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lunedì 7 settembre 2026

Sei iscritto a Club Getaway? My World Energy bocciato dal Tribunale di Firenze per mancanza di trasparenza

Le offerte di vacanze "esclusive", club turistici internazionali e sistemi a punti continuano a essere presentate come occasioni irripetibili per viaggiare in tutto il mondo a condizioni vantaggiose. Dietro queste promesse, però, possono nascondersi contratti complessi, obblighi economici destinati a durare molti anni e diritti tutt'altro che chiari (se vuoi raccontare la tua vicenda, o ricevere qualche consiglio, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Una recente sentenza del Tribunale di Firenze è tornata a trattare la vendita del certificato vacanza Getaway da parte di Energy S.r.l. con il nome "My World Energy". 

Il giudice fiorentino, seguendo altri precedenti interventi di giudici italiani ha dichiarato nullo il contratto, ritenendo che il consumatore non fosse stato posto nelle condizioni di comprendere con precisione quale diritto stesse acquistando.


a.- Una presentazione commerciale studiata per convincere

Come avviene frequentemente in questo settore, i consumatori erano stati invitati a partecipare a una presentazione promozionale nella quale venivano illustrate le potenzialità del programma My World Energy.

L'offerta prometteva l'accesso a un circuito internazionale di strutture turistiche attraverso Club Getaway, la possibilità di trascorrere ogni anno periodi di vacanza, utilizzare un sistema flessibile di prenotazione, effettuare scambi con altre destinazioni e, secondo quanto prospettato durante la trattativa, perfino rivendere o trasferire il proprio diritto.

Contestualmente veniva richiesto il pagamento immediato di una somma significativa, cui si aggiungeva l'obbligo di corrispondere quote annuali di gestione per mantenere attiva l'iscrizione al Club.

Si tratta di un modello contrattuale che, negli anni, ha coinvolto numerosi consumatori, attratti dalla prospettiva di un investimento destinato a garantire vacanze per lungo tempo.

sabato 18 luglio 2026

Alcuni segnali per riconoscere una truffa nella rivendita di una multiproprietà

Abbiamo affrontato in più circostanze il problema di coloro che sono proprietari di un diritto reale in multiproprietà e se ne vogliono liberare e vi abbiamo messo sempre in guardia dalle telefonate di coloro che vi propongono facili soluzioni per "rottamare" il diritto vacanza (per maggiori informazioni e per una valutazione della posizione, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Dovete fare molta attenzione alle telefonate di chi promette una vendita rapida e vantaggiosa: dietro molte offerte "troppo belle per essere vere" possono nascondersi vere e proprie frodi organizzate, come ci è capitato di apprendere ancora di recente da lettori del blog che ci hanno scritto.

Purtroppo abbondano le società che vi propongono di chiudere la vostra esperienza con la multiproprietà, ma che di fatto vi vendono un altro diritto vacanza, infilandovi in qualche club con diritti floating (prenoti la settimana vacanza se disponibile).

Negli ultimi anni le autorità internazionali hanno acceso i riflettori su reti criminali che hanno utilizzato il mercato delle multiproprietà per realizzare truffe ai danni dei proprietari, attraverso falsi acquirenti, finte agenzie immobiliari e richieste di denaro anticipate.

Il meccanismo è quasi sempre lo stesso:

a) arriva una telefonata inattesa da una presunta società interessata ad acquistare la tua multiproprietà;

b) viene promessa una vendita veloce a un prezzo elevato;

c) vengono richiesti pagamenti anticipati per "tasse", "spese notarili", "registrazioni" o "pratiche amministrative".

Il problema? L'acquirente spesso non esiste e il denaro versato non verrà mai restituito.

venerdì 19 settembre 2025

Bene il Tribunale di Varese che respinge la richiesta di pagamento delle spese di gestione di Elodie

Buona notizia per chi ha acquistato un certificato Michelangelo Hotel e deve pagare le spese di gestione annuali, ma non riesce a prenotare in una delle strutture gestite dalla società svizzera Elodie S.A. a causa dell'overbooking nei mesi caldi (per un controllo della vostra posizione, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it).

La recente sentenza del Tribunale di Varese ha affrontato la questione, ritenendo che l'accordo fatto concludere dalla società svizzera, attraverso i promotori, contiene una serie di elementi generici che rendono l'oggetto del contratto indeterminato.


1.- Il caso affrontato dal Tribunale di Varese

Il provvedimento del giudice lombardo ha riconosciuto fondate le eccezioni sollevate da un consumatore che aveva sottoscritto un contratto per l'acquisto di un certificato associativo, proposto all'esito di una sollecitazione ricevuta da parte dei promotori della società venditrice. 

All'esito della visione della documentazione contrattuale è emerso che:

  • Non esisteva alcun diritto concreto su uno specifico immobile;
  • L’uso della “settimana di soggiorno” era subordinato alla disponibilità di strutture indicate genericamente e modificabili in base ad accordi commerciali del gestore;
  • Mancava qualsiasi garanzia sulla fruizione certa del soggiorno annuale promesso;
  • L’indicazione delle tipologie di alloggio risultava vaga o incoerente con quanto riportato nei formulari informativi;
  • I servizi promessi (viaggi, sconti, trasporti) erano illustrati solo in termini generici, senza contenuti verificabili o esigibili.

In altri termini, il contratto presentava una serie di elementi talmente vaghi da non consentire al consumatore di poter comprendere la natura del negozio concluso con la società venditrice.

Al consumatore non veniva spiegato quali effetti sarebbero conseguiti con la conclusione del contratto e l'adesione a Club Michelangelo Hotel & Resort, salvo l'obbligo di dover pagare le spese di gestione annuali.

E le informazioni richieste non erano rese nemmeno attraverso il certificato vacanza inviato mesi dopo da parte di Elodie S.A..

sabato 12 luglio 2025

Mancato rispetto dell'art. 71 del Codice del Consumo - invalido il contratto di iscrizione al club

Il contratto di vendita/iscrizione ad un club/associazione deve contenere tutte le informazioni inerenti diritti ed obblighi connessi alla firma, garantendo al consumatore trasparenza e correttezza da parte del professionista (per verificare la correttezza del contratto e di tutti i documenti allegati, scrivi a info@consumatoreinformato.it).
Il Tribunale di Lecco è intervenuto in materia ed ha ribadito il principio, pacifico, secondo il quale l'art. 71 del Codice del Consumo prevede una serie di informazioni che devono essere incluse nel contratto di vendita, pena la nullità.

Il giudice lombardo ha osservato, in particolare, che l'art. 71 del Codice del Consumo oltre a richiedere per il contratto l'obbligo di forma scritta, dispone anche in modo particolare gli ulteriori elementi informativi che devono essere resi noti al consumatore, attraverso il documento contrattuale.

In particolare, il giudice ha osservato che tali informazioni devono individuare, in modo chiaro ed univoco, quale sia il diritto di godimento oggetto del contratto, la natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto, con la descrizione dell'immobile, della sua ubicazione, del periodo di godimento non inferiore alla settimana, in cui siano disciplinati e chiaramente indicati gli estremi del regolamento della comunione e le porzioni temporali con le relative indicazioni inerenti le modalità di esercizio del diritto.

L'assenza di tali informazioni rendono invalido il contratto e non vincolante per il consumatore, in quanto la disciplina prevista agli artt. 70 e 71 del Codice del Consumo hanno una finalità protezionistica, sicché è necessario che tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni di legge, come requisiti inderogabili ed essenziali del contratto, devono risultare chiaramente dal testo del contratto sottoscritto.

Pertanto nel caso di assenza o scarsa indicazione degli elementi indispensabili all'esatta individuazione del bene oggetto del diritto turnario e del periodo di godimento, il contratto non può essere considrato valido per violazione del citato art. 71 del Codice del Consumo, nonchè degli artt. 1346 e 1418 c.c..

"Dalla lettura del contratto prodotto in atti (doc. 2 fasc. opponente) non è possibile procedere alla esatta individuazione delle strutture oggetto del godimento turnario né risulta alcuna ulteriore specificazione in ordine alle località in cui tali complessi si trovano né nulla è detto circa la collocazione temporale nell'arco dell'anno in cui l'acquirente potrebbe usufruire dell'ipotetico bene, ne è possibile ricavare quali siano le modalità attraverso cui parte attrice possa scegliere il periodo di godimento, essendo genericamente previsto solo che si tratti indistintamente di una settimana all'anno.".

domenica 10 dicembre 2023

Multiproprietà: consumatore tutelato anche nel caso di contratto che deroga la legge applicabile

Possono le parti derogare all'applicazione delle norme previste a tutela del consumatore acquirente un diritto in multiproprietà? esiste una tutela del consumatore in questi casi?

La questione è stata affrontata, e risolta, dalla Corte di Giustizia, chiamata al risolvere la questione dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Granadilla de Abona dal quale proviene la vicenda arrivata davanti al giudice comunitario.

La vicenda

Nel caso di specie, due cittadini inglesi avevano concluso un contratto di acquisto di un diritto obbligatorio in timeshare con Diamond Resorts Europe, diventando proprietari di un periodo all'anno in una struttura vacanza situata in Spagna. 

Il contratto sottoscritto dai consumatori prevedeva una clausola con deroga dell'applicazione della della legge spagnola in favore di quella inglese. 

I consumatori decidevano di agire contro la società avanti al giudice spagnolo, ed in particolare al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Granadilla de Abona al quale chiedevano  di accertare la nullità del contratto, liberandoli dal vincolo con Diamond.

La domanda giudiziale si fondava sull'applicazione del diritto spagnolo, il quale prevede una migliore tutela del consumatore per questo tipo di contratti, in particolare prevedendo la nullità dei contratti di multiproprietà ove non sia fissata la durata del diritto vacanza e identificando l'immobile oggetto di timeshare.

La società inglese si costituiva in giudizio eccependo che l'oggetto del contratto era la vendita di un diritto personale, e non di un diritto reale parziale, sicché il giudice avrebbe dovuto applicare al contratto la legge inglese, così come voluto dalle parti con la clausola contrattuale.

Sul punto, il giudice spagnolo si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea al fine di ottenere un chiarimento in merito al Regolamento Roma I e alla sua applicabilità della legge spagnola anche per i cittadini residenti in altro paese e nel caso di clausola contrattuale che deroghi le norme previste a tutela del consumatore.

Il Juzgado solleva anche un ulteriore quesito, ossia se un contratto di multiproprietà abbia ad oggetto con acquisto di diritti reali su beni immobili o diritti di credito, e quindi, se debba trovare applicazione l’art. 4, par. 1, lett. c) (legge applicabile a contratti aventi ad oggetti diritti immobiliari o diritti di locazione, in difetto di scelta), nel primo caso; ovvero considerandoli diritti di locazione di immobili ai fini dell’art. 4, par. 1, lett. c), o di prestazione di servizi (art. 4, par. 1, lett. b) nel secondo caso.

La pronuncia della Corte di giustizia

Il giudice comunitario premette che ai fini della legge applicabile al contratto sia del tutto irrilevante la cittadinanza dei consumatori, mentre deve darsi applicazione alla clausola contrattuale che prevede la deroga della legge applicabile spagnola in favore di quella inglese.

Osserva il giudice che nel caso di un contratto di acquisto di punti vacanza con iscrizione ad un club, le parti possono derogare la legge applicabile e "In tal senso, il regolamento Roma I prevede, al suo capo II, norme uniformi che sanciscono il principio secondo cui è data priorità alla volontà delle parti, alle quali è riconosciuta, all’articolo 3 di tale regolamento, la libertà di scegliere la legge applicabile al contratto.".

Le parti possono, come avvenuto, derogare alla legge applicabile, scegliendo un proprio corpo normativo per la tutela degli interessi.

Allo stesso tempo, però, la Corte riafferma il principio secondo il quale anche nel caso di deroga alla legge applicabile, il consumatore ha diritto ad usufruire di tutte le tutele previste dalla normativa comunitaria.

La Convenzione di Roma, peraltro, prevede che la legge del paese di residenza abituale del consumatore stabilisce unicamente lo standard minimo di protezione in favore del contraente debole al di sotto del quale non il contratto non può scendere.

Ne consegue, in conclusione, che se la legge applicabile al contratto è meno protettiva di quella della residenza abituale del consumatore, quest'ultimo ha comunque diritto a veder applicate le norme a lui più favorevole, escludendo il corpo normativo deciso dalle parti e previsto dal contratto.

Qui il provvedimento della Corte di giustizia dell'Unione europea. 

venerdì 8 dicembre 2023

Michelangelo Hotel & Resort: l'“upgrade” di Elodie non è valido

Il caso è noto: dopo essere stati iscritti ad un club straniero (Getaway - New Club Elite), i consumatori vengono invitati a provare il circuito vacanze, recandosi presso uno dei residence gestiti da questi soggetti, usualmente in Sardegna e Calabria.

Unica piccola richiesta, partecipare ad un incontro di 45/60 minuti dove un promotore, il quale vi dice comunica che la vostra iscrizione è decisamente "limitata" proponendovi un miglioramento ("upgrade") con la possibilità di soggiornare in più di due persone, presso molte strutture alberghiere (resort) convenzionate in tutto il mondo.

Il contratto "platinum" sembra la vera soluzione per le vacanze, ma poco dopo il consumatore si rende conto che, di fatto, si ritrova iscritto al club Michelangelo, con pagamento di spese di gestione più elevate.

Al Tribunale di Bologna è stata sottoposta questa vicenda, la firma di un contratto platinum con upgrade della posizione del cliente, e il giudice ha avuto modo di verificare la validità del testo contrattuale concluso presso un resort in Sardegna (per un controllo della posizione, scrivi a info@consumatoreinformato.it). 

Nel caso di specie, il consumatore aveva firmato un contratto di iscrizione a Club Getaway, ed in seguito si era recato in Sardegna ed in quella sede aveva concluso un ulteriore contratto, prospettato come upgrade con più servizi e condizioni contrattuali favorevoli.

lunedì 11 settembre 2023

Non è chiaro cosa Happiness ha venduto? a Milano il giudice cancella l'iscrizione a Club Getaway

Vi hanno iscritto a Club Getaway? il solito promotore "Marco" si è presentato a casa vostra, sostenendo che la firma del contratto con Happiness (o Travel Sun o Atlantis) rappresenta una forma di investimento? avete scoperto di dover pagare le spese di gestione fino al 2053 dopo aver ricevuto il certificato vacanza? e cosa ne pensate dell'iscrizione per due persone quando dovete portare in vacanza anche vostro figlio?

Insomma, è valido questo legame con Club Getaway, fondato su un contratto molto spesso poco chiaro e su promesse "a voce" rimaste in seguito non soddisfatte?

Il Tribunale di Milano ha accertato la nullità del contratto concluso con Happiness e ordinato alla società di provvedere alla cancellazione dei consumatori da Club Getaway.

E il giudice milanese si letto per bene il contratto di Happiness, giungendo alla conclusione che il testo contrattuale non ha chiarito ai consumatori cosa stavano acquistando dalla società romana: ".....non è innanzitutto chiaro se il contratto abbia per oggetto la vendita di un bene o di un servizio o l’iscrizione ad un Club; - che non è chiaro, in particolare, il diritto conseguito dai ricorrenti con l’acquisto di tale certificato, e di conseguenza la prestazione a cui è tenuta la parte venditrice (odierna resistente); - che testo contrattuale non chiarisce inoltre cosa debba intendersi per servizi offerti con tipologia “mid”, in quanto non definisce tali servizi, limitandosi a indicare la possibilità di fruizione di una settimana all’anno presso gli alloggi residenziali affiliati al Club; - che in tal senso, tra l’altro, oltre a non essere specificatamente indicate le strutture, non vengono fornite indicazioni in merito ai periodi di vacanza, alle località, alle modalità di prenotazione".

Trattasi di informazioni decisive per consentire al consumatore di poter esprimere un consenso informato, così come accertato da altri giudici in procedimenti analoghi (vedi qui per un approfondimento), ovverosia vincolandosi al club inglese fino al 2053.

Il giudice milanese ha concluso, anche in questo caso, condannando la società Happiness a provvedere alla cancellazione dei consumatori dal club, dichiarando che questi ultimi non sono tenuti a pagare alcuna spesa di gestione sulla base di un contratto non valido.

lunedì 3 luglio 2023

Bergamo: proposti come pacchetti vacanze, ma in realtà sono certificati di iscrizione ad un club

Alcuni lettori del blog ci segnalano che nelle ultime settimane sono stati organizzati a Bergamo una serie di incontri finalizzati alla vendita di presunti pacchetti vacanza.

Le caratteristiche della vendita, però, ricordano da vicino le dinamiche già raccontate nel blog, ossia un incontro con promotori di una agenzia viaggi di Padova, l'offerta di un presunto pacchetto vacanza, sconti anche del 40% sui viaggi e pernottamenti, offerta valida per i prossimi anni.

L'offerta viene proposta come forma di investimento, assolutamente falso, e che il malcapitato consumatore viene invitato a provare il sistema vacanze per un anno e poi, se non soddisfatto, potrà rivenderlo o restituirlo alla stessa società.

Pare che le richieste di acquisto del presunto "pacchetto vacanze" siano tra i 5000,00 e i 7.000,00 euro, con successivo incontro presso l'abitazione dei consumatori per perfezionare l'acquisto.

Il contratto contiene la generica indicazione secondo la quale “[...] pacchetto turistico conferisce all’acquirente il diritto di usufruire… in villaggi, residence, hotel…”, ma nulla viene detto in merito a natura ed oggetto del contratto, quale servizio sia venduto ai consumatori, alle località ove il servizio può essere usufruito.

venerdì 7 aprile 2023

Contratto poco chiaro - non è valida l'iscrizione a New Club Elite

Il contratto non è chiaro? non sono indicati in modo preciso i resort ove il consumatore può esercitare il suo diritto vacanza? non è determinato l'oggetto del contratto?

Ancora una volta la conseguenza è chiara: non è valido il contratto di iscrizione a New Club Elite!

A stabilirlo è, in questa circostanza, la Corte d'Appello di Milano, chiamata a riformare un provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di restituzione della somma di denaro spesa avanzata da un consumatore.

La società chiamata a chiarire la posizione è Golden Eagle Travel & Service S.r.l., la quale ha venduto prodotti vacanza definiti timeshare negli ultimi anni.

La Corte d'Appello concentra la propria attenzione su due aspetti del contratto concluso dai consumatori con GETS, ed in particolare:

1.- prestazioni del contratto ben chiare e determinate;

2.- informazioni fornite al contraente debole in modo completo e trasparente.

sabato 7 gennaio 2023

Happiness: anche a Trieste viene dichiarata la nullità dell'iscrizione a Getaway

Anche due consumatori triestini possono dire di aver visto riconosciuto, con l'aiuto della nostra associazione, il loro diritto a non dover pagare per le spese di gestione richieste da Club Getaway.

Ancora una volta, dei consumatori non dovranno aspettare, con ansia, la richiesta di pagamento per un certificato che non hanno mai potuto utilizzare; vedersi contattare in modo assiduo (via telefono, mail, whatsapp etc....) per dover pagare le spese di gestione di un prodotto vacanza che, invero, non hanno mai voluto.

Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto la nullità di un altro contratto di vendita del certificato getaway, avvenuto attraverso Happiness (in precedenza denominata Travel Sun, e successivamente mutata in Atlantis), società che ha operato per anni nel mercato proponendo questo prodotto vacanza ai consumatori.

Molti consumatori sono divenuti proprietari di questa iscrizione senza aver ricevuto complete e trasparenti informazioni al momento della firma dei contratti, e lo stesso modello contrattuale sottoposto alla loro sottoscrizione ha presentato gravi lacune e violazioni di legge, così come accertato da vari tribunali (vedi qui e qui).

lunedì 1 agosto 2022

Club Getaway: il contratto di vendita è generico - nulla la vendita

Si è presentata prima come Travel Sun, successivamente mutata in Atlantis, infine trasformata in Happiness, ma questa società ha continuato a vendere un prodotto vacanza noto ai consumatori: il certificato Getaway.

I contratti proposti da questa società presentano, come accertato dai vari tribunali, una serie di caratteristiche comuni, quali:

1.- Il contratto viene concluso al secondo incontro, successivo al primo appuntamento presso un albergo, quando i promotori della società si recano presso l'abitazione dei consumatori;

2.- I promotori presentano questo prodotto come una possibilità di investimento alternativo, utilizzabile da tutti i componenti della famiglia e dal quale si può uscire a seguito di semplice richiesta, con recupero del capitale;

3.- Il testo contrattuale è generalmente generico e parziale, non fornendo tutte le informazioni all'iscrizione al club Getaway;

4.- Successivamente, usualmente dopo alcuni mesi, gli acquirenti ricevono un certificato di iscrizione a club Getaway, alla cui lettura comprendono perfettamente in cosa sono caduti, ovvero:

- iscrizione ad un club inglese fino al 2053;

- iscrizione "basic" - "mid" (ma cosa vuol dire?);

- obbligo di pagamento delle spese di gestione annuale.

5. Tutte queste informazioni rappresentano una novità per molti consumatori, i quali vengono poi invitati dal club a provare questo prodotto recandosi presso la struttura, magari usufruendo del buono ottenuto con il primo incontro.

lunedì 30 maggio 2022

Club Getaway - Pesaro ordina la cancellazione al club. Basta spese di gestione fino al 2053

 Nuova buona notizia per gli iscritti a Club Getaway, a seguito di un contratto concluso con l'allora Travel Sun (successivamente mutata in Atlantis e, subito dopo, in Happiness), e che non vogliono più versare le spese di gestione fino al 31 dicembre 2053.

Il Tribunale di Pesaro ha riconosciuto l'invalidità del contratto di acquisto del certificato Club Getaway, ordinando alla società Happiness di voler provvedere alla cancellazione dei consumatori dal Registro degli iscritti al club inglese.

- Contratto non valido - violazione artt. 71 e seguenti del Codice del Consumo

Il giudice pesarese è stato chiamato a valutare il rispetto delle regole nel contratto di vendita del certificato vacanza, individuando  una serie di carenze tali da non consentire al consumatore di poter comprendere con trasparenza la tipologia di diritto vacanza offerto dai promotori.

Qui, potete vedere un tipico contratto venduto negli scorsi anni dalla società di Roma, ove sono genericamente indicate le caratteristiche del prodotto vacanza ceduto ai consumatori.

                        
Il Tribunale di Pesaro è, sul punto, abbastanza chiaro, laddove evidenzia che " Il contratto non indica, infatti, la natura e l'oggetto del diritto acquistato, consistente nell'affiliazione ad un Club; difetta l'indicazione precisa del periodo di tempo in cui gli odierni ricorrenti avrebbero potuto esercitare il godimento; risulta omessa l'indicazione specifica degli immobili presso i quali esercitare il diritto vacanza; manca ogni tipo di indicazione circa le modalità di esercizio del diritto acquistato, la descrizione dei servizi e delle strutture a cui hanno diritto di accedere gli acquirenti.".

lunedì 22 novembre 2021

Bene il giudice a Pisa che cancella il certificato New Club Elite

Nuovo positivo intervento di un giudice chiamato a dichiarare il diritto alla cancellazione da New Club Elite di di un consumatore italiano. Ed anche il Tribunale di Pisa, seguendo l'orientamento tracciato dalla migliore giurisprudenza di merito, ha ritenuto di dichiarare non valido il contratto concluso tra la società Travel e due consumatori pisani, ed ordinare la cancellazione di questi ultimi dal club inglese denominato "New Club Elite".

La decisione assunta dal giudice toscano è arrivata all'esito del procedimento civile avviato dai consumatori, i quali si sono rivolti al giudice per chiedere di accertare la carenza di tutta una serie di informazioni contenute nel contratto di acquisto.

Come è noto ai lettori di questo blog, riteniamo che la gran parte dei contratti di vendita dei certificati vacanza siano viziati da una grave carenza di trasparenza nelle condizioni contrattuali, molto spesso ambigue, parziali e fuorvianti.

lunedì 7 giugno 2021

Certificato Castillo Beach cancellato a Forlì - basta spese di gestione!

Anche Il Tribunale di Forlì ha dichiarato  la nullità del contratto concluso tra due consumatori e l'allora Tour le Monde (poi mutata in Blu Voyage) per l'iscrizione a Castillo Beach Vistas (per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it), facendo proprie delle conclusioni già raggiunte dal Tribunale di Trento (approfondisci qui).

I consumatori, dopo il rituale incontro presso una struttura alberghiera vicino a Forlì, erano stati sollecitati alla firma del contratto con Tour le Monde, con la garanzia che avrebbero potuto rivendere il certificato, o comunque restituirlo recuperando il capitale versato al venditore.

Successivamente, avevano scoperto di essere risultati iscritti al Castillo Beach, quando avevano ricevuto un certificato simile a quello riportato qui di seguito.


lunedì 17 maggio 2021

Happiness condannata anche a Torino: si cancelli l'iscrizione a Club Getaway!

La proposta di iscrizione al Club Getaway era stata scoperta un anno dopo, quando i consumatori avevano ricevuto a casa il certificato del club inglese (per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

In quella occasione, come altri casi, i nostri amici consumatori avevano compreso in cosa erano rimasti "intrappolati", ovvero una iscrizione fino al 2053 ad un club straniero per poter usufruire di una settimana vacanza presso una struttura alberghiera convenzionata, "a seconda della disponibilità".

Cosa vuol dire? beh....se c'è posto, puoi avere una stanza per 2 persone (magari 3 - 4 persone la prima volta....ma poi devi passare al "platinum"), altrimenti aspetti e passi all'anno dopo.

Nel frattempo, però, il consumatore deve pagare le spese di gestione annuali (290 euro annui che salgono di anno in anno).

Tradotto: diritto incerto - obbligo (di pagamento delle spese di gestione) certo

Il consumatore si trova, in buona sostanza, a dover pagare le spese di gestione ogni anno poter poter, forse, usufruire di una settimana in una struttura decisa dal club (Sardegna o Calabria), in un periodo deciso dal club, nella stanza decisa dal club, alle condizioni decise dal club.

Questa situazione viene originata, come nel caso affrontato dal Tribunale di Torino, dalla firma del contratto con la società venditrice, accompagnato da promesse e rassicurazioni verbali rimaste successivamente fatalmente disattese.

lunedì 22 febbraio 2021

Club Getaway - a Belluno i consumatori vengono liberati dall'iscrizione

Altri due consumatori sono usciti dal circuito Club Getaway, ed ancora una volta grazie ad un giudice che ha ordinato la cancellazione dal registro dei soci. 

Il Tribunale di Belluno ha deciso, con altra storica sentenza , di dichiarare come non legale quella iscrizione e non dovute le spese di gestione annuali al club inglese (per maggiori info, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Vediamo alcuni aspetti della vicenda.

- La vendita con Travel Fun (successivamente Atlantis e poi Happiness)

La vendita del certificato vacanza era avvenuta attraverso Travel Fun (successivamente mutata in Atlantis e poi in Happiness),  società romana che ha operato per anni in questo mercato.

Anche in questa vicenda, i consumatori erano stati attratti ad un incontro presso una struttura alberghiera per il ritiro di omaggio vacanza da parte dei promotori dell'allora Travel Sun.

All'esito dell'incontro presso l'albergo e con un successivo meeting a casa dei clienti, questi ultimi si sono visti iscritti nel club inglese Getaway.

D'altronde, la promessa rivolta ai consumatori era quella di poter uscire da questo circuito in ogni momento: provatelo per dodici mesi e se non vi trovate bene, è possibile esercitare la prelazione.

Il contratto, peraltro, prevede il "diritto di prelazione" che consiste nella possibilità (ma non l'obbligo) da parte del venditore di poter riacquistare il diritto vacanza.

lunedì 1 febbraio 2021

Travel & Service Box: anche Vicenza cancella l'iscrizione a New Club Elite

Una nuova buona notizia per i consumatori rimasti iscritti a New Club Elite, i cui certificati sono stati venduti da varie agenzie negli ultimi anni in tutta Italia (per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Nel caso di specie, l'iscrizione dei consumatori vicentini è arrivata a seguito del contratto concluso con l'agenzia Golden Eagle Travel & Service, dopo il rituale incontro presso un albergo nella provincia berica.

La modalità di sollecitazione alla conclusione del contratto è avvenuta secondo condotte già analizzate in questo blog (puoi leggere qui), ossia in assenza di una completa e trasparente informativa in merito alle condizioni contrattuali.

Con la conclusione del Travel & Service Box, gli acquirenti si sono ritrovati associati al club inglese, New Club Elite, ricevendo il certificato direttamente da quest'ultimo, come potete vedere qui di seguito. 

esempio certificato New Club Elite by Consumatore Informato on Scribd

lunedì 31 agosto 2020

Anche Pesaro contro la "classifica di Travel": non è valida l'iscrizione a New Club Elite!

Un altro contratto di vendita del certificato New Club Elite è stato dichiarato privo di validità e un'altra coppia di consumatori sono stati liberati dall'obbligo di pagare le spese di gestione fino al 31 dicembre 2053 (per maggiori informazioni, scrivete a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Abbiamo seguito anche questa vicenda, riuscendo ad aiutare i consumatori marchigiani che erano entrati nel circuito Club Elite a seguito di un incontro presso un albergo con alcuni promotori della società Travel Srl, i quali li avevano convinti a firmare il contratto dietro la garanzia, tra le altre, che se non avessero usufruito della vacanza, la stessa società venditrice si sarebbe ripresa il diritto vacanza.

Purtroppo, ancora una volta, le promesse di Travel non sono rimaste soddisfatte, ed i consumatori non sono mai riusciti ad usufruire di alcun buono vacanza, venendo invece contattati da New Club Elite per il pagamento delle spese annuali.

Solo dopo aver ricevuto il certificato vacanza, i consumatori comprendevano di essere stati iscritti ad un club con modalità "basic" sino al 2053, per due sole persone.

I nostri amici hanno provato a chiedere a Travel di procedere alla vendita del proprio diritto vacanza, ma i promotori della società hanno sempre risposto: "siete in classifica per la vendita"......ma quale classifica?

Tribunale di Pesaro - il contratto di Travel non è valido
Anche il Tribunale di Pesaro, come altri giudici che sono stati chiamati a valutare questi contratti, ha riconosciuto la nullità del modello fatto sottoscrivere da Travel Srl ai consumatori, evidenziando che:"nel caso di specie il contratto concluso tra la Travel srl e xxx non ha un oggetto determinato e neppure determinabile sulla base del contenuto del contratto e certamente non contiene tutti gli elementi voluti dalla legislazione speciale a tutela del consumatore. Nel contratto si prevede che xxxxx acquista l’iscrizione a N.C.E. Ltd. by London in formula di trust, definito Club e che potrà usufruire di tutti i servizi turistici offerti dal club – che non sono però descritti – tra cui un pernottamento all’anno per due persone come da statuto del Club, ma senza indicare la destinazione e neppure il periodo nell’arco dell’anno (il rinvio generico ad un depliant non è sufficiente per soddisfare i requisiti di determinatezza imposti dalla legge a tutela del consumatore). Tale assoluta genericità compromette la posizione della parte acquirente che non è messa in grado di conoscere esattamente ciò che sta comprando."

Ed anche i consumatori pesaresi, grazie al giudice, possono farsi cancellare dal Registro dei soci di New Club Elite in modo certo e definitivo.

domenica 31 maggio 2020

Club La Dorada: in Spagna viene dichiarato nullo il contratto di acquisto della settimana vacanza

Questa domenica vi proponiamo una sentenza della Audencia Provincial de Madrid, chiamata a valutare la validità del contratto di acquisto della settimana vacanza presso Club La Dorada.

E' noto, infatti, che questo prodotto vacanza è stato venduto a molti consumatori italiani, specialmente coloro che si trovavano nelle Canarie per un viaggio vacanza e sono stati avvicinati da promotori della società per un incontro offerta.

All'esito di questo incontro, molti consumatori hanno sottoscritto contratti di acquisto del diritto vacanza e sono, ora, oggetto delle richieste di pagamento delle spese di gestione da parte della società spagnola.

Il giudice madrileno, richiamando l'orientamento della suprema corte spagnola, ha ritenuto che il contratto concluso con il notaio non poteva essere considerato valido per violazione della normativa interna.

Occorre ricordare che la Spagna, come l'Italia, ha dato attuazione alla Direttiva CEE 94/47 con la Ley n. 42/1998, entrata in vigore il 1° gennaio 1999, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turistico, norma che ha disciplinato i doveri informativi che devono accompagnare questo tipo di contratti e tutte le formalità inerenti il timeshare.

Il legislatore spagnolo ha previsto per tali diritti vacanza la figura del diritto reale limitato, imponendo l'obbligo di inserire, nel contratto, la durata dello stesso tra i tre e i cinquanta anni: l'omessa indicazione nel contratto della durata della multiproprietà rende lo stesso pienamente nullo (nulidad plena).

Il Tribunale di Madrid, valutando il contratto di Club La Dorada, ha dichiarato la nullità del contratto per la violazione dell'omessa indicazione al suo interno della durata del diritto reale.

Qui la sentenza del giudice spagnolo.

venerdì 27 dicembre 2019

Gratta e vinci....una multiproprietà

Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto molte segnalazioni da consumatori che, in vacanza a Gran Canaria sono stati oggetto di un particolare tentativo di vendita di multiproprietà.

Stiamo chiaramente parlando di una pratica commerciale scorretta con la quale alcune società locali hanno venduto multiproprietà ai turisti durante la loro permanenza sull'isola per un periodo di vacanza. Purtroppo, nonostante le avvertenze, molti consumatori son rimasti vittime di queste società.

Molti turisti, avvicinati nelle località più prestigiose dell'isola, hanno ricevuto in dono un "gratta e vinci", con il quale poter ottenere un premio speciale. Grattando il tagliando, hanno scoperto di aver vinto una cena, o uno smartphone o una vacanza…..tutto bello? anche no.
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