venerdì 8 settembre 2023

Imposta di registro: come funziona, chi la paga e quando non dovete più pagarla

L’imposta di registro consiste in un’imposta indiretta richiesta dallo Stato per la registrazione di determinati atti, colpendo determinate operazioni commerciali che comportano un movimento di ricchezza.

Quali atti sono assoggettati all’applicazione dell’imposta di registro? rientrano nell’area impositiva l’acquisto di un immobile, o il contratto di locazione o nel caso di registrazione di una sentenza o di altro atto giudiziario.

Il presupposto impositivo di questo tributo è la registrazione di un atto presso i pubblici uffici al fine di garantirne la sua conservazione ed integrità. 

1.- Atti soggetti all’imposta di registro – il particolare caso della sentenza del tribunale

Dal punto di vista legislativo, questa imposta trova il suo fondamento normativo nel DPR n. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro), il quale contempla espressamente gli atti soggetti al pagamento di essa, tra i quali:

gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato;

gli atti formati all’estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto degli stessi:

i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite);

i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).

Sentenze e gli altri atti giudiziari ex art. 37 D.P.R. n. 131/1984.

Occorre ricordare che in tema di provvedimenti pronunciati dal tribunale, vige il principio di soccombenza, ossia la parte che perde la causa (c.d. soccombente) è tenuta a rimborsare all’altra parte tutte le spese di della lite, tra le quali rientra anche l’imposta di registro, nell’aliquota del 3% del valore della causa (con importo minimo di euro 200,00), salvo la precisazione che viene fatta qui di seguito.

Se infatti vige il principio processuale della soccombenza sopra richiamato, è altresì vero che l’ente impositore può provvedere alla registrazione dell’atto giudiziario, chiedendo il pagamento della somma oggetto di imposta a ciascuna delle parti coinvolte nel contenzioso.

Sotto il profilo tributario, infatti, l’art. 57 del T.U.R. stabilisce che tutte le parti in causa sono solidalmente tra loro obbligate al pagamento dell’imposta di registro, sicché lo stato può chiedere anche alla parte vincitrice della causa di assolvere al dovere tributario, salvo il diritto di quest’ultimo di potersi rivalere nei confronti della controparte (c.d. soccombente. Per un approfondimento, vedi qui).

Fino ad ora abbiamo trattato le ipotesi in cui la registrazione dell’atto è obbligatoria, ma può ben verificarsi che la registrazione di un contratto possa avvenire anche per interesse specifico della parte, la quale vuole dare certezza giuridica all’atto anche ai fini dell’opponibilità del documento verso i terzi.

2. Atti esclusi dall’obbligo dell’imposta di registro

L’obbligo di versamento dell’imposta di registro non riguarda tutti gli atti, in quanto l’obbligo fiscale è escluso per documenti di natura prettamente fiscale ossia rientranti nell’area di adempimento degli obblighi tributari e/o catastali.

Sono esclusi dall’applicazione delle norme in materia di imposta di registro anche i contratti di lavoro subordinato o quelli conclusi l’acquisto di un’automobile o altro veicolo che rientra tra i beni mobili registrati.

3.- Versamento dell’imposta di registro - omissione o ritardato adempimento

Come può essere pagata l’imposta di registro? il versamento dell’importo previsto può avvenire attraverso la compilazione di un modello F24, ovvero con versamento diretto all’Agenzia delle Entrate, od ancora attraverso pagoPa.

In generale, il termine per il pagamento è di 20 giorni dalla registrazione dell’atto oggetto di imposta, ma tale termine può anche variare, a seconda della natura del documento oggetto di imposizione.

Ad esempio, nel caso di registrazione del contratto di locazione, il pagamento deve essere effettuato dal contribuente entro 30 giorni.

Viceversa, nel caso di atti formati all’estero, o nell’ipotesi di registrazione di una sentenza, il contribuente deve adempiere all’obbligo fiscale entro 60 giorni.

Omissione pagamento imposta di registro: nel caso di omesso pagamento dell’imposta, la sanzione prevista varia tra il 120% e il 240% della somma dovuta.

Pagamento in ritardo: nel caso di ritardo superiore ai 30 giorni, la sanzione varia tra il 60% e il 120% di quanto dovuto con importo minimo di € 200,00; medesima sanzione è prevista laddove il versamento dell’imposta è insufficiente e/o errato.

Al contribuente è consentito, in ogni caso, di ravvedersi e provvedere autonomamente a saldare il suo debito con lo Stato, attraverso il ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni a seconda della rapidità entro il quale provvede a pagare l’imposta di registro.

Il ravvedimento operoso può essere:

Ravvedimento Sprint: 

- termine: entro 14 giorni successivi alla scadenza del termine di versamento;

- percentuale sanzione: 0,1% x giorno (max 1,4% = 14 giorni)

- tasso applicabile: tasso legale.

Ravvedimento Breve: 

- termine: tra il 14° e il 30° giorno successivo alla scadenza del termine di versamento;

- percentuale sanzione: 1,5% (1/10 di 15%);

- tasso applicabile: tasso legale.

Ravvedimento Intermedio:

- termine: tra il 30° e il 90° giorno successivo alla scadenza del termine di versamento;

- percentuale sanzione: 1,67% (1/9 di 15%);

- tasso applicabile: tasso legale.

Ravvedimento lungo:

- termine: pagamento entro l’anno dalla scadenza del termine di versamento;

- percentuale sanzione: 3,78% (1/8 del 30%)

- tasso applicabile: tasso legale.

Ravvedimento biennale: 

- termine: entro due anni dalla scadenza del termine di versamento;

- percentuale sanzione: 4,29%

- tasso applicabile: tasso legale.

Ravvedimento lunghissimo

- termine: oltre due anni dalla scadenza del termine di versamento;

- percentuale sanzione: 5,00% 

- tasso applicabile: tasso legale.

Ricordatevi che queste regole (e percentuali) sono riferite alla data odierna (anno 2023), ma ben potrebbero mutare nei prossimi anni. 

4.- Entro quanto lo Stato può chiedere il pagamento? 5 anni

Ma entro quanto tempo, l'Amministrazione finanziaria può chiedere al contribuente di pagare l'imposta di registro?

Sul punto, si richiama l’art. 76, comma 1, del D.P.R. n.131/86 secondo il quale "L’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell’art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all’articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale".

Il termine di registrazione varia a seconda dei diversi casi, così ad esempio la sentenza deve essere registrata entro 15 giorni dalla sua comunicazione alle parti, e da tale data decorre il termine per la richiesta di pagamento dell'imposta da parte dell'ente impositore.

Superato il termine di cinque anni, l'Amministrazione finanziaria decade dal proprio diritto di poter pretendere il pagamento dell'imposta di registro.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...