domenica 14 maggio 2023

Sovraindebitamento - mutuo ipotecario e condizioni per l'esclusione della vendita della casa

La sentenza del Tribunale di Mantova che trovate di seguito ci consente di affrontare un tema molto delicato, ma tutt'altro che raro, che riguarda molti consumatori.

In particolare, possono essere interessati a questo argomento coloro che hanno avviato una procedura per la soluzione dei propri debiti con banche e fisco, attraverso il c.d. piano del consumatore.

- Piano del consumatore (l. 3/2012 - art. 24)

Questa procedura, introdotta con la l. 3/2012, consente alla persona che ha accumulato debiti durante gli anni di poter procedere alla liquidazione delle posizioni debitorie (esdebitazione), potendo riprendere una vita normale.

Il Piano del consumatore è limitato alle sole persone fisiche e consente, quindi, la ristrutturazione delle posizioni, ma solo in favore di coloro che hanno contratto i debiti nella qualità di consumatori.

In termini più semplici, questa procedura è prevista solo per le persone che hanno contratto le obbligazioni (debiti) per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale.

L'art. 6, comma 2, lett. a) della l. 3/2012 propone la definizione di sovraindebitamento che è "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Uno dei requisiti per accedere al piano è la sostenibilità del debito: il reddito è pari ad almeno tre volte il valore della rata del debito.

Altro requisito richiesto per accedere al Piano del consumatore è la meritevolezza: il consumatore/debitore non deve ave colposamente determinato il proprio indebitamento.

La legge chiede al debitore, oltre all'illustrazione della propria situazione patrimoniale, è chiamato a comportarsi secondo buona fede e correttezza, al fine di favorire il successo della procedura di esdebitazione.

Uno dei punti più critici affrontati dagli organismi di gestione della crisi (OCC) riguarda l'eventualità che il debitore sia proprietario della casa e la possibilità di poter conservare l'immobile, nonostante l'adesione alla procedura.

- Piano del consumatore: si può mantenere la casa?

Il Tribunale di Mantova ha affrontato la questione, con il recente provvedimento che potete trovare di seguito, ove la procedura è stata attivata da due genitori i quali avevano accumulato un debito con le banche per poter finanziarie l'attività commerciale della figlia, poi interrotta causa malattia di quest'ultima.

Il giudice ha riconosciuto oltre alla sussistenza del requisito della meritevolezza, presupposto per poter falcidiare tutti i crediti accumulati. 

A fronte delle richieste di rigetto avanzate dalle banche, il giudice ha ritenuto di doverle respingere ritenendo, tra l'altro, che la vendita dell'immobile non avrebbe consentito di appianare il debito per i consumatori, ma li avrebbe sottoposti a nuovi debiti dovendo trovare un'altra casa ove vivere, oltre a dover saldare il residuo del debito.

Il giudice, quindi, decide che: "ritenuto che, per la ragione esposta sub e), l’esclusione della vendita della abitazione familiare non pregiudica i creditori e che il credito di cui è titolare C. … s.p.a. può essere soddisfatto dal piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria;".

La vicenda si è conclusa con l'approvazione del Piano del consumatore, ma senza la vendita della casa dei debitori.

Qui il provvedimento del Tribunale di Mantova.

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la 

seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 3/23 p.u. promosso da:

Oggetto: piano di ristrutturazione del consumatore.

°°°°°°°

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 3-23 p.u. concernente il piano di ristrutturazione del consumatore  presentato dai coniugi S. M. (nato a … il … e residente a …; C.F.: …) e da S. P. (nata a …il … e residente al medesimo indirizzo; C.F.: …) ai sensi degli art. 66 e 67 CCI;

- visto il proprio decreto in data 30-1-2023 con il quale la procedura è stata dichiarata aperta;

- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che gli istanti sono residenti in …;

- esaminata la relazione redatta dal gestore della crisi avv. …, quella datata 6-3-2023 redatta  ai sensi dell’art. 70 co. 6 CCI e, infine, a seguito di decreto di questo Giudice del 8-3-2023, la nota integrativa depositata il 27-3-2023; 

- ritenuta l’ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui  agli artt. 67 e segg. CCI, posto che gli istanti rientrano nella categoria dei debitori di cui all’art. 2 co. 1 lett. c) CCI essendo il S. pensionato e S. lavoratrice subordinata e non avendo essi mai svolto attività di impresa, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all’art. 69 co. 1 CCI e che è stata allegata la documentazione prescritta per legge;

- osservato che C. … s.p.a. ha inviato osservazioni deducendo a) che il piano proposto sarebbe lacunoso tanto da non consentire di verificare la meritevolezza dei ricorrenti; b) che il ripetuto ricorso al credito avrebbe richiesto maggiore accortezza; c) l’irrilevanza della malattia della figlia nella determinazione del sovraindebitamento, peraltro non provata; d) l’eccessiva falcidia dei creditori chirografari; e) l’assenza di valutazione della alternativa liquidatoria, in relazione alla liquidazione dell’immobile di proprietà dei debitori; 

- considerato, quanto ai punti sub a) e b), che non risulta provato che il sovraindebitamento  sia stato cagionato da colpa grave, malafede o frode ai sensi dell’art. 69 co. 1 CCI posto che i finanziamenti (ottenuti per affrontare spese né eccessive né voluttuarie) il cui mancato rimborso ha determinato il sovraindebitamento sono stati contratti dapprima in vista della ristrutturazione della casa familiare e poi onde consentire l’avvio di una attività commerciale che non si è potuta adeguatamente sviluppare per la successiva insorgenza di una grave patologia in capo alla figlia (titolare dell’impresa) e ciò in un momento in cui gli istanti disponevano di adeguate entrate posto che erano riusciti a rimborsare i debiti fino al 2019;

- ritenuto, quanto al profilo sub c), che la censura sia infondata atteso che la malattia della  figlia A. risulta documentata dai certificati allegati sub 7) al ricorso nonché dalla relazione particolareggiata del gestore e che sussiste un evidente nesso di causalità tra le spese e i finanziamenti contratti per l’avvio dell’attività imprenditoriale della figlia, l’incapacità di fare fronte ai debiti in questione per l’impossibilità di continuare l’attività economica e la  tipologia della malattia contratta da A. S.;

- osservato, quanto al profilo sub d), che il rilievo non merita accoglimento posto che il piano consente il soddisfacimento (oltre che dei crediti prededotti e di quelli privilegiati) anche il pagamento nella misura del 32,89% dei crediti chirografari, percentuale che deve considerarsi significativa tenendo conto delle condizioni economiche e sociali dei debitori nonché del fatto che la figlia A. rimane comunque garante dei debiti contratti dai genitori;

- considerato, quanto al profilo su e), che dalla relazione integrativa depositata dal gestore della crisi il 28-3-2023, si desume che il ricavato di una eventuale vendita all’asta del cespite non consentirebbe l’integrale soddisfacimento del creditore ipotecario e che nessun importo residuerebbe per i creditori chirografari; 

- rilevato che gli istanti versano in una situazione incolpevole di sovraindebitamento, tale da essere irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 5 e segg. del ricorso nonché 5 e segg. della relazione dell’avv. …;

- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento  (individuandole, in particolare, nella mancata prosecuzione dell’attività di impresa da parte della figlia A. determinata dalla malattia contratta e a favore della quale i genitori istanti avevano rilasciato svariate garanzie onde consentirle l’avvio e la prosecuzione dell’attività di pizzeria) e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi, la ragionevole fattibilità della proposta la quale prevede, in relazione al periodo di durata del piano (cinque anni dalla omologa dello stesso) il soddisfacimento integrale delle spese prededotte e quello parziale (in misura del 32,89%) dei creditori chirografari; 

- rilevato che il comma 3 dell’art. 67 CCI consente la falcidia e la ristrutturazione, fra l’altro, dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e del trattamento di fine rapporto, facoltà di cui i debitori hanno inteso avvalersi sicché, con l’apertura della presente procedura, cessa l’operatività della cessione del quinto della pensione di S. M. in favore di P. …s.p.a.;

- osservato che la medesima soluzione va adottata con riguardo ai pagamenti stabiliti in favore di C. … s.p.a. in forza della ordinanza di assegnazione emessa il 7-1-2023 dal Tribunale di Mantova (procedimento iscritto al n. 847/22 R.G.) e ciò alla stregua della previsione di cui all’art. 71 co. 3 CCI (sul tema v. anche Corte Cost. 16-3-2022 n. 65); 

- osservato che i debitori stanno regolarmente onorando il debito relativo al mutuo gravante sulla casa di abitazione sicché ricorre la condizione di cui all’art. 67 co. 5 CCI e, pertanto, essi possono proseguire nel rapporto di mutuo in essere senza che l’abitazione familiare entri a far parte del compendio da liquidare in favore dei creditori;

- ritenuto che, per la ragione esposta sub e), l’esclusione della vendita della abitazione familiare non pregiudica i creditori e che il credito di cui è titolare C. … s.p.a. può essere soddisfatto dal piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria;

- ritenuto che gli istanti potranno continuare a utilizzare l’auto elencata in ricorso (Fiat Panda del 2010) in quanto indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa o per soddisfare le esigenze di vita, bene, peraltro, di assai modico valore; 

- osservato che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla legge;

- rilevato che l’importo destinato al soddisfacimento dei creditori (costituito dalla somma mensile di € 450,00 per tredici mensilità per la durata di cinque anni oltre all’importo di € 636,07) è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti (costituito da: marito -pensionato- moglie -lavoratrice dipendente- e da un figlio maggiorenne ed economicamente non indipendente);

- precisato che il credito professionale dell’avv. … va considerato come privilegiato ma non  prededotto posto che, se pure deve ritenersi consentito che il debitore nel presentare la domanda di ammissione alla procedura di sovraindebitamento si avvalga dell’assistenza tecnica, nondimeno l’art. 68 co. 1 CCI stabilisce che non è necessaria l’assistenza di un legale e, inoltre, che il credito in questione non rientra fra quelli di cui all’art. 6 CCI;

- ritenuto che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite in considerazione della novità delle questioni dedotte e della discrezionalità delle valutazioni rimesse al giudicante;

P.Q.M.

- visti gli artt. 70 e 71 CCI così provvede: 

- omologa il piano di ristrutturazione del consumatore presentato, ai sensi degli artt. 66 e 67 CCI, dai coniugi S. M. (nato a ... il … e residente a …; C.F.: …) e da S. P. (nata a … il … e residente al medesimo indirizzo; C.F.: …) ai sensi degli art. 66 e 67 CCI;

- dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) nonché di accedere al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano; 

- dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l’operatività sia della cessione del quinto della pensione di S. M. in favore di P. … s.p.a. sia della corresponsione dell’importo stabilito in favore di C. … s.p.a. in forza della ordinanza di assegnazione emessa il 7-1-2023 dal Tribunale di Mantova e di cui al procedimento iscritto al n. 847/22 R.G., ordinandosi ai soggetti tenuti ai pagamenti di interrompere le trattenute;

- rammenta che i debitori sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

- dispone l’esclusione dalla liquidazione della abitazione familiare sita in …nonché dell’auto Fiat Panda del 2010 elencata in ricorso; 

- precisa che le masse attive e passive degli istanti rimangono distinte;

- stabilisce che il gestore della crisi comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda immediatamente a darne pubblicità, per la durata di giorni trenta, nella apposita area del sito web del Tribunale di Mantova; 

- prescrive che il gestore della crisi vigili sull’esatto adempimento del piano e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell’esecuzione ogni sei mesi; 

- stabilisce che lo svincolo delle somme introitate vada richiesto al giudice; 

- dispone che, terminata l’esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;

- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;

- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Mantova, 29 marzo 2023. 

 Il Giudice Delegato 

 dott. Mauro P. Bernardi

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...