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lunedì 13 luglio 2026

Sanzione di 2 milioni di euro a Deghi S.p.A. per pratica commerciale scorretta

Fonte: comunicato stampa
25 giugno 2026
La società pubblicizzava in maniera scorretta promozioni e sconti a termine utilizzando anche un “contatore alla rovescia”.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 2 milioni di euro Deghi S.p.A. per pratica commerciale scorretta. L’Autorità ha accertato che la società, da gennaio 2024 a fine dicembre 2025, in molti casi ha utilizzato un “contatore alla rovescia” (o “countdown”) per pubblicizzare sconti a termine che però, alla scadenza, si rinnovavano alle stesse condizioni economiche con un nuovo “contatore”. In tal modo, Deghi ha prospettato in maniera ingannevole prezzi e sconti di molti prodotti venduti “in promozione” sul sito internet https://www.deghi.it/.

Si tratta di una condotta particolarmente insidiosa basata su una tecnica di manipolazione (cd. “dark pattern”), che impone un limite temporale fittizio a offerte di prodotti in promozione per spingere il consumatore all’acquisto, sfruttando così la cosiddetta “euristica della scarsità”.

lunedì 15 giugno 2026

Pratica commerciale scorretta: Antitrust bacchetta Philip Morris

Fonte: comunicato stampa
10 giugno 2026

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 7 milioni di euro a Philip Morris Italia S.r.l., attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti del tabacco lavorato, per pratica commerciale scorretta.

 L’Autorità, a conclusione di una complessa istruttoria avviata su segnalazione del Ministero della Salute, ha infatti ritenuto che le espressioni e i claim “senza fumo”, “prodotti senza fumo” e “costruire/progettare/accelerare un futuro senza fumo”, utilizzati nell’ambito di un’articolata strategia di marketing per promuovere la vendita dei suoi prodotti del tabacco senza combustione, inducano i consumatori - anche minori - a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi per la salute e/o meno nocivi di altri prodotti del tabacco, in particolare delle sigarette tradizionali.

Le evidenze acquisite in sede ispettiva e nel corso dell’istruttoria indicano piuttosto che una minore nocività o non nocività di questi prodotti non risulti affatto dimostrata alla luce delle attuali conoscenze scientifiche/cliniche, anche per la presenza di nicotina.

L’Autorità ha deliberato che Philip Morris Italia S.r.l. comunichi, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative intraprese per far cessare tale pratica.

venerdì 1 maggio 2026

Messaggi ingannevoli - Revolut sanzionata per pratiche commerciali scorrette

Fonte: comunicato stampa
2 aprile 2026

 Revolut ha diffuso messaggi ingannevoli sui servizi di investimento offerti e ha usato modalità aggressive e ingannevoli nella gestione dei servizi bancari.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Revolut Securities Europe UAB, società del gruppo che offre servizi d’investimento in Europa, e alla Revolut Group Holdings Ltd sanzioni per oltre 11 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. In dettaglio, l’Autorità ha multato le due società per 5 milioni di euro per violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo: hanno infatti omesso di fornire ai clienti, già in sede di “primo aggancio” pubblicitario, informazioni chiare ed esaustive sulla presenza di ulteriori costi e sulle limitazioni che caratterizzano gli investimenti senza commissioni, i quali includono azioni frazionate che presentano notevoli differenze rispetto alle azioni intere, tra l’altro, in termini di rischi, diritti e trasferibilità.

L’Autorità ha anche irrogato a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB, società del gruppo che offre servizi bancari in Europa, una sanzione per complessivi 5 milioni di euro per aver gestito con modalità aggressive e per aver omesso (o fornito in modo non chiaro) informazioni rilevanti su condizioni e modalità di sospensione, limitazione e blocco del conto di pagamento. In particolare, le società non hanno fornito sufficienti informazioni in sede precontrattuale, né preavviso in prossimità dell’adozione delle restrizioni, né confronto o assistenza adeguati una volta eseguita la restrizione. Poiché l’impossibilità, anche per lunghi periodi, di accedere ai propri fondi e ai servizi collegati, ostacola l’esercizio di diritti contrattuali e la possibilità di far fronte a esigenze di vita, anche urgenti, l’Autorità ha ritenuto queste condotte lesive degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, perché in grado di condizionare indebitamente la libertà di scelta di consumatori e microimprese.

Infine, l’Antitrust ha irrogato sempre a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB una sanzione di 1,5 milioni di euro per non aver fornito informazioni chiare ed esaustive su requisiti e tempistiche per ottenere l’IBAN italiano (con iniziali IT) al posto dell’IBAN lituano (con iniziali LT), violando gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

lunedì 13 aprile 2026

Pratica commerciale scorretta: maxi sanzione per Trustpilot

Fonte: comunicato stampa
23 marzo 2026
La piattaforma di recensioni online ha fornito informazioni sulle valutazioni dei consumatori che non risultano sempre rappresentative delle effettive esperienze dei clienti.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4 milioni di euro alle società Trustpilot Group Plc, Trustpilot A/S e Trustpilot S.r.l. per pratica commerciale scorretta.

Dall’istruttoria è emerso che le società non hanno effettuato controlli adeguati a garantire la genuinità delle recensioni pubblicate sulla propria piattaforma, anche nell’ipotesi in cui queste siano state indicate da Trustpilot come verificate. Gli accertamenti hanno anche evidenziato come i servizi di raccolta recensioni offerti dalla piattaforma - promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti e per assicurare una maggiore integrità del sistema - consentano in realtà alle imprese di selezionare i consumatori cui inviare l’invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.

L’Autorità ha inoltre accertato che Trustpilot non ha reso accessibili in modo adeguato ai consumatori informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull’utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese presenti sulla piattaforma e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori.

Queste condotte - attuate anche ricorrendo a tecniche di progettazione dell’interfaccia tipiche dei cosiddetti dark pattern - integrano nel complesso una pratica che presenta profili di ingannevolezza, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, comma 1, lettera bb-ter) del Codice del consumo.

sabato 21 febbraio 2026

Pratiche commerciali scorrette (dark patterns): sanzionata eDreams

Fonte: comunicato stampa
4 febbraio 2026

L’agenzia di viaggi online ha utilizzato strategie di design ingannevoli e tecniche manipolative, i c.d. dark patterns, per descrivere i presunti vantaggi dell’abbonamento al servizio Prime e per imporre ai consumatori l’iscrizione e la permanenza in tale abbonamento.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione complessiva di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. per due distinte pratiche commerciali scorrette che causano persuasione visiva ed emotiva in ambiente digitale, tramite i c.d. dark patterns.

sabato 15 novembre 2025

Maxi sanzione a ALD Automotive per pratica commerciale scorretta

Fonte: comunicato stampa
9 ottobre 2025
La società ha fornito ai consumatori informazioni carenti, ambigue e frammentate sulle condizioni del servizio - accessorio e a pagamento - che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo nel noleggio a lungo termine.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 5 milioni di euro la società ALD, player globale del noleggio a lungo termine, per pratica commerciale scorretta riguardo alla gestione degli addebiti al cliente per i danni al veicolo riportati durante il noleggio. In particolare, in fase precontrattuale e contrattuale, la società ha fornito ai consumatori informazioni carenti, ambigue e frammentate sulla natura, le caratteristiche principali e le condizioni del servizio - accessorio e a pagamento - che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo. Questo servizio, acquistato da quasi tutti i clienti, dovrebbe consentire ai consumatori di pagare solo la franchigia pattuita, in caso di danni al veicolo noleggiato. Tuttavia, la società non ha chiarito che i clienti devono segnalare tempestivamente sul portale ALD ogni singolo danno e ciò ha ostacolato la fruizione del servizio acquistato.

Inoltre, è emerso che il consumatore non è stato puntualmente avvisato neppure dei criteri adottati dalla società per valutare quali danni non fossero considerati derivanti da normale usura e fossero quindi a carico del cliente se non denunciati immediatamente al loro insorgere (ALD esclude l’addebito per i soli danni valutati “da normale usura”). Infine, l’Autorità ha valutato aggressivo il fatto che ai clienti venga addebitato il costo di riparazione di danni di cui vengono a conoscenza solo in fase di riconsegna, al termine della perizia tecnica, poiché di lieve entità o non visibili ad occhio nudo. In relazione a questi danni, non denunciati prima della riconsegna proprio perché non facilmente individuabili, la condotta della società ha impedito ai consumatori di fruire della limitazione di responsabilità acquistata.

sabato 4 ottobre 2025

L’Antitrust rafforza la tutela dei consumatori digitali: poteri speciali e misure d’impatto

Nuovi poteri per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) chiamata a sorvegliare il mercato digitale, verificando il rispetto delle regole per la tutela del consumatore.

AGCM viene dotata di nuove leve normative e strumenti concreti per agire con più incisività contro le pratiche scorrette e per tutelare chi acquista online—anche quando l’azienda coinvolta opera da oltre confine.


1. Le radici normative: Decreto “Asset” e “Decreto legislativo 185/2021” (ECN+)

Quali sono stati i passaggi che hanno portato ad ampliare i poteri dell'Antitrust?

a.- Il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito nella Legge 9 ottobre 2023, n. 136 (noto come Decreto Asset), all’art. 1, comma 5, ha affiancato all’AGCM poteri storicamente rivolti solo al trasporto aereo—ma ora interpretati in termini generali per ogni mercato. In concreto, se un’indagine conoscitiva rileva “distorsioni alla concorrenza con pregiudizio per i consumatori”, l’Autorità può imporre “ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata” per correggere il mercato .

b.- Va ricordato inoltre il Decreto legislativo n. 185/2021, di recepimento della Direttiva UE 2019/1 (ECN+), che ha rafforzato il sistema nazionale di tutela della concorrenza, attribuendo all’AGCM poteri d’indagine, strumenti sanzionatori e maggiore indipendenza operativa 

c.- Il Consiglio di Stato, con parere del gennaio 2024, ha chiarito che tali poteri non sono circoscritti al settore aereo, ma si estendono a tutta l’economia, dove l’Autorità rilevi anomalie strutturali. Successivamente, l’AGCM ha avviato una consultazione (marzo 2024) e ha pubblicato una propria Comunicazione interna per attivare l’attuazione pratica dei nuovi poteri espandendo la portata delle sue azioni 

lunedì 4 agosto 2025

Pratica commerciale scorretta - multata la telepromozione dei materassi Marion

Fonte: comunicato stampa
23 luglio 2025
Durante le telepromozioni la società ha pubblicizzato materassi con sconto rispetto a un prezzo mai praticato e ha indotto i consumatori a fissare un incontro a domicilio per acquistare materassi al prezzo scontato. Nella successiva visita a casa gli agenti/venditori hanno spinto i consumatori stessi a comprarne altri a un costo molto più alto.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alla società Emme Group S.p.A., titolare del marchio Materassi Marion, una sanzione di 3 milioni di euro per una articolata pratica commerciale scorretta ingannevole e aggressiva nell’attività di promozione e vendita di materassi a marchio Marion.

lunedì 14 luglio 2025

3 milioni di euro a Virgin Active Italia per pratiche commerciali scorrette

Foto: comunicato stampa
18 giugno 2025
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria, avviata a dicembre 2024, nei confronti della società Virgin Active Italia e ha irrogato una sanzione di 3 milioni di euro. Il procedimento, che ha preso avvio grazie alle segnalazioni arrivate all’Autorità da numerosi consumatori, ha confermato le pratiche scorrette della società. Virgin Active Italia - che nel 2024 ha superato i 100.000 abbonamenti - forniva ai consumatori informazioni inadeguate sui termini e sulle condizioni di adesione, di rinnovo automatico, di disdetta e di recesso anticipato dall’abbonamento. Inoltre ometteva la comunicazione preventiva sul rinnovo automatico dell’abbonamento, sulla data entro cui il consumatore può inviare formale disdetta e non forniva informazioni adeguate sugli aumenti dei prezzi praticati nel corso del 2024. Infine, creava ostacoli all’esercizio della facoltà di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.

Tali condotte, risultando funzionalmente collegate tra loro, costituiscono una pratica commerciale scorretta dal carattere unitario e complesso posta in essere da Virgin Active Italia in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 26, lett. f) e 65-bis del Codice del consumo.

In particolare, i clienti di Virgin Active Italia non sono stati messi in condizione di poter decidere in modo consapevole se aderire ai servizi offerti o se disdire il contratto oppure esercitare il diritto di recesso, finendo per essere vincolati contrattualmente alla società per un servizio di fatto non richiesto, con conseguente addebito dei relativi costi.

domenica 13 aprile 2025

Confermata la sanzione ad Apple per il messaggio "IPhone resistente all'acqua"

Il provvedimento del Consiglio di Stato oggetto del nostro intervento prende le mosse dal provvedimento sanzionatorio notificato ad Apple nel 2020, con sanzione per complessivi 10 milioni di euro, e con il quale l'antitrust ha considerato la società responsabile di due distinte pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo.

L'Autorità ha contestato ad Apple condotte commerciali quali, in primo luogo, di aver proposto campagne pubblicitarie con le quali ha enfatizzato la resistenza all’acqua dei modelli di iPhone in condizioni, in verità, non replicabili nella normale esperienza d’uso.

Con la medesima contestazione, alla multinazionale è stata contestata l'omissione di rilevanti informazioni sul contesto specifico (laboratorio, acqua distillata e statica), inducendo in errore il consumatore medio.

In secondo luogo, l’AGCM ha contestato la sistematica esclusione dalla garanzia legale dei danni da contatto con liquidi, anche nei casi in cui l’uso del dispositivo era stato conforme a quanto pubblicizzato. Tale condotta è stata qualificata come aggressiva, in quanto tale da limitare i diritti dei consumatori e condizionare indebitamente le loro decisioni in fase post-vendita (vedi anche qui).

Apple ha proposto ricorso al TAR, respinto, e successivamente al Consiglio di Stato, censurando il provvedimento dell'Autorità garante contestando la natura gratuita del servizio iCloud nella sua versione base (fino a 5GB di archiviazione), circostanza che dovrebbe comportare l'esclusione dell'applicazione della normativa consumeristica; la clausola con la quale viene previsto il diritto di Apple alla modifica unilaterale del contratto troverebbe giustificazione dalla peculiare natura tecnologica del servizio offerto e dai necessari aggiornamenti; la limitazione di responsabilità non violerebbe la normativa in materia consumeristica.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello della società ribadendo principi fondamentali  nell’ambito della tutela dei consumatori e della regolazione delle pratiche promozionali nel settore tecnologico. Essa riafferma il principio secondo cui le informazioni commerciali devono essere chiare, veritiere e idonee a non ingenerare confusione circa le caratteristiche del prodotto. La responsabilità del professionista si estende anche alla coerenza tra la fase pubblicitaria e le politiche di assistenza e garanzia.

Con riferimento al carattere gratuito del servizio offerto da Apple, il giudice amministrativo correttamente osserva “nonostante la gratuità del servizio offerto,  la vessatorietà della clausola che consenta al professionista di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, senza giustificato motivo indicato nel contratto, ex art. 33 comma 2 lett. m) del d.lgs. n. 206 del 2005, è ravvisabile laddove, per  un verso, la prestazione offerta a titolo gratuito sia giustificata  da un interesse giuridicamente apprezzabile e a matrice imprenditoriale (quale ad esempio la fidelizzazione del cliente) e, per altro verso, sussista un interesse parimenti apprezzabile del consumatore a conservare un determinato regime giuridico che impatta su un servizio di sua utilità”.

Di conseguenza, la normativa prevista dal Codice del consumo deve essere rispettata anche per questi servizi free e deve essere rispettata dal fornitore professionale di servizi e beni.

In conclusione, la pronuncia si colloca nel solco di un più ampio rafforzamento degli strumenti di controllo sulle pratiche commerciali scorrette, con l’obiettivo di tutelare l’integrità del mercato e il corretto funzionamento della libertà contrattuale del consumatore.

 Consiglio di Stato Se. VI^ - sentenza n. 1125/2025. (visibile con browser Opera - VPN attivo) 

lunedì 24 febbraio 2025

Gls sanzionata dall'Antitrust per pratiche commerciali scorrette

Fonte: Comunicato stampa
4 febbraio 2025
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  ha irrogato in solido alle società General Logistics Systems B.V., a capo del Gruppo GLS in Europa, General Logistics Systems Italy S.p.A. e General Logistics Systems Enterprise S.r.l. una sanzione di 8 milioni di euro. L’Autorità ha infatti accertato che l’iniziativa di sostenibilità ambientale “Climate Protect”, con cui Gls - gruppo importante e noto - ha costruito la propria immagine green è stata organizzata, finanziata e comunicata senza la trasparenza, il rigore e la diligenza richiesti ad operatori di un settore molto inquinante, quale quello della spedizione, trasporto e consegna di merci.

Tenuto conto che la crescente consapevolezza sulle problematiche ambientali influenza in maniera sempre più decisiva i comportamenti di acquisto e la reputazione delle imprese rispetto ai propri concorrenti, è stato appurato che, nell’ambito del programma di sostenibilità ambientale realizzato da General Logistics Systems B.V., le tre imprese hanno utilizzato dichiarazioni ambientali ambigue e/o presentate in modo non sufficientemente chiaro, specifico, accurato, inequivocabile e verificabile sul sito web di General Logistics Systems Italy S.p.A. È emerso, inoltre, che ai clienti abbonati ai servizi di General Logistics Systems Enterprise veniva imposto di aderire  a questo programma e di pagare un contributo economico così da ottenere un certificato, non richiesto, attestante l’avvenuta compensazione delle emissioni di CO2 relative alle rispettive spedizioni. Questo contributo è stato definito prescindendo da una previa verifica dei costi riconducibili al programma “Climate Protect”, esonerando dal pagamento i clienti di grandi dimensioni e lasciando intendere che le stesse società del gruppo avrebbero contribuito in modo significativo al suo finanziamento.

lunedì 3 febbraio 2025

Bene l'Antitrust che sanziona le condotte commerciali scorrette

Fonte: comunicato stampa
28 gennaio 2025
Le due società hanno continuato ad inviare comunicazioni ad imprese e a microimprese con cui chiedono di verificare dati aziendali ma in realtà fanno sottoscrivere contratti pluriennali di fornitura di servizi pubblicitari.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la reiterata inottemperanza alla propria delibera del 6 febbraio 2019 e ha sanzionato per 3,5 milioni Mulpor Company S.r.l. e IBCM - International Business Convention Management Ltd.

sabato 7 dicembre 2024

Credit card surcharge - sanzione per Saglietti S.r.l.

Fonte: comunicato stampa
7 novembre 2024
La società applicava un supplemento di prezzo per gli acquisti effettuati utilizzando carta di credito/debito o Paypal sul sito web raptor4x4.it.

Prosegue l’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’ambito del contrasto al credit card surcharge. L’Autorità ha irrogato a Saglietti S.r.l., attiva nella vendita online di accessori, macchine utensili e parti speciali per auto, una sanzione di 40.000 euro per aver imposto ai consumatori un supplemento di prezzo direttamente correlato all’utilizzo dello strumento di pagamento prescelto (c.d. surcharge), in contrasto con l’art. 62, comma 1, del Codice del Consumo.

L’Autorità ha accertato che la società ha applicato maggiorazioni di prezzo pari a 3 euro per i pagamenti con carta di credito/debito e pari a 8 euro per quelli attraverso PayPal in relazione agli acquisti effettuati sul sito web raptor4x4.it.

L’Autorità ricorda che la norma applicata in questi procedimenti è posta a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti e, insieme alle altre norme dell’ordinamento che vietano l’applicazione di surcharge, mira a garantire l’obiettivo eurounitario di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti.

sabato 16 novembre 2024

Blupark sanzionata per credit card surcharge

Fonte: AGCM
11 ottobre 2024
La società non ha ottemperato al divieto - imposto dall’Autorità a novembre 2023 - di applicare un supplemento di prezzo per il pagamento con carta di credito dei carburanti erogati.

Prosegue l’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’ambito del credit card surcharge. L’AGCM ha accertato l’inottemperanza della società Blupark S.r.l. al divieto disposto con la propria delibera n. 31000 del 28 novembre 2023. Alla società è stata irrogata una sanzione pari a 20.000 euro, ai sensi dell’art. 27 del Codice del Consumo. Il divieto riguardava l’applicazione ai consumatori di un supplemento di prezzo per il pagamento con carta di credito (credit card surcharge) dei carburanti erogati dalla società. Grazie alle denunce e alla documentazione pervenute tramite il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza è stato possibile accertare che Blupark ha continuato ad applicare, in violazione dell’art. 62 del Codice del consumo, maggiorazioni di prezzo pari a 0,02 euro/litro per il pagamento del carburante tramite carta di credito, presso la propria stazione di servizio localizzata a Loreo (RO).

L’Autorità ricorda che la norma applicata in questi procedimenti è posta a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti e, insieme alle altre norme dell’ordinamento che vietano l’applicazione di surcharge, punta a garantire l’obiettivo eurounitario di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti.

sabato 6 luglio 2024

Bene la Commissione europea che avvia l'indagine su Shein e Temu

Con favore segnaliamo il recente intervento della Commissione europea volto a tutelare i consumatori, dando applicazione alla recente direttiva per tutela dei servizi digitali, chiedendo una serie di chiarimenti alle piattaforme cinesi di commercio elettronico Shein e Temu.

Il controllo avviato dalla Commissione è finalizzato ad accertare se i due operatori dell'e-commerce abbiano dato esecuzione alle novità normative introdotte con Digital services act (Dsa), prevedendo misure tecniche volte a tutelare i consumatori che accedono al servizio on line, e garantire che i beni e i contenuti non siano  illegali e dannosi.

E' risultato, come denunciato da alcune associazioni consumatori, che i prodotti offerti nel mercato digitale erano illegali e che sulla piattaforma sono portati avanti "dark patterns", ossia interfacce volte a confondere/ingannare il consumatore.

La Commissione ha ricordato che: "Sia Temu che Shein devono fornire le informazioni richieste entro il 12 luglio 2024. Sulla base della valutazione delle risposte, la Commissione valuterà le prossime tappe. Ciò potrebbe comportare l'apertura formale di un procedimento ai sensi dell'articolo 66 della legge sulla protezione dei dati. A norma dell'articolo 74, paragrafo 2, della legge sulla protezione dei dati, la Commissione può infliggere ammende per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta di informazioni. In caso di mancata risposta, la Commissione può decidere di chiedere le informazioni mediante decisione. In questo caso, la mancata risposta entro il termine potrebbe comportare l'imposizione di penalità di mora.".

lunedì 17 giugno 2024

Instagram e Facebook - pratiche commerciali scorrette - sanzione Antitrust

Fonte: comunicato stampa
5 giugno 2024
Nel processo di registrazione ad Instagram gli utenti non hanno ricevuto informazioni chiare sulla raccolta e sull’uso dei propri dati per fini commerciali. Inoltre, in caso di sospensione degli account Facebook e Instagram, non sono state fornite comunicazioni utili per eventuali contestazioni. 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 3,5 milioni di euro Meta Platforms Ireland Ltd. e la capogruppo Meta Platforms Inc. per due pratiche commerciali ingannevoli riguardo alla creazione e alla gestione degli account dei social network Facebook e Instagram.

L’Autorità ha accertato che Meta, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, non ha informato con immediatezza gli utenti iscritti ad Instagram via web dell’utilizzo dei loro dati personali per finalità commerciali.

Inoltre, l’Autorità ha appurato che, in violazione dell’articolo 20 del Codice del consumo, Meta non ha gestito con precisione la sospensione degli account Facebook e Instagram dei propri utenti. In particolare, Meta non ha indicato come decida di sospendere gli account Facebook (se a seguito di un controllo automatizzato o “umano”) e non ha fornito agli utenti di Facebook e Instagram informazioni sulla possibilità di contestare la sospensione dei loro account (si possono rivolgere a un organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie o a un giudice). Infine, ha previsto un termine breve (30 giorni) per la contestazione della sospensione da parte del consumatore.

Queste due pratiche sono state cessate da Meta nel corso del procedimento.

venerdì 7 giugno 2024

Pratica commerciale scorretta: sanzione da 2,5 milioni per Mooney

Fonte: comunicato stampa
29 maggio 2024
Mooney Spa e la capogruppo Mooney Group Spa non hanno controllato il rilascio e il corretto utilizzo delle proprie carte, agevolando così ingannevoli richieste di pagamento a microimprese. Inoltre non hanno svolto accertamenti per individuare carenze informative e gestionali sulle procedure di blocco e di sblocco delle carte.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato in solido a Mooney S.p.A., emittente e gestrice della carta prepagata Mooney, e a Mooney Group S.p.A., capogruppo che detiene il controllo totalitario di Mooney S.p.A., sanzioni amministrative pecuniarie per circa 2,5 milioni di euro. Le due società hanno omesso un efficace e tempestivo controllo sul rilascio e sul corretto utilizzo delle proprie carte, agevolando così la pratica commerciale scorretta, consistente in ingannevoli richieste di pagamento, apparentemente trasmesse dalle Camere di Commercio. Inoltre non hanno effettuato accertamenti per individuare carenze informative e gestionali sulle procedure di blocco e di sblocco delle Carte Mooney.

domenica 19 maggio 2024

La fatturazione a 28 giorni della telefonia fissa è una pratica commerciale scorretta

"Pratica commerciale scorretta". Così è stata catalogata la condotta tenuta dalle varie compagnie telefoniche che hanno, alcuni anni addietro, modificato la fatturazione per la telefonia fissa, portandola a ventotto giorno dalla rituale cadenza mensile.

La vicenda è nota e consiste nel tentativo, portato avanti alcuni anni fa, di ridurre il periodo di fatturazione, aumentando in modo implicito il costo per il servizio di telefonia fissa e mobile (per un approfondimento, clicca qui).

La vicenda è stata sottoposta all'Autorità Garante Concorrenza e Mercato, la quale ne ha dichiarato il carattere abusivo e contrario alla libertà di mercato, sanzionando la condotta di varie compagnie telefoniche. 

La Suprema Corte ha avuto modo di tornare a trattare la questione a seguito del provvedimento di inibitoria concesso ad una associazione consumatori e contro Telecom in relazione alla fatturazione a 28 giorni per la telefonia fissa.

La Cassazione ha confermato il provvedimento, evidenziando che la condotta tenuta dalla società può ben essere configurata come pratica commerciale scorretta: infatti la fatturazione con cadenza mensile della telefonia fissa era (ed è) talmente consolidata che il mutamento alla fatturazione a 28 giorni non consente al consumatore di comprendere il maggiore costo per il medesimo servizio, violando i propri diritti.

Osserva la Cassazione: “La ragione decisoria dirimente che regge la decisione di secondo grado … è quella correlata all’accertamento, per fatto notorio, non solo di un uso negoziale relativo alla cadenza mensile dei pagamenti, quanto di una condotta contrattuale scorretta, tale constatata non ai fini di una sanzione di competenza dell’autorità amministrativa, bensì nella prospettiva civilistica della lesione del diritto del consumatore alla trasparenza informativa funzionale all’idoneo apprezzamento dei costi così come alla loro comparabilità non distorta da una condotta in tal senso ingiustificata, già espressione dei generali principi di correttezza e buona fede nel regime dei contratti”. E quindi “non è immaginabile che la nozione di consumatore avveduto possa essere, per ciò solo, fatta corrispondere all’astratto «homo oeconomicus» perfettamente vigile e analitico oltre che razionale”.

La cadenza mensile della fatturazione della telefonia fissa è di uso comune, mentre la fatturazione a 28 giorni incide negativamente e in modo apprezzabile sulle capacità del consumatore di valutare il prezzo del servizio e sulle possibilità di comparazione, così integrando una pratica commerciale scorretta, contraria alla diligenza professionale e lesiva dei diritti dei consumatori.

Cassazione Civile - Sezione III^ - Ordinanza n. 4182/2024.

venerdì 26 aprile 2024

Acquisto periodico: sanzione ad Amazon per pratica commerciale scorretta

Fonte: comunicato stampa
24 aprile 2024
Sul sito www.amazon.it, per un’ampia selezione di prodotti, viene pre-impostata l’opzione “acquisto periodico” anziché “acquisto singolo”, limitando così la libertà di scelta dei consumatori. Accolti gli impegni per un’altra condotta contestata dall’Autorità.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 10 milioni di euro in solido a due società del gruppo Amazon, le aziende lussemburghesi Amazon Services Europe S.à r.l. e Amazon EU S.à r.l.

Grazie all’attività istruttoria, l’Antitrust ha accertato che Amazon attua una pratica commerciale scorretta consistente nella pre-selezione dell’acquisto periodico per un’ampia selezione di prodotti offerti sul sito https://www.amazon.it. In particolare, nella pagina web dove sono descritte le caratteristiche dell’articolo selezionato, viene pre-impostata l’opzione “acquisto periodico” anziché “acquisto singolo”, sia per prodotti venduti da Amazon sia per prodotti venduti da terzi sul marketplace.

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