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domenica 29 marzo 2026

Quale giudice è competente per le migrazioni telefoniche "complesse"

Il provvedimento oggetto del nostro intervento odierno è abbastanza tecnico, pur riguardando i consumatori, ma ci consente di fare un po' di chiarezza in merito al giudice presso il quale bisogna rivolgersi quando vi sono delle contestazioni con determinati valori.

Non di rado, infatti, i consumatori non capiscono perché la causa viene proposta davanti ad un giudice invece di un altro e si trovano spiazzati di fronte alle spiegazioni fornite dall'avvocato.

L'ordinanza depositata il 15 giugno 2020 (Cass. civ., sez. VI, n. 11460) della Cassazione ci aiuta a descrivere una vicenda particolare, ove si è passati dal Tribunale al Giudice di Pace.

Nel caso di specie, la controversia riguardava un contratto per la fornitura del servizio telefonico e la Suprema Corte è intervenuta per chiarire un aspetto cruciale per le controversie con i gestori telefonici: la competenza per valore si "cristallizza" al momento della proposizione della domanda e non cambia con rinunce parziali successive. 

La vicenda riguarda un contenzioso tra un consumatore e una compagnia telefonica, ove il privato si era rivolto al Tribunale di Roma per chiedere l'accertamento della cessazione di un'utenza per migrazione ad altro operatore, l'inesistenza di crediti fatturati, la restituzione di somme pagate indebitamente e il completamento della procedura di migrazione, più un risarcimento fino a 2.000 euro (pretesa in seguito rinunciata).

Il Tribunale declina la propria competenza, rinviando il fascicolo al Giudice di Pace, ma la Suprema Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. 

Perché? 

La Cassazione ha deciso in tal senso, applicando due principi chiave:

a.- Cumulo di domande con valore indeterminabile: Le richieste formulate dall'attore non possono essere considerate come "accessorie" tra loro. 

Nel caso di specie, la domanda del consumatore ha:

1.- un accertamento della cessazione del rapporto contrattuale (richiesta con valore indeterminato);

2.- richiesta di condanna al "facere" verso la compagnia telefonica per completare la migrazione ad altro operatore (altra domanda con valore indeterminabile);

3.- condanna alla restituzione della somma versata (richiesta con valore determinato).

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, c.p.c., le varie domande devono essere considerate tutte assieme, cumulandosi, così determinato un valore che eccede i limiti del Giudice di Pace (art. 14 c.p.c.) con competenza del Tribunale.


b.- Competenza "congelata" alla domanda iniziale: La rinuncia parziale in corso di causa della restituzione della somma di denaro non sposta la competenza (artt. 5 e 10 c.p.c.), altrimenti l'attore potrebbe manipolarla strategicamente a suo piacimento.

Cosa significa per i consumatori? Se state litigando per una migrazione telefonica fallita – un problema comune, con bollette gonfiate e ritardi – puntate al Tribunale se la domanda è "complessa". 

Non riducete il valore rinunciando a risarcimenti per "scendere" al GdP: la competenza resta dove l'avete posta all'inizio. Questo rafforza la vostra posizione contro le compagnie telefoniche, specialmente con l'Agcom che fissa indennizzi fino a 2.000 euro per disservizi.

La Corte ha dichiarato competente il Tribunale di Roma e condannato la compagnia telefonica alle spese (2.500 euro + accessori). 

Di seguito, la sentenza della Cassazione n. 11460/2020 

domenica 19 maggio 2024

La fatturazione a 28 giorni della telefonia fissa è una pratica commerciale scorretta

"Pratica commerciale scorretta". Così è stata catalogata la condotta tenuta dalle varie compagnie telefoniche che hanno, alcuni anni addietro, modificato la fatturazione per la telefonia fissa, portandola a ventotto giorno dalla rituale cadenza mensile.

La vicenda è nota e consiste nel tentativo, portato avanti alcuni anni fa, di ridurre il periodo di fatturazione, aumentando in modo implicito il costo per il servizio di telefonia fissa e mobile (per un approfondimento, clicca qui).

La vicenda è stata sottoposta all'Autorità Garante Concorrenza e Mercato, la quale ne ha dichiarato il carattere abusivo e contrario alla libertà di mercato, sanzionando la condotta di varie compagnie telefoniche. 

La Suprema Corte ha avuto modo di tornare a trattare la questione a seguito del provvedimento di inibitoria concesso ad una associazione consumatori e contro Telecom in relazione alla fatturazione a 28 giorni per la telefonia fissa.

La Cassazione ha confermato il provvedimento, evidenziando che la condotta tenuta dalla società può ben essere configurata come pratica commerciale scorretta: infatti la fatturazione con cadenza mensile della telefonia fissa era (ed è) talmente consolidata che il mutamento alla fatturazione a 28 giorni non consente al consumatore di comprendere il maggiore costo per il medesimo servizio, violando i propri diritti.

Osserva la Cassazione: “La ragione decisoria dirimente che regge la decisione di secondo grado … è quella correlata all’accertamento, per fatto notorio, non solo di un uso negoziale relativo alla cadenza mensile dei pagamenti, quanto di una condotta contrattuale scorretta, tale constatata non ai fini di una sanzione di competenza dell’autorità amministrativa, bensì nella prospettiva civilistica della lesione del diritto del consumatore alla trasparenza informativa funzionale all’idoneo apprezzamento dei costi così come alla loro comparabilità non distorta da una condotta in tal senso ingiustificata, già espressione dei generali principi di correttezza e buona fede nel regime dei contratti”. E quindi “non è immaginabile che la nozione di consumatore avveduto possa essere, per ciò solo, fatta corrispondere all’astratto «homo oeconomicus» perfettamente vigile e analitico oltre che razionale”.

La cadenza mensile della fatturazione della telefonia fissa è di uso comune, mentre la fatturazione a 28 giorni incide negativamente e in modo apprezzabile sulle capacità del consumatore di valutare il prezzo del servizio e sulle possibilità di comparazione, così integrando una pratica commerciale scorretta, contraria alla diligenza professionale e lesiva dei diritti dei consumatori.

Cassazione Civile - Sezione III^ - Ordinanza n. 4182/2024.

sabato 7 agosto 2021

Telefonare gratis? si con Telegram

Negli ultimi anni abbiamo, con una certa frequenza, segnalato applicazioni che consentono di poter telefonare, inviare messaggi, audio, video gratuitamente, in quanto questi servizi sono quelli più utilizzati dai consumatori negli ultimi tempi.

Inutile negare che la possibilità di poter dialogare via telefono senza dover pagare (avvalendosi della copertura wi fi o del servizio dati del proprio smartphone) ha reso più vantaggiose le nuove tecnologie.

Tralasciando la questione del trattamento dei dati personali da parte delle società che operano nel settore (argomento attuale e di difficile trattazione), è innegabile che molti di noi usufruiscono di applicazioni come whatsapp, Mtalk o Skype, solo per citare i più famosi.

Vi vogliamo segnalare, tra le altre, una applicazione molto interessante che è Telegram, la quale consente come i sopracitati servizi, di dialogare con i vostri amici o parenti attraverso la connessione internet.

venerdì 23 aprile 2021

Privacy: garante avvisa i consumatori "attenti ai tentativi di truffa"

Fonte: comunicato stampa
6 aprile 2021
Con riferimento ai dati di circa 36 milioni italiani, compresi in molti casi numeri telefonici e indirizzi mail, disponibili online a seguito di una violazione dei sistemi di Facebook, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiesto al social network di rendere immediatamente disponibile un servizio che consenta a tutti gli utenti italiani di verificare se la propria numerazione telefonica o il proprio indirizzo mail siano stati interessati dalla violazione.

In caso affermativo, infatti, il numero di telefono potrebbe essere utilizzato per una serie di condotte illecite, che vanno da chiamate e messaggi indesiderati sino a serie minacce come il cosiddetto “SIM swapping”, una tecnica di attacco che consente di avere accesso al numero di telefono del legittimo proprietario e violare determinate tipologie di servizi online che usano proprio il numero di telefono come sistema di autenticazione.

domenica 3 maggio 2020

Ius variandi - la compagnia telefonica deve giustificare il peggioramento delle condizioni economiche

Questo nostro intervento è dedicato a commentare un recente provvedimento del Consiglio di Stato reso nei confronti di Assotelecomunicazioni, soggetto rappresentante Fastweb, Windi Tre, Vodafone, ossia tra le principali compagnie telefoniche.

La sentenza n. 1529/2020 del Consiglio di Stato ha il merito di disciplinare (limitare?) il diritto di mutamento delle condizioni contrattuali da parte della compagnia telefonica nei contratti conclusi con il cliente privato.

  •  La normativa - Delibera n. 519/15/CONS - art. 6: ius variandi solo ex lege o ex contractu
Alla base della questione è la riforma dei contratti di fornitura dei servizi di telefonia e telematici introdotta con la Delibera n. 519//15/CONS, norma che prevede la possibilità di variazione in senso negativo dei rapporti contrattuali solo nei casi previsti dalla legge o dal contratto: «le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo» (art. 6).

Il regolamento AGCOM prevede, dando corretta applicazione delle norme comunitarie e del Codice del Consumo, la possibilità da parte della compagnia telefonica di introdurre modifiche peggiorative al contratto di fornitura (si pensi all'aumento del prezzo o l'introduzione del servizio premium), solo se giustificato.

In altri termini, la società di telefonia può introdurre condizioni peggiorative nel contratto di fornitura del servizio di telefonia se:

(1) informa il cliente trenta giorni prima del mutamento delle condizioni, concedendo al cliente di poter recedere gratuitamente dal contratto;

(2) la modifica delle condizioni contrattuali deve essere oggettivamente giustificata; 

La norma in parola è stata oggetto di contestazione da parte delle compagnie telefoniche, le quali si sono rivolte al TAR Lazio per chiedere la cancellazione dell'art. 6.

E il TAR ha accolto il ricorso delle società, affermando che AGCOM avrebbe esorbitato dai propri poteri nella redazione dell'art. 6, dichiarando illegittima la previsione normativa.

  •  Consiglio di Stato: la società di telefonia può "peggiorare" il contratto con il cliente solo se vi sono ragioni oggettive e adeguatamente motivate
l'Autorità garante impugna la decisione del TAR, rivolgendosi al Consiglio di Stato per comprendere se le norme previste in materia di ius variandi, così come disciplinate nei contratti con i consumatori, trovino applicazione anche nei contratti di telefonia.

Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza del TAR Lazio, ha stabilito che la norma introdotta da AGCOM non fosse priva di presupposto legale, e quindi illegittima, fondandosi sulle norme comunitarie e sul Codice del Consumo.

In particolare, in materia di contratti conclusi tra la società commerciale ed il consumatore, la modifica unilaterale deve essere prevista dal contratto o via legge; comunicato al consumatore; giustificato e motivato.

E secondo il Consiglio di Stato il diritto di mutamento delle condizioni contrattuali sicuramente spetta alla compagnia telefonica, ed è pienamente valido nei confronti del contraente debole, ma deve rispettare alcuni presupposti di legittimità analighi a quelli previsti per gli altri rapporti contrattuali fondati sullo squilibrio tra le parti.

La tutela del contraente debole, dove è chiaro e marcato lo squilibrio informativo e di formazione del contratto (si pensi ai formulari), impone al contraente forte di non limitarsi alla comunicazione del proprio diritto di variazione delle condizioni contrattuali (ius variandi), ma altresì alla comunicazione delle ragioni oggettive poste a fondamento dell'esercizio del potere dei modifica del contratto periodico.

Tale motivazione trova, peraltro, anche una giustificazione nel dovere di buona fede che sempre dovrebbe caratterizzare i rapporti tra le parti, e che impone all'"operatore di telefonia mobile, nella fase di esercizio del diritto potestativo di modificazione del rapporto contrattuale, è obbligato ad indicare le ragioni oggettive, connesse, normalmente, alla gestione di sopravvenienze rilevanti, che giustificano in modo oggettivo lo ius variandi.”

Qui di seguito, la sentenza n. 1529/2020 del Consiglio di Stato.

sabato 28 settembre 2019

0110240427 - altro numero con la vocina "goodbye"

Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto altre segnalazioni in realzione a telefonate mute che si concludono con la vocina "goodbye". Il numero in questione è 0110240427.

Abbiamo già trattato l'argomento in altro post, e vi rimandiamo per tutte le considerazioni del caso (vedi qui).

Vi invitiamo a non rispondere a questo numero di telefono e bloccarlo.

domenica 21 luglio 2019

Consiglio di Stato conferma l'obbligo di rimborso per la fatturazione a 28 giorni

Questa domenica torniamo a trattare la famosa vicenda della fatturazione a 28 giorni che alcuni anni fa era stata portata avanti da Sky e dalle compagnie telefoniche (vedi qui), con evidente incremento dei costi addebitati al cliente per il servizio.

La vicenda non era passata in secondo piano, tant'è che dopo l'intervento del Parlamento, era stata oggetto di sanzioni da parte dell'autorità di settore, Agcom, con distinti provvedimenti emessi nei confronti delle varie società del settore telefonico.

Le sanzioni, con obbligo di rimborso in favore dei consumatori per le fatture a 28 giorni, erano state sostanzialmente confermate dal TAR Lazio (vedi qui).

Le compagnie telefoniche hanno impugnato la sentenza del TAR, rivolgendosi al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento dei provvedimenti di Agcom, rendendo di fatto comunque legittime le maggiori entrate ottenute nel periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018.

Di seguito, potete leggere lo scarno, ma importante, provvedimento (solo il c.d. dispositivo) con il quale il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di una delle compagnie telefoniche, Vodafone, confermando quanto stabilito dall'autorità delle telecomunicazioni e legittimando gli utenti ad ottenere il rimborso per le maggiori somme versate. 

Chi ha diritto al rimborso? sono legittimati ad ottenere il rimborso coloro che, nel citato periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018, abbiano ricevuto fatture per servizi di telefonia fissa a 28 giorni da parte di tutti i principali operatori (Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb).

Come evidenziato in precedenza, Agcom ha stabilito l'illegittimità della pratica con distinte deliberazioni (n. 497-498-499-500/17/CONS; 112-113-114-115/18/CONS e 269/18/CONS), e la conferma da parte del Consiglio di Stato rende definitivo l'obbligo al rimborso da parte delle società di settore e il diritto ad ottenere la restituzione dei soldi da parte dei consumatori.

Qui il provvedimento del Consiglio di Stato.

venerdì 17 maggio 2019

"goodbye" la vocina che conclude la telefonata marketing - quali conseguenze

Negli ultimi tempi abbiamo ricevuto diverse mail da parte di lettori del blog che ci segnalano strane telefonate mute che si concludono con una vocina elettronica che pronuncia il classico "goodbye".

Abbiamo contattato alcuni lettori del blog, i quali ci hanno fatto notare che successivamente alla telefonata hanno cominciato a ricevere sms commerciali da parte di numeri di telefono mobile.

Abbiamo riscontrato, anche attraverso le segnalazioni on line, che in effetti queste telefonate hanno l'unico scopo di accertare l'effettività del numero di telefono, al fine di poter inviare, in un momento successivo, messaggi pubblicitari non autorizzati attraverso sms.

Il servizio di call center potrebbe, inoltre, ricercare i vari numeri di telefono per proposte commerciali da girare ai diversi operatori interessati: a volte queste telefonate non si concludono per la semplice intensità di traffico e contatti tra operatori commerciali e consumatori.

Riteniamo, invece, che tale telefonata nasconda un tentativo di furto dei dati o altra ipotesi di truffa on line (ad esempio, decurtazione del credito dalla scheda sim) come ipotizzato da alcuni lettori.

lunedì 25 marzo 2019

Wind condannata per le telefonate commerciali: 600.000,00 euro

Fonte: Newsletter 7 febbraio 2019
Il Garante per la privacy ha ordinato a Wind Tre S.p.A. il pagamento di una sanzione di 600 mila euro per gravi violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali nel corso di attività di marketing telefonico, anche tramite sms.

La sanzione è giunta a seguito di un provvedimento adottato prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo, con il quale il Garante, sulla base di numerose segnalazioni, aveva dichiarato illecito il trattamento dei dati dei clienti effettuato dalla società telefonica e vietato l’ulteriore uso di tali dati a fini di marketing. Wind Tre aveva infatti usato senza consenso i dati dei clienti a fini promozionali e sempre senza consenso li aveva comunicati alla rete dei partner commerciali. Il trattamento illecito è derivato principalmente da due violazioni.

domenica 25 novembre 2018

Condannata la compagnia telefonica che attiva servizi telefonici non richiesti

La sentenza del Giudice di Pace di Lecce che vi proponiamo di seguito ci consente di tornare a trattare una pratica commerciale molto diffusa negli scorsi anni nel settore dei servizi di telefonia mobile.

Stiamo parlando dell'attivazione dei servizi telefonici non richiesti, e pattuiti, nel caso di avvio di un contratto di telefonia mobile, ove non di rado il consumatore si trova a pagare maggiori importi per offerte non richieste.

Come poc'anzi osservato, la questione ha riguardato una larga fetta del mercato, tant'è che l'Antitrust aveva sanzionato alcune compagnie telefoniche, le quali avevano proposto ricorso avverso il provvedimento dell'Autorità garante.

La vicenda, finita davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ha riaffermato il principio secondo il quale l'operatore telefonico non può attivare servizi non richiesti dal consumatore (vedi qui).

Nel caso di specie, il Giudice di Pace di Lecce ha sanzionato la compagnia telefonica che aveva attivato dei servizi telefonici sulla sim attivata dal consumatore, non risultando che quest'ultimo li avesse richiesti.

Qui la sentenza.

domenica 4 novembre 2018

Obbligo alla restituzione delle somme addebitate a 28 giorni - il TAR conferma

Nuova puntata nella vicenda che riguarda le bollette telefoniche di 28 giorni addebitate dalle principali compagnie telefoniche lo scorso anno, in quanto il TAR ha deciso di confermare il provvedimento dell'Autorità garante per le telecomunicazioni (AGCom) che ha bloccato questa pratica commerciale.

Le principali compagnie telefoniche, ma anche dall'operatore televisivo a pagamento Sky (vedi qui), avevano deciso di ridurre il periodo di fatturazione, passando dai canonici trenta giorni ai soli ventotto, così aumentando il costo per il servizio.

La pratica commerciale è stata oggetto sia dell'intervento governativo che di quello dell'AGCom (clicca qui) che di fatto ne ha disposto il blocco con il ripristino della fatturazione mensile, nonché la restituzione ai clienti delle maggiori somme trattenute, con conseguente impugnazione del provvedimento davanti al giudice amministrativo.  

Il TAR ha deciso, con il provvedimento (solo nel dispositivo) di seguito, di respingere il ricorso, confermando il provvedimento pubblicato da AGCom e favorevole ai consumatori. 

Cosa succede ora? si può facilmente ipotizzare che, da un lato, le società vorranno ricorrere al Consiglio di Stato, mentre dall'altra parte queste ultime dovranno cominciare a programmare la restituzione dei denari ai consumatori, i quali però si devono attivare per chiedere il rimborso ai singoli operatori telefonici.

Qui la sentenza del TAR.

lunedì 3 settembre 2018

Telemarketing aggressivo - nuova sanzione a Vodafone

Fonte: newsletter 31 luglio 2018
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato a Vodafone il pagamento di una sanzione amministrativa di 800 mila euro per aver svolto attività di marketing in violazione della normativa antecedente al Regolamento europeo.

L'ingiunzione fa seguito ad un precedente provvedimento con il quale il Garante aveva vietato all'operatore telefonico l'invio di sms e l'effettuazione di chiamate per finalità di marketing a chi non avesse manifestato uno specifico consenso o avesse addirittura chiesto di non essere più disturbato con offerte commerciali. La decisione era stata adottata dal Garante all´esito di una complessa istruttoria e di accertamenti ispettivi – avviati sulla base di innumerevoli segnalazioni - dai quali era emerso che in meno di due anni  milioni di persone erano state contattate attraverso telefonate o sms senza il loro consenso. Le campagne promozionali avevano riguardato sia  clienti attuali, sia  quelli potenziali, sia quanti avevano cambiato compagnia.

lunedì 6 agosto 2018

Vodafone aumenta i costi del servizio: + 2 euro al mese da pagare? "a mai più"

Nelle ultime settimane molti utenti di Vodafone hanno ricevuto sms con i quali la società ha preannunciato il mutamento delle condizioni contrattuali, con un aggravio del costo mensile di due euro.

Più in particolare, la multinazionale ha reso noto che, da una parte, il traffico telefonico diviene illimitato, ovverosia senza alcun limite di minuti, ma l'offerta comporta un aumento di due euro a carico del cliente.

L'anomalia riguarda, però, coloro che dopo aver abbandonato l'operatore leader del mercato, avevano deciso di tornare sui loro passi, a seguito di offerta vantaggiosa da parte della stessa società.

D'altronde, è noto che è sempre in forte espansione l'attività dei call center che contattano i consumatori per avanzare proposte contrattuali per spostarsi di compagnia, oppure tornare al vecchio operatore.

Cosa succede a Vodafone?

giovedì 12 luglio 2018

AGCOM ha deciso: i consumatori devono essere rimborsati entro il 31 dicembre per le fatture di 28 giorni

L'Autorità delle telecomunicazioni ha deciso: i consumatori devono essere rimborsati entro il 31 dicembre 2018 dagli operatori di telefonia che avevano sottratto i soldi con la fatturazione a 28 giorni.

Se vi ricordate la vicenda, lo scorso anno le maggiori compagnie telefoniche avevano deciso di mutare il piano di fatturazione, riducendo dal canonico mese a 28 giorni. La decisione era stata oggetto di contestazione e, a seguito di intervento legislativo, definitivamente bloccata (vedi).

La stessa AGCOM aveva, già in precedenza, bloccato i tentativi di "aumento" degli abbonamenti camuffato e, peraltro, nemmeno anticipato (vedi).

L'ultimo punto rimasto in sospeso riguardava il rimborso delle maggiori somme pagate dai consumatori nel periodo che è intercorso tra il cambio del piano tariffario e la decisione legislativa di rimettere tutto a posto.

E AGCOM, con la delibera n. 269/18/CONS, ha deciso che Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, ossia le quattro compagnie che avevano ridotto il periodo di fatturazione a 28 giorni, dovranno rimborsare i maggiori importi raccolti dai consumatori entro il 31 dicembre 2018: “L’Autorità, con le delibere 112/18/CONS, 113/18/CONS, 114/18/CONS e 115/18/CONS, aveva diffidato gli operatori a far venir meno gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente alla data del 23 giugno 2017 [...] Il provvedimento adottato dall’Autorità intende salvaguardare in tempi rapidi i diritti di tutti gli utenti coinvolti dagli aumenti tariffari imposti dagli operatori”, sottolinea l’Autorità. Inclusi quelli che nel frattempo hanno cambiato operatore: saranno infatti garantite adeguate modalità di recupero delle somme dovute – puntualizza l’Autorità – all’esito dei contenziosi ancora pendenti dinanzi al Tar Lazio, la cui discussione di merito è prevista a novembre prossimo. In dettaglio, il calcolo dei giorni di servizio che ciascun operatore dovrà riconoscere in fattura ai propri utenti – puntualizza la nota – dovrà riguardare il periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile. Entro il 31 dicembre 2018, quindi, gli operatori dovranno adempiere alle diffide dell’Autorità attraverso la posticipazione della data di decorrenza della fattura per un numero di giorni pari a quelli illegittimamente erosi".

lunedì 16 aprile 2018

Telefonate selvagge - Vodafone "stangata" dal Garante della privacy

Fonte: comunicato stampa del 4 aprile 2018
Vodafone non potrà più inviare sms o effettuare chiamate per finalità di marketing a chi non abbia manifestato uno specifico consenso o abbia addirittura chiesto di non essere più disturbato con offerte commerciali. La società telefonica dovrà inoltre ridefinire le proprie procedure interne nella gestione dei dati utilizzati per le campagne promozionali. Questa la decisione adottata dal Garante (doc. web n. 8233539) all'esito di un'indagine decisa sulla base delle innumerevoli segnalazioni ricevute da persone che lamentavano la continua ricezione di offerte commerciali indesiderate da parte della compagnia e dei suoi partner commerciali.

lunedì 22 gennaio 2018

Legge anti marketing telefonico: è la volta buona per la limitazione del fenomeno telefonate?

La recente normativa definitivamente approvata dal Senato, lo scorso 22 dicembre 2017, attraverso Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni dovrebbe porre un forte limite al fenomeno delle telefonate pubblicitarie.

Ci permettiamo, e speriamo di sbagliarci, di avanzare ancora qualche dubbio sull'efficacia di queste norme, in quanto il fenomeno marketing telefonico è così rilevante sotto il profilo monetario che difficilmente verrà limitato da una norma. Peraltro, è noto che l'efficacia della norma giuridica la si può apprezzare solo quando incide in modo concreto verso il fenomeno che intende disciplinare (o limitare). 

E quindi, attendiamo fiduciosi la forte limitazione delle telefonate pubblicitarie o dei c.d. contratti telefonici.

Quali sono le novità che vengono introdotte in questa materia?

lunedì 21 agosto 2017

Relazione AGCOM 2017

La recente relazione presentata pubblicata dall'Autorità Garante delle Comunicazioni ha certificato l'incremento delle controversie tra operatori del telecomunicazioni e consumatori, connessi a pratiche commerciali scorrette poste in essere dai professionisti verso i propri clienti.

Una delle pratiche adottate con più frequenza dalle società di telefonia verso i consumatori è quella dei 28 giorni: molto spesso i contratti vengono modificati (modulati) e la base di fatturazione cambiata dal mese ai 28 giorni. Questa pratica, ormai portata avanti anche in altri settori (vedi qui), comporta un aumento del costo periodico sostenuto dal consumatore che varia tra il 7% e il 9%.

E gli utenti che, non soddisfatti da questo trattamento, hanno cercato di recedere gratuitamente dal contratto, hanno dovuto affrontare inutili ritardi o disincentivi da parte del vecchio operatore.

Le segnalazioni sono in aumento sul punto, come le sanzioni irrogate da Agcom che è intervenuta verso gli operatori telefonici.

La Relazione, che potete leggere di seguito, affronta la questione roaming, evidenziando potenziali contestazioni e contrasti derivanti dalla possibile disapplicazione delle nuove norme da parte delle società nei prossimi mesi.

La buona novità riguarda l'incremento delle procedure di soluzione stragiudiziale avviate dai consumatori avanti ai Corecom regionali che hanno consentito, attraverso le strutture decentrate di Agcom, la soluzone di parte rilevante dei contrasti tra società e cliente (con percentuali tra il 61% e  l'85% nel 2016).

La novità, in materia, dovrebbe intervenire dal gennaio 2018, allorché sara introdotta la possibilità di soluzione delle controversie anche in via digitale, attraverso un'apposita piattaform (come nel caso di controversie in materia di energia elettrica e gas).

Qui di seguito, la Relazione di Agcom.

lunedì 24 luglio 2017

L'Antitrust "stanga" le compagnie telefoniche per i contratti conclusi via telefono

Fonte: comunicato stampa 18 luglio 2017
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle principali compagnie telefoniche (Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali) sanzioni per un totale di 9.000.000 euro per aver adottato condotte illecite in violazione delle norme del codice del consumo di recepimento della consumer rights, nell’ambito della commercializzazione a distanza, online o al telefono, o fuori dei locali commerciali (presso gli stand ad esempio) di servizi di telefonia fissa e/o mobile.

I casi riguardano principalmente la prassi seguita dagli operatori del settore di dare inizio all’esecuzione del contratto, procedendo all’avvio del processo di attivazione della linea e/o di migrazione da altro operatore, durante la pendenza del termine di 14 giorni previsto per esercitare il diritto di recesso (c.d. periodo di ripensamento) senza acquisire un’espressa richiesta in tal senso da parte del consumatore.

venerdì 14 aprile 2017

Addio roaming - confermata la novità dal 15 giugno

Il recente voto con il quale il Parlamento europeo ha approvato la totale abolizione delle maggiorazioni del roaming all'interno dell'Unione europea spazza via l'ultima indiscrezione di posticipo di un anno della novità legislativa, o addirittura mantenimento dell'attuale situazione (vedi).

Il Parlamento, invece, ha dato seguito all'accordo intervenuto con il Consiglio e Commissione europea lo scorso 1 febbraio sui prezzi che gli operatori applicano tra di loro per offrire i servizi di roaming ai clienti all'interno dell'UE e, con un voto favorevole di 549, 27 contrari e 50 astenuti, ha consentito di portare avanti lo stop sui costi aggiuntivi per il roaming etero che scatterà il 15 giugno 2017.

La novità riguarderà  telefonate, sms e traffico dati (internet).

lunedì 27 marzo 2017

28 giorni di abbonamento? no per linea fissa e connessione fibra!

Vi segnaliamo il recente intervento dell'Autorità garante per le telecomunicazioni, la quale ha deciso di "stoppare" la consuetudine degli operatori telefonici di proporre ai consumatori contratti di abbonamento ai servizi telefonici della durata di 28 giorni.

Il Garante ha deciso che il criterio di fatturazione degli abbonamenti di telefonia fissa, ADSL e fibra dovrà cambiare e quindi il rinnovo delle offerte deve essere mensile e non di 28 giorni.

Il Commissario Posterato ha evidenziato, in particolare, che  «l’utente può avere la corretta percezione del prezzo offerto da ciascun operatore e la corretta informazione sul costo indicato in bolletta per l’uso dei servizi», e quindi è necessario che le offerte siano tutte equiparate anche sotto il profilo temporale.

Tale importante novità, però, non riguarderà i contratti di linea mobile, per i quali rimarrà l'attuale normativa che consente fatturazioni a 28 giorni.

Qui di seguito, il comunicato stampa di AGCOM.
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