domenica 19 maggio 2024

La fatturazione a 28 giorni della telefonia fissa è una pratica commerciale scorretta

"Pratica commerciale scorretta". Così è stata catalogata la condotta tenuta dalle varie compagnie telefoniche che hanno, alcuni anni addietro, modificato la fatturazione per la telefonia fissa, portandola a ventotto giorno dalla rituale cadenza mensile.

La vicenda è nota e consiste nel tentativo, portato avanti alcuni anni fa, di ridurre il periodo di fatturazione, aumentando in modo implicito il costo per il servizio di telefonia fissa e mobile (per un approfondimento, clicca qui).

La vicenda è stata sottoposta all'Autorità Garante Concorrenza e Mercato, la quale ne ha dichiarato il carattere abusivo e contrario alla libertà di mercato, sanzionando la condotta di varie compagnie telefoniche. 

La Suprema Corte ha avuto modo di tornare a trattare la questione a seguito del provvedimento di inibitoria concesso ad una associazione consumatori e contro Telecom in relazione alla fatturazione a 28 giorni per la telefonia fissa.

La Cassazione ha confermato il provvedimento, evidenziando che la condotta tenuta dalla società può ben essere configurata come pratica commerciale scorretta: infatti la fatturazione con cadenza mensile della telefonia fissa era (ed è) talmente consolidata che il mutamento alla fatturazione a 28 giorni non consente al consumatore di comprendere il maggiore costo per il medesimo servizio, violando i propri diritti.

Osserva la Cassazione: “La ragione decisoria dirimente che regge la decisione di secondo grado … è quella correlata all’accertamento, per fatto notorio, non solo di un uso negoziale relativo alla cadenza mensile dei pagamenti, quanto di una condotta contrattuale scorretta, tale constatata non ai fini di una sanzione di competenza dell’autorità amministrativa, bensì nella prospettiva civilistica della lesione del diritto del consumatore alla trasparenza informativa funzionale all’idoneo apprezzamento dei costi così come alla loro comparabilità non distorta da una condotta in tal senso ingiustificata, già espressione dei generali principi di correttezza e buona fede nel regime dei contratti”. E quindi “non è immaginabile che la nozione di consumatore avveduto possa essere, per ciò solo, fatta corrispondere all’astratto «homo oeconomicus» perfettamente vigile e analitico oltre che razionale”.

La cadenza mensile della fatturazione della telefonia fissa è di uso comune, mentre la fatturazione a 28 giorni incide negativamente e in modo apprezzabile sulle capacità del consumatore di valutare il prezzo del servizio e sulle possibilità di comparazione, così integrando una pratica commerciale scorretta, contraria alla diligenza professionale e lesiva dei diritti dei consumatori.

Cassazione Civile - Sezione III^ - Ordinanza n. 4182/2024.


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