venerdì 22 dicembre 2023

Fine della mediazione tributaria

Dopo poco più di dieci anni termina l'esperienza della mediazione nelle controversie tra fisco e contribuente, con cancellazione dell'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992, tant'è che il contribuente che intenda contestare l'atto notificato dall'Agenzia delle entrate non è più obbligato ad avviare un procedimento di mediazione prima di avviare l'azione davanti al giudice tributario, così come previsto in precedenza (vedi qui).

La novità normativa entrerà in vigore a breve prevede, sotto altro profilo, novità dal punto di vista dei sistemi di conciliazione, con la possibilità di definizione stragiudiziale della controversia.

Quello che è certo e che la novella ha abrogato l’articolo 17-bis della norma sul processo tributario introdotto nel 2011, la quale prevedeva l'istituto della mediazione tributaria con un procedimento ambiguo e che non ha mai prodotto i risultati sperati.

Occorre osservare che la mediazione tributaria prevedeva qualche ambiguità che, con probabilità, ha inciso nello scarso successo dell'istituto, come ad esempio l'assenza di un vero mediatore: Il reclamo, infatti, veniva sottoposto all'attenzione di un altro ufficio dell'Agenzia dell'Entrate e seppur diverso da quello che aveva emesso il provvedimento, comunque  facente parte dell'amministrazione pubblica. 

Peraltro, la scelta del legislatore si pone in contrasto con gli ultimi interventi legislativi in materia, con i quali era stato aumentato il limite per l'obbligatorietà della mediazione tributaria ed era stata prevista una sorta di responsabilità per il funzionario che non accettava la proposta formulata all'esito del procedimento, nel caso di successiva soccombenza dell'amministrazione finanziaria.

Tutta questa esperienza viene accantonata e si procederà con altre strade nel tentativo di soluzioni pacifiche e veloci tra Agenzia e contribuente.

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