domenica 22 giugno 2025

Utilizzo illegittimo dati personali - corretta la sanzione del Garante Privacy

Non possiamo che essere d'accordo con il provvedimento n. 278 dello scorso 29 aprile 2025, con il quale il Garante Privacy ha sanzionato una società di intermediazione immobiliare per violazione dei dati personali.

Oggetto dell'intervento dell'Autorità garante è, ancora una volta, il marketing telefonico e l'uso improprio dei dati personali fatto da parte di professionisti, i quali sono più interessati a trovare nuovi clienti invece che trattare in modo adeguato le informazioni dei destinatari delle telefonate. 

Nel caso di specie, il Garante ha accertato diverse violazioni da parte della società, tra le quali la mancanza di controlli adeguati; gestione superficiale della privacy e una generale non conformità alle regole del GDPR. 

Sotto quest'ultimo aspetto, l'Autorità ha censurato la gestione delle informazioni operata dal professionista, il quale non ha saputo dimostrare di avere una organizzazione seria e responsabile dei dati personali.

La società è stata oggetto di sanzione per le seguenti carenze:

  • mancanza di controlli interni sui flussi dati;
  • assenza o incompletezza delle informative;
  • registri trattamenti non aggiornati o inesistenti.

Di fatto, la gestione della privacy è risultata, o almeno così ci pare di comprendere, improvvisata da parte di una società che tratta i dati personali dei consumatori con continuità periodica. 

Provvedimento Garante Privacy n. 278 del 29 aprile 2025.


Provvedimento Garante Privacy n. 278 del 29 aprile 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento (di seguito “Codice”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;   

PREMESSO

1. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA

Con il reclamo pervenuto all’Autorità il 15 gennaio 2024, il signor XX ha lamentato la ricezione di telefonate indesiderate da parte di MA Immobiliare S.r.l.s. (di seguito «MA Immobiliare» e «Società») che, in riscontro alla richiesta formulata dall’interessato in data 24 ottobre 2023, ha rappresentato di aver acquisito i dati di contatto da Realmaps S.r.l. (di seguito anche «Realmaps» e «fornitore») di cui è stato indicato l’indirizzo e-mail al quale rivolgersi per ottenere le informazioni sul trattamento dei dati personali, compreso “il tracciamento” dell’eventuale consenso prestato per scopi commerciali. La società Realmaps è stata oggetto di una separata istruttoria, condotta ad aprile 2024, che ha consentito all’Autorità di appurare diverse criticità nell’ambito dei trattamenti dei dati personali destinati alle Agenzie immobiliari per finalità di marketing (provvedimento n. 11 del 16 gennaio 2025, disponibile in www.gpdp.it [doc. web n. 10110241]).

Considerato, da quanto emerso in atti, che la Società è ricompresa tra le Agenzie immobiliari alle quali Realmaps avrebbe fornito i dati per fini promozionali, il 21 maggio 2024 l’Ufficio ha formulato una richiesta di informazioni (rif. prot. n. 61527/24), ai sensi dell’art. 157 del Codice, volta principalmente a chiarire i rapporti con il citato fornitore e a conoscere gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali che MA Immobiliare ha posto in essere in merito alle liste acquisite, con particolare riferimento: - alla verifica di un originario consenso informato che ne autorizzasse l’utilizzo per scopi commerciali; - all’informativa resa nel corso delle telefonate nonché allo script di chiamata utilizzato; - al riscontro nel Registro Pubblico delle Opposizioni delle utenze contattate; - alla gestione delle istanze di opposizione avanzate dagli interessati. 

Con comunicazione del 12 giugno 2024, la Società ha dato riscontro alla citata richiesta dell’Ufficio allegando la documentazione contrattuale sottoscritta con il fornitore e rappresentando di non essere “a conoscenza di come la società Realmaps S.r.l. operi e come ottenga i consensi relativi”; ha inoltre sostenuto di aver contattato “un centinaio di persone” tra quelle indicate nelle liste acquisite dal citato fornitore. Quanto agli adempimenti in materia di informativa e di gestione delle richieste di opposizione avanzate dagli interessati, la Società ha dichiarato di non essere “in grado di dare una risposta certa” e di non consultare il Registro Pubblico delle Opposizioni.

2. LA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Con nota del 2 luglio 2024 (prot. n. 0081217/24) è stato comunicato alla Società l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, per l’adozione di eventuali provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, riconoscendo in capo a MA Immobiliare la responsabilità per la presunta violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento:

- artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), 7, 13, 14 del Regolamento e art. 130, commi 3 e 3 bis, del Codice per non aver verificato, né documentato, i presupposti di liceità dei dati acquisiti dal fornitore (informativa e consenso) e per non aver effettuato il riscontro nel Registro Pubblico delle Opposizioni delle utenze contattate;

- artt. 12 e 15 del Regolamento in quanto il riscontro alle richieste degli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali è subordinato al necessario confronto con Realmaps che detiene tali informazioni, determinando un potenziale ritardo nell’evasione delle citate istanze e una non completa soddisfazione da parte del richiedente;

- artt. 5, par. 2, 24 e 25 del Regolamento per non aver comprovato gli adempimenti effettuati in materia di protezione dei dati personali.

3. VALUTAZIONI DI ORDINE GIURIDICO DELL’AUTORITÀ

La Società non ha presentato memorie difensive, né ha chiesto di essere ascoltata dall’Autorità ma si è limitata ad inviare, il 18 luglio 2024, copia del bilancio di esercizio 2023.

In base ai profili fattuali sopra evidenziati e alle affermazioni rese da MA Immobiliare in sede di riscontro, di cui il dichiarante risponde ai sensi dell’art. 168 Codice, si ritiene di confermare le violazioni rilevate nell’atto di contestazione.

MA Immobiliare è da ritenersi titolare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, avendo in concreto determinato lo scopo per cui è stato posto in essere il trattamento (promozione dei propri servizi) ed il canale telefonico utilizzato a tal fine. Alla medesima Società sono dunque direttamente riconducibili tanto gli adempimenti posti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali quanto la responsabilità per le violazioni rilevate.

Dalle risposte, seppur sintetiche, che la Società ha fornito all’Autorità con la comunicazione del 12 giugno 2024, emerge una totale assenza di verifiche delle liste acquisite da Realmaps alla quale, da quanto è dato comprendere, vengono indirizzate tutte le istanze di esercizio dei diritti avanzate dagli interessati che intendano avere informazioni sul trattamento dei propri dati personali. Già nella fase pre-istruttoria, infatti, vi è evidenza di tale modalità operativa dal momento che l’interessato è stato invitato da subito a rivolgersi a Realmaps per ottenere la prova dell’asserito consenso prestato alla comunicazione a terzi per scopi commerciali (v. e-mail del 26 ottobre 2023). Tale re-indirizzamento, nella ricostruzione fatta dalla Società, sposterebbe la responsabilità esclusivamente in capo a Realmaps e, soprattutto, solleverebbe MA Immobiliare da qualsiasi obbligo informativo e di controllo sui trattamenti effettuati nel suo interesse, abdicando interamente al ruolo di titolare.

Ciò posto, non risulta che MA Immobiliare, titolare del trattamento, abbia prodotto documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di liceità delle anagrafiche acquisite da Realmaps. In particolare, la Società non ha verificato, e quindi comprovato, il rilascio agli interessati dell’informativa da parte dell’originario titolare che avrebbe acquisito i dati; analogamente non è stato provato l’eventuale asserito consenso alla comunicazione a terzi (fra cui MA Immobiliare) per finalità di marketing che gli interessati avrebbero rilasciato né, quindi, è stato verificato se tale autorizzazione rispettasse i requisiti di libertà e specificità (di cui all’art. 4, punto 11, del Regolamento), con inevitabili ricadute sulla legittimità anche dell’attività promozionale della Società.

Deve rilevarsi, inoltre, che la Società non ha prodotto, in sede di riscontro, lo script di chiamata utilizzato per i contatti promozionali né, dalla documentazione in atti, risulta aver fornito agli interessati, in occasione delle telefonate indesiderate, la necessaria informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, con la quale far conoscere gli aspetti più rilevanti del trattamento dei dati personali (natura, origine dei dati, base giuridica) e dei diritti di cui agli artt. 15 – 22 del medesimo Regolamento. Informazioni parziali (esclusivamente sull’origine dei dati) sono state fornite all’interessato soltanto a seguito di una sua richiesta formale a dimostrazione che il contatto telefonico è avvenuto in violazione dei principi di liceità e trasparenza.

A ciò si aggiunge il fatto che MA Immobiliare ha rappresentato di non verificare nel Registro Pubblico delle Opposizioni (c.d. RPO) l’iscrizione delle utenze destinatarie dei contatti promozionali. Al riguardo, si deve osservare che il riscontro nel citato Registro deve considerarsi quale pre-condizione per poter svolgere correttamente attività di telemarketing e la mancata consultazione non può che determinare l’impossibilità di avviare qualsivoglia campagna promozionale per la quale è previsto l’utilizzo del mezzo telefonico.

In definitiva, il trattamento descritto ha dato luogo all’effettuazione di telefonate promozionali in assenza di consenso informato degli interessati, dal momento che la Società non ha prodotto riscontri probatori atti a documentarne l’acquisizione, e senza aver verificato l’iscrizione all’RPO delle utenze contattate. Pertanto, deve ritenersi integrata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), 7, 13, 14 del Regolamento e dell’art. 130, commi 3 e 3 bis, del Codice, non solo in relazione al caso di cui al reclamo, ma nel complesso dei trattamenti svolti da MA Immobiliare e relativi alle anagrafiche acquisite da Realmaps.

Da quanto rappresentato al punto 1 del presente provvedimento, emerge che il riscontro all’interessato in ordine al trattamento dei suoi dati personali passi inevitabilmente dalle richieste che quest’ultimo è tenuto a rivolgere a Realmaps. Tale modalità di re-indirizzamento determina una potenziale dilazione dei tempi nell’evasione delle richieste dell’interessato e si pone in contrasto con l’obbligo del titolare di fornire un riscontro tempestivo “senza ingiustificato ritardo”, integrando la violazione degli artt. 12 e 15 del Regolamento.

I trattamenti sopra descritti restituiscono un quadro di non adeguato controllo e di inosservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali. La Società non ha fornito elementi atti a comprovare la liceità del trattamento, con particolare riguardo agli adempimenti dell’informativa e del consenso. In mancanza di adeguati controlli sull’intera filiera del trattamento (dalla raccolta alla realizzazione della campagna promozionale) l’attività di marketing si pone in violazione degli artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento, che inquadrano le competenze del titolare in un’ottica di necessaria valorizzazione del principio di responsabilizzazione (accountability) finalizzata a comprovare gli adempimenti effettuati in materia di protezione dei dati personali, anche tenuto conto del principio di privacy by design (art. 25 del Regolamento).

Si deve precisare che già con la vigenza della precedente normativa statale, ma a maggior ragione oggi con l’introduzione dei sopra richiamati principi nel contesto della normativa unitaria, in nessun modo la previsione di una clausola contrattuale di manleva può esonerare il titolare dal porre in essere le necessarie attività al fine di comprovare che i trattamenti siano stati effettuati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza da cui discendono le disposizioni in tema di base giuridica e informativa.

4. CONCLUSIONI

Alla luce delle argomentazioni di cui al punto 3 del presente provvedimento, si ritengono confermate le violazioni contestate e si rende necessario:

- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, vietare ogni ulteriore trattamento con finalità promozionale e commerciale effettuato mediante liste acquisite da Realmaps per le quali la Società non disponga di un consenso libero, specifico ed informato degli interessati (artt. 6 e 7 del Regolamento, nonché 130 del Codice);

- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, ingiungere di provvedere senza ritardo alla cancellazione di detti dati, fatti salvi quelli che sia necessario conservare per l’adempimento di un obbligo di legge o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria nonché per ogni altra finalità che non richieda un consenso informato, libero, specifico, documentato e inequivocabile dell’interessato;

- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiungere alla Società, qualora intenda in futuro indirizzare l’attività promozionale verso utenze telefoniche fornite da soggetti terzi, di adottare idonee procedure volte a verificare costantemente, anche mediante adeguati controlli a campione, che i dati personali siano trattati nel pieno rispetto delle disposizioni in materia (acquisizione preventiva di un consenso libero, specifico, inequivocabile, documentato, oltre che informato, degli interessati per l’invio di comunicazioni commerciali) (artt. 6, 7 e 14 del Regolamento);

- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, ingiungere di provvedere senza ritardo alla cancellazione di detti dati, fatti salvi quelli che sia necessario conservare per l’adempimento di un obbligo di legge o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria nonché per ogni altra finalità che non richieda un consenso informato, libero, specifico, documentato e inequivocabile dell’interessato;

- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiungere, ai fini dell’obbligo informativo di cui all’art. 13 del Regolamento, di fornire agli interessati tutte le informazioni ivi previste;

- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiungere a MA Immobiliare di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a facilitare l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e di soddisfare, senza ingiustificato ritardo, le relative istanze, compreso il diritto di opposizione che può essere avanzato “in qualsiasi momento” dall’interessato.

Infine, con riguardo ai trattamenti già realizzati e in considerazione delle violazioni sopra accertate, si ritiene sussistano i presupposti per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento.

5. ORDINANZA INGIUNZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

In base a quanto sopra rappresentato, risultano violate varie disposizioni del Regolamento e del Codice in relazione a trattamenti collegati effettuati da MA Immobiliare, per cui occorre applicare l’art. 83, par. 3, del Regolamento, in base al quale, se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del Regolamento, l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave con conseguente applicazione della sola sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

Ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa il citato art. 83, par. 5, nel fissare il massimo edittale nella somma di 20 milioni di euro ovvero, per le imprese, nel 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente ove superiore, specifica le modalità di quantificazione della predetta sanzione che deve “in ogni caso [essere] effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1, del Regolamento), individuando, a tal fine, una serie di elementi, elencati al par. 2, da valutare all’atto di quantificarne il relativo importo.

Quali circostanze da prendere in considerazione, nel caso di specie, devono essere considerati, sotto il profilo delle aggravanti:

1. la gravità delle violazioni rilevate, con particolare riferimento all’assenza di verifiche a campione delle numerazioni da contattare acquisite dal fornitore, alla non adeguata gestione delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati, nonché alla carenza dell’informativa in occasione delle telefonate promozionali (art. 83, par. 2, lett. a del Regolamento);

2. il carattere negligente della condotta, dal momento che le norme a protezione dei dati personali sono state ignorate dal titolare fino all’intervento del Garante (art. 83, par. 2, lett. b del Regolamento);

3. la difformità della condotta della Società rispetto alla consistente attività provvedimentale dell’Autorità in materia di marketing, con particolare riferimento agli adempimenti dell’informativa e del consenso (art. 83, par. 2, lett. k del Regolamento);

4. la scarsa cooperazione con l’Autorità di controllo dal momento che la Società, nel riscontro alla richiesta di informazioni dell’Ufficio, ha confezionato sintetiche risposte standard che hanno rilevato una totale noncuranza rispetto ai compiti del Garante e, più in generale, alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e alle connesse attribuzioni cui è chiamato il titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. f del Regolamento).

Quali elementi attenuanti, si ritiene di poter tener conto:

1. dell’assenza di precedenti procedimenti avviati a carico della Società (art. 83, par. 2, lett. e del Regolamento);

2. della natura dei dati trattati, consistenti in dati comuni anagrafici e di contatto (art. 83, par. 2, lett. g del Regolamento);

3. della complessiva valutazione sulla capacità economica di MA Immobiliare, con particolare riferimento all’ultimo bilancio di esercizio per il periodo di imposta 2023 (art. 83, par. 2, lett. k del Regolamento).

In una complessiva ottica di necessario bilanciamento fra diritti degli interessati e libertà di impresa, occorre valutare prudentemente i suindicati criteri, anche al fine di limitare l’impatto economico della sanzione.

Pertanto si ritiene che - in base al complesso degli elementi sopra indicati - debba applicarsi a MA Immobiliare la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00) pari allo 0,2% della sanzione edittale massima di 20 milioni di euro.

Nel caso in argomento si ritiene che debba applicarsi, altresì, la sanzione accessoria della pubblicazione nel sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

In attuazione dei principi di cui all’art. 83 del Regolamento, l’irrogazione di tale sanzione accessoria appare proporzionata in relazione alla gravità e al particolare disvalore delle condotte oggetto di censura, con particolare riferimento all’assenza di adeguati controlli sulle liste acquisite da terzi e sui connessi adempimenti dell’informativa e del consenso degli interessati al trattamento dei dati per scopi promozionali; inoltre le sintetiche ed evasive risposte fornite all’Autorità rivelano una totale noncuranza rispetto ai doveri di collaborazione individuati dall’art. 31 del Regolamento da cui consegue una valutazione di significativo disvalore della condotta medesima.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto del trattamento è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa la sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento

Ricorrono, infine, i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante, per l’annotazione delle violazioni qui rilevate nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecito il trattamento descritto nei termini di cui in motivazione effettuato da MA Immobiliare S.r.l.s., con sede in Via Goffredo Mameli 10, 37126 Verona (VR), P.IVA 04949990230; di conseguenza:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, vieta ogni ulteriore trattamento con finalità promozionale e commerciale effettuato mediante le liste acquisite da Realmaps per le quali la Società non disponga di un consenso libero, specifico ed informato degli interessati (artt. 6 e 7 del Regolamento, nonché 130 del Codice);

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, ingiunge di provvedere senza ritardo alla cancellazione di detti dati, fatti salvi quelli che sia necessario conservare per l’adempimento di un obbligo di legge o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria nonché per ogni altra finalità che non richieda un consenso informato, libero, specifico, documentato e inequivocabile dell’interessato;

c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiunge alla Società, qualora intenda in futuro indirizzare l’attività promozionale verso utenze telefoniche fornite da soggetti terzi, di adottare idonee procedure volte a verificare costantemente, anche mediante adeguati controlli a campione, che i dati personali siano trattati nel pieno rispetto delle disposizioni in materia (acquisizione preventiva di un consenso libero, specifico, inequivocabile, documentato, oltre che informato, degli interessati per l’invio di comunicazioni commerciali) (artt. 6, 7 e 14 del Regolamento);

d) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiunge, ai fini dell’obbligo informativo di cui all’art. 13 del Regolamento, di fornire agli interessati tutte le informazioni ivi previste;

e) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiunge di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a facilitare l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e di soddisfare, senza ingiustificato ritardo, le relative istanze, compreso il diritto di opposizione che può essere avanzato “in qualsiasi momento” dall’interessato;

f) ai sensi dell’art. 157 del Codice, ingiunge a MA Immobiliare di comunicare all’Autorità, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione alla misura imposta; l’eventuale mancato adempimento a quanto disposto nel presente punto può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

ORDINA

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento, a MA Immobiliare S.r.l.s., in persona del suo legale rappresentante, di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila,00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione; si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata.

INGIUNGE

alla predetta Società, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila,00), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981;

DISPONE

a) ai sensi degli artt. 154-bis del Codice e 37 del Regolamento n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento nonché, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione della presente ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante;

b) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati personali, o, in alternativa, al tribunale del luogo di residenza dell’interessato, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.


Roma, 29 aprile 2025

IL PRESIDENTE

Stanzione

IL RELATORE

Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Filippi

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