa, la sentenza Lexitor (vedi). 

Possiamo dire che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (leggila qui) ha sollevato il vaso di Pandora su una pratica che, almeno tra le banche italiane, andava avanti almeno dal 2010

Si tratta di un esempio abbastanza evidente di come, nel corso degli anni, il settore bancario abbia complicato e annacquato una norma di per sé adamantina come l’articolo 125 sexies Testo Unico Bancario, travisandone il contesto e la finalità, col risultato di sottoporre ai clienti moduli molto analitici nel descrivere in anticipo i costi del credito al consumo, ma molto meno chiari nel commisurare l’entità dei rimborsi in caso di estinzione anticipata. 

Il diavolo si nasconde nei dettagli, perché a poco serve fornire allegati e tabelle con millimetriche sui costi, se non si spiega al cliente quali sono quelli che verranno rimborsati, se egli estinguerà in anticipo il suo finanziamento.

Ma procediamo con ordine, poiché le circostanze richiedono una fedele ricostruzione storica.  

- 2008: arriva la novità legislativa per il credito al consumo

Tutto ha inizio con la c.d. “seconda direttiva” (2008/48/CE) con la quale L’Unione Europea è entrata a gamba tesa nel settore del credito al consumo. 

Questo mercato, di solito, non prevede meccanismi di finanziamento a lungo termine: ragione per cui il legislatore comunitario, al fine di elevare la protezione i consumatori dai soprusi delle banche, ha imposto all’Italia di prevedere, in caso di rimborso anticipato, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, comprendendo i costi e gli interessi dovuti per la restante durata del contratto (vedi art. 16, paragrafo 1, della direttiva). 

E, si noti, già prima dell’entrata in scena di questa direttiva era previsto che il consumatore avesse diritto ad una “equa riduzione del credito”: in altre parole, la seconda direttiva ha precisato e arricchito la tutela già esistente. 

Con consueto ritardo, l’Italia ha recepito la direttiva nell’agosto 2010, e con il Decreto Legislativo 141 del 2010 ha introdotto l’articolo 125 sexies, comma 1, Testo Unico Bancario, disposizione che si applica al credito al consumo in genere (oltre alle cessioni contro il quinto dello stipendio o della pensione). 

Vale la pena, questa volta, di riportare per esteso la norma italiana: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. 

Ancora, l’articolo 121 del medesimo TUB, nel fornire la definizione di “costo totale del credito”, fa riferimento a tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili

- La pratica delle banche: costi frontali/costi di durata......e il consumatore paga!

Benché tali norme siano una fedele traduzione di quanto stava scritto nella seconda direttiva, il sistema bancario italiano ha presto travisato sia il contesto che gli obiettivi che l’Unione Europea si era prefissata con questa direttiva: quello di imprimere una maggiore accelerazione nell’erogazione di crediti di entità non eccessiva. 

Come abbiamo appena evidenziato, il credito al consumo è un mercato con finanziamenti “di corto respiro”, nel quale i costi dovrebbero essere noti sin dal principio, e non determinabili a posteriori. Peraltro, spesso i grandi gruppi bancari non hanno l’interesse a rivolgersi ad intermediari e internalizzano i costi di commercializzazione dei loro contratti, come pure i servizi di assicurazione. 

In altre parole, nel credito al consumo la distinzione tra costi frontali (costi di istruttoria, premi assicurativi, provvigioni per gli intermediari etc.) e costi di durata, ossia quelli che ricorrono durante la vita del finanziamento e si manifestano al pagamento delle singole rate: tale differenza di oneri, oltre a risultare un nominalismo, si è rivelato un espediente per salvaguardare i margini di profitto delle banche. 

Non sfuggirà, infatti, che le banche hanno potuto, con questo stratagemma, fissare costi di istruttoria molto alti all’inizio e rimborsare poco o nulla in caso di estinzione anticipata, perseguendo così disegni palesemente elusivi delle norme comunitarie. 

- Gli effetti della sentenza Lexitor

Diviene così comprensibile il giudizio operato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza Lexitor. Al di là degli appigli cercati dalle banche nel sminuire la portata innovativa di questa sentenza (queste ultime sono persino arrivate a mettere in dubbio la traduzione in italiano), rimane fermo un dato: se deve essere ridotto il costo totale del credito, tale riduzione non può essere riferita solo ad alcune componenti del credito, cioè a quelle spese non ancora maturate nell’arco della durata del contratto. Deve trattarsi di una riduzione “proporzionale alla durata residua del contratto”, cioè relativa a tutte le componenti di costo. E ciò emerge, a chiare lettere, dagli articoli 121 e 125 del Testo Unico Bancario. 

Tra l’altro, la sentenza Lexitor, essendo stata emanata all’esito di un giudizio vòlto ad interpretare il contenuto della direttiva seconda, quest’ultima trasposta nell’ordinamento italiano, ha dispiegato efficacia retroattiva. 

Questo significa, per i non addetti ai lavori, che la sentenza ha dato modo di colpire tutti quei contratti di credito al consumo nei quali, da agosto 2010 ad oggi, sono stati previsti meccanismi di elusione del rimborso dei costi totali. E, tra questi, sono annoverati quelli del gruppo bancario al quale si riferisce l’ordinanza in commento: il giudice, infatti, ha condannato la banca a comunicare a tutti i clienti, oltre che su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale, la possibilità di ottenere ulteriori rimborsi, oltre a quelli preventivati in allora. 

Vedremo, poi, in ulteriori uscite della giurisprudenza in che modo vengono concretamente calcolati i rimborsi. 

Di seguito, trovi in lettura la pronuncia. 

domenica 1 novembre 2020

Si al rimborso dei costi pagati alla banca nel caso di estinzione anticipata del finanziamento

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza del Tribunale di Napoli (quale appello del Giudice di Pace) è chiamato a decidere in merito al diritto del consumatore di ottenere la restituzione dei costi nel caso di estinzione anticipata di un finanziamento.

In generale, quando il cliente della banca chiede di estinguere in via anticipata il finanziamento, l'istituto di credito deve restituire tutte le parti dei costi del finanziamento che non sono stati consumati sino alla normale cessazione del rapporto.

Nel caso di specie, il cliente che aveva restituito in anticipo il prestito aveva chiesto, in applicazione dell'art. 125 sexies TUB, la restituzione delle varie commissioni già versate, e non maturate, nonché il premio assicurativo non goduto.

La banca aveva negato tale rimborso, sostenendo che tali costi erano stati pattuiti e stabiliti all'atto della conclusione del contratto (costi upfront) e quindi non ne poteva essere prevista la restituzione, neppure parziale, essendo già maturato tale onere.

 Il Giudice di Pace accoglie la domanda del consumatore, dando applicazione al citato art. 125 sexies del TUB.

Art. 125 sexies TUB: i costi e le commissioni del finanziamento

L’art. 125 sexies TUB statuisce che :“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito”.

La norma in parola, prevede il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione dei maggiori costi sostenuti per ottenere il credito, laddove decida di estinguere il debito prima della sua naturale scadenza.

Il punto fondamentale è: cosa si intende per costo totale del credito? deve essere riferito al finanziamento nominale, e quindi maturano all'atto della conclusione del contratto (upfront), oppure sono legati a tutta la vita del credito bancario, sicché se la posizione principale viene estinta, non si devono considerare completamente maturati, con obbligo alla restituzione al consumatore in via proporzionale al residuo credito?

Il Tribunale Napoli: si alla restituzione di costi e commissioni

Il Tribunale partenopeo ha correttamente risolto la questione richiamando la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (vedi qui), ha ritenuto superata la differenza tra costi collegati alla conclusione del contratto (upfront) e quelli sostenuti durante la vita del contratto dal consumatore (recurring): "Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso.".

Qui di seguito la sentenza del Tribunale di Napoli. 

sabato 30 settembre 2017

Nuove regole per il cambio del conto corrente

La recente riforma, intervenuta con il  decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, norma attuativa della Direttiva UE 2014/92/UE, ha introdotto nuove norme per coloro che intendono spostare il proprio conto corrente verso un nuovo istituto di credito.

Stiamo parlando della c.d. "portabilità del conto corrente", ossia quando il correntista estingue il conto corrente, accendendo un nuovo rapporto bancario in una nuova banca.

Le nuove norme in materia si sono rese necessarie alla luce delle condotte tenute dalle banche quando il correntista chiede di voler estinguere il proprio conto, e trasferire i propri fondi verso altra banca.

Quali sono le novità?

domenica 22 maggio 2016

Manca l'Indicatore sintetico di costo? nullo il finanziamento di Unicredit

La sentenza che trovate di seguito ha ad oggetto la invalidità del contratto di finanziamento per omessa comunicazione al soggetto finanziato dell'indice sintetico di costo (ISC).

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 7779/2015 pronunciata lo scorso 25 maggio 2015, ha dichiarato la nullità del finanziamento concesso da Unicredit ad una società campana per violazione dell'art. 117, comm 8 del Testo Unico Bancario.

Nel caso di specie, Unicredit aveva convenuto in giudizio una società partenopea chiedendo un decreto ingiuntivo di pagamento di quasi 200.000,00 euro, quale residuo di un finanziamento concesso al cliente nel 2007.

Quest'ultima si oppone alla richiesta di Unicredit, contestando la validità del contratto per carenza, tra le altre, del indice sintetico del costo del finanziamento, ossia la percentuale che identifica il reale onere del prestito.

Ricordiamo che l'Isc (anche conosciuto come Taeg) è una percentuale che include tutte le spese, commissioni, interessi ed altri oneri che accompagnano il  finanziamento concesso dall'intermediario al  cliente.

L'art. 117, comma 8 del TUB (nella versione applicata dal giudice napoletano) prevede un preciso obbligo di indicazione del dato percentuale, la cui violazione implica la nullità  del contratto (con ricalcolo della posizione bancaria applicando il tasso di interesse TUB).

E' evidente che la norma in parola introduce un requisito di forma - contenuto ad substantiam, il cui fine è quello di rendere edotto il cliente in merito alla reale onerosità del finanziamento concesso dalla banca.

Quest'ultima, come osservato dal Tribunale di Napoli, non può omettere tale adempimento, né tantomeno può indicare in modo generico e poco chiaro l'indice percentuale.

Unicredit avrebbe dovuto considerare tutti i costi ed oneri del finanziamento, onde consentire al consumatore di valutare il peso finanziario del prestito.

Qui la sentenza n. 7779/2015.

domenica 20 novembre 2011

L'associazione consumatori non è sempre legittimata ad ottenere da Bankitalia i documenti dei propri associati


Questa settimana vi proponiamo una sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha riaffermato il principio secondo il quale le associazioni di consumatori non possono accedere alla visione dei documenti dei propri associati presso un istituto di credito (o anche Bankitalia).

Il giudice amministrativo ha evidenziato l'assenza di un interesse diffuso generico e generalizzato che, secondo CODACONS, giustificherebbe tale accesso ai documenti da parte dell'associazione.

E' necessario, invece, che l'interesse sia determinato, specifico ed effettivo e si deve concretizzare in una concreta necessità di prendere conoscenza di atti che possono incidere in via diretta e immediata sugli interessi degli associati, ovvero quelli tutelati dall'associazione rappresentativa.

giovedì 10 febbraio 2011

Arriva il "Decreto Tremonti" che introduce le novità del credito al consumo

Lo scorso 3 febbraio 2011 sono state introdotte le novità comunitarie in materia di credito al consumo, di cui abbiamo già avuto modo di parlare in un recente intervento a Trentino inBlu ("Da Trentino inBlu radio al blog: i punti salienti delle nuove norme in materia di credito al consumo").

Di seguito vi proponiamo il Decreto Ministeriale che da attuazione alla norma comunitaria ed introduce significativi cambiamenti nei rapporti tra gli enti creditizi e i consumatori.

venerdì 17 dicembre 2010

La presunta solidità del sistema bancario italiano e la silenziosa scomparsa del Banco Emiliano Romagnolo

Premessa

Il sistema bancario italiano è stato oggetto, negli ultimi mesi, di continui elogi da parte della stampa italiana la quale ne ha esaltato la solidità rispetto alla crisi internazionale sofferta dall'intero settore dell'intermediazione creditizia di altri importanti paesi. Si pensi a tutti gli istituti di credito falliti negli Stati Uniti (in primo luogo Lehman Brothers), al crac delle banche islandesi, alla crisi del sistema creditizio irlandese fino alle recenti difficoltà attraversate dagli istituti di credito spagnoli.
In questo contesto, sostengono i grossi media nazionali, le nostre banche avrebbero dimostrato una inaspettata solidità finanziaria tale da escluderle dai tracolli vissuti da rilevanti istituti bancari di altri stati e riuscire a superare brillantemente gli stress test realizzati secondo i criteri previsti da Basilea 3.

tutto vero? probabilmente il sistema italiano è integro e sufficientemente organizzato da evitare le crisi vissute da altri stati.

Fa specie, però, il silenzio mediatico calato sulla prossima scomparsa di una banca italiana, seppur di piccole dimensioni, dovuto alle gravi difficoltà finanziarie ed economiche.

Il caso del Banco Emiliano Romagnolo

E' questo il caso del Banco Emiliano Romagnolo (BER), piccolo istituto di credito che ha di recente perduto la sua operatività bancaria in seguito al provvedimento adottato dalla Banca d'Italia lo scorso 6 dicembre 2010.
La banca è da tempo in amministrazione straordinaria a causa della difficoltà del credito ed alle insufficienti disponibilità liquide. 
Tale grave situazione aveva già portato BER alla procedura di amministrazione straordinaria nel 2009, ma era fondata la speranza di poter salvare il piccolo istituto di credito.

Il provvedimento di Bankitalia: sospensione del pagamento delle passività di qualsiasi genere e della restitituzione degli strumenti finanziari alla clientela ex art. 74 TUB

La Banca d'Italia ha invece reso noto, qualche giorno fa, di aver provveduto a bloccare le attività di intermediazione offerte dalla banca ed in particolare il pagamento delle passività e la restituzione degli strumenti finanziari alla clientela, a causa delle difficoltà economico/finanziarie attraversate da BER.


"In data 6 dicembre 2010 i Commissari straordinari del Banco Emiliano Romagnolo “BER” (BO), in amministrazione straordinaria, con il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, hanno deliberato la sospensione del pagamento delle passività di qualsiasi genere e della restituzione degli strumenti finanziari alla clientela, ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), per il periodo massimo di un mese, fatte salve eventuali proroghe.

La misura si è resa necessaria stante il ricorso di circostanze eccezionali, che si sostanziano nell’insufficienza delle disponibilità liquide a far fronte alle passività in scadenza e nell’impossibilità di attivare canali alternativi di sostegno finanziario.
Nel corso della procedura gli Organi straordinari hanno esperito numerosi tentativi per portare a soluzione la situazione di grave tensione finanziaria della banca, manifestatasi sin dall’avvio dell’amministrazione straordinaria e, con la supervisione della Banca d’Italia, stanno operando per portare a compimento, quanto prima, un piano di intervento che, con il sostegno del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e delle banche creditrici, realizzi la salvaguardia degli interessi della clientela.".

Il silenzio mediatico sulla vicenda BER

Tale vicenda, invero, non ci sembra sia stata trattata con attenzione dai grandi media.

Vero è che molto spesso il silenzio viene giustificato per salvaguardare gli interessi dei clienti e dei lavoratori, ma è altresì innegabile che le difficoltà di BER erano conosciute da tempo.


E' inoltre nota la vicenda giudiziaria che riguarda alcuni componenti della vecchia gestione della banca e le operazioni finanziarie azzardate in derivati bancari realizzate con clienti dell'istituto di credio.

In ogni caso, e nella speranza che il Banco Emiliano Romagnolo possa trovare una felice soluzione alle difficoltà finanziarie di recente affrontate, appare evidente che il sistema bancario italiano non è poi così solido come si vorrebbe fare intendere e che tale vicenda potrebbe anche non essere l'unica.
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