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lunedì 11 maggio 2026

Bonifici tra parenti: quando un aiuto può trasformarsi in un problema

Nelle famiglie italiane l'aiuto economico è circostanza sempre frequente e avviene, di frequente, mediante un bonifico: spesso capita che un genitore possa sostenere il figlio, o il fratello interviene in un momento di difficoltà, o un nonno decide di fare un regalo in denaro.

Si tratta di gesti spontanei, spesso fatti senza pensarci troppo, nella convinzione che “tra parenti non ci siano problemi”, ma che possono generare problemi e diventare fonte di contenziosi, accertamenti fiscali e persino liti ereditarie.

Per capire perché, è utile partire da un servizio andato in onda sulla RAI e che trovate in calce a questo intervento, che ha acceso i riflettori su un tema spesso sottovalutato e ci ha convinto a proporvi il seguente intervento.

Il punto di partenza è che sono frequenti i controlli dell'Agenzia delle Entrate sui bonifici che intercorrono tra familiari, con conseguente richiesta di chiarimento/giustificazione delle ragioni che stanno alla base del trasferimento della somma di denaro.


- Un bonifico non è mai “neutro”

Il punto centrale è semplice: ogni movimento bancario lascia traccia e può essere oggetto di verifica ed è del tutto indiferente, agli occhi del Fisco, che il denaro provenga da un parente stretto: deve sempre esservi coerenza tra le somme ricevute e la situazione economica del contribuente.

Questo significa che, in caso di controlli, chi riceve denaro potrebbe essere chiamato a dimostrare che non si tratta di reddito non dichiarato, offrendo all'Agenzia delle Entrate elementi concreti a giustificare il passaggio di denaro.


- Il nodo principale: donazione o prestito?

Molti problemi nascono da una semplice omissione od errore del contribuente che esegue l'operazione bancaria: non chiarire fin dall’inizio la natura del trasferimento.

Se si tratta di una donazione, il denaro è dato senza obbligo di restituzione, rientrando nella normativa che regola questo istituto: pagamento unilaterale senza alcun obbligo di restituzione. 

Al contrario, se si tratta di un prestito, anche tra parenti, siamo di fronte ad un rapporto giuridico bilaterale, ove una parte (il debitore) assume un impegno giuridico alla restituzione.

Finché i rapporti sono sereni, questa distinzione può sembrare irrilevante, ma nel momento in cui qualcosa cambia – un litigio, una difficoltà economica, una successione – quella mancanza di chiarezza diventa un problema concreto anche nei rapporti di famiglia.

È proprio in questi casi che emergono versioni opposte: chi ha ricevuto parla di regalo, chi ha dato sostiene che fosse un prestito. Senza prove, la questione finisce facilmente davanti a un giudice.


- I controlli fiscali: cosa può succedere davvero (non basta il rapporto familiare)

Negli ultimi anni, l’attenzione dell’amministrazione finanziaria sui movimenti bancari è aumentata, e l'occhio del fisco riguarda i bonifici ripetuti, importi rilevanti o causali generiche, tutti presupposti che possono far scattare una verifica fiscale, con il rischio che la somma venga qualificata come reddito non dichiarato, con conseguente recupero fiscale e relative sanzioni.

In questo contesto, dire “sono soldi di famiglia” non è sufficiente: serve dimostrare in modo chiaro la provenienza e la natura del trasferimento.

Infatti, uno degli errori più diffusi è pensare che i rapporti di parentela mettano al riparo da qualsiasi problema, ma in realtà non è così.

Le banche tracciano i movimenti, gli obblighi antiriciclaggio restano e il fisco può sempre intervenire.

Ma un ulteriore problema può sorgere nel tempo, come anticipato in precedenza: cambiano le condizioni o i rapporti tra le persone, entrando in gioco i rapporti di eredità e successione

E' noto che un bonifico fatto oggi può essere riletto domani come una donazione anticipata, sicché in sede di eredità, altri familiari potrebbero contestarlo, chiedere una ricostruzione dei rapporti economici o persino pretendere la restituzione delle somme.

È in questi casi che anche trasferimenti fatti in buona fede diventano fonte di conflitto.

Ecco cosa bisogna fare per evitare problemi con il fisco e con i parenti (scegliete voi quali siano i più delicati da affrontare).


- La causale del bonifico aiuta, ma non risolve. L'accordo scritto chiarisce tutto!

Indicare una causale nel bonifico è sicuramente utile: specificare “donazione”, “prestito infruttifero” o “aiuto familiare” può orientare la lettura del pagamento, ma potrebbe non bastare.Se manca un accordo chiaro tra le parti, la causale può essere contestata o considerata insufficiente. In altre parole, è un indizio, non una prova definitiva.

La vera tutela passa da un principio semplice: dare forma a ciò che si fa, ovvero predisporre una scrittura privata dove si chiariscono tutti i termini dell'accordo

Quando si trasferisce denaro, è sempre opportuno chiarire per iscritto se si tratta di una donazione o di un prestito. Una scrittura privata, anche semplice, può fare la differenza perché documenta la volontà delle parti e previene interpretazioni future.

Questo vale ancora di più quando le somme sono rilevanti o quando i rapporti, per quanto oggi sereni, potrebbero evolvere nel tempo.

Bisogna tenere in considerazione che i bonifici tra parenti non sono un problema in sé, ma possono diventarlo se manca chiarezza e trasparenza. 

Problemi con il fisco, ma anche con i parenti che possono trasformare un gesto di aiuto in una contestazione legale o fiscale. Tutto dipende da come viene gestito questo trasferimento di denaro.

Formalizzare un accordo oggi significa evitare conflitti domani. Ed è una tutela che vale sempre, anche – e soprattutto – tra persone della stessa famiglia.

Di seguito, il servizio RAI.

venerdì 27 febbraio 2026

Pacchi low cost da Paesi extra-UE: aumentano i costi per i consumatori con i nuovi dazi?

Uno dei fenomeni che più si sono sviluppati negli ultimi anni è l'acquisto di prodotti a costi relativamente bassi da piattaforme on line extra-UE (ad esempio, temu), facilitata da alcuni vantaggi, in primo luogo il prezzo, ma anche la spedizione rapida e la scelta ampia. Ciò è stato favorito, in particolare, dalla esenzione di dazi doganali che, fino a fine 2025, era prevista per le spedizioni di valore inferiore a 150,00 euro.

Questa esenzione, però, è destinata ad essere superata dalle nuove norme che proporranno un significativo cambiamento che potrebbe riguardare anche noi consumatori.

Già con gennaio 2026, infatti, entrano in gioco due nuovi prelievi:

  • un dazio europeo fisso di 3 euro per determinate importazioni sotto soglia;
  • un dazio nazionale italiana di 2 euro per pacco, già operativa dal 1° gennaio 2026.

In concreto, nel 2026 il consumatore che acquista online potrebbe dover sostenere pagamenti extra per dazi doganali che descriviamo qui di seguito.


(A)

 Dal 1° luglio 2026: dazio UE di 3 euro sugli articoli sotto i 150 euro

Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato l’abolizione della franchigia doganale per i pacchi di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi.

Dal 1° luglio 2026 entrerà quindi in vigore un dazio fisso di 3 euro, con una particolarità importante:

 non si applica per spedizione,

 ma per ciascuna categoria merceologica dichiarata nel pacco (in base alla sottovoce tariffaria doganale).

Facciamo un esempio pratico per far comprendere il nuovo quadro normativo europeo

  • acquisto 3 magliette identiche → 3 euro totali (un’unica categoria)
  • acquisto 1 camicetta in seta + 2 in lana → 6 euro (due categorie diverse)

Questa novità comporta una riflessione, nel senso che  più il contenuto del pacco è “variegato”, maggiore sarà l’impatto del nuovo dazio.

La misura si applicherà alle vendite B2C (business to consumer) spedite direttamente da Paesi extra-UE ai consumatori finali e resterà in vigore, salvo proroghe, fino al 1° luglio 2028, in attesa della piena riforma del sistema doganale digitale europeo.

Siamo abbastanza sicuri che il provvedimento si "consoliderà" diventando definitivo, con conseguente applicazione a tutte le importazioni provenienti da paese extra UE.

Secondo la Commissione europea, il volume dei piccoli pacchi diretti nell’UE è esploso negli ultimi anni (miliardi di spedizioni annue, in larga parte dalla Cina), con una percentuale significativa di sottovalutazioni dichiarate.

L’obiettivo perseguito dalle autorità comunitarie è duplice, in quanto si vuole tutelare le imprese europee dalla concorrenza a dazio zero, da una parte, e rafforzare controlli su sicurezza, ambiente e conformità dei prodotti.


(B)

Dal 1° gennaio 2026: il contributo fisso italiano di 2 euro a pacco

Dal 1° gennaio 2026, l'Italia ha introdotto – con la Legge di Bilancio 2026 – un contributo fisso di 2 euro per ogni pacco sotto i 150 euro proveniente da Paesi terzi.

Vi sono diversità rispetto alla norma comunitaria e, peraltro, ci si chiede se non vi potrebbe essere una inammissibile moltiplicazione fiscale a carico del consumatore finale.

A differenza della norma europea, l'imposizione si applica per pacco, non per categoria merceologica e colpisce sia le vendite B2C, ma anche le compravendite tra imprese commerciali (B2B) e quelle tra privati seppur prive di finalità commerciali (C2C).

Le ragioni per questa nuova imposizione sono abbastanza poco chiare, n quanto si parla di fondi destinati alla copertura delle spese amministrative doganali, ma già dalle prime settimane di entrata in vigore delle nuove norme si registra un forte calo delle importazioni presso le dogane italiane, con un evidente spostamento dei flussi verso altri Stati membri.

Il quesito è chiaro: la norma italiana è compatibile con le norme UE?

L’art. 26 del TFUE vieta dazi doganali e tasse di effetto equivalente tra Stati membri e nei confronti delle importazioni ed è noto l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha ripetutamente  chiarito che costituisce tassa di effetto equivalente qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente per il solo fatto che una merce attraversi la frontiera.

Nel caso di specie, chi vi scrive pensa che vi sia un effetto equivalente che rende illegittima la norma nazionale e che, dal 1° luglio 2026, determinerà una duplicazione di prelievi tributari, ossia 2,00 euro nazionali per pacco e 3,00 euro europei per categoria merceologica.

E quindi, ad esempio, se acquistiamo online da piattaforma extra-UE merce di due categorie merceologiche per euro 30,00 pagheremo costi aggiuntivi:

- 2,00 euro (fee italiana)

6,00 euro (3 euro × 2 categorie)

Totale extra: 8 euro, pari a oltre il 26% del valore dell’acquisto.

E' evidente, in conclusione, che glii acquisti extra-UE sotto i 150 euro non saranno più “neutri” sotto il profilo doganale, con aumento ricaricato sul consumatore finale.

Qui di seguito un box che sintetizza le questioni che abbiamo affrontato.

  • Da quando si paga il dazio di 3,00 euro?
Dal 1° luglio 2026 per gli articoli sotto i 150,00 euro provenienti da Paesi extra-UE.
  • I 3,00 euro si pagano per ogni pezzo acquistato?
No. Si pagano per ciascuna categoria merceologica. Più articoli identici = un solo dazio. Articoli diversi = più dazi.

  • Il contributo di 2,00 euro italiano è già in vigore?

Sì, dal 1° gennaio 2026, per ogni pacco sotto i 150,00 euro proveniente da Paesi terzi.

  • Si pagheranno entrambi gli importi?

Dal 1° luglio 2026, in linea generale, sì: il contributo nazionale per pacco e il dazio europeo per categoria.

  • Conviene ancora comprare fuori dall’UE?

Dipende dal valore dell’acquisto e dal numero di categorie presenti nel pacco. Per beni di basso importo l’incidenza percentuale può essere rilevante.

lunedì 3 marzo 2025

"Decreto bollette": aiuto per i redditi entro 25.000,00 euro ISEE

Il recente Decreto legge n. 19 approvato il 28 febbraio 2025 propone una serie di misure in favore di  introduce diverse misure per supportare famiglie ed imprese e si pone come fine quello di limitare il forte aumento dei costi energetici che sta causando gravi difficoltà, in particolare alle fasce a basso reddito.

Come rilevato da più parti, questi sono gli aspetti che caratterizzano il "Decreto bollette" (che trovate in calce a questo nostro intervento).

Vediamo qui di seguito.

    1. Reddito sotto i 25.000,00 euro: arriva il bonus di 200,00 euro

L'intervento più importante ed atteso è la previsione di un contributo una tantum di 200 euro in favore delle famiglie che dichiarano un reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) fino a 25.000 euro e che trova applicazione sulle bollette dei mesi di gennaio - marzo 2025.

Riteniamo, sotto questo profilo, particolarmente importante che tale misura di agevolazione sia applicata alle famiglie in modo automatico sulle bollette dell'energia elettrica, non risultando decisivo l'introduzione di una specifica istanza da parte del consumatore. 

Ma di fatto, come vedremo il bonus? nelle prossime bollette verrà applicato  lo sconto, e lo vedremo direttamente nella fattura inviata al cliente finale. o in una sola bolletta o in più bollette fino ad esaurimento, a seconda delle modalità previste dall'autorità garante o dal vostro gestore.

Attenzione: ARERA ricorda che per ottenere il bonus è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e una dichiarazione di ISEE entro la soglia (vedi qui).

La DSU si può ottenere con un procedimento telematico attraverso l'INPS (clicca qui).

    2. Redditi < 9.530,00 ISEE: bonus di 500,00 euro

Altro punto molto importante riguarda il nucleo familiare a basso reddito, ossia quello con ISEE inferiore ad 9.530,00 euro (o 20.000,00 euro per nuclei familiari numerosi), per i quali il contributo aumento fino a 500,00 euro, che anche in questo caso viene riconosciuto automaticamente nelle bollette.

    3. Più tutela per i clienti vulnerabili

All'art. 2 del decreto viene prevista una forma di agevolazione in favore dei clienti vulnerabili, per i quali è previsto che: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i clienti forniti nell’ambito del servizio a tutele graduali che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, ferma restando la loro facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell’ambito del mercato libero, ovvero con l’esercente la maggior tutela competente per area territoriale.".

   4. Mercato libero - trasparenza nelle offerte

Un ulteriore aspetto trattato con il provvedimento riguarda il mercato libero di gas ed energia elettrica, in quanto all'art. 5  viene conferito il potere all'autorità di settore (ARERA) affinché adotti misure necessarie finalizzate ad incremento della trasparenza delle offerte verso i clienti finali domestici, al fine di consentire una lettura delle proposte che sia più chiara e corretta. 

   5. Misure per le imprese

Il provvedimento riguarda anche le imprese per le quali viene previsto un impegno da parte dell'Esecutivo di circa 1,4 miliardi di euro che vengono destinate, in particolare, alle imprese c.d. "energivore", le quali otterranno vantaggi fiscali e contributi diretti. 

Qui di seguito, il Decreto legge n. 19/2025 del 28 febbraio 2025 (visibile con browser Opera VPN attivo)

venerdì 8 settembre 2023

Imposta di registro: come funziona, chi la paga e quando non dovete più pagarla

L’imposta di registro consiste in un’imposta indiretta richiesta dallo Stato per la registrazione di determinati atti, colpendo determinate operazioni commerciali che comportano un movimento di ricchezza.

Quali atti sono assoggettati all’applicazione dell’imposta di registro? rientrano nell’area impositiva l’acquisto di un immobile, o il contratto di locazione o nel caso di registrazione di una sentenza o di altro atto giudiziario.

Il presupposto impositivo di questo tributo è la registrazione di un atto presso i pubblici uffici al fine di garantirne la sua conservazione ed integrità. 

1.- Atti soggetti all’imposta di registro – il particolare caso della sentenza del tribunale

Dal punto di vista legislativo, questa imposta trova il suo fondamento normativo nel DPR n. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro), il quale contempla espressamente gli atti soggetti al pagamento di essa, tra i quali:

gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato;

gli atti formati all’estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto degli stessi:

i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite);

i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).

Sentenze e gli altri atti giudiziari ex art. 37 D.P.R. n. 131/1984.

Occorre ricordare che in tema di provvedimenti pronunciati dal tribunale, vige il principio di soccombenza, ossia la parte che perde la causa (c.d. soccombente) è tenuta a rimborsare all’altra parte tutte le spese di della lite, tra le quali rientra anche l’imposta di registro, nell’aliquota del 3% del valore della causa (con importo minimo di euro 200,00), salvo la precisazione che viene fatta qui di seguito.

Se infatti vige il principio processuale della soccombenza sopra richiamato, è altresì vero che l’ente impositore può provvedere alla registrazione dell’atto giudiziario, chiedendo il pagamento della somma oggetto di imposta a ciascuna delle parti coinvolte nel contenzioso.

Sotto il profilo tributario, infatti, l’art. 57 del T.U.R. stabilisce che tutte le parti in causa sono solidalmente tra loro obbligate al pagamento dell’imposta di registro, sicché lo stato può chiedere anche alla parte vincitrice della causa di assolvere al dovere tributario, salvo il diritto di quest’ultimo di potersi rivalere nei confronti della controparte (c.d. soccombente. Per un approfondimento, vedi qui).

domenica 29 marzo 2020

Fisco & trasparenza: importante intervento del giudice comunitario

Questa domenica vi segnaliamo una recente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha ribadito i diritti del contribuente oggetto di provvedimento dell'Agenzia delle entrate. 

La Corte ha avuto modo di chiarire che il contribuente oggetto di controllo fiscale ha il diritto ad essere ascoltato prima della notifica dell'atto impositivo (il c.d. contraddittorio preventivo). Ne consegue che l'Agenzia che avvia l'indagine verso il contribuente è tenuta non solo a convocare il contribuente, ma prestare la dovuta attenzione alle osservazioni/giustificazioni opposte dalla controparte alle contestazioni sollevate durante l'incontro.

Il successivo atto impositivo, inoltre, non solo deve motivare in modo chiaro i presupposti che hanno portato alla contestazione fiscale nei confronti del contribuente, ma deve giustificare le ragioni per le quali l'ente impositore ha deciso di non accogliere le spiegazioni proposte dal contribuente.

Questo dovere informativo rientra, come si legge tra le righe della sentenza, nel generale diritto di difesa del contribuente che impone alla Pubblica amministrazione di valutare con attenzione le difese del contribuente, chiarendo perché tali elementi non vengono ritenuti idonei a superare le contestazioni tributarie.

Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia.

lunedì 15 luglio 2019

Rottamazione: si può aderire fino al prossimo 31 luglio

Una novità positiva per i contribuenti che non hanno potuto usufruire delle misure fiscali adottate nel quadro della pace fiscale: rottamazione ter e saldo stralcio.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato la riapertura dei termini per coloro che non hanno potuto usufruire delle agevolazioni fiscali, i quali potranno presentare la domanda agli sportelli competenti entro il 31 luglio pv.

Dovete, quindi, muovervi perché potete fare pace con il fisco, presentando la domanda ancora per pochi giorni.

Vi ricordiamo che tale possibilità è consentita a coloro che non hanno presentato la domanda entro i precedenti termini, oppure oltre il termine della precedente rottamazione, ricevendo la risposta negativa dall'Agenzia.

martedì 25 giugno 2019

Rottamazione - inviate le lettere di adesione con il pagamento rateale

La pace fiscale tra fisco e contribuente segna un altro punto importante, in quanto l'Agenzia delle entrate-Riscossione rende noto di aver proceduto all'invio della lettera di  "Comunicazione delle somme dovute" a tutti coloro che avevano tempestivamente aderito alla proposta entro lo scorso 30 aprile.

L'Agenzia ha inviato la lettera di risposta all'esito dei controlli effettuati per le singole posizioni oggetto di istanza, verificando la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura fiscale di favore.

Le comunicazione inviate ai contribuenti sarebbero, secondo quanto riferito dall'Agenzia, circa un milione e quattrocentomila, senza peraltro dimenticare che il termine per l'adesione alla rottamazione dovrebbe essere riaperto per i ritardatari.

sabato 10 novembre 2018

Ho ricevuto una cartella esattoriale - quali conseguenze se non pago?

A volte arrivano al nostro indirizzo di posta elettronica (sos@consumatoreinformato.it) richieste di informazioni stravaganti, ma che nel caso di specie ci hanno suggerito il presente intervento.

Alcune settimane addietro, un consumatore ci ha scritto chiedendoci quali conseguenze può subire dopo aver ricevuto una cartella esattoriale di oltre 100.000,00 euro.

Nel caso di specie, il consumatore risulta(va) inadempiente nel pagamento di imposte verso diversi enti, locali e nazionali, per annualità abbastanza recenti. Dopo aver riconosciuto il debito non pagato, il consumatore ci ha chiesto: "cosa possono farmi ora?".

Partiamo da questa premessa per spiegarvi la ragione che ci ha portato a trattare l'argomento, ossia quali sono le conseguenze che si affrontano nel caso di una cartella esattoriale notificata dall'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia).

L'argomento non è nuovissimo ed è tornato di moda di recente anche a seguito della proposta elettorale di rottamazione delle cartelle esattoriali notificate a contribuenti diversi dalle società di capitali.


E quindi, cosa può pignorare il fisco ad una persona fisica? o meglio, entro quale limite l'Agenzia delle Entrate può arrivare a pignorare il contribuente rimasto inadempiente?

domenica 20 maggio 2018

Si può uscire dai debiti con il piano del consumatore

Oggi esaminiamo insieme una pronuncia del Tribunale di Napoli, l'ordinanza n. 69 del 22 gennaio 2018 (puoi trovarla qui sotto), e ciò nell'ottica di fornirvi, a mano a mano, strumenti aggiornati e preziosi per scoprire uno nuovo istituto creato per aiutare il consumatore in difficoltà: il sovra indebitamento del consumatore.

Questo strumento, già varato dalla legge 3/2012 e s.m.i. nell'ambito delle crisi da sovra indebitamento e poco conosciuto, è stato introdotto dal legislatore con il fine risolvere i molteplici e drammatici casi di crisi di consumatori indebitatisi negli anni.

In tempi non sospetti, la nostra Associazione ha accennato agli aspetti più importanti di questo istituto (v. qui) oltreché al superamento delle prime ritrosie da parte dei giudici italiani nella sua applicazione (v. qui).

In estrema sintesi, questo istituto consente al debitore che si trova in una situazione di grave squilibrio tra i debiti ed i crediti di rivolgersi al giudice il quale, affidandosi ad un organismo di composizione della crisi ed anche contro l'opinione dei creditori, può sospendere procedure esecutive, tagliare/ristrutturare i debiti e convalidare (o, meglio, omologare) piani vantaggiosi per il consumatore e non troppo svantaggiosi per i creditori.

□     Il caso: questa vicenda è, purtroppo, drammaticamente comune nelle case italiane. Il debitore, sposato e con due figli, ha perso improvvisamente il lavoro, dovendo così fronteggiare un fitto di 600.00 euro mensili oltre a varie esposizioni verso gli istituti di credito. 

Per di più, le condizioni di salute della moglie sono via via peggiorate ed anche uno dei figli ha perso il lavoro: tale pesante situazione ha portato ad una separazione dei coniugi, con addebito delle spese mediche all'ex marito. 

Il debitore, senza patrimonio ma con la grazia di una pur minima entrata dovuta alla sua provvidenziale riassunzione nella pubblica amministrazione, si è avvalso dello strumento del piano del consumatore

□     Le criticità: a fronte di un piano tutto sommato appetibile per i creditori, la banca si è opposta, sostenendo che, in fondo, è stato il debitore ad indebitarsi oltre le proprie possibilità economiche. 

Tale rilievo critico è molto rilevante, poiché molti tribunali italiani si fermano a vagliare se il debitore merita o meno di accedere al piano del consumatore e non procedono oltre: spesso compiendo valutazioni simili a quelle del giudice fallimentare, giungono a ritenere che le ragioni di credito sia degne di più attenzione. 

Tuttavia, in questo istituto il profilo preliminare della meritevolezza è requisito costante ed ineludibile: deve sussistere la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria e questa non deve essere causata dalla condotta colposa del debitore. 

□     La pronuncia: proprio il dato sulla meritevolezza è quello più importante nella pronuncia in esame e ci consente di riallacciarci con quanto detto all'inizio.

Nel caso di specie, il giudice napoletano ha ritenuto testualmente che "la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovra indebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con la età della parte proponente il piano, la sua condizione di dipendente a tempo indeterminato, la sua situazione familiare complessa (...) e la volontà di estinguere, sia pure nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria".

In particolare, il giudice ha esaminato la tipologia di debiti contratti, la ragionevole prospettiva di volerli adempiere e la situazione personale del debitore, come evolutasi nel tempo. Da queste valutazioni è emerso, dunque, che il debitore "confidando sull'entità disponibile di reddito, ha ritenuto di poter onorare ogni debito alla scadenza per cui la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non è stata causata da una sua condotta colposa".

□     Conclusioni: dalla pronuncia emerge una chiara distinzione tra vicende che, suo malgrado, riguardano il consumatore (es. difficile condizione familiare, perdita del lavoro etc.) e condotta colposa, il cui sintomo è dato, per esempio, dal contrarre debiti oltre la propria capacità di onorarli.

Ma non basta.

Più avanti, avremo modo di esaminare in dettaglio i requisiti e gli elementi di cui si compone un ricorso per la convalida del piano del consumatore.

Basti, ad ora, ricordare i seguenti requisiti:

     (1) essere consumatori;

     (2) squilibrio tra debiti, patrimonio e reddito; 

     (3) non avere originato con colpa tale squilibrio; 

     (4) disporre di un reddito pur minimo per fronteggiare, in modo agevolato, i debiti: in             caso contrario sarà più conveniente per i creditori procedere con i metodi tradizionali             (esecuzione forzata). 

Di seguito, puoi trovare l'ordinanza per esteso. 

venerdì 25 agosto 2017

Fisco ed errori: quando paga il commercialista?

Di recente, la cronaca ha riportato nuovi esempi di società o commercialisti che, dopo aver trattenuto somme di denaro per il pagamento delle imposte per conto dei clienti, non hanno provveduto all'adempimento dei doveri davanti al fisco.

In tutti questi casi, il contribuente è tenuto a pagare le tasse all'amministrazione finanziaria, dovendo poi cercare il recupero dei denari rivolgendosi al professionista (vedi).

Il tema è stato già oggetto di trattazione nel blog, allorché è stato chiarito che il contribuente è chiamato a rispondere avanti al fisco per eventuali errori e/o omissioni, anche nel caso di condotta poco corretta da parte del professionista che lo ha assistito negli adempimenti fiscali.

Ma quando paga il professionista? qui un breve quadro della situazione con alcuni suggerimenti pratici.

venerdì 30 ottobre 2015

Equitalia–novità per chi deve pagare la cartella esattoriale

Novità per i debitori dell'Amministrazione statale o locale, chiamati da Equitalia al pagamento degli importi delle cartelle esattoriali.

La recente approvazione dei provvedimenti attuativi da parte del Consiglio dei Ministri ha introdotto alcune significative novità nel rapporto tra Equitalia ed i contribuenti.

Vediamo, nello specifico, i più significativi cambiamenti:

giovedì 24 luglio 2014

Bolzano: convenzione per i 12 milioni di bonus fiscale ai cittadini

Fonte:
Provincia di Bolzano
comunicato stampa
22 luglio 2014
Con 12 milioni di euro viene alimentato dalla Provincia il fondo di rotazione per interventi di recupero edilizio privato, il cosiddetto bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie: oggi (22 luglio) la Giunta ha autorizzato la stipula della specifica convenzione con Alto Adige Finance. 

Dal 1° luglio si sono aperti i termini per presentare le richieste di anticipo del bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, concesso dalla Provincia di Bolzano. Come noto, si tratta di un mutuo senza interessi che consente all'ente pubblico altoatesino di anticipare le agevolazioni fiscali stabilite dal governo (rimborso decennale, sotto forma di detrazione fiscale dalla dichiarazione dei redditi, pari al 50% dei costi sostenuti) e che obbliga il beneficiario a restituire il tutto nel giro di 10 anni.

lunedì 21 luglio 2014

Affrancamento. Risparmiatore, dica 26!

Fonte:
Il fatto quotidiano
25 aprile 2014

Il governo Renzi si frega le mani: i risparmiatori italiani si apprestano a versare, in apparenza volontariamente, alcuni miliardi di euro nelle non floride finanze pubbliche.

La parola magica per ottenere ciò è "affrancamento". La questione è tecnica, ma - vista la posta in gioco - merita approfondirla.

È abbastanza noto che da luglio salirà al 26% l'imposta sulle rendite finanziarie ora tassate al 20%: sugli interessi delle obbligazioni o sui dividendi pagati dalle azioni, ma anche sui cosiddetti capital gain, cioè i guadagni dalla compravendita o rimborso di tali titoli. 

Meno noto è il meccanismo previsto per chi si trova con titoli in guadagno. Per esempio con azioni Generali comprate a 10 €, che ora valgono sui 16 €. Se chiude l'operazione entro fine mese, paga il 20% sul guadagno. Facendolo dopo, pagherà il 26%. L'affrancamento è un'opzione, grazie alla quale gli viene applicata la vecchia aliquota su tutti i guadagni calcolati ai prezzi del 30-6-2014, senza essere costretto a vendere e ricomprarsi titoli, pagando doppie commissioni d'intermediazione. Con l'affrancamento l'imposta ammonterà al 26% solo per i capital gain successivi. A rigore è tutto più complesso, ma la sostanza è questa.

venerdì 27 giugno 2014

Consumatore Informato arriva a Cuneo

L’Associazione “Consumatore Informato” ha finalmente aperto la sua sede in provincia di Cuneo, mettendo a disposizione dei cittadini i propri servizi di consulenza.

L’associazione offre consulenza in materia di lavoro, fiscale e legale relativa  ai rapporti tra i consumatori e le Pubbliche Amministrazioni e le Società di servizi.

Insieme all’ Associazione dei consumatori l’ufficio offre il servizio di Mediazione Civile e Commerciale, attività volta ad assistere le persone nella ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia.

L’Associazione è in piazza Maggiore 3 a Mondovì ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 14 al 18. 

Per qualsiasi informazione potete contattarci ai seguenti recapiti:

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mercoledì 29 agosto 2012

Anche le sanzioni del fisco entrano nel procedimento di mediazione

L'Agenzia delle Entrate interviene nuovamente per spiegare alcuni aspetti pratici relativi alla mediazione in materia tributaria.

La Direzione Centrale degli Affari Legali ha di recente pubblicato la Circolare n. 33/E con cui ha fornito dei chiarimenti di alcuni aspetti relativi al procedimento di conciliazione delle controversie tra fisco e contribuente.

Uno degli aspetti più importanti dell'intervento dell'Agenzia ha ad oggetto la possibilità di utilizzare tale strumento anche per le controversie fiscali aventi ad oggetto sanzioni amministrative.

L'Agenzia chiarisce che il contribuente può optare per la procedura di mediazione con il fisco anche per provvedimenti aventi ad oggetto solo sanzioni tributarie.

In buona sostanza, il contribuente che abbia subito sanzioni amministrative non superiori a 20.000,00 euro deve necessariamente presentare istanza di mediazione prima di impugnare l'atto avanti alla Commissione Tributaria.

L’ufficio valuta l'esistenza dei presupposti per l'annullamento in autotutela dell'atto con le sanzioni amministrative, ovvero ridetermina l'importo della stessa.
 
Nel caso in cui arrivi l’accordo, la sanzione applicabile è nella misura del 40% fermo restando che l’importo non deve essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
 
La Direzione chiarisce che il procedimento di mediazione tributaria non può trovare applicazione alla sanzione che prevede la chiusura o la sospensione della licenza per un esercizio che non ha emesso fatture o scontrini fiscali.

Di seguito la Circolare n. 33/E


domenica 4 dicembre 2011

Fisco obbligato a pagare il professionista del contribuente nel caso di autotutela

Questa domenica vi proponiamo la recente sentenza n. 5120/2011 con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale il l'Amministrazione finanziaria che obblighi il cittadino a dotarsi di consulente tecnico per tutelarsi da un atto amministrativo del tutto illegittimo è tenuta a pagare il professionista.

Nel caso di specie, un contribuente si era visto costretto ad assumere un difensore tecnico per far annullare, in via di autotutela, un atto impositivo dell'Agenzia delle entrate.
L'ufficio, nonostante le osservazioni presentate dal contribuente, aveva "cancellato" gli effetti dell'atto amministrativo illegittimo solo dopo l'intervento del professionista.

La Suprema Corte ha punito il ritardo dell'Agenzia delle Entrate, motivando così la propria decisione "Infatti, anche sulla Pubblica Amministrazione grava l'obbligo di rispettare il principio fondamentale del neminem laedere, previsto dall'art. 2043 c.c.. Il comportamento tenuto dalla convenuta non può che ravvisare violazione del suddetto principio; infatti, nonostante le diffide, mai l'Agenzia delle Entrate di Patti ha provveduto a verificare quanto dall'attore lamentato, e cioè che esso non era tenuto al pagamento delle somme richieste con gli avvisi di accertamento notificati. Solo a seguito di ulteriori sollecitazioni da parte del commercialista dell'attore, l'Agenzia delle Entrate di Patti ha ammesso l'errore commesso, provvedendo all'annullamento delle somme richieste.
E' ovvio che, nel caso in specie, il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione, violando le più comuni regole di prudenza e di diligenza, ha causato un danno economico al sig. G., che non può che essere risarcito e che comprende, tra l'altro, le spese sostenute dallo stesso per il commercialista e per le varie trasferte verso l'ufficio della Pubblica Amministrazione, nonchè le spese accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la Pubblica Amministrazione".
 
La Cassazione ha giustamente sanzionato la condotta della P.A., nella figura dell'Agenzia delle entrate, per non aver agito nel rispetto del contribuente ed obbligando quest'ultimo a maggiori costi per l'assunzione del professionista.

giovedì 24 marzo 2011

Federcontribuenti - Il 16 aprile 2011 a Roma chiamiamo a raccolta quanti vogliono un’Italia giusta. Dove legalità fiscale non diventi vessazione. Dove il potere delle Banche non determini la vita e la morte delle aziende e dei cittadini

La Manifestazione Nazionale del 16 Aprile a Roma non vuole essere una iniziativa “contro” ma “per” costruire proposte legislative che possono essere raccolte dalle forze parlamentari sensibili ai temi che legano i cittadini al diritto – dovere di contribuire, attraverso una fiscalità equa, non vessatoria e capace di fare pagare ad ogn’uno secondo le proprie capacità contributive. Si tratta di sancire uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Il 16 Aprile sarà un momento di riflessione e di proposta anche sull’altra questione nazionale che riguarda il sistema bancario, anche alla luce della recente approvazione del milleproroghe, che ha azzerato i diritti di migliaia di correntisti annullando le stesse pronunce e sentenze della Corte Costituzionale. L’Italia ha bisogno di un grande momento di partecipazione diretta da parte dei cittadini e delle imprese, per far si che questi temi diventino oggetto di confronto con le istituzioni e le forze politiche. La nostra iniziativa vuole essere un momento di “legalità” che parte dai tanti uomini e donne, dalle tante imprese ed enti, associazioni e movimenti, ma anche studiosi e intellettuali che vogliono dire la propria ed avere la possibilità di contare su tematiche fondamentali per la vita di tutti. Vogliamo con la Manifestazione di Roma affermare il principio che l’evasione fiscale e’ il male dei mali di ogni Stato, che va combattuta con ogni mezzo, ma che bisogna che le istituzioni comprendano che esiste anche chi non ha potuto pagare e non potrà mai essere equiparato a chi non ha voluto pagare. Vogliamo che il nostro Paese premi con una tassazione equa chi lavora e produce, siano essi lavoratori dipendenti e autonomi o imprese e tassi aumentando il carico fiscale chi vive di rendita e speculazione finanziaria. Chiediamo una fiscalità sostenibile per le aree maggiormente arretrate e vantaggiosa per chi non delocalizza , fa innovazione e incrementa il lavoro, condizione per garantire l’Italianità della nostra economia. Chiediamo una Magistratura tributaria indipendente dal Ministero dell’Economia e ci opponiamo alla proposta di diminuire i gradi di Giudizio.  

Chiamiamo a raccolta quante piu’ forze possibili per sostenere una riforma fiscale che parta dal basso e faccia proprie proposte di un fisco equo e giusto. In questi mesi il Governo ha istituito vari tavoli di lavoro sulla riforma fiscale senza dare voce alla società civile e al mondo delle imprese. Noi vogliamo democratizzare la questione fiscale, renderla partecipata perché in Italia finalmente diventi leva di sviluppo e di sostegno dell’economia.


12 proposte per un fisco equo

1) Subito una legge per la ristrutturazione dei debiti tributari che consenta ai contribuenti e alle imprese il pagamento con rate che non eccedano il quinto del proprio reddito o del reddito d’impresa;
2) Stop alle sanzioni tributarie per tutti coloro che si trovano in difficoltà economico-finanziarie;
3) Riforma del sistema della riscossione delle misure cautelari e stop alle vessazioni e all’abuso del diritto da parte di  Equitalia;
4) Riduzione delle aliquote delle tassazioni per i redditi di lavoro e d’impresa e aumento della tassazione per la rendita finanziaria;
5) Magistratura Tributaria indipendente dal Ministero dell’Economia e no alla riduzione dei gradi di giudizio;
6) Semplificazione burocratica nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, potenziamento degli istituti deflativi del contenzioso, determinazione certa nei tempi di lavorazione delle pratiche;
7) Premialità per le imprese italiane che non delocalizzano all’estero;
8) Agevolazioni fiscali automatiche per le nuove imprese giovanili e per quelle con rilevanti progetti di  innovazione tecnologica;
9) Agevolazioni fiscali per tutto il comparto artigianale e del commercio di quartiere;
10) Agevolazioni fiscali quinquennali per le imprese che abbiano proprietà e gestione a maggioranza femminile;
11) Fiscalità agevolata per le aree del Paese con maggiori arretratezze strutturali e infrastrutturali;
12) Reinserimento dei crediti d’imposta automatici e stop a clik-Day


10 proposte per un nuovo rapporto con le banche

1) Abolizione della norma sull’anatocismo bancario varato con il milleproroghe;
2) Riforma delle Fondazioni Bancarie affinche’ divengano strumenti di sviluppo dei territori;
3) Portabilità gratuità dei c/c bancari;
4) Abolizione di costi aggiuntivi sulle scoperture extra fido e di commissioni “occulte” sui conti correnti bancari;
5) Divieto di variazione unilaterale dei rapporti di c/c da parte delle banche;
6) Possibilità di apertura dei conti correnti e delle carte prepagate con Iban anche a protestati,  (senza il rilascio dei carnet di assegni);
7) Divieto di partecipazione per i componenti dei CDA delle banche di potere partecipare a piu’ Consigli;
8) Abbassamento delle soglie del tasso usuraio per il credito al consumo e prestiti personali;
9) Incentivazione e semplificazione per la creazione di Società di Mutuo Soccorso;
10) Conferimento di poteri sanzionatori per il Garante dell’Utente Bancario;

fonte: www.federcontribuentitrento.it
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