Torniamo a trattare la figura del nuovo arbitro assicurativo, di cui abbiamo avuto modo di tracciare gli aspetti fondamentali con un nostro precedente intervento (clicca qui), in quanto finalmente anche questo nuovo organismo sta per entrare in funzione.
Con la nomina del Presidente e dei membri effettivi e supplenti del Collegio Arbitrale, avvenuta con il provvedimento IVASS n. 160 del 7 ottobre 2025, entra finalmente in funzione l’Arbitro Assicurativo, diventando operativo a partire dal 15 gennaio 2026, data dalla quale sarà possibile depositare i primi ricorsi on line.
- La composizione del Collegio
Il Collegio è composto da 19 membri tra effettivi e supplenti, ed è presieduto dalla Prof.ssa Avv. Concetta Brescia Morra.
Secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, l’organo decidente è nominato dall’IVASS e si compone di cinque membri:
- il Presidente e due componenti designati dall’IVASS;
- un membro designato dalle associazioni di categoria delle imprese;
- un componente scelto congiuntamente dalle associazioni degli intermediari assicurativi;
- un rappresentante indicato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU);
- per le controversie tra soggetti diversi dai consumatori, un membro designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
La durata dell’incarico è di 5 anni per il Presidente e 3 anni per gli altri componenti.
- Le competenze dell’Arbitro Assicurativo
Ricordiamo che l’Arbitro Assicurativo potrà essere adito da qualsiasi soggetto non operante professionalmente nel settore assicurativo, per controversie relative a:
- prestazioni o servizi assicurativi;
- rapporti previdenziali, bancari o finanziari connessi a prodotti assicurativi;
- richieste di indennizzo o pagamento rivolte alle imprese assicurative.
Restano escluse le controversie sui sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e della Caccia e quelle di competenza della CONSAP.
Il Decreto n. 215/2024, all’articolo 3, individua inoltre gli importi massimi entro i quali è possibile ricorrere all’arbitrato, quando la controversia riguarda somme di denaro.
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